ALLEGATO 1
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. Nuovo testo C. 887 Varchi e abb.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 887 Varchi e abb., recante «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano», quale risultante dalla proposta emendativa approvata,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. Nuovo testo C. 887 Varchi e abb.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, DI LAURO
La Commissione XII,
esaminato, in sede consultiva per l'espressione del parere, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, sulla proposta di legge recante: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» (A.C. 887 Varchi e abb.);
premesso che:
il testo base adottato dalla Commissione Giustizia corrisponde al testo Varchi (A.C. 887);
secondo quanto riportato in titolo, la proposta in esame vorrebbe punire la surrogazione di maternità commessa all'estero dal cittadino italiano; in realtà, come evidenziato anche dall'associazione Coscioni nel corso dell'audizione, il testo base adottato si riferisce anche alla fecondazione eterologa punendone «la commercializzazione» dei gameti;
originariamente il testo base non chiariva se tale punibilità dovesse riguardare i soli cittadini italiani o, per assurdo, anche i cittadini stranieri; successivamente, nel corso dell'esame in sede referente, con l'approvazione dell'unico emendamento, la punibilità per i fatti commessi all'estero è stata circoscritta al cittadino italiano e secondo la legge italiana;
più in particolare, la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;
l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro: la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni; la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità;
il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), ha senz'altro una portata diversa rispetto alla data antecedente al 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata, tuttavia l'inerzia del legislatore successivamente alla predetta sentenza della Corte continua a mantenere in vita il reato;
la legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato;
richiamando la direttiva 2004/23/CEI, che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (articolo 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di cassazione (sez. III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei Pag. 91principi di volontarietà e gratuità della donazione»;
l'estensione all'estero della fattispecie punibile relativa al commercio dei gameti e degli embrioni ostacolerebbe di fatto la fecondazione eterologa poiché in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente disciplinata e supportata e i cittadini italiani sono costretti a rivolgersi all'estero dove non di rado è previsto, per la donazione dei gameti, una forma di rimborso e/o ristoro;
più in particolare si evidenzia che oltre il 90 per cento dei gameti utilizzati per i cicli di PMA eterologa in Italia provengono dall'estero; a riguardo, il 19 dicembre 2021, gli esperti hanno consegnato sul tavolo della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un documento che analizza il settore evidenziando tutte le problematiche relative al reperimento per la fecondazione eterologa;
nel predetto documento di analisi si legge che dal 2016 al 2019 c'è stata una crescente richiesta di procedure di fecondazione eterologa, ma le donazioni, sia maschili che femminili, in Italia sono veramente esigue, tanto che è solo con l'importazione dei gameti che si riesce a soddisfare circa il 95 per cento del fabbisogno nazionale dei cicli di PMA eterologa;
i Paesi da cui l'Italia ha più importato i gameti maschili nell'anno 2018 sono Spagna per il 59,78 per cento, Danimarca per il 19,31 per cento, Svizzera al 17,73 per cento, Grecia e Repubblica Ceca per lo 0,25 per cento, mentre per i gameti femminili i Paesi che hanno più contribuito al fabbisogno sono stati sempre la Spagna per il 91,80 per cento, Grecia per il 7,82 per cento, Svizzera 0,33 per cento e Gran Bretagna 0,05 per cento;
la causa dello scarso contributo interno potrebbe essere legata, secondo gli esperti del Tavolo, alla «completa mancanza» in Italia di una campagna di comunicazione inerente la donazione dei gameti «e, soprattutto, non è stata individuata alcuna forma di incentivo alla donazione, nel rispetto delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti ed escludono qualsiasi forma di indennizzo economico»; nel documento si spiega, ad esempio, come nei paesi da cui vengono acquisiti gli ovociti è stata stabilita una forma di rimborso per le donatrici: in particolare in Spagna tale riconoscimento, stabilito per legge a livello nazionale, è pari a circa 900 euro;
la cessazione, nell'aprile 2014, del divieto alla fecondazione eterologa in Italia, osservano gli esperti italiani di Pma, «ha determinato importanti variazioni nell'attività di molti centri, che hanno dovuto riorganizzare la loro attività per poter effettuare questa procedura. La caduta del divieto tuttavia si è comunque innestata in un quadro normativo di riferimento pensato per trattamenti di PMA omologa, che ha richiesto integrazioni e adattamenti, in particolare per ciò che riguarda le modalità organizzative e inoltre quelle per la selezione dei donatori e i criteri per la donazione. I Centri, prevalentemente privati, che hanno voluto iniziare a offrire trattamenti di PMA eterologa, e qualche regione, che ha voluto offrire anche ai centri pubblici questa possibilità, si sono dovuti organizzare per il reperimento dei gameti con due possibilità: l'acquisizione da donazioni nazionali o l'importazione di gameti da Banche estere»;
sulla base di queste considerazioni, il tavolo tecnico PMA Stato regione ha proposto: i) organizzazione di adeguate e mirate campagne di comunicazione; ii) attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee, iii) individuazione di forme di ristoro per le donazioni;
considerato inoltre che:
la proposta in esame proprio perché interviene sulla legge 40, sulla fecondazione eterologa e sulla gestazione per altri avrebbe richiesto quanto meno l'esame congiunto con la Commissione XII oltre che audizioni adeguate anche del mondo sanitario;
Pag. 92la proposta in esame non si preoccupa di chiarire gli aspetti relativi a quali norme applicare per l'accertamento e il riconoscimento della filiazione sul piano transnazionale, riconoscimento che pure dovrebbe esserci nel superiore interesse del minore e nel pieno rispetto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come ribadito con chiarezza dalla giurisprudenza, anche costituzionale;
tra i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, che il provvedimento all'esame gravemente sacrifica, rileva: il diritto di non discriminazione e quindi una piena garanzia dei diritti a prescindere dalla condizione dei genitori, dei rappresentanti legali, dalla nascita o da ogni altra circostanza; il diritto all'identità; il diritto alla vita privata e familiare; il diritto all'ascolto e ad esprimere la propria opinione;
per quanto sopra premesso e considerato,
esprime
PARERE CONTRARIO.