CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 giugno 2023
127.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 49

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del Presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 11.40.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla II Commissione, la proposta di legge C. 887 Varchi e abb., recante «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano», come risultante dalle proposte emendative approvate e ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, evidenzia che il provvedimento, intervenendo sulla legge 19 febbraio 2004, n. 40, che detta norme in materia di procreazione medicalmente assistita, prevede la punibilità, in base alla legge italiana, del cittadino che compie all'estero una pratica di surrogazione della maternità. In particolare la proposta, che si compone di un solo articolo, interviene sulla fattispecie penale prevista dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».
  Sottolinea che la proposta di legge, come modificata nel corso dell'esame da parte della Commissione Giustizia, aggiunge un periodo al termine del comma 6, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, anche se in territorio estero, ascrivibili ai delitti di Pag. 50commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità.
  Rammenta che con la sentenza n. 162 del 2014 la Corte costituzionale, affermando l'illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa, ha tenuto tale pratica nettamente distinta da «ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta “surrogazione di maternità”», espressamente vietata dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004. In particolare la Corte ha ribadito la legittimità e l'efficacia del divieto di maternità surrogata ritenendolo costituzionalmente legittimo.
  Ricorda che nel nostro ordinamento, dunque, la surrogazione di maternità è una pratica illecita, penalmente sanzionata, definita dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 272 del 2017 (al paragrafo 4.2) quale pratica «che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane».
  Fa presente che l'esistenza del divieto in Italia ha portato molti cittadini a ricorrere alle pratiche di surrogazione di maternità all'estero, nei Paesi che hanno regolamentato e consentito questa tecnica di procreazione (c.d. turismo procreativo); la maternità surrogata all'estero ha quindi posto ulteriori problemi all'ordinamento nazionale. In merito, ricorda che l'articolo 7 del codice penale prevede invero, al punto n. 5, che possa essere punito il reato commesso all'estero quando lo prevedono speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali che stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana. Sulla base di tale norma il legislatore ha già reso punibili numerosi reati anche quando commessi all'estero.
  Evidenzia pertanto che allo stesso modo il legislatore può estendere la punibilità del delitto di maternità surrogata anche quando commesso all'estero con espressa previsione che infatti la proposta di legge de quo introduce.
  Per quanto riguarda più specificamente il profilo di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge appare riconducibile alla materia ordinamento penale che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Riccardo MAGI (MISTO +EUROPA) illustra la proposta di parere contrario (vedi allegato 2), formulata in alternativa alla proposta di parere favorevole della relatrice. Evidenzia come la relatrice non abbia in realtà affrontato i problemi di congruità costituzionale della proposta di legge C. 887 Varchi, volta a rendere la maternità surrogata un reato universale, e come l'articolo 7 del codice penale – richiamato dalla relazione dell'onorevole Montaruli a sostegno della costituzionalità della proposta di legge – possa in realtà essere utilizzato come argomento contrario alla congruità costituzionale della proposta di legge.
  Ricorda infatti che l'articolo 7 del codice penale, rubricato «Reati commessi all'estero», definisce come condizione della punibilità del cittadino italiano la commissione su territorio estero di gravi reati quali i delitti contro la personalità dello Stato, i delitti di contraffazione e di falsità in sigilli, i delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; fa presente che l'estendibilità della giurisdizione italiana oltre queste fattispecie riguarda solo condotte che sono sanzionate da specifiche convenzioni internazionali e sottolinea come la maternità surrogata non ricada in nessuno di questi casi. Rammenta inoltre che l'articolo 9 del codice penale subordina la perseguibilità del cittadino che commette all'estero una condotta considerata come reato in Italia, alla condizione che il fatto sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e come anche questo presupposto difetti nel reato di maternità surrogata, punito nel minimo con tre mesi di reclusione.
  Evidenzia inoltre che la proposta di legge contrasta con obblighi internazionali assunti dal nostro Paese; in particolare, ricorda che l'articolo 49 della Carta dei diritti dell'Unione europea afferma che «nessunoPag. 51 può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale». Chiede dunque alla relatrice e alla maggioranza di spiegare alla Commissione in che modo lo Stato italiano può avanzare una pretesa punitiva rispetto a un cittadino che ha messo in atto un'azione in un luogo nel quale tale azione è perfettamente legittima oltre a non essere sanzionata da alcuna convenzione internazionale.
  Ricorda come il Comitato sia chiamato a valutare i profili di congruità costituzionale della proposta di legge, senza avere riguardo al merito della stessa, e ribadisce che la proposta, seppur composta solo da un articolo e da circa venti parole, sia palesemente in contrasto con molte norme fondamentali del nostro ordinamento, con il codice penale, con la giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale e con gli obblighi internazionali.

  Filiberto ZARATTI (AVS), nel concordare con quanto affermato dal collega Magi, evidenzia l'esigenza di distinguere il merito della proposta dalla sua costituzionalità. Afferma come dal suo punto di vista non sia in discussione la legittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, laddove prevede che la surrogazione di maternità sia un reato, bensì la previsione di tale reato come universale. Rammenta che il reato universale presuppone una condotta ritenuta odiosa a livello internazionale – tale è il caso del genocidio ad esempio – e che tale presupposto difetta alla maternità surrogata, che anzi è regolamentata come condotta legittima in molti ordinamenti diversi dal nostro. Ritiene che la qualificazione della maternità surrogata come reato universale sia un non senso giuridico che discosta il nostro Paese dagli altri, isolandolo. Invita a un più attento scrutinio di costituzionalità della proposta di legge rispetto alla quale ritiene che il Comitato dovrebbe esprimere un parere contrario.

  Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara di condividere le considerazioni svolte dagli onorevoli Magi e Zaratti e propone al Comitato una esegesi tecnica dell'articolo 7 del codice penale. Ricorda che si tratta di una norma eccezionale, in quanto derogatoria del principio di territorialità della legge penale. Sottolinea come tale norma richieda una stretta interpretazione ed è insuscettibile di applicazione estensiva.
  Rammenta che le deroghe al principio di territorialità sono consentite in due ipotesi: la prima è quando i beni offesi sono i beni dello Stato. Ricorda infatti che l'articolo 7 prevede anzitutto la giurisdizione italiana in caso di delitti contro la personalità dello Stato italiano, per spiegare che in questo caso la deroga al principio di territorialità è volta a proteggere un bene dello Stato. In merito, ritiene difficile pensare che un reato quale la gestazione per altri sia qualificabile come delitto contro la personalità dello Stato e richiama le ipotesi previste agli articoli 241 e seguenti del codice penale. Evidenzia inoltre che la Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità della gestazione per altri solo quando onerosa, cioè effettuata dietro pagamento di un corrispettivo, e dunque svilendo la dignità della donna, e non anche quando si tratta di un atto compiuto a titolo gratuito. Sottolinea invece come la proposta di legge all'esame del Comitato non distingua tra la gestazione per altri commerciale e la gestazione per altri solidale.
  Ricorda poi come la seconda ipotesi di deroga al principio di territorialità ricorra in presenza del carattere universale del reato, in base al brocardo delicta iuris gentium, ovvero a fronte di delitti che universalmente vengono intesi come da perseguire; evidenzia come anche questo presupposto difetti alla gestazione per altri, che non solo non è considerata illecita da norme internazionali ma che è anzi espressamente consentita e disciplinata da molti Stati.
  In conclusione, ritiene che l'estensione della giurisdizione italiana al di là dei limiti individuati dal codice penale e dal diritto internazionale presenti gravi dubbi di costituzionalità che esporranno il nostro Paese a un significativo contenzioso. Rammenta che la pretesa di estensione della giurisdizione nazionale è stata prevista dalla Pag. 52maggioranza anche per gli scafisti, rispetto ai quali si è affermato che si sarebbero inseguiti per tutto il globo terracqueo, e invita a rammentare sempre che il nostro Paese è tenuto a rispettare non solo la Costituzione ma anche il diritto internazionale.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel concordare con quanti sono già intervenuti, fa presente che il Partito democratico ha sottoscritto la proposta di parere alternativa formulata dall'onorevole Magi. Afferma che a prescindere dalle opinioni personali sulla gestazione per altri – lei dichiara di essere personalmente contraria – la proposta di legge all'esame del Comitato che qualifica il reato di maternità surrogata come reato universale, presenta una stortura ideologica e divisiva. Ritiene che la pretesa di perseguire in Italia un cittadino per aver tenuto all'estero una condotta legittima renda il nostro Paese poco credibile sul piano internazionale e agli occhi degli altri Stati e sia in contrasto con la nostra Costituzione; si associa dunque alle richieste di spiegazioni alla relatrice e al Governo.

  Alessandro URZÌ (FDI), nel rammentare ai colleghi che è sempre possibile presentare questioni pregiudiziali di costituzionalità in Assemblea, sottolinea come a suo avviso la proposta di legge non presenti vizi e come la I Commissione non si debba occupare del merito del provvedimento. Evidenzia la ferma e determinata volontà politica, trasversale nella maggioranza, di approvare la proposta di legge che realizza obiettivi di giustizia e di tutela della vita delle persone.

  Riccardo MAGI (MISTO +EUROPA), richiamando l'invito dell'onorevole Urzì alla presentazione di una questione di pregiudizialità costituzionale in Assemblea, invita la maggioranza, laddove condividesse alcune perplessità sulla congruità con la Costituzione della proposta, ad agire da subito, nel Comitato permanente per i pareri, accompagnando eventualmente il parere favorevole con osservazioni o raccomandazioni da indirizzare alla Commissione di merito. Sottolinea infatti come il procedimento legislativo si articoli in varie fasi e come sia necessario preservare la dignità di ciascuna di esse, a partire dal parere della I Commissione.

  Alessandro URZÌ (FDI) rassicura l'onorevole Magi circa la piena convinzione della maggioranza della ineccepibilità della proposta di legge dal punto di vista costituzionale.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, nel ribadire che la propria proposta di parere è favorevole, offre alcune precisazioni ai colleghi che sono intervenuti. In particolare, per quanto riguarda le affermazioni dell'onorevole Colucci circa il fatto che la giurisprudenza non si è pronunciata sulla gestazione per altri gratuita, ricorda che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 38162 del 30 agosto 2022, ha affermato che la maternità surrogata è una pratica che offende la dignità della donna anche laddove avvenga in forma assolutamente gratuita. Aggiunge inoltre che la lettura dell'articolo 7 del codice penale fatta dall'onorevole Magi non è stata corretta. Evidenzia infatti che l'articolo 7 non parla di gravissimi reati, ma prevede che sia «punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati» e fa una elencazione tassativa di fattispecie alla quale aggiunge, al n. 5, «ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana». All'onorevole Magi, che lamenta una sproporzione tra la pena prevista nel nostro ordinamento per la maternità surrogata e la previsione del reato universale, ricorda poi che tra i reati ricompresi nell'articolo 7, al n. 5, ci sono anche fattispecie per le quali non è individuata neanche la pena minima e dunque fattispecie ben più lievi dal punto di vista edittale rispetto alla maternità surrogata. Ribadisce dunque la piena conformità alla Costituzione della proposta di legge, anche in riferimento al rispetto delle competenze costituzionalmente definite.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente, avverte che sarà posta in votazione la propostaPag. 53 di parere favorevole formulata dalla relatrice, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Misto + Europa e poi sottoscritta dal gruppo del PD.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Misto +Europa e sottoscritta dal gruppo del Partito democratico.

  La seduta termina alle 12.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 15 giugno 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.00 alle 18.05.