ALLEGATO 1
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. (C. 887 e abb.)
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 887 Varchi e abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante modifica dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano;
rilevato che:
la proposta è finalizzata a sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, anche se in territorio estero, ascrivibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità;
in particolare, la proposta interviene sulla fattispecie penale prevista dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità», aggiungendovi un periodo volto a prevedere che se i suddetti fatti sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana;
la Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014, in riferimento alla «surrogazione di maternità», ha ribadito la validità ed efficacia del divieto di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, conservando la sussistenza del divieto;
la stessa Corte, nella sentenza n. 272 del 2017, ha definito la surrogazione di maternità una pratica «che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane»;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge appare riconducibile alla materia «ordinamento penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. (C. 887 e abb.)
PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO MISTO +EUROPA
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 887 Varchi, recante modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 342 Candiani e C. 1026 Lupi;
premesso che:
l'articolo 7 del codice penale, titolato: Reati commessi all'estero, definisce come condizione per la punibilità del cittadino italiano la commissione in territorio estero di gravi reati quali i delitti contro la personalità dello Stato italiano, delitti di contraffazione e di falsità in sigilli e monete, delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni;
lo stesso articolo consente, inoltre, la punibilità del cittadino che commetta specifici reati indicati da disposizioni di legge, aprendo così ad esempio alla perseguibilità incondizionata di delitti di tratta di donne e di minori o di sfruttamento sessuale di minori;
l'articolo sopracitato consente l'applicazione della legge penale italiana in Paesi esteri nei casi di reati per i quali l'applicabilità della legge italiana è stabilita da specifiche convenzioni internazionali, alle quali, trattandosi di diritto pattizio, si sia quindi vincolato anche il Paese presso il quale è commesso il fatto;
l'articolo 9 del codice penale, inoltre, titolato: Reato comune del cittadino all'estero, subordina la perseguibilità del cittadino italiano che metta in atto, in un Paese estero, una condotta costituente reato nell'ordinamento italiano, alla condizione che il fatto sia punito con una pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
nel caso di pena detentiva di minore durata, al contrario, lo stesso articolo 9 stabilisce che il cittadino possa essere perseguito esclusivamente su richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Il reato di surrogazione di maternità è punito con una pena della reclusione minima di tre mesi, ben inferiore, quindi, a tre anni;
ai sensi dell'articolo di cui sopra, peraltro, ai fini della perseguibilità è necessario che il reo si trovi nel territorio dello Stato; su tale requisito, tuttavia, la proposta di legge in esame tace;
la giurisprudenza evidenzia come «la punibilità incondizionata e la procedibilità assoluta in Italia» operino «in funzione della tutela di beni giuridici corrispondenti ad interessi vitali dello Stato o a principi universalmente condivisi dalla comunità internazionale (cfr. Cassazione, sez. I, Sentenza n. 38401 del 2002)»;
rilevato che:
la proposta di legge in esame intende introdurre la perseguibilità incondizionata del cittadino italiano che metta in atto la condotta di surrogazione di maternità in uno Stato estero, indipendentemente dal fatto che presso quello Stato la condotta costituisca o meno reato, affermando, quindi, una non sostenibile giurisdizione universale;
Pag. 56in sostanza, quindi, la proposta di legge equipara il reato di surrogazione di maternità ai gravi reati di cui all'articolo 7 del codice penale;
la legislazione vigente, pur ritenendo costituzionalmente fondato e politicamente opportuno il divieto di surrogazione di maternità, la punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa da 600.000 a un milione di euro, cioè con limiti edittali significativamente più bassi rispetto a quelli che oggi consentono la perseguibilità dei reati commessi all'estero;
considerato, altresì, che:
la surrogazione di maternità, anche di natura commerciale, non è oggetto di convenzioni internazionali che ne prevedano la procedibilità universale; al contrario, tale pratica è ritenuta lecita nonché regolamentata in altri ordinamenti, anche tra Paesi membri dell'Unione europea;
l'articolo 49 della Carta dei diritti dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza) afferma che «nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale»;
valutato che:
è giurisprudenza costante della Corte costituzionale che la configurazione delle fattispecie criminose e le valutazioni sulla congruenza tra i reati e le pene appartengono alla politica legislativa, salvo però il sindacato giurisdizionale sugli arbìtri del legislatore, cioè sulle sperequazioni che assumano una tale gravità da risultare radicalmente ingiustificate;
per costante giurisprudenza costituzionale, l'articolo 3 della Costituzione «vieta irragionevoli equiparazioni di trattamento di situazioni differenziate» (sentenza n. 102 del 2020), come previsto dalla proposta di legge che assimila il reato di surrogazione di maternità a più gravi condotte criminali aventi anche rilievo internazionale;
l'equiparazione, ai fini della procedibilità in Italia del reato commesso all'estero, tra il reato di surrogazione di maternità e gli altri gravi reati per i quali tale procedibilità è oggi prevista non appare coerente con le scelte di politica criminale previste dall'ordinamento,
esprime
PARERE CONTRARIO.
Magi, Bonafè, Cuperlo, Schlein, Fornaro, Mauri.