CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 maggio 2023
119.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 27

TESTO AGGIORNATO AL 12 GIUGNO 2023

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano, indi il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Patrizio Giacomo La Pietra.

  La seduta comincia alle 12.30.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

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  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è svolto l'esame delle proposte emendative con la votazione, da ultimo, dell'emendamento Quartini 1.14 e che quindi oggi l'esame riprenderà dall'emendamento D'Orso 1.15.

  Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento 1.15 a sua prima firma, evidenzia che esso riproduce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento Appendino 1.7 discusso nella seduta di ieri, con la sola differenza che la proposta emendativa ora all'esame non è sostitutiva, ma aggiuntiva e, quindi, non incide sulla ferma volontà della maggioranza di perseguire il reato di surrogazione di maternità commesso all'estero, ma ha lo scopo di tutelare i minori nati da maternità surrogata o da fecondazione assistita di tipo eterologo all'estero.
  Segnala, infatti, che la proposta emendativa è volta a non precludere la possibilità di accedere alla procedura di adozione disciplinata dalla legge n. 184 del 1983. In proposito, ribadisce la necessità di tutelare prioritariamente i diritti del minore nato da maternità surrogata, richiamando la recente pronuncia del Tribunale di Milano che, venuto meno il genitore biologico di un minore nato attraverso tale pratica, ha disposto la trascrizione del certificato di nascita a favore del genitore intenzionale.
  Chiede, pertanto, che l'emendamento 1.15 a sua prima firma venga accantonato affinché su di esso il Governo e la maggioranza possano svolgere un'ulteriore riflessione. Alternativamente, chiede che la rappresentante del Governo o la relatrice diano maggiori spiegazioni rispetto al parere contrario su un emendamento volto unicamente a tutelare i minori.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), dichiarando il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento D'Orso 1.15, ritiene che esso costituisca un'opportunità per la maggioranza per affrontare un tema non più rinviabile, a prescindere dalle diverse posizioni politiche sul tema della maternità surrogata, ossia quello della tutela dei minori nati a seguito di tale procedura. In proposito, ricorda che il suo gruppo ha presentato un emendamento in tema di trascrizione del certificato di nascita. Al riguardo, rammenta che la questione della trascrizione del certificato di nascita è stata sollevata da un movimento di sindaci di orientamenti politici diversi e che il legislatore è stato sollecitato anche dalla Corte costituzionale a risolvere tale questione. Auspica, pertanto, un ripensamento della maggioranza sull'emendamento D'Orso 1.15.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, replicando all'onorevole D'Orso, conferma il parere contrario sull'emendamento D'Orso 1.15, che pertanto non ritiene sia opportuno accantonare. Fa presente che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno già chiarito che l'istituto dell'adozione in casi particolari può costituire uno strumento di tutela del minore, fermo restando che occorre verificare in concreto se la sua applicazione corrisponda all'interesse preminente del minore. Ritiene che tale meccanismo rappresenti la massima tutela e per questo, pur condividendo la ratio dell'emendamento, non ritiene che sia necessario apportare tale modifica alla proposta di legge.

  Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce che l'emendamento 1.15 a sua prima firma ha la stessa finalità di tutela richiamata dalla relatrice poiché è volto a esplicitare nel testo di legge il ricorso alle procedure di adozione previste dalla legge n. 184 del 1983, cui è stato fatto riferimento. Sottolinea che il parere contrario della relatrice e del Governo sull'emendamento in esame rappresentano un'occasione persa di chiarezza del dettato normativo.

  La Commissione respinge l'emendamento D'orso 1.15.

  Carla GIULIANO (M5S), nell'illustrare l'emendamento D'Orso 1.16, evidenzia che anch'esso, come il precedente, ha lo scopo di tutelare il minore nato da gestazione per altri all'estero, poiché prevede che a tali minori sia applicata la normativa prevista per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. In proposito fa presente Pag. 29che ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno più volte sollecitato il legislatore a farsi carico di tutti i diritti e principi in gioco, la cui tutela spesso ricade, invece, sulla giurisprudenza ordinaria. Non comprendendo la chiusura della maggioranza e del Governo a riconoscere la realtà di questi minori, auspica che si possa far prevalere il buon senso e chiede una maggiore riflessione sull'emendamento D'Orso 1.16.

  Rachele SCARPA (PD-IDP), a nome del Partito democratico, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento D'Orso 1.16, la cui ratio appare logica ed equilibrata, in quanto ribadisce che a comportamenti concludenti debba conseguire l'attribuzione della responsabilità genitoriale e dei relativi doveri.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.16.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra l'emendamento a sua firma 1.17.

  La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.17.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.01, sottolinea che esso è frutto di uno studio accurato della giurisprudenza, sia nazionale sia europea.
  Ne illustra quindi le finalità che rispondono a dei precisi input della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2021, di cui rilegge i passaggi essenziali in ordine al riconoscimento dei diritti del minore e all'istituto dell'adozione in casi particolari richiamati nel considerato in diritto ai punti da 5.6 a 5.9.
  In conclusione, ribadisce che l'emendamento in esame può contribuire a colmare le carenze segnalate dalla Corte costituzionale, garantendo una celere e piena adozione dei minori: pertanto, sulla scorta di queste considerazioni, chiede di disporre l'accantonamento della proposta emendativa e concedere un supplemento di riflessione, auspicando che relatrice e Governo possano modificare il parere contrario.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, pur ringraziando i colleghi del MoVimento 5 Stelle per il prezioso contributo alla discussione, conferma il parere contrario non ritenendo necessario procedere all'accantonamento.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo D'Orso 1.10, nonché sui successivi D'Orso 1.02 ed Appendino 1.03, evidenzia che essi rispondono alla comune ratio di riconoscere tutela e protezione a minori che oggi ne sono privi. A suo avviso, si tratta di una finalità che non contrasta con l'obiettivo di universalizzare il reato di surrogazione di maternità, obiettivo su cui il Partito democratico ribadisce la propria contrarietà. Al riguardo, segnala che l'appello alla protezione dei bambini viene anche da coloro che si oppongono alla maternità surrogata; peraltro, la procedura delineata nella proposta emendativa dei colleghi non prevede un riconoscimento automatico, ma un rigoroso procedimento giurisdizionale scandito da tempi certi e più brevi, che può rientrare nel contesto più ampio dell'adozione in casi particolari già evocato dalla relatrice Varchi. Pertanto, ritiene che votare contro queste proposte emendative implica una negazione dei diritti dei bambini.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 1.01.

  Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo 1.02, di cui è cofirmataria, ribadisce che tutta la giurisprudenza, sia nazionale sia europea, sancisce il diritto dei bambini ad acquisire lo Stato di figlio riconosciuto. Peraltro, la Corte costituzionale ha stabilito che l'adozione in casi particolari non è sufficiente ad assicurare un'adeguata tutela dei diritti del minore, sollecitando il legislatore a colmare il vuoto legislativo. Evidenzia che le proposte emendative in esame mirano proprio a dare seguito alle indicazioni della Corte costituzionalePag. 30 e ad uniformarsi ai princìpi sanciti anche da altre giurisdizioni, come la Corte di cassazione e la Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché alle sollecitazioni pervenute dagli esperti auditi nel corso del ciclo istruttorio. Sulla base di queste premesse, sollecita la relatrice e il Governo a rivedere il parere contrario e ad accogliere la richiesta di accantonare l'articolo aggiuntivo D'Orso 1.02.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, conferma il parere contrario sulla proposta emendativa in questione, non ritenendo necessario procedere all'accantonamento.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 1.02.

  Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo Appendino 1.03, di cui è cofirmataria, evidenzia che, anche in questo caso, esso ha l'obiettivo di tutelare gli interessi del minore e assicurare che la legislazione italiana sia conforme all'ordinamento europeo. Ribadisce che la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sancisce il prevalente interesse del minore ad avere legami familiari solidi: al contrario la normativa voluta dalla maggioranza introduce una sanzione sproporzionata e inutilmente punitiva nei riguardi di chi ricorre alla maternità surrogata, anche quando non sussiste alcuna evidenza di mercificazione del corpo femminile. A suo avviso, si tratta di un modo subdolo per colpire la comunità LGBTQ+, con l'aggravante di ledere gravemente i diritti dei bambini.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 1.03.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che si sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative e che il testo come modificato sarà trasmesso alle Commissioni I Affari costituzionali e XII Affari sociali, competenti in sede consultiva.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili.
C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e C.1022 D'Orso
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella giornata di giovedì 4 maggio si sono esaurite le audizioni programmate, e che sono a disposizione dei colleghi le memorie trasmesse di Confindustria Assoimmobiliare, Confedilizia, Osservatorio nazionale sostegno vittime, Unione Inquilini, International Alliance of Inhabitants, avvocato Giuseppe Libutti, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA), Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET), Unione nazionale Inquilini Ambiente e Territorio (UNIAT), professor Stefano Fiore, dottor Piercamillo Davigo, Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP), Federazione Sindacale di Polizia (FSP), Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP).
  Come anticipato nello scorso Ufficio di presidenza, non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare e invita il relatore Bellomo a formulare una proposta in merito all'adozione del testo base.

  Davide BELLOMO (LEGA), relatore, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge Bisa C. 566.

  Valentina D'ORSO (M5S) rammenta che anche il suo gruppo ha presentato una proposta di legge in materia di occupazione arbitraria di immobili e sottolinea la sensibilità del Movimento 5 Stelle verso tale tema che ritiene particolarmente rilevante.
  Dichiara, quindi, sebbene condivida la finalità della proposta di legge Bisa C. 566, il voto di astensione del suo gruppo sulla Pag. 31proposta formulata dal relatore di adottare la stessa come testo base, in quanto ritiene che a fronte di un numero consistente di proposte di legge vertenti sulla medesima materia sarebbe stato più opportuno addivenire alla predisposizione, eventualmente anche in sede di Comitato ristretto, di un testo unificato.
  Prendendo quindi atto della volontà della maggioranza di adottare un testo base, auspica che vi sia almeno la disponibilità, da parte del relatore e del Governo, a recepire alcune proposte emendative che il suo gruppo presenterà, in quanto, a suo avviso, la proposta di legge Bisa C. 566 necessita di alcuni correttivi.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) condivide l'esigenza di contrastare il fenomeno dell'illegalità su un tema sensibile quale quello del diritto alla casa e della tutela dei proprietari.
  Sottolinea come la casa costituisca un bene fondamentale meritevole di protezione e rileva che, nonostante l'obiettivo della proposta di legge Bisa C. 566 sia proprio quello di garantire tale protezione, il suo gruppo – anche a seguito dell'esito delle audizioni svolte – è convinto che tale proposta non sia in grado di assicurare il raggiungimento concreto del risultato perseguito.
  In proposito, rammenta l'audizione dell'Associazione nazionale funzionari di polizia (ANFP) che ha espresso perplessità, in particolare proprio su tale proposta di legge, in merito al modello di tutela da essa prospettato, basato, sull'introduzione di «un nuovo e specifico reato in base al quale sia attribuito alla polizia giudiziaria il potere di ripristinare immediatamente la situazione quo ante sulla base di allegazioni, accertamenti mirati, risultanze documentali e informazioni sommarie di immediata e agevole reperibilità».
  Evidenzia inoltre come la ANFP abbia rilevato che la norma si porrebbe in posizione antitetica con la giurisprudenza costante in materia di sgomberi forzosi e del ruolo dell'autorità giudiziaria nel meccanismo di accertamento del carattere abusivo dell'occupazione e nel rilascio forzoso dell'immobile e che la stessa associazione ha espresso forti perplessità sulla formulazione degli articoli 4 e 5 della proposta di legge C. 566, nella parte in cui attribuiscono l'onere alla polizia giudiziaria, che riceve la denuncia del reato di cui sopra, di procedere a verifiche dei titoli giustificativi del possesso dell'immobile, nonché attribuiscono la possibilità di accedere all'immobile stesso con l'assenso dell'occupante e il potere di ordinare l'immediato rilascio dell'immobile nonché la reintegra del legittimo proprietario o detentore nel possesso dell'immobile.
  Ciò premesso, nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore, sottolinea come il Partito democratico si sarebbe aspettato, da parte della maggioranza e del Governo, un approccio sistematico e non specifico sul delicato tema della casa.
  Osserva invece come, con la legge di bilancio per il 2023, l'Esecutivo abbia addirittura tagliato il fondo che aiuta a pagare le spese per l'affitto e ricorda che proprio oggi l'Assemblea ha approvato una mozione sul fenomeno del «caro affitti» per gli studenti fuori sede.
  Ribadendo quindi che il tema meriterebbe un approccio più ampio, auspica che nel prosieguo dei lavori si possa addivenire ad un miglioramento del testo e precisa che il suo gruppo, se la maggioranza sarà aperta al dialogo, è disponibile a fornire un fattivo contributo.

  Devis DORI (AVS), pur condividendo le finalità della proposta di legge Bisa C. 566, così come delle altre proposte abbinate, anche alla luce di alcune criticità emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di testo base avanzata dal relatore.
  Si riserva, tuttavia, di modificare la propria posizione all'esito della necessaria attività emendativa che la Commissione dovrà svolgere.

  La Commissione delibera di adottare come testo base, per il prosieguo dei lavori, la proposta di legge Bisa C. 566.

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  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite.
C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 marzo 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso il ciclo di audizioni sulle proposte di legge. Le memorie e la documentazione finora acquisita in sede di esame preliminare sono pubblicate nella sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata al lavoro della Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.
C. 911, approvata dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 24 maggio il relatore, onorevole Pellicini, ha svolto la relazione introduttiva.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1135, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 24 maggio la relatrice, onorevole Bisa, ha svolto la relazione introduttiva.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Brambilla, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, evidenzia preliminarmente come la finalità delle proposte in esame sia quella di rafforzare la tutela degli animali, anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».
  Avverte che, a fini di chiarezza espositiva, la relazione illustrerà i contenuti della proposta di più ampio contenuto, a firma dei deputati Brambilla, Rizzetto, Ascari, Bergamini, Carotenuto, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Evi, Gallo e Saccani Jotti. Saranno quindi evidenziate le peculiarità delle altre due proposte oggetto di esame congiunto.
  La citata proposta interviene in primo luogo sul codice penale. Per i reati commessi in danno di animali sono quindi Pag. 33inasprite le pene, esteso l'ambito di applicabilità, introdotte nuove condotte e nuove aggravanti, estesa la punibilità di alcuni delitti anche quando commessi per colpa, novellata la disciplina della confisca degli animali.
  Ulteriori interventi concernono l'introduzione delle sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali, nonché la disciplina delle attività di polizia giudiziaria. Infine si istituiscono di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato e si configurano percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.
  Passando quindi alla descrizione analitica dei contenuti, l'articolo 1 modifica la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali e specificando quindi che oggetto di tutela penale è direttamente l'animale e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per l'animale. La nuova formulazione della rubrica è la seguente: «Dei delitti contro gli animali».
  L'articolo 2 interviene sull'articolo 544-quater c.p. – che punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali – al fine di inasprire la pena pecuniaria (elevata a un minimo di 15.000 e ad un massimo di 30.000 euro, mentre resta invariata quella detentiva) ed estende la fattispecie di reato alla mera partecipazione: in tali caso la pena è diminuita della metà (reclusione da due mesi a un anno e multa da 7.500 a 15.000 euro).
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 544-quinquies c.p. che disciplina il divieto di combattimenti tra animali, anche qui al fine di inasprire le pene detentive, aumentate di un anno sia nel minimo che nel massimo edittale (da uno a due anni di minima e da tre anni a quattro anni di pena detentiva massima). Inoltre, estende il novero soggettivo della fattispecie, che riguarda non più solo i proprietari o detentori degli animali impiegati, ma chiunque vi partecipa a qualsiasi titolo.
  L'articolo 4, interviene sull'articolo 544-sexies c.p. al fine di estendere l'ambito applicativo della previsione sulla confisca degli animali.
  In particolare, il comma 1, lettera a) prevede che tale misura accessoria si applichi, oltre che ai casi di condanna o patteggiamento già previsti, anche ai casi di conclusione del procedimento penale con il decreto penale di condanna. La confisca degli animali viene inoltre estesa anche per il reato di cui all'articolo 544-bis (uccisione di animali), precisando che tale misura accessoria si applichi a tale ulteriore reato, nonché a quelli già richiamati dalla vigente norma, siano essi consumati o tentati (lettere b), c)). Si prevede inoltre che sia disposta la confisca non solo dell'animale, ma anche dei suoi cuccioli, anche se appartengano a persona estranea al reato (lettera d)).
  Viene poi innalzata la durata, minima (aumentata da tre mesi a un anno) e massima (aumentata da tre anni a sei anni), della sospensione dall'esercizio delle attività di trasporto, commercio o allevamento degli animali (lettera e)). Tale sospensione viene peraltro estesa all'attività di caccia e circense (lettera f)), nonché a qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici (lettera g)).
  Si prevede che in caso di condanna, patteggiamento ovvero decreto penale di condanna per i predetti delitti sia disposta l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali di affezione nonché la confisca e la distruzione del materiale utilizzato per il maltrattamento o il combattimento tra animali. In caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per talune condotte a danno di animali e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi del nuovo articolo 260-bis c.p.p. (introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente provvedimento), il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia. Le spese di mantenimento e di custodia giudiziaria degli animali oggetto di sequestro e confisca conseguente ai reati di cui al presentePag. 34 articolo sono posti a carico dell'autore del reato o, in caso di insolvenza, del comune nel cui territorio è stato consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge (lettera i)).
  In conseguenza della previsione della confisca, il comma 2 reca una norma di coordinamento tra l'articolo 544-sexies c.p., come novellato per effetto della disposizione qui in commento, e l'articolo 460, comma 5, c.p.p. il quale prevede che il decreto penale di condanna non comporti, tra le altre cose, l'applicazione di pene accessorie. Per l'effetto, viene fatto salvo quanto disposto per l'appunto dal novellato articolo 544-sexies c.p. che, come detto, estende l'applicazione delle pene accessorie anche al caso del decreto penale di condanna.
  L'articolo 5, comma 1, introduce gli articoli 544-septies e 544-octies. In particolare, l'articolo 544-septies prevede, al primo periodo, che i fatti previsti dagli articoli 544-bis (uccisione di animali) e 544-ter (maltrattamento di animali) siano punibili anche quando sono commessi per colpa e che, in tal caso, la pena sia ridotta della metà.
  Il nuovo articolo 544-octies prevede invece le circostanze aggravanti per alcuni delitti quali l'aver commesso il fatto in presenza di minori, nei confronti di animali conviventi, nell'esercizio di un'attività commerciale, nei confronti di più animali, con l'uso di armi, nell'esercizio di funzioni professionali, pubbliche o private; infine costituisce circostanza aggravante la diffusione, da parte del colpevole, di descrizioni o immagini dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici.
  Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che la sentenza o il decreto penale di condanna comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari. La disposizione, stando alla sua formulazione, risulta applicabile a tutti i reati previsti dal titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, come modificato dal provvedimento in commento. Il secondo periodo stabilisce che il Governo provvede alle conseguenti modifiche dell'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950 (Regolamento sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse).
  L'articolo 6 reca ulteriori modifiche al codice penale.
  In particolare, la lettera a) interviene sull'art. 131-bis c.p., modificandolo al fine di escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto per alcuni reati che riguardano gli animali.
  La lettera b) introduce il delitto di «Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali» assistito dalla pena della reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da euro 5 mila a euro 20 mila.
  La lettera c) novella il reato di «Uccisione di animali» al fine di innalzare i limiti edittali di pena da due a sei anni (attualmente è prevista la pena della reclusione da quattro mesi a due anni).
  La lettera d) interviene sul reato di Maltrattamento di animali, al fine di innalzare la pena prevista – attualmente la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5 mila a 30 mila euro – prevedendo la pena detentiva della reclusione da tre a cinque anni congiuntamente – e non alternativamente, come previsto dalla norma vigente – alla pena pecuniaria della multa, inoltre, la fattispecie viene estesa alle condotte di abbandono di animali e di somministrazione di farmaci per finalità non terapeutiche. Ancora, viene estesa l'aggravante prevista dal secondo comma (morte dell'animale), attualmente prevista per le sole ipotesi di cui al primo comma, anche a quelle di cui al secondo comma (somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate, a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi nonché, per effetto delle modifiche introdotte dal numero 2, abbandono e somministrazione di farmaci per finalità non terapeutiche).
  La lettera e) configura tra circostanze aggravanti del delitto di furto quella di aver commesso il furto su un animale di affezione. La lettera f) riformula il reato di Uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638 c.p.) in quanto parzialmentePag. 35 assorbito dagli articoli 544-bis e 544-ter, e prevede un inasprimento delle pena per la condotta a danno di tre o più capi raccolti in mandria o gregge o su bovini o equini.
  Infine, la lettera g) abroga l'articolo 727 c.p., che prevede la contravvenzione di abbandono di animali, in quanto assorbito dall'articolo 544-ter.
  L'articolo 7 abroga l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale il quale attualmente prevede che le disposizioni del titolo IX.bis, libro II, del codice, non si applichino ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, ovvero alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
  L'articolo 8 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato.
  In particolare, la lettera a) attribuisce la legittimazione a chiedere il riesame del provvedimento di sequestro alle associazioni affidatarie di animali a seguito del sequestro medesimo.
  La lettera b) introduce il nuovo articolo 260-bis, relativo all'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca, secondo cui l'affidamento alle associazioni o enti che ne fanno richiesta e sono individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno (di cui all'articolo 19-quater disp. att. c.p.p.) è disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria, che può intervenire anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater. L'affidamento può essere disposto anche in via definitiva. Gli animali possono essere altresì affidati a persone fisiche o enti e associazioni, individuate dagli enti di cui al citato articolo 19-quater. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati, ivi comprese quelle relative ai cuccioli nati. L'affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato che costituisce condizione di efficacia del decreto ed è stabilita dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale, dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo. Tale cauzione deve essere versata tramite bonifico al Fondo unico giustizia, rimanendo a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva (se la sentenza è di condanna la cauzione è acquisita dall'erario).
  Il comma 2 dell'articolo in commento dispone che a coloro che commettono abitualmente i reati di cui agli articoli 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e di cui all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia) si applichino le misure di prevenzione personali e prevenzione patrimoniali. Tali misure si applicano limitatamente ai casi di abitualità presunta dalla legge di cui all'articolo 102 c.p. e di abitualità ritenuta dal giudice 103 del codice penale.
  L'articolo 9 introduce il divieto di abbattimento degli animali o di alienazione degli stessi a terzi nel corso delle indagini o durante il dibattimento volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali. Tali divieti sussistono dall'inizio delle indagini e per tutto lo svolgimento dell'eventuale dibattimento, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. I divieti, inoltre, si applicano non solo se si procede per un delitto consumato ma anche se il delitto è stato solo tentato.
  L'articolo 10 introduce un nuovo articolo (25-undevicies) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. Il comma 1 dispone una sanzione pecuniaria, mentre il comma 2 specifica che, in caso di condanna dell'ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applicano altresì le sanzioni Pag. 36interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto n. 231.
  L'articolo 11 reca una pluralità di disposizioni riguardanti le attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali.
  In particolare, la lettera a) si prevede che debba essere sentito anche il Ministro della transizione ecologica (quindi «dell'ambiente e della sicurezza energetica») per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali. La lettera b) estende i compiti di vigilanza svolti dalle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile in via generale a tutte le norme poste tutela degli animali, e non più solo agli animali di affezione. La lettera c) istituisce un'apposita sezione per i reati contro gli animali nella banca dati delle Forze di polizia.
  Il comma 2 riconosce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale medico veterinario che esercita attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali. Il comma 4 estende la non punibilità per gli agenti che effettuano operazioni di copertura anche ai reati di cui agli articoli 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia).
  L'articolo 12 stabilisce il principio in base al quale lo Stato è chiamato ad istituire nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti. La disposizione intende garantire l'effettiva applicazione delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio sui reati contro gli animali disciplinati dalla legge in commento, e ne definisce le modalità di copertura degli oneri.
  L'articolo 13 rende doveroso e non più facoltativo l'impegno dello Stato e delle regioni nel promuovere e realizzare, con frequenza annuale, percorsi formativi per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.
  L'articolo 14, al comma 1 introduce, nel codice penale, l'articolo 452-sexies.1 al fine di punire varie fattispecie di reato connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta.
  In particolare, la nuova fattispecie punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000 la condotta posta in essere da chiunque prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati. Il Se il colpevole dei fatti di cui al primo comma ne diffonde descrizioni o immagini attraverso strumenti informatici o telematici si applica un aumento di pena fino alla metà. La norma prevede una diminuzione di pena da a un terzo a due terzi se il fatto è commesso per colpa. In caso di condanna o di patteggiamento o di decreto penale di condanna nell'ambito di un procedimento per decreto, per i delitti previsti dal primo comma del nuovo articolo 452-sexies.1, sono sempre disposte la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento, e l'interdizione dalla detenzione di animali di affezione.
  Analogamente a quanto già previsto per i reati contro gli animali (di cui all'articolo 4 del presente provvedimento), in caso di condanna per il nuovo reato in commento come pena accessoria è disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici.
  In caso di recidiva si dispone invece l'interdizione dall'esercizio delle predette attività (sesto comma). In caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il delitto previsto dal primo comma e ove si Pag. 37sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi del nuovo articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo mantiene efficacia (settimo comma). I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi sottoposti a sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al presente articolo sono posti a carico dell'autore del reato o, in caso di insolvenza, del Ministero della transizione ecologica (ovvero «dell'ambiente e della sicurezza energetica»).
  Il comma 2 interviene inoltre sull'articolo 727-bis c.p., relativo alla contravvenzione per uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. In particolare, abroga il primo comma dell'articolo 727-bis c.p. relativo alle fattispecie commesse sulle specie animali. Conseguentemente, viene modificata la rubrica dell'articolo in «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette», eliminando quindi il riferimento alle specie animali. Rimane ferma la vigente disposizione con riferimento alle specie vegetali.
  Il comma 3 interviene sull'articolo 733-bis c.p., relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, rimodulando sostanzialmente al rialzo le relative sanzioni (arresto e ammenda).
  L'articolo 15 contiene una serie di disposizioni di modifica dell'articolo 2 della legge n. 189 del 2004, riguardanti l'applicazione di sanzioni penali e di pene accessorie nei casi di violazione dei divieti di utilizzo e commercializzazione di prodotti derivati da alcuni tipi di animali (pelli e pellicce di cani e gatti nonché prodotti derivati dalla foca).
  Il comma 2 interviene quindi sull'articolo 460 c.p.p., che contiene i requisiti del decreto penale di condanna, disponendo che le esclusioni previste dal comma 5 (pagamento delle spese processuali, applicazione di pene accessorie, inefficacia del giudicato nel giudizio civile o amministrativo, estinzione del reato, se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, in 5 anni in caso di delitto e 2 anni in caso di contravvenzione) per il decreto penale di condanna non trovino applicazione nei casi previsti dall'articolo 544-sexies c.p. (che prevede la confisca e l'applicazione di altre pene accessorie per i reati contro gli animali) e dall'articolo 4, comma 4 (e 4-bis ma trattasi di riferimento normativo da correggere), della legge 4 novembre 2010, n. 201 (che prevede l'applicazione di pene accessorie in caso di condanna per traffico illecito di animali da compagnia), disposizione peraltro analoga a quella del comma 2 dell'articolo 4 della proposta in esame.
  Conclusivamente, si segnalano i peculiari contenuti degli altri due progetti di legge in esame, più dettagliatamente illustrati nella documentazione predisposta dagli uffici.
  La proposta C. 468, sottoscritta dal deputato Dori, consta di 9 articoli.
  Anche tale articolato interviene sul codice penale per introdurre nei delitti contro gli animali, una circostanza aggravante specifica che consiste nell'aver commesso il fatto in presenza di minorenni. Inoltre, prevedere che nell'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena si debba tenere conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'animale. Ancora, si inseriscono i delitti contro gli animali fra quelli per i quali la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti o associazioni.
  Tale proposta prevede quindi specifici percorsi di recupero e trattamento psicologico per gli autori dei delitti contro gli animali, inserisce alcuni reati commessi in danno di animali nell'elenco di quelli per i quali possono essere applicate le misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e introduce tra i presupposti che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone o animali ovvero lesive della dignità altrui.
  Infine, il progetto di legge in esame prevede l'attivazione di specifici percorsi di Pag. 38formazione per l'attuazione delle finalità di cui alla proposta in commento in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei delitti.
  La proposta C. 842, del presidente Rizzetto consta di 3 articoli recanti modifiche al codice penale volte a inasprire le pene previste per alcuni reati contro gli animali.
  L'articolo 1 reca una disposizione identica a quella prevista dall'articolo 1 della proposta C. 30, già descritta.
  L'articolo 2, inasprisce le pene per il reato di uccisione di animali (544-bis c.p.), prevedendo la reclusione da sei mesi a cinque anni, nonché per il reato di Maltrattamento di animali (articolo 544-ter c.p.), prevedendo la reclusione da cinque mesi a tre anni o la multa da 10 mila a 40 mila euro.
  L'articolo 3 interviene ad inasprire le pene di cui all'articolo 727 c.p., che prevede la contravvenzione di abbandono di animali, prevedendo l'arresto fino a due anni e sei mesi o l'ammenda da 3 mila a 25 mila euro.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Patrizio Giacomo La Pietra

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.
Atto n. 45.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 23 maggio scorso il relatore, onorevole Calderone, ha svolto la relazione per l'illustrazione del provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 31 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.10.