CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2023
118.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 184

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 30 maggio 2023.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.
Testo unificato C. 596-659-952-991-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato), che illustra.

  Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprime riserve sull'impianto complessivo del provvedimento. In particolare, considera inaccettabile la disposizione di cui all'articolo 2, su cui il proprio gruppo ha presentato, presso le Commissioni competenti in sede referente, un emendamento interamente soppressivo: si tratta, infatti, di una norma ad personam, finalizzata a rimuovere l'attuale sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli, in aperta violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 15/2017, che ha sancito l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono una cessazione automatica ex lege generalizzata di incarichi dirigenziali, in quanto esse violano, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i princìpi costituzionali di buon andamento e imparzialità.

  Irene MANZI (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, si associa alle considerazioni della collega Boschi circa i profili di illegittimità costituzionale del citato articolo 2, peraltro evidenziati anche nei dossier di documentazione predisposti dagli uffici. In via più generale, pur esprimendo apprezzamento per la norma di cui all'articolo 7 – che differisce dal 31 maggio al 30 giugno 2023 il termine ultimo entro cui deve essere fissato il termine di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia –, giudica non condivisibile l'impianto complessivo del provvedimento.

  Anna Laura ORRICO (M5S), preannunciando il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, ribadisce forti riserve sulla disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame: a suo avviso, coerentemente con la legge delega sullo spettacolo approvata nella scorsa legislatura (legge n. 106 del 2022), i Sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche dovrebbero essere sottratti ai meccanismi dello spoil system e reclutati sulla base di adeguati bandi pubblici.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, si associa alle critiche sollevate in merito all'articolo 2, ribadendo che le nomine nelle posizioni apicali degli enti lirico-sinfonici dovrebbero seguire procedure concorsuali trasparenti, in ossequio a quel principio meritocratico tanto propagandato dall'attuale maggioranza. Preannuncia, quindi, l'intenzione di presentare in Aula appositi emendamenti per correggere la citata norma.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 30 maggio 2023.Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023.
Atto n. 46.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Marco PERISSA (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto ministeriale in esame recante il Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023 (FOE). Il termine previsto per l'espressione del parere è fissato al prossimo 16 giugno.
  Ricorda, preliminarmente che l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», al comma 1, dispone che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi, agli enti e alle istituzioni di ricerca (EPR), finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero» (FOE).
  Tale fondo, ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 7 citato è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
  Evidenzia che lo schema di decreto ministeriale in esame è composto di 2 articoli e 15 tabelle – che ne fanno parte integrante –, che riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni agli enti beneficiari (tab. 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per finalità (tab. 2 –progettualità di carattere straordinario, tab. 3 – attività di ricerca a valenza internazionale e tab. 4 –progettualità di carattere continuativo) e per singolo ente (tab. 5-15).
  Lo schema è, inoltre, corredato di una relazione illustrativa che evidenzia che lo stesso si relaziona, fra l'altro, con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.
  Ricorda, in proposito, che il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, frutto di un ampio confronto avviato dal MUR con la comunità scientifica, con le amministrazioni dello Stato e delle realtà regionali, e allargato, per la prima volta, tramite una consultazione pubblica, ai portatori di competenze e di interesse pubblici e privati e alla società civile, nonché allineato temporalmente alla programmazione pluriennale dell'Unione europea 2021-2027, sia per i fondi strutturali e d'investimento europei, sia per Horizon Europe (il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione), è stato approvato con delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020.
  Esso è articolato in priorità di sistema, grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento, piani nazionali e missioni.
  Le priorità di sistema sono: sostenere la crescita diffusa e inclusiva del sistema della ricerca; consolidare la ricerca fondamentale; rafforzare la ricerca interdisciplinare; garantire la centralità della persona nell'innovazione; valorizzare la circolazione di conoscenza e competenze tra ricerca e sistema produttivo; accompagnare lo sviluppo di una nuova generazione di ricercatori e professionisti del trasferimento di conoscenza; promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca; assicurare il coordinamento della ricerca nazionale, europea, internazionale; verso i nuovi orizzonti della ricerca.
  I grandi ambiti di ricerca e innovazione e le relative aree d'intervento rispecchiano le sei aggregazioni (clusters) di Horizon Europe e considerano gli ambiti della StrategiaPag. 187 di specializzazione intelligente. Essi sono: salute; cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società dell'inclusione; sicurezza per i sistemi sociali; digitale, industria, aerospazio; clima, energia, mobilità sostenibile; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente. In analogia con il programma Horizon Europe, i grandi ambiti di ricerca e innovazione sono articolati ad un livello di granularità più fine (28 aree di intervento).
  I piani nazionali sono 2: il Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca, dedicato al potenziamento e al consolidamento del complesso delle infrastrutture di ricerca di livello nazionale ed europeo, e il Piano nazionale per la scienza aperta, dedicato ad approfondire le tematiche di diffusione di processi compatibili con il più ampio accesso possibile ai dati e ai risultati della ricerca (open science) e dell'innovazione (open innovation) Le missioni sono il frutto di un approccio volto a orientare gli interventi pubblici, al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi e concreti in un periodo di tempo definito. Le relative misure devono abbracciare tutte le fasi del processo, dalla ricerca fino alla dimostrazione, attraverso vari settori e ambiti scientifici.
  Con riferimento alle risorse disponibili per il 2023 l'articolo 1 dello schema in esame reca la ripartizione del Fondo ordinario per il 2023, per un importo complessivo indicato pari a 1.435.883.600 euro (nel riparto 2022, l'importo complessivo era di 1.360.678.607 euro, con un incremento quindi – rispetto allo scorso anno – di 75.204.993 euro). Come evidenziato dal comma 1, dell'articolo 1 le risorse sono allocate – come già indicato – sul cap. 7236/pg. 1 dello stato di previsione del MUR, secondo quanto riportato nella allegata tab. 1.
  Nell'ambito dell'importo complessivo indicato, le assegnazioni complessive agli 11 enti di ricerca vigilati dal MUR (l'ASI, come ricordato, dal 2022 non è più vigilata dal Ministero dell'università e della ricerca ed è quindi esclusa dal presente provvedimento) – la cosiddetta «quota di disponibilità» al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, INDIRE e INVALSI (pari a 37.418.648 euro) – ammontano, come indicato dal comma 2, a 1.398.464.952 euro (nel 2022, erano 1.327.923.493 euro, con un incremento, quindi, di 70.541.459 euro).
  I contributi agli attuali 11 enti di ricerca vigilati dal MUR, come anticipato, sono determinati come somma di 4 addendi, ossia assegnazioni ordinarie (presenti in relazione a tutti gli enti) e altre 3 tipologie di assegnazioni: progettualità di carattere straordinario (tab. 2), attività di ricerca a valenza internazionale 8 (tab. 3) e progettualità di carattere continuativo (tab. 4), non sempre tutte presenti in relazione agli enti finanziati.
  In base alla allegata tab. 1, il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a 1.204,2 milioni di euro. Esso costituisce l'86,1 per cento dell'importo complessivamente destinato agli 11 enti.
  Gli altri contributi, per un totale complessivo di 194,2 milioni di euro (pari al 13,9 per cento dell'importo complessivamente destinato agli 11 enti), sono costituiti:

   dalle somme per il finanziamento di progettualità di carattere straordinario, per un totale complessivo di 9,1 milioni di euro. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab.2 dello schema;

   dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di 117,4 milioni di euro. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 3 dello schema. Al riguardo, il comma 5 dell'articolo 1 dispone che le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale (tabella n. 3) possono essere erogate anche in anticipo rispetto all'emanazione del decreto in esame, previa motivata richiesta da parte degli enti. A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo 1 fa presente che in tali somme sono inclusi i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium ERIC) (di cui al regolamento (CE) n. 723/2009) – ovvero ai progetti realizzatiPag. 188 dalla stessa infrastruttura. In particolare, si precisa che tali contributi – che, oltre che come contributi finanziari a valere sul FOE, possono assumere la forma di contributi in natura (in-kind) – costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi ERIC. Al riguardo, la premessa dello schema evidenzia che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MUR, i quali assumono la qualifica di representing entity e che i finanziamenti, nella forma di contributi in-kind o contributi finanziari da parte di tali representing entity, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali a valere sul FOE, oltre ad eventuali altre fonti di copertura;

   dalle somme per progettualità di carattere continuativo, per un totale di 67,7 milioni di euro. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 4 dello schema.

  Gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progettualità di carattere straordinario, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere continuativo, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a k) del comma 2 dell'articolo 1.
  In particolare, al CNR (tab. 5) è destinata un'assegnazione complessiva di euro 709,2 milioni di euro (nel riparto 2022, erano stati assegnati 685,3 milioni di euro), di cui 646,6 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (603,5 milioni di euro nel 2022). Per completezza, si ricorda che tali somme si aggiungono al contributo straordinario – pari a 30 milioni di euro (allocato sul cap. 7236/pg. 7) – concesso al CNR per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 dall'art. 1, comma 404, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).
  All'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (tab. 6) è destinata un'assegnazione complessiva di 345,9 milioni di euro (326,7 milioni di euro nel 2022), di cui 292,9 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (276,4 milioni di euro nel 2022).
  All'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (tab. 7) è destinata un'assegnazione complessiva di 149,1 milioni di euro (132,4 milioni di euro nel 2022), di cui 111 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (104,1 milioni di euro nel riparto 2022).
  All'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (tab. 8) è destinata un'assegnazione complessiva 81,5 milioni di euro (77,1 milioni di euro nel 2022), di cui 75,5 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (71,1 milioni di euro nel 2022).
  All'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (tab. 9) è destinata un'assegnazione complessiva di 30,2 milioni di euro (28,5 milioni di euro nel 2022), di cui 23,6 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (21,9 milioni di euro nel 2022).
  All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) (tab. 10) è destinata un'assegnazione complessiva di 23,7 milioni di euro (22,3 milioni di euro nel 2022), di cui 17,9 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (16,4 milioni di euro nel 2022).
  Alla Stazione zoologica «Anton Dohrn» (tab. 11) è destinata un'assegnazione complessiva di 16,7 milioni di euro (15,7 milioni di euro nel 2022), di cui 15,8 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (14,8 milioni di euro nel 2022).
  All'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park (tab. 12) è destinata un'assegnazione complessiva di 32,7 milioni di euro (31,7 milioni di euro nel 2022), di cui 12,8 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (11,9 milioni di euro nel 2022).
  All'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» (INDAM) (tab. 13) è destinata un'assegnazione complessiva di 3,5 milioni di euro (3,4 milioni di euro nel 2022), di cui 2,7 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (2,6 milioni di euro nel 2022).
  Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi» (tab. 14) è destinata un'assegnazione complessiva di 3,6 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2022), interamente a titolo di assegnazione ordinaria (come nel 2022).Pag. 189
  All'Istituto italiano di studi germanici (tab. 15) è destinata un'assegnazione complessiva di circa 2,1 milioni di euro (come nel 2022), di cui 1,5 milioni di euro quale assegnazione ordinaria (come nel 2022).
  Il comma 4 dell'articolo 1 concerne le ulteriori assegnazioni, per 37,4 milioni di euro complessivi (32,7 milioni di euro nel 2022). Si tratta, in particolare, di:

   14 milioni di euro alla società Elettra-Sincrotrone di Trieste (come nel 2022), ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005 (Legge n. 43 del 2005), con erogazione diretta alla stessa;

   16,3 milioni di euro per il funzionamento dell'INDIRE, (12,3 milioni di euro nel 2022), ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (Legge n. 111 del 2011). Segnala, al riguardo, che la relazione illustrativa evidenzia che l'importo è comprensivo della somma assegnata dal DPCM 11 aprile 2018, adottato ai sensi dell'art. 1, commi 668-671 della Legge n. 205 del 2017, ai fini della stabilizzazione del personale in servizio;

   7,1 milioni di euro per il funzionamento dell'INVALSI (6,4 milioni di euro nel 2022) ai sensi del medesimo art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (Legge n. 111 del 2011).

  L'articolo 2, comma 1 dello schema di decreto in esame, reca le indicazioni per il 2024 e il 2025. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione complessiva stabilita per il 2023, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento.
  Il comma 2 del medesimo articolo 2 dispone che le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del MUR, mentre il comma 3 prevede che, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni, si provvederà con decreti dirigenziali.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
C. 836 Molinari.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 836 Molinari ed altri, recante Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
  Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, è volto essenzialmente ad introdurre una normativa che rechi una chiara definizione delle varie forme di azionariato popolare e soprattutto preveda incentivi per l'adozione di questa particolare forma di partecipazione sociale nelle società sportive.Pag. 190
  Illustra sinteticamente il contenuto dell'articolato rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici.
  L'articolo 1 reca le finalità e i princìpi della proposta di legge in esame.
  Ai sensi del comma 1, la proposta di legge reca misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità. Ciò avviene, secondo la disposizione in commento, in coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione.
  Ricorda, in proposito, che l'articolo 2 della Carta costituzionale prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, mentre l'articolo 3, secondo comma, prevede che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
  Il comma 2 del medesimo articolo 1 precisa che le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive costituiscono strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al precedente comma.
  Per società sportive – ai sensi del comma 3 e ai fini della proposta di legge in esame – si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.
  L'articolo 2 prevede le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.
  In particolare, il comma 1 prevede che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono assoggettate a partecipazione popolare:

   a) le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta, ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute (qui il registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche gestito dal CONI);

   b) le società sportive professionistiche in cui le azioni o le quote sono intestate agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui al successivo articolo 3 della presente proposta di legge, nei quali a ciascun socio, associato o partecipante spetti un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

  Resta ferma la possibilità – prosegue la disposizione in esame – per le società sportive professionistiche di emettere le azioni di cui all'articolo 2351, terzo e quarto comma, relativo al diritto di voto nelle società per azioni, del codice civile ovvero di attribuire a determinati soci i particolari diritti di cui all'articolo 2468, terzo comma, del codice civile concernente le quote di partecipazione.
  In tali casi, le società sono assoggettate a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti continui a spettare agli enti di partecipazione popolare sportiva.
  Il comma 2 dispone poi che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), le società sportive professionistiche sono a assoggettate a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

   a) l'ente di partecipazione popolare sportiva detenga nella società sportiva professionistica la quota minima dell'1 per cento in azioni o quote;

   b) venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'entePag. 191 di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;

   c) venga garantito all'interno del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica almeno un rappresentante dell'ente di partecipazione popolare sportiva.

  L'articolo 3 disciplina gli enti di partecipazione popolare sportiva.
  Ai sensi del comma 1, questi enti assumono la forma giuridica di società cooperative, di associazioni ovvero di altri enti che siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva e nel cui statuto:

   a) sia stabilito che: 1) a ciascun socio, associato o partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva; 2) per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita delega, anche a non soci, con un limite massimo di cinque deleghe per ciascun delegato; 3) ciascuna delega deve essere conferita in calce all'avviso di convocazione ed è valida per una singola riunione assembleare;

   b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 23 del codice del Terzo settore (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), che prevede la procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni;

   c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, ivi compreso quanto stabilito dagli articoli 8, comma 2 (che prevede che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo), 9 (che disciplina la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento) 13, (che regola le scritture contabili e il bilancio degli enti del Terzo settore), 14 (che disciplina il bilancio sociale) e 21 (che regola l'atto costitutivo e lo statuto) del citato codice;

   d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si applica al riguardo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del predetto codice (che prevede i casi in cui, ai sensi e per gli effetti del citato comma 2 del medesimo articolo 8, si considera che si verifichi una distribuzione indiretta di utili). Resta salvo – prosegue la disposizione in commento – quanto stabilito dalla legge in materia di distribuzione degli utili delle società cooperative.

  Il comma 2 precisa che si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui soci, associati o partecipanti siano pari o superiori al 10 per cento della media, rilevata negli ultimi dieci anni, degli spettatori paganti a ciascuna gara, competizione o manifestazione sportiva rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento. Agli enti di partecipazione popolare sportiva che presentino i requisiti previsti dal presente articolo sono applicabili le agevolazioni, anche fiscali, previste a favore degli enti del Terzo settore.
  L'articolo 4 elenca i requisiti per l'accesso alle agevolazioni contemplate ai successivi articoli 5 e 6. Dispone infatti il comma 1 che le società sportive a partecipazionePag. 192 popolare beneficiano delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della proposta di legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:

   a) la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e fatto salvo quanto previsto per le società sportive dilettantistiche;

   b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente;

   c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente a maggioranza assoluta dei voti, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo ambito territoriale della società sportiva sciolta, con divieto di trasformazione in società con scopo di lucro e, in caso di inosservanza del divieto, con obbligo di restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale.

  Ai sensi del comma 2, il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per uno o più esercizi sociali, in ordine al medesimo periodo e all'anno immediatamente successivo, comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dal presente provvedimento.
  Ai sensi poi del comma 3, qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri soci, associati o partecipanti o di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Ministero per lo sport e i giovani ai sensi del successivo articolo 8, fatte salve le conseguenti responsabilità disciplinari previste dal codice della giustizia sportiva del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge.
  Le agevolazioni di cui alla proposta di legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la descritta comunicazione.
  L'articolo 5 regola il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.
  Ai sensi del comma 1, nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

   a) l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

   b) la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

   c) nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);

   d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, in subordine, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore subordine, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.

  L'articolo 6 disciplina la gestione di strutture sportive.
  Nello specifico, si prevede che alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportivaPag. 193 possono essere assegnati, temporaneamente o definitivamente, in gestione da enti pubblici territoriali e nazionali, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento o all'ampliamento di tali immobili, destinati eventualmente alla realizzazione di strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre discipline sportive in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte.
  L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
  Ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, determinate in proporzione all'entità della partecipazione.
  Il comma 2 prevede i seguenti princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:

   a) possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 6;

   b) quantificazione degli oneri urbanistici;

   c) determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi;

   d) previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente;

   e) detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi.

  Il comma 3 prevede che i decreti legislativi di cui sopra siano adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Ai sensi del comma 4, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  L'articolo 8 regola la vigilanza e il registro degli enti di partecipazione popolare sportiva. Prevede, in particolare, al comma 1 che, per le finalità della proposta di legge, presso il Ministero per lo sport e i giovani (si segnala che, attualmente, vi è il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con a capo un Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani), è istituita una struttura con compiti di:

   a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 (per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive), 3 (relativamente agli enti di partecipazione popolare sportiva) e 4 (in relazione ai requisiti per l'accesso alle agevolazioni);

   b) tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

   c) tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

  Ai sensi del comma 2, in caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, la struttura istituita ai sensi del comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione dal registro degli enti di partecipazione popolare sportiva.
  L'articolo 9 regola la costituzione e l'iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva.Pag. 194
  Il comma 1 prevede che, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente proposta di legge, la società sportiva a partecipazione popolare è tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote.
  Per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 11, comma 1, la costituzione e l'iscrizione al registro di cui all'articolo 8 sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti di partecipazione popolare che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso (comma 2).
  Ai sensi del comma 3, decorso il termine di cui al comma 2, in assenza di costituzione ed iscrizione al registro di un ente di partecipazione popolare sportiva, la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al Ministero per lo sport e i giovani. La durata massima dell'incarico è di dodici mesi.
  Il comma 4 dispone, infine, che il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Ministero per lo sport e i giovani, cui spetta la tenuta del registro di cui all'articolo 8.
  L'articolo 10, composto di un solo comma, reca le disposizioni finanziarie del provvedimento.
  Esso prevede che, agli oneri derivanti dagli articoli 7 (che reca la delega legislativa per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive) e 8 (in materia di vigilanza e tenuta del registro), valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, (legge n. 307 del 2004).
  L'articolo 11 reca le disposizioni finali.
  Il comma 1 prevede che la presente proposta di legge entra in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
  Ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di cui al comma 1, è adottato il regolamento per la definizione:

   a) dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

   b) delle modalità di reinvestimento degli utili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

   c) delle soglie di incremento delle agevolazioni di cui alla presente proposta di legge, nel caso di aumento della quota azionaria detenuta dall'ente di partecipazione popolare sportiva prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

  Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 30 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 30 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione. Audizione di Mattia Tarelli, rappresentante di Google Italia e di Pag. 195Giordano Sangiorgi, presidente di AUDIOCOOP, in videoconferenza.
(Svolgimento e conclusione).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Mattia TARELLI, rappresentante di Google Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Federico MOLLICONE, presidente.

  Mattia TARELLI, rappresentante di Google Italia, fornisce ulteriori precisazioni.

  Giordano SANGIORGI, presidente di AUDIOCOOP, che interviene in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Federico MOLLICONE, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.