CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2023
115.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 (C. 1001 Governo);

   premesso che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti;

   considerato che:

    l'Accordo è volto alla graduale creazione di uno spazio aereo comune tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, fondato in particolare su norme identiche in materia, tra l'altro, di ambiente;

    l'articolo 10 dell'Accordo, in un quadro di progressiva convergenza regolamentare, prevede che le Parti riconoscano l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di sviluppo e attuazione della politica del trasporto aereo e la necessità di interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente;

    il citato articolo stabilisce che le Parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi all'ambiente specificati nell'allegato I, parte D, all'Accordo, nel contempo riconoscendo l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attività di trasporto aereo sull'ambiente e di garantire che le eventuali misure adottate per mitigare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi dell'Accordo stesso,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (C. 1114 Governo);

   sottolineato che il provvedimento prevede misure di rafforzamento dell'organizzazione della pubblica amministrazione tra le quali in particolare, per quanto di interesse della VIII Commissione, quelle concernenti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

   considerato che:

    l'articolo 3, al comma 4, consente alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di potenziare la loro capacità tecnico amministrativa;

    l'articolo 12 modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, al fine di consentire una più efficace partecipazione agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali;

    valutate positivamente le disposizioni recate dall'articolo 8, volte ad assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana nell'ex area militare denominata Arsenale militare situata nell'Isola de La Maddalena;

    segnalato che l'articolo 22, ai commi 6 e 7, istituisce presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di contrasto al dissesto idrogeologico;

    valutate, infine, con favore le disposizioni volte a rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

5-00894 Ruffino: Ritardi nella pubblicazione della carta nazionale delle aree idonee a ospitare i rifiuti radioattivi e nella localizzazione del deposito nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si osserva quanto segue.
  Si rappresenta che i rifiuti radioattivi, inclusi quelli originati da operazioni di decommissioning, sono attualmente stoccati in appositi depositi temporanei autorizzati nei siti nucleari italiani (22 installazioni) che potranno essere rilasciati senza vincoli radiologici all'esito della localizzazione e realizzazione del Deposito Nazionale per lo smaltimento dei rifiuti di bassa e in parte di media attività, e, in attesa della soluzione definitiva, per lo stoccaggio temporaneo di lunga durata dei rifiuti radioattivi di alta attività e di quelli restanti di media attività.
  Il 15 marzo 2022, nel rispetto del termine di 60 giorni previsto ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, la SOGIN ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una prima versione della CNAI. Il successivo 17 giugno, SOGIN ha trasmesso una versione aggiornata della CNAI, sulla base di una valutazione preliminare da parte di ISIN, che da tale data ha riavviato l'istruttoria tecnica e all'esito della stessa, avvenuto a novembre, ha trasmesso il proprio parere al Ministero.
  In suddetto parere è stata evidenziata la necessità di integrare le valutazioni tecniche e la documentazione trasmessa da SOGIN a supporto della proposta di CNAI, con particolare riferimento alle osservazioni emerse nel corso della consultazione pubblica e riconducibili ai criteri della Guida Tecnica n. 29 dell'ISIN.
  Tali richieste di integrazione sono state trasmesse a SOGIN dal Ministero alla fine del 2022 per gli approfondimenti necessari e l'aggiornamento della proposta di CNAI.
  Si segnala che, con riferimento alla conclusione delle procedure per la realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco Tecnologico, sono in corso gli ultimi aggiornamenti e integrazioni alla Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) da parte della Sogin.
  Nell'ambito di tale attività di revisione nell'ultimo mese si sono intensificate le interlocuzioni tra Sogin e Isin in relazione alle integrazioni che, all'esito degli ulteriori approfondimenti richiesti, sono state inserite nella proposta di CNAI, che dovrebbe essere trasmessa entro fine mese al Ministero.
  In seguito all'approvazione e alla pubblicazione della CNAI, l'iter per la localizzazione del DNPT proseguirà, auspicabilmente in termini celeri, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010.
  L'azione di Governo, pertanto, è rivolta ad un attento e costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi nell'ambito degli indirizzi strategici e della sicurezza nucleare.

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ALLEGATO 4

5-00895 Bonelli: Sospensione della procedura di rinnovo dell'AIA presentata da Acciaierie d'Italia SpA (ex ILVA) per lo stabilimento di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.
  Per quanto concerne il sistema dei controlli delle emissioni degli impianti oggetto dell'interrogazione, già a seguito delle criticità segnalate da ARPA Puglia e ASL Taranto nello scorso dicembre 2022 riguardo l'aumento dei livelli di benzene, provenienti dalle aree a caldo sono attualmente in corso, da parte di ISPRA, approfondimenti e valutazioni sui monitoraggi effettuati presso le centraline di qualità dell'aria ubicate all'interno dello stabilimento.
  Tali approfondimenti sono volti ad analizzare gli andamenti dei profili emissivi negli anni, con eventuali ipotesi di correlazioni alle sorgenti rispetto ai monitoraggi previsti dalle prescrizioni 30 e 44-89 del piano di riesame del DVADEC 2012 - 547 del 26 ottobre 2012, che ha previsto di effettuare specifici rilievi sul piano di carica delle batterie di cokefazione e sulle macchine caricatrici e sfornatrici, nonché l'installazione di 6 stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria in prossimità del perimetro dello stabilimento.
  Dalle analisi e valutazioni attualmente in corso si evidenzia una significativa variabilità negli anni per i monitoraggi acquisiti, ed è oggetto di particolare approfondimento la possibile correlazione con le criticità segnalate nelle aree a caldo al fine di poter proporre eventuali misure mitigative o preventive da adottare che potranno essere oggetto dell'imminente procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento siderurgico.
  Si specifica altresì che il monitoraggio della qualità dell'aria viene condotto dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della regione Puglia attraverso la Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria (RRQA), conformemente ai criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 155 del 2010.
  Riguardo le valutazioni sanitarie, si evidenzia che non risultano Valutazioni del danno sanitario (VDS) o Valutazioni integrate di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) che individuino un problema sanitario riguardo il livello di produzione attualmente autorizzato. Tuttavia, il riesame dell'AIA a seguito di istanza del gestore sarà allineato alle determinazioni e risultanze che le autorità sanitarie di competenza rappresenteranno nelle sedi opportune.
  Studi predittivi sugli effetti sanitari (quali la VIS), pertanto, risulteranno certamente utili anche ove si configurassero significative modifiche all'assetto produttivo o al contesto ambientale e sanitario, anche in riferimento ai Criteri metodologici per la redazione della VDS, predisposti dall'ISS nel 2019, in prospettiva di un rinnovo o riesame dell'AIA.
  Infine, si rappresenta che lo scorso 23 maggio i Commissari straordinari hanno invitato l'affittuario Acciaierie di Italia s.p.a. (Adi) a fornire con tempestività all'Amministrazione comunale e agli stessi ogni elemento idoneo a superare i rilievi formulati nell'ultima Ordinanza del sindaco di Taranto.
  In particolare, i Commissari hanno chiesto ad Adi una circostanziata valutazione in merito all'aumento dei valori di concentrazione di benzene, nonché alla genesi e ai fattori causali del predetto aumento, precisando – altresì – se presso lo stabilimento siano state attuate condizioni di monitoraggio migliorative che consentano approfondimenti ed eventuali ulteriori rimedi per il contenimento delle emissioni di benzene.

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ALLEGATO 5

5-00896 Ilaria Fontana: Adozione di misure di contrasto al consumo di suolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si osserva quanto segue.
  L'eccezionale alluvione che ha coinvolto il territorio dell'Emilia ci pone di fronte alla ulteriore definizione di interventi per il contrasto al fenomeno del consumo di suolo.
  Ad oggi, a livello nazionale non è contemplato un riferimento normativo complessivo sulla protezione del suolo né sul contenimento del suo consumo; difatti, sono le regioni che regolamentano nelle proprie leggi urbanistiche la gestione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana.
  Con il Piano per la transizione ecologica, approvato del 2022, si prevede di agire su cinque macro-obiettivi, condivisi a livello europeo. Segnatamente, tali obiettivi si esplicano nella neutralità climatica, nell'azzeramento dell'inquinamento, nell'adattamento ai cambiamenti climatici, nel ripristino della biodiversità e degli ecosistemi ed infine nella transizione verso un'economia fondata sulla circolarità.
  Nell'ambito di questi obiettivi, sono previste azioni inerenti al contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico, con l'obiettivo di arrivare a un consumo netto pari a zero entro il 2030, allineandosi alla data fissata dall'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile.
  Nel Piano si conferma, altresì, la necessità dell'approvazione della legge nazionale sul consumo di suolo, che del resto è prevista tra le riforme del PNRR, e sono proposte una serie di azioni coordinate, tra cui il potenziamento del sistema di monitoraggio nazionale del suolo e del degrado del territorio a cura di ISPRA e, più in generale, del Sistema Nazionale Protezione Ambiente.
  Tale monitoraggio andrà integrato con la rilevazione delle destinazioni d'uso e delle previsioni non attuate degli strumenti di pianificazione e del monitoraggio degli interventi di rigenerazione urbana, con la realizzazione di interventi di deimpermeabilizzazione, rinaturalizzazione e di rigenerazione all'interno di una strategia unitaria.
  A livello europeo, nel 2021 la Commissione Europea ha promosso una nuova Strategia dell'Unione europea per il suolo adottata il 17 novembre 2021. Gli obiettivi chiave includono anche l'intensificazione degli sforzi per proteggere il suolo dall'espansione urbana incontrollata e dall'impermeabilizzazione per ottenere l'aumento netto pari a zero del consumo di suolo.
  L'obiettivo generale è di tutelare e arrivare al livello di protezione, così come già avviene per l'acqua, l'ambiente marino e l'aria, anche per il suolo. Difatti, è previsto un nuovo atto legislativo, che sarà proposto dalla Commissione entro il 2023, che contribuirà in modo significativo al raggiungimento di molti degli obiettivi del Green Deal con la previsione di una «Soil Health Law» europea dove individuare modalità di protezione e recupero della qualità del suolo.
  Il varo di suddetta normativa rappresenterà un ulteriore stimolo per operare un processo di razionalizzazione normativa a livello nazionale.
  A questo ultimo proposito è opportuno rilevare come già nella legge di bilancio 2023 è stata varata una misura per cui è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione economica complessiva di 160 milioni di euro.
  Sono previsti interventi finalizzati, oltre al contenimento del consumo di suolo, anche al ripristino di aree degradate. È previsto altresì che la valutazione della significatività ambientale di questi interventi sarà effettuata con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA.

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ALLEGATO 6

5-00897 Simiani: Ritardi nella procedura per la verifica di assoggettabilità alla VIA relativa al nuovo svincolo di Scandicci, in Toscana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si osserva quanto segue.
  Si rappresenta che l'istanza avanzata da Società Autostrade per l'Italia Spa per l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto dello «Svincolo di Scandicci: allacciamento A1 alla Strada Firenze-Pisa-Livorno» è stata pubblicata il 22 marzo 2022 dalle strutture preposte del Ministero nell'apposito portale.
  Successivamente, la regione Toscana con nota dello scorso maggio 2022, così come riportato dall'interrogante, nell'ambito del procedimento amministrativo in oggetto, ha rappresentato agli uffici del Ministero la necessità che il proponente fornisca chiarimenti ed integrazioni al fine dell'espressione del proprio parere.
  Nella medesima nota, la regione ha formulato in tal senso numerose considerazioni ed osservazioni, articolate in un ampio elenco di significative integrazioni e chiarimenti, indirizzata per conoscenza anche alla Società proponente Autostrade per l'Italia Spa. In particolare, vengono affrontate questioni relative alla tutela ambientale sia da un punto di vista di qualità atmosferica, che di rispetto della biodiversità.
  Si rappresenta che ad oggi non risulta che la Società proponente abbia fornito riscontro alle sopra citate richieste di integrazioni e chiarimenti, che costituiscono elemento propedeutico alla conclusione dell'istruttoria presso la Commissione tecnica VIA/VAS.
  Purtuttavia, nelle more dell'integrazione documentale, gli uffici competenti del Ministero stanno comunque provvedendo alla predisposizione delle procedure relative all'emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

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ALLEGATO 7

5-00898 Benvenuto: Soglia minima di mercato del 3% per l'esercizio dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.
  Il decreto legislativo n. 49 del 2014 ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), regolando la gestione di questa specifica tipologia di rifiuto e disciplinando gli obblighi in capo ai produttori di AEE, nonché i requisiti dei sistemi individuali e collettivi che operano nella gestione dei RAEE.
  L'ottimizzazione della raccolta e del ritiro dei RAEE da parte dei sistemi collettivi è svolta dal Centro di coordinamento RAEE (CDC RAEE) ai sensi dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 49/14. A tal fine il CDC RAEE garantisce l'uniformità delle modalità e delle condizioni per la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE conferiti presso i centri comunali di raccolta.
  Con specifico riferimento a quanto rappresentato, il citato decreto legislativo stabilisce al comma 10-bis che ciascun consorzio debba rappresentare una quota di mercato di AEE, ovvero della quantità immessa sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che fanno parte di un consorzio, pari ad almeno il 3 per cento in almeno un raggruppamento RAEE.
  A seguito dell'estensione del campo di applicazione della normativa in materia di RAEE, prevista all'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo, i raggruppamenti di RAEE hanno subito diverse modifiche, che riguardano le nuove tipologie di AEE inserite in ogni raggruppamento.
  In particolare, si fa riferimento al menzionato decreto ministeriale n. 40 del 20 febbraio 2023, ovvero il Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.
  L'introduzione di nuove apparecchiature nei citati raggruppamenti RAEE comporta l'estensione dei principi di responsabilità estesa del produttore a nuove categorie di soggetti. Pertanto, i produttori interessati potranno adempiere ai propri obblighi anche attraverso i sistemi collettivi esistenti.
  La percentuale del 3 per cento fissata ai sensi del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 ha avuto lo scopo di garantire, da una parte, l'efficienza e l'efficacia sull'intero territorio nazionale della gestione dei RAEE da parte dei sistemi collettivi e, dall'altra parte, di evitare una eccessiva frammentazione dei consorzi a scapito della efficienza del sistema.
  Tuttavia, l'evoluzione del mercato e gli aggiornamenti dei raggruppamenti di cui sopra hanno portato questo Ministero ad avviare interlocuzioni finalizzate a valutare l'opportunità di una modifica della percentuale minima indicata dalla normativa vigente.
  Tale attività avverrà di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, concertante nell'emanazione del decreto ministeriale n. 40 del 2023, e parimenti interessato ad arginare le difficoltà in cui si trovano i consorzi sottosoglia, ed a garantire una maggiore rappresentatività degli stessi.

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ALLEGATO 8

5-00899 Mazzetti: Contributi dovuti ai consorzi di bonifica per la manutenzione dei corsi d'acqua e ripartizione delle relative competenze in materia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, concernenti da un lato il rapporto tra le regioni e i consorzi di bonifica, e dall'altro al rapporto tra consorzi e loro consorziati, si rappresenta quanto segue.
  Il decreto legislativo n. 152 del 2006 Testo Unico Ambientale (TUA) disciplina organicamente le diverse competenze in materia di difesa del suolo agli articoli 58 e seguenti. In particolare, l'articolo 61 concernente la competenza delle regioni, al comma 6 conferma le attribuzioni già loro assegnate dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in materia di consorzi di bonifica.
  Il Testo Unico Ambientale prevede, inoltre, che, fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica.
  Ulteriori norme del predetto TUA determinano una regolamentazione unitaria e di principio generale per il perimetro di operatività dei consorzi di bonifica. Segnatamente, il riferimento è al ruolo funzionale dei consorzi nell'ambito del regime di salvaguardia dei corpi idrici, sostanzialmente decentrando le modalità esecutive ai «modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali».
  La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 188 del 2018 in merito al particolare profilo della regolamentazione della prestazione obbligatoria dei contributi consortili, ha ribadito la natura tributaria dei canoni imposti dai consorzi di bonifica ai propri consorziati, nonché affermato la sua riconducibilità alla potestà di coordinamento del sistema tributario, di competenza concorrente.
  Il giudice costituzionale ha pertanto situato la specifica disciplina dei consorzi di bonifica all'incrocio fra l'ambito di potestà normativa regionale relativo alla categoria degli enti amministrativi dipendenti dalla regione, e la materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale.
  È proprio nell'esercizio di questa multifunzionale competenza concorrente che, secondo la Corte costituzionale, dopo la riforma costituzionale del 2001, il legislatore statale è intervenuto dettando disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica. La specifica regolazione è definita dall'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Tale disposizione ha previsto che le regioni procedessero al riordino dei consorzi di bonifica, secondo criteri stabiliti a seguito di intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Fra tali criteri figura, in particolare, la previsione per cui «i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale».
  Posta ogni eventuale istanza da prendere in considerazione per la soluzione di problematiche di stretto impatto operativo, i presupposti giuridici per operare iniziative per l'armonizzazione delle normative regionali in materia di contributi ai consorzi di bonifica dovranno essere ampiamentePag. 87 condivisi soprattutto con le regioni stesse, che dovranno recepire con atti propri quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale.
  Un intervento normativo di livello nazionale potrebbe essere passibile di incostituzionalità, anche in presenza di norme primarie esplicite al riguardo.

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ALLEGATO 9

5-00900 Mattia: Verifica dei livelli di inquinamento del bacino del fiume Sacco, nel frusinate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.
  L'Accordo di programma, citato dall'onorevole interrogante, tra il Ministero e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco, è stato approvato con decreto 10 aprile 2019, e successivamente integrato.
  Il citato Accordo ha previsto l'implementazione e l'esecuzione di numerose attività, alcune delle quali finanziate con risorse del Piano Operativo per l'Ambiente del Ministero, insieme ad altre a valere delle risorse FSC Patto Lazio.
  Tra le prime, si ricordano l'intervento di monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico; l'intervento di caratterizzazione delle aree agricole ripariali; la realizzazione del programma di valutazione epidemiologica nei comuni ricadenti nel SIN; l'intervento di arruolamento e follow up di una coorte dei nati nel SIN.
  La regione Lazio, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione, ha avviato le procedure per l'affidamento del servizio volto alla classificazione dei rifiuti nei settori da essa individuati ed alla redazione del piano di rimozione degli stessi, alla redazione ed alla esecuzione del piano di caratterizzazione, nonché all'eventuale analisi di rischio.
  L'aggiudicazione della procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di propria pertinenza, è avvenuto con atto dello scorso novembre 2022. Su ogni area, a seguito della rimozione dei rifiuti, saranno avviate le attività di elaborazione e attuazione del piano di caratterizzazione, per arrivare alla successiva elaborazione dell'Analisi di Rischio e all'eventuale progetto di bonifica.
  I risultati delle indagini e degli interventi previsti nel citato Accordo di programma, nonché gli esiti dei numerosi procedimenti di bonifica già in corso nell'area del SIN Bacino Fiume Sacco, costituiscono elementi di valutazione per verificare effettivamente i livelli di contaminazione al suo interno.
  Nell'ambito del richiamato Accordo di Programma si segnala altresì, nell'ambito della Convenzione a cui partecipa ISPRA avente per oggetto il monitoraggio delle acque ad uso potabile, irriguo e domestico, lo studio redatto a gennaio 2023 dall'istituto, la cui principale finalità è stata l'individuazione e la descrizione degli acquiferi di maggiore interesse ai fini del monitoraggio idrochimico delle acque sotterranee, nonché l'individuazione di nuovi piezometri, preesistenti o da realizzare ex novo, funzionali a costituire la rete di monitoraggio definitiva delle acque sotterranee all'interno del SIN, al fine di aggiornarne lo stato di qualità.
  Infine, nel constatare che la attuale perimetrazione del SIN «Bacino del Fiume Sacco» coincide con quanto approvato in via definitiva con decreto ministeriale n. 321 del 22 novembre 2016, si rappresenta che i risultati delle indagini e degli interventi previsti nell'Accordo di Programma, oltre agli esiti dei numerosi procedimenti di bonifica in corso nell'ambito del SIN, costituiscono elementi di valutazione per la verifica dei livelli effettivi di contaminazione.