ALLEGATO 1
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale del settore e di una più efficace tutela del benessere animale.
1.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quaranta con la seguente: quarantuno.
*2.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*2.2. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, le parole: , e comunque fino al compimento del quarantunesimo anno di età.
2.3. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
ART. 3.
Al comma 1, dopo le parole: Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: , coerenti con gli strumenti finanziari esistenti e operativi di ISMEA.
3.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: primo insediamento dei giovani nel settore agricolo aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento all'acquisto del capitale terriero.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera b).
3.2. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dall'ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2-bis. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.
3.3. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dall'ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Pag. 144regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito lo schema del piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola che i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare ai fini dell'accesso alle risorse e alle misure previste dal medesimo decreto. Il piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola deve, in ogni caso, prevedere innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.
*3.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*3.5. Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy,.
3.6. Castiglione, Pastorella.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , corredato da apposito business plan dettagliato.
3.7. Castiglione, Pastorella.
Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e sistemazione del territorio.
3.8. Castiglione, Pastorella.
Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: anche tenendo conto degli interventi per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori previsti nell'ambito del Piano strategico della PAC e quelli previsti negli strumenti finanziari esistenti e operativi di ISMEA.
3.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: , coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano strategico della Politica agricola comune (PAC).
3.10. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse alle regioni e gestite da ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3.11. Castiglione, Pastorella.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: interventi finalizzati con le seguenti: fornire il pagamento delle garanzie creditizie da parte di fondi pubblici a sostegno di finanziamenti bancari finalizzati.
3.12. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso le operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
3.13. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
Al comma 3, sopprimere le lettere b), c) e d).
3.14. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per quelli Pag. 145destinati al raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e una più efficace tutela del benessere animale;.
3.15. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).
3.17. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 3, lettera d) aggiungere in fine, le seguenti parole: previa istruttoria da parte dell'ISMEA.
3.18. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) a favorire la realizzazione, da parte di giovani non appartenenti a famiglie agricole e non qualificati come imprenditori agricoli professionali, di piccole imprese da condurre anche in part time e con la possibilità di poter contare su una diversificazione di reddito da attività extra agricole.
3.19. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) alla locazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti, di proprietà pubblica o privata.
3.20. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali)
1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva.
2. I gruppi di interesse al comma 1 si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.
3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:
a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;
b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 final della Commissione, del 6 maggio 2013;
c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 5 con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;
d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;
e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;
f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.
4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da Pag. 146agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.
6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui princìpi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.
7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti internet istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi.
3.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
ART. 4.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa, in forma diversa dall'impresa individuale e dalle società di persone, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, di un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Per i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge costituiti in forma di impresa individuale il predetto regime si applica limitatamente alle attività non soggette alla disciplina di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soci di società semplici costituite secondo l'articolo 2 della presente legge, per le attività non soggette alla disciplina di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi del predetto regime d'imposizione per i redditi di partecipazione nelle predette società. I soci di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice costituite secondo l'articolo 2 della presente legge possono avvalersi del predetto regime d'imposizione per i redditi di partecipazione nelle predette società. In tutti i casi in cui si esercita l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, non è possibile avvalersi del regime di cui al presente articolo.
4.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 2, dopo la parola: d'impresa aggiungere la seguente: agricola.
*4.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
*4.3. Castiglione, Pastorella.
*4.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*4.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
*4.6. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*4.7. Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.
*4.8. Caretta, Ciaburro, Cerreto, Almici, La Porta, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Malaguti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)
1. I soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, di Pag. 147età inferiore ai 41 anni, che avviano un'attività imprenditoriale nel settore della pesca possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito d'impresa ottenuto.
2. Nel caso di imprenditori ittici che esercitano la loro attività in forma associata il beneficio di cui al comma 1 si applica a condizione che almeno la metà più uno dei soci siano di età inferiore ai 41 anni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i soggetti non abbiano esercitato nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare, ed abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4.01. Gatta, Nevi, Arruzzolo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)
1. Per il primo insediamento nel settore della pesca di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefìci di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi al 100 per cento limitatamente alle prime due annualità.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, contino 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.02. Gatta, Nevi, Arruzzolo.
ART. 5.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici, anche se di valore non superiore a 200 mila euro, devono essere rogati presso il notaio del luogo in cui il fondo risulti ubicato.
5.1. Castiglione, Pastorella.
ART. 6.
Al comma 1, dopo le parole: 1° gennaio 2023, inserire le seguenti: , anche se abbiano già dichiarato l'inizio dell'attività agricola ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e siano già iscritti al registro delle imprese,.
6.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di consentire l'occupazione nel settore della pesca, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli sgravi contributivi di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi anche agli imbarcati di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 318 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
6.2. Gatta, Nevi, Arruzzolo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e sviluppo dell'azienda agricola ai soggetti di cui all'articolo 2 lettera a) è concesso, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi di imposta successivi, un credito di imposta pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito di imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, che non possono comunque superare i 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1.
6.01. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione giovanile e femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura)
1. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste procede con propri decreti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza allo scopo di favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione giovanile e femminile, mediante gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. In tale ambito, per i finanziamenti non andati a buon fine per cause non dipendenti dalla volontà dei richiedenti non si fa luogo all'applicazione di penali o sanzioni, salva la restituzione delle somme ricevute.».
6.02. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
ART. 7.
Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, inserire le seguenti: , indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa,.
7.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 1, sostituire le parole: di accedere al con le seguenti: di cumulo con il.
7.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*7.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*7.4. Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.
Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 40 per cento.
Pag. 149Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni e sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025;
dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «del secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quinto anno».
**7.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
**7.6. Caretta, Ciaburro, La Salandra, Cerreto, Almici, La Porta, Malaguti, Marchetto Aliprandi.
Al comma 1, dopo le parole: delle spese sostenute e documentate per investimenti inserire le seguenti: in formazione e dopo le parole: idonei a migliorare la redditività inserire le seguenti: o la qualità delle produzioni.
7.7. La Salandra, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Almici, La Porta, Marchetto Aliprandi, Malaguti.
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: , nonché a raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale del settore e una più efficace tutela del benessere animale.
7.8. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata.
2. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 1 valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
8.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
ART. 9.
Al comma 1, dopo le parole: a titolo esemplificativo inserire le seguenti: e non esaustivo e dopo le parole: l'oleoturismo e le fattorie didattiche inserire le seguenti: o di promozione sociale.
9.1. La Salandra, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Almici, La Porta, Marchetto Aliprandi, Malaguti.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Resta ferma la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
9.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di incentivi alla pluriattività)
1. Al fine di favorire la redditività delle imprese agricole, in particolare giovanili, nei piccoli comuni in capo III del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis.
(Incentivi alla pluriattività)
1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, individuati ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto da enti pubblici e da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e di riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, nei limiti degli importi previsti dall'articolo 15. Nella scelta dell'impresa esecutrice gli enti pubblici possono adottare un regime preferenziale in favore delle imprese agricole giovanili, come definite dalle norme vigenti.
2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti a imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali, previa autorizzazione del comune e, ove occorra, dell'autorità preposta alla tutela idrogeologica e nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.».
9.01. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
ART. 10.
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: o partecipi in cooperative di conduzione associata dei terreni.
10.1. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: , fino al compimento del quarantunesimo anno di età;.
10.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2 il termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 8 terzo comma della legge 26 maggio 1965, n. 590 è aumentato a 90 giorni.
10.3. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Sopprimere il comma 2.
10.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «Il coltivatore Pag. 151deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 90 giorni».
*10.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
*10.6. Caretta, Ciaburro, La Salandra, Cerreto, Almici, La Porta, Malaguti, Marchetto Aliprandi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni per il contrasto dell'abbandono dei terreni)
1. Fatti salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, è esteso alla generalità dei comuni, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.
2. Al fine di contrastare l'abbandono colturale dei terreni e dei fabbricati agricoli su di essi insistenti, di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare la pulizia del sottobosco, la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimentazione delle acque, nei piccoli comuni individuati ai sensi del commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2 possono chiedere di avviare un'attività agricola, silvo-pastorale o forestale, per un periodo almeno pari a nove anni, nei citati comuni, mediante la presentazione di uno specifico progetto al comune o, per aree limitrofe appartenenti a più comuni, congiuntamente ai comuni dove queste insistono.
3. La richiesta di cui al comma 2 è corredata di un progetto analitico, destinato ad attuare le finalità di cui al medesimo comma, sostenibile sotto il profilo finanziario e della redditività. Qualora il comune non abbia ancora effettuato il censimento di cui al comma 1, il progetto è accompagnato da visure catastali dei terreni e da perizie che attestano lo stato di abbandono dei medesimi terreni.
4. Per i terreni di proprietà privata il comune, nel prendere atto della richiesta di cui al comma 2, si impegna a darne pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. La richiesta è altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari del terreno. Per i terreni silenti, come individuati ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il comune acquisisce ogni utile informazione in ordine a coloro che dai pubblici registri risultano essere proprietari dei terreni oggetto della richiesta di cui al comma 2 del presente articolo, nonché sui loro eredi se gli stessi risultano deceduti. Ove individuati, provvede a notificare agli stessi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, la richiesta, avvertendo che, qualora gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni, l'impegno a uno stabile utilizzo dei terreni in oggetto, questi saranno conferiti in uso a privati in grado di utilizzarli. Contro la richiesta di utilizzo dei terreni è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346.
5. Per i terreni di proprietà pubblica la richiesta di cui al comma 2 è affissa per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato. Ove la proprietà delle aree sia di un ente pubblico diverso dal comune, il comune notifica la richiesta all'ente proprietario che è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla data della notificazione, decorsi i quali l'assenso si intende Pag. 152accordato. Entro il medesimo termine l'ente proprietario può chiedere modifiche e dettare prescrizioni.
6. Decorsi i termini per eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, il comune procede all'esame della compatibilità del progetto presentato con le finalità di cui al presente articolo e può chiedere modifiche e dettare prescrizioni. Qualora il progetto sia approvato, il comune può stabilire un deposito cauzionale, rateizzabile, di importo fino a un massimo di un terzo del valore dei terreni. Il comune stabilisce, altresì, il versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, che è versato al proprietario o, qualora questo non sia individuato, al comune. Il presentatore del progetto approvato deve iniziare l'attività alla quale si è impegnato entro quattro mesi dalla data di immissione nel possesso dei terreni. Ove il presentatore non attui in tutto o in parte, senza giustificato motivo, il progetto, egli decade dal beneficio e perde il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione per danni.
7. I terreni individuati ai sensi del presente articolo, nel periodo di attuazione del progetto, possono essere costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della presente legge, al fine di usufruire delle agevolazioni ivi previste.
8. Qualora, in corso di attuazione del progetto, intervenga una contestazione da parte di chi dimostri di essere proprietario, in tutto o in parte, del terreno, questi acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra, da quel momento, nella percezione dei canoni, ma deve consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività fino al termine del progetto, salvo che non decida di subentrare nella medesima attività, previo pagamento degli investimenti e delle migliorie stimati mediante un'apposita perizia. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rapporti tra proprietario e presentatore del progetto sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.
9. Fatta salva la possibilità di rinnovo per i terreni di proprietà pubblica, i terreni sono acquisiti in proprietà da parte del presentatore del progetto, se questi si impegna con atto pubblico a proseguire l'attività secondo le modalità previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 346:
a) per i terreni di proprietà privata, decorsi nove anni dall'avvio del progetto senza che intervenga una contestazione da parte di chi dimostri di esserne proprietario;
b) per espressa rinuncia del proprietario, pubblico o privato, resa innanzi a un notaio nelle forme dell'atto pubblico, con oneri a carico del presentatore del progetto.
10. Nel caso di cui al comma 9, lettera a), il deposito cauzionale di cui al comma 6 è acquisito dal comune. Nel caso di cui al comma 9, lettera b), il deposito cauzionale è versato al proprietario cedente. L'acquisizione dei terreni di cui al comma 9 è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo e da ogni altra tassa e i relativi onorari notarili sono ridotti a un sesto.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1978, n. 440. Il termine di due annate agrarie previsto dal primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 440 del 1978 è elevato a cinque annate agrarie, salva diversa disposizione regionale.
12. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «l'attività agricola minima da almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività agricola minima da almeno cinque anni»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i boschi e i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive e arboree, Pag. 153nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi dieci anni».
10.01. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;
b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado;
c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi, pur essendo stati oggetto, anche più volte, di successione, non siano mai stati regolarizzati al catasto;
d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.
10.02. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Filiera cooperativa
agroalimentare sostenibile)
1. Al fine di promuovere e sviluppare la transizione ambientale ed energetica nel settore primario le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere prevalentemente ai soci servizi ecosistemici, attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci siano essi qualificati sottoprodotti o rifiuti organici, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.
3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.Pag. 154
4. Ai servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10.03. Gatta, Nevi, Arruzzolo.
ART. 11.
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: , o per l'abitazione, qualora insistente o limitrofa ai terreni agricoli gestiti dai medesimi soggetti.
11.1. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: , o per l'abitazione principale dei soggetti di cui all'articolo 2.
11.2. La Salandra, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Almici, La Porta, Marchetto Aliprandi, Malaguti.
Sopprimere il comma 3.
11.3. Castiglione, Pastorella.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Contributo di costruzione in agricoltura)
1. Il contributo di costruzione per i nuovi edifici non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e del coltivatore diretto di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 modificata dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9.
11.01. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
ART. 12.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi volti a favorire il ricambio generazionale, stanziando risorse destinate ad incentivare il turnover, prevedendo la sostituzione dell'imprenditore con il coniuge, i figli o un coadiuvante, promuovendo, se del caso, l'utilizzo del patto di famiglia ai sensi degli articoli 768-bis e 768-octies del codice civile.
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
12.1. Castiglione, Pastorella.
Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
12.2. Schullian.
ART. 13.
Al comma 1, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: avvalendosi dei servizi di supporto finanziario alle imprese agricole promosse dall'ISMEA.
13.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: con l'Associazione bancaria italiana aggiungere le seguenti: e con l'ISMEA, ai fini del coordinamentoPag. 155 con i fondi di garanzia gestiti dall'Istituto.
13.2. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 1, sostituire le parole: modalità e i criteri di accesso con le seguenti: modalità, tempistiche perentorie e i criteri di accesso.
13.3. Caretta, Ciaburro, Cerreto, Almici, La Porta, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Malaguti.
Al comma 1, dopo le parole: prestito bancario agevolato aggiungere le seguenti: mediante un contributo in conto interessi.
13.4. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i predetti finanziamenti e le altre forme di prestito bancario agevolato sono assistiti, a titolo gratuito, dalle garanzie rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 102.
13.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: Il contributo agevolativo è corrisposto in quote uguali direttamente al beneficiario per un arco di tempo prestabilito, secondo il modello applicato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
13.6. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: , riservando alle banche la possibilità di valutare le opportunità in relazione all'obiettivo di migliorare le condizioni finanziarie delle imprese agricole tenendo conto delle disposizioni di vigilanza di matrice europea.
13.7. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono determinate con riferimento alle singole operazioni di finanziamento ma vengono fissate in via generale e a prescindere dal parametro di riferimento al quale è collegato il tasso di interesse dell'operazione di finanziamento.
13.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1 il contributo agevolativo è corrisposto in quote uguali direttamente dal beneficiario per un arco di tempo prestabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2021.
13.10. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 si realizzano attraverso l'erogazione di contributi in conto interesse.
13.11. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste concede un contributo, erogato in favore del soggetto beneficiario, la cui misura massima e le modalità di riconoscimento sono stabilite nel decreto di cui al seguente comma 3.
13.12. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
Al comma 2, sostituire le parole: del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto con le seguenti: della media dei finanziamenti a tasso fisso vigenti al momento della stipula del contratto.
13.13. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Garanzie sui mutui in favore dei giovani imprenditori nel settore della pesca)
1. Ai fini di favorirne l'accesso al credito, gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 di età inferiore ai 41 anni, che avviano un'attività imprenditoriale nel settore della pesca, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, in relazione ai nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito. Si applicano le modalità, previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
2. Nel caso di imprenditori ittici che esercitano la loro attività in forma associata il beneficio di cui al comma 1 si applica a condizione che almeno la metà più uno dei soci siano di età inferiore ai 41 anni.
13.01. Gatta, Nevi, Arruzzolo.
ART. 14.
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: Al medesimo articolo 111, comma 5, alla lettera a), sono inserite, infine, le seguenti parole: «e, nel caso di impresa giovanile agricola, una durata del preammortamento finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture, in particolare di quelle arboree permanenti.».
14.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Nel caso di giovani imprenditori agricoli, i finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi anche per la permanenza dell'attività agricola.».
*14.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
*14.3. Castiglione, Pastorella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La mancata chiusura del procedimento di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 entro il termine di centottanta giorni dalla data di deposito della richiesta completa delle necessarie documentazioni, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo giorno.
14.4. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 111, comma 5, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inserite, infine, le seguenti parole: «e, nel caso di impresa giovanile agricola, una durata del preammortamento finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture, in particolare di quelle arboree permanenti».
14.5. Castiglione, Pastorella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di accompagnare i giovani imprenditori agricoli è istituita una rete di servizi ausiliari per i soggetti specializzati per il comparto primario individuati dall'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operanti in ambito agricolo.
14.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Norme per velocizzare la concessione dei contributi)
1. La mancata chiusura del procedimento di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 entro il termine di centottanta giorni dalla data di deposito della richiesta completa delle necessarie documentazioni, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo giorno.
14.01. Castiglione, Pastorella.
ART. 15.
Al comma 1, ovunque ricorra, dopo la parola: giovanile aggiungere le seguenti: e femminile;.
Conseguentemente:
ai commi 1 e 2 sostituire ovunque ricorra la parola: ONILGA con la parola: ONILGFA;
al comma 1, dopo la parole: giovani ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: e delle donne;
al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria giovanile femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sull'imprenditoria e il lavoro giovanile e femminile in agricoltura;
al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: , con una specifica sezione dedicata all'imprenditoria e al lavoro femminile in agricoltura;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'Osservatorio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Pag. 158Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).;
alla rubrica, dopo la parola: giovanile aggiungere le seguenti: e femminile.
15.1. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Al comma 1, dopo le parole: il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, inserire le seguenti: supportato dall'ISMEA.
15.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserire le seguenti: previo parere di Ismea.
15.3. Castiglione, Pastorella.
Al comma 1, dopo le parole: sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, inserire le seguenti: le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali che svolgono attività nel settore agricolo.
15.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti inserire le seguenti: del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA.
15.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) raccolta elaborazione ed analisi della procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessità delle procedure amministrative vigenti.
15.6. La Porta, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni.
15.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;.
Conseguentemente:
dopo la lettera i), inserire la seguente: i-bis) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;
dopo la lettera l) aggiungere la seguente: l-bis) monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni.
15.8. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché la pubblicazione di tutti i bandi statali e regionali nonché dall'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia.
15.9. La Porta, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti:
m) con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;
n) promozione di convenzioni tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Centri e/o Istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;
o) promozione di servizi di coaching e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.
*15.10. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*15.11. Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis) monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni.
15.12. Castiglione, Pastorella.
ART. 16.
Al comma 1, dopo le parole: tra diciotto e quaranta anni, inserire le seguenti: , fino al compimento del quarantunesimo anno di età;.
16.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Start-up innovativa agricola)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile con riguardo alle imprese start-up AGRICOLE, come definite al successivo comma 2.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up AGRICOLA è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) è costituita da non più di sessanta mesi;
b) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up agricola, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
e) ha quale oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di Pag. 160prodotti agricoli, l'erogazione di servizi innovativi per la filiera zootecnica e la coltivazione e la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei prodotti;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
g) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up agricola. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up agricola;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up agricole innovative ai fini della presente legge se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
16.01. Caretta, Ciaburro, La Salandra, Cerreto, Almici, La Porta, Malaguti, Marchetto Aliprandi.
ART. 17.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le richieste di accesso al credito di cui agli articoli 13 e 14 ai richiedenti non può essere richiesta la produzione di documentazioni già in possesso da parte della Pubblica amministrazione. Le autorità di competenza per l'erogazione del credito possono richiedere ai servizi di pertinenza della Pubblica amministrazione la trasmissione delle documentazioni necessarie, già in loro possesso, per il perfezionamento delle pratiche.
17.1. Caretta, Ciaburro, Cerreto, Almici, La Porta, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Malaguti.
ART. 18.
Sopprimerlo.
*18.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*18.2. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche se svolta all'interno dei mercati di cui al precedente comma 1, le attività di cui al comma 8-bis del citato articolo 4 possono consistere anche nella preparazione e cottura degli alimenti su richiesta dei clienti.
18.3. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura)
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura.
2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:
a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura;
b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestia e violenza nei luoghi di lavoro;
c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, previste dalla politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne e sui giovani;
d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;
f) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;
g) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente Pag. 162aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti alle procedure amministrative.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.
4. L'ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispone un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile, che è trasmesso alle Camere e alle regioni.
5. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
18.02. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
18.01. Schullian.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quaranta con le seguenti: il compimento del quarantunesimo anno di età.
*2.1. (Nuova formulazione). Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi .
*2.2. (Nuova formulazione). Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*2.3. (Nuova formulazione). Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
ART. 3.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate dall'ISMEA a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio»..
*3.3. (Nuova formulazione). Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
*3.4. (Nuova formulazione). Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi .
*3.5. (Nuova formulazione). Cerreto.
ART. 4.
Al comma 2, dopo la parola: «d'impresa» aggiungere la seguente: «agricola».
*4.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
*4.3. Castiglione, Pastorella.
*4.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*4.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
*4.6. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*4.7. Cerreto.
*4.8. Caretta, Ciaburro, Cerreto, Almici, La Porta, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Malaguti.
ART. 5.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.0000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento.
5.1. (Nuova formulazione). Castiglione, Gadda, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Cerreto, Almici, Caretta, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Molinari, Pierro, Nevi, Arruzzolo, Gatta, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e sviluppo Pag. 164dell'azienda agricola ai soggetti di cui all'articolo 2 lett. a) è concesso, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi di imposta successivi, un credito di imposta pari all'80% delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito di imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, che non possono comunque superare i 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1.»
6.01. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
ART. 7.
Al comma 1, sostituire le parole: di accedere al con le seguenti: di cumulo con il.
7.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente
Al comma 2, sostituire le parole «30 milioni» con le seguenti «60 milioni» e sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
Dopo il comma 3, inserire il seguente
3-bis. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole, «del secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quinto anno».
*7.3. (Nuova formulazione). Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*7.4. (Nuova formulazione). Cerreto.
*7.5. (Nuova formulazione). Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
*7.6. (Nuova formulazione). Caretta, Ciaburro, La Salandra.
Al comma 1, dopo le parole «delle spese sostenute e documentate per investimenti» inserire le seguenti : «in formazione» e dopo le parole «idonei a migliorare la redditività» inserire le seguenti «o la qualità delle produzioni».
7.7. La Salandra, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Almici, La Porta, Marchetto Aliprandi, Malaguti.
ART. 9.
Al comma 1, dopo le parole: l'oleoturismo e le fattorie didattiche inserire le seguenti: o di promozione sociale.
9.1. (Nuova formulazione). La Salandra, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Almici, La Porta, Marchetto Aliprandi, Malaguti.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Resta ferma la possibilità di optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.»
9.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di incentivi alla pluriattività)
1. Al fine di favorire la redditività delle imprese agricole, in particolare giovanili, nei piccoli comuni in capo III del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis.
(Incentivi alla pluriattività)
1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, individuati ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono stipulare contratti di appalto con enti pubblici e da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e di riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, nei limiti degli importi previsti dall'articolo 15. Nella scelta dell'impresa esecutrice gli enti pubblici possono adottare un regime preferenziale in favore delle imprese agricole giovanili, come definite dalle norme vigenti».
9.01. (Nuova formulazione). Nevi, Gatta, Arruzzolo.
ART. 10.
Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole : «, fino al compimento del quarantunesimo anno di età»;
10.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 90 giorni».
*10.3. (Nuova formulazione). Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*10.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
*10.6. Caretta, Ciaburro, La Salandra, Cerreto, Almici, La Porta, Malaguti, Marchetto Aliprandi.