CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2023
106.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.
Nuovo testo C. 622.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 maggio 2023.

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  Il sottosegretario Federico FRENI, nel far presente che sono ancora in corso le necessarie verifiche istruttorie in ordine ai profili di carattere finanziario da parte dei Ministeri competenti, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e XII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 3 maggio scorso, deposita una nota predisposta dall'Ufficio legislativo-Economia del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato). Richiamandone i contenuti essenziali, evidenzia che la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione per il secondo trimestre del 2023 dell'aliquota IVA sulle forniture di servizi di teleriscaldamento, di cui al comma 2 dell'articolo 2, è basata sui dati del GSE relativi all'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento nell'anno 2021, anziché su quelli forniti dall'ARERA relativi ai consumi elettrici in termini di teleriscaldamento, come invece accaduto in riferimento ad analoga misura prevista dall'ultima legge di bilancio per il primo trimestre del medesimo anno 2023, giacché tale nuova metodologia consente una migliore quantificazione dei consumi.
  Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 2, che dispone l'annullamento per il secondo trimestre del 2023 degli oneri generali di sistema per il settore del gas nonché l'applicazione, limitatamente al mese di aprile del medesimo anno, di un'aliquota negativa della componente UGC2 riferita agli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, fa presente che la classificazione riportata nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, incluso quello di fabbisogno, in termini di maggiori spese correnti anziché di minori entrate tributarie, come invece avvenuto in occasione di analoghe misure contenute nell'ultima legge di bilancio, è conforme alle modalità con cui l'ISTAT registra la citata componente UGC2 nei conti nazionali.
  Segnala inoltre che, ai fini della stima del minor gettito derivante dalla riduzione della base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, disposta dall'articolo 5, sono stati presi in considerazione i valori dei decrementi delle riserve in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali per gli anni dal 2018 al 2021.
  Specifica che, in tale quadro, si è ipotizzato, in un'ottica prudenziale, che per ogni soggetto tenuto al predetto contributo l'utilizzo delle predette riserve per l'anno 2022 sia pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo del saldo finale al 31 dicembre 2021 ovvero, se maggiore, all'intero valore dell'effettivo utilizzo delle riserve nell'anno 2021, fino a capienza del saldo finale, al fine di considerare un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e il probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento, con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà.
  Fa presente che le disposizioni dell'articolo 7, che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, permettono di considerare anche la parte di spesa a fronte della quale, negli anni 2023 e 2024, siano concessi contributi dalle Regioni e dalle Province autonome, purché Pag. 85tali contributi siano già stati istituiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non interferiscono con attività di controllo in corso né con contenziosi attualmente in essere, in quanto si riferiscono a benefici riconosciuti nell'ambito delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2023 e 2024.
  Riguardo all'articolo 17, in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, precisa che l'equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti è stata ipotizzata in relazione a dati storici riferiti a fattispecie che presentano le medesime caratteristiche delle disposizioni in esame, quali, ad esempio, quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, che reca disposizioni in materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
  Rappresenta che ai fini della stima delle minori entrate associate alla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), si è tenuto conto del fatto che, in conseguenza del nuovo piano di ammortamento, derivante dalle novelle introdotte, gli interessi legali si produrranno a partire dal mese di ottobre 2023, anziché da quello di luglio 2023.
  Conferma che dall'attuazione dell'articolo 21, che reca l'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge n. 197 del 2022, riguardanti il ravvedimento speciale, nonché l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, non derivano oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già stimati in sede di adozione delle medesime disposizioni.
  Segnala che le minori spese associate al contributo straordinario in favore delle imprese gasivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera a) del comma 6 dell'articolo 24, sono correttamente iscritte, a seguito di approfondimenti tecnici intercorsi con l'ISTAT durante l'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2023, come uscite in conto capitale in termini di saldo netto da finanziare e come uscite di parte corrente sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, e comunque il loro impiego per le predette finalità di copertura non è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa.
  Conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera c) del comma 6 dell'articolo 24, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Concorda, infine, sull'opportunità di modificare l'alinea del comma 6 dell'articolo 24, al fine di precisare che oggetto di copertura finanziaria sono, tra gli altri, gli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 del medesimo articolo 24, anziché dai soli commi 1 e 5, come attualmente indicato nel testo, nonché sull'opportunità di modificare la lettera d) del medesimo articolo 24, comma 6, al fine di precisare che alla copertura finanziaria del provvedimento concorre l'utilizzo di una quota parte delle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 6, pari a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, assicurando in tal modo l'allineamento tra gli oneri indicati dall'alinea dell'articolo 24, comma 6, e i mezzi di copertura previsti dalle lettere da a) a d) del medesimo comma.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva come dai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo emerga lo scopo autentico della norma contenuta nell'articolo 5 del provvedimento in esame, ossia quello di permettere l'elusione parziale del contributo relativo agli extraprofitti ottenuti dalle imprese energetiche. In proposito, richiama le parole del sottosegretario Freni, il quale ha testé affermato che ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è stato ipotizzato che gli operatori economici, in conformità a quanto Pag. 86disposto dall'articolo 5, adottino comportamenti volti a «ridurre l'impatto del contributo di solidarietà». Reputa che tale misura costituisca di fatto un regalo alle imprese energetiche che hanno ottenuto extraprofitti in un momento di crisi. In conclusione, ritiene che i chiarimenti del Governo, che hanno chiarito in modo puntuale la portata delle disposizioni dell'articolo 5, non facciano che peggiorare il giudizio complessivamente negativo del suo gruppo parlamentare sull'intero provvedimento e, in particolare, su tale ultima disposizione.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi sulle disposizioni di cui all'articolo 5 del provvedimento. In proposito, ricorda che recentemente il Ministro Giorgetti, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea presentata dal suo gruppo parlamentare, ha assicurato che non sarebbero stati fatti passi indietro rispetto alla tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche. Ricorda, inoltre, che lo stesso Ministro aveva assicurato che entro il mese di giugno si dovrebbe avere contezza dei soggetti che ancora non avevano versato la quota dovuta. A suo avviso, invece, la norma di cui all'articolo 5 apre le maglie alla possibilità per le imprese energetiche di eludere il pagamento del contributo sugli extraprofitti. Annuncia, pertanto, che il suo gruppo parlamentare tornerà ad interrogare il Ministro su questo argomento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1060 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione per il secondo trimestre dell'anno 2023 dell'aliquota IVA sulle forniture di servizi di teleriscaldamento, prevista dal comma 2 dell'articolo 2, è basata sui dati del GSE relativi all'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento nell'anno 2021, anziché su quelli forniti dall'ARERA relativi ai consumi elettrici in termini di teleriscaldamento, come invece accaduto in riferimento ad analoga misura prevista dall'ultima legge di bilancio per il primo trimestre del medesimo anno 2023, giacché tale nuova metodologia consente una migliore quantificazione dei consumi;

    con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 2, che dispone l'annullamento per il secondo trimestre dell'anno 2023 degli oneri generali di sistema per il settore del gas nonché l'applicazione, limitatamente al mese di aprile del medesimo anno, di un'aliquota negativa della componente UGC2 riferita agli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, la classificazione, riportata nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, incluso quello di fabbisogno, in termini di maggiori spese correnti anziché di minori entrate tributarie, come invece avvenuto in occasione di analoghe misure contenute nell'ultima legge di bilancio, è conforme alle modalità con cui l'ISTAT registra la citata componente UGC2 nei conti nazionali;

    ai fini della stima del minor gettito derivante dalla riduzione della base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2023, disposta dall'articolo 5, sono stati presi in considerazione i valori dei decrementi delle riserve in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali per gli anni dal 2018 al 2021;

    in tale quadro, si è ipotizzato, in un'ottica prudenziale, che per ogni soggetto Pag. 87tenuto al predetto contributo l'utilizzo delle predette riserve per l'anno 2022 sia pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo del saldo finale al 31 dicembre 2021 ovvero, se maggiore, all'intero valore dell'effettivo utilizzo delle riserve nell'anno 2021, fino a capienza del saldo finale, al fine di considerare un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e il probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento, con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà;

    le disposizioni dell'articolo 7, che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, permettono di considerare anche la parte di spesa a fronte della quale, negli anni 2023 e 2024, siano concessi contributi dalle Regioni e dalle Province autonome, purché tali contributi siano già stati istituiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non interferiscono con attività di controllo in corso né con contenziosi attualmente in essere, in quanto si riferiscono a benefici riconosciuti nell'ambito delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2023 e 2024;

    riguardo all'articolo 17, in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, l'equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti è stata ipotizzata in relazione a dati storici riferiti a fattispecie che presentano le medesime caratteristiche delle disposizioni in esame, quali, ad esempio, quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, che reca disposizioni in materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;

    ai fini della stima delle minori entrate associate alla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), si è tenuto conto del fatto che, in conseguenza del nuovo piano di ammortamento, derivante dalle novelle introdotte, gli interessi legali si produrranno a partire dal mese di ottobre 2023, anziché da quello di luglio 2023;

    dall'attuazione dell'articolo 21, che reca l'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge n. 197 del 2022, riguardanti il ravvedimento speciale, nonché l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, non derivano oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già stimati in sede di adozione delle medesime disposizioni;

    le minori spese associate al contributo straordinario in favore delle imprese gasivore e non gasivore per il primo trimestre dell'anno 2023, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera a) del comma 6 dell'articolo 24, sono correttamente iscritte, a seguito di approfondimenti tecnici intercorsi con l'ISTAT durante l'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2023, come uscite in conto capitale in termini di saldo netto da finanziare e come uscite di parte corrente sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto e, comunque, il loro impiego per le predette finalità di copertura non è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera c) del comma 6 dell'articolo 24, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   rilevata l'esigenza di:

    modificare l'alinea del comma 6 dell'articolo 24, al fine di precisare che oggetto di copertura finanziaria sono, tra gli altri, gli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 del medesimo articolo 24, anziché dai soli commi 1 e 5, come attualmente indicato nel testo;

Pag. 88

    modificare la lettera d) del medesimo articolo 24, comma 6, al fine di precisare che alla copertura finanziaria del provvedimento concorre l'utilizzo di una quota parte delle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 6, pari a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, assicurando in tal modo l'allineamento tra gli oneri indicati dall'alinea dell'articolo 24, comma 6, e i mezzi di copertura previsti dalle lettere da a) a d) del medesimo comma,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 24, comma 6, alinea, sostituire le parole: commi 1 e 5 con le seguenti: commi da 1 a 5;

  e con la seguente condizione:

   All'articolo 24, comma 6, lettera d), sostituire le parole: 1,69 milioni con le seguenti: 0,79 milioni e dopo la parola: utilizzo aggiungere le seguenti: di quota parte.».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
C. 1067-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), relatore, ricorda che in questa sede la Commissione, che già si è espressa sul testo iniziale del provvedimento, formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, recepita dalle Commissioni competenti, esaminerà le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite VIII e IX nel corso dell'esame in sede referente.
  Relativamente alle modifiche introdotte all'articolo 1, comma 1, lettera e), riguardante il comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame individuano il limite massimo degli oneri derivanti dalla costituzione del Comitato scientifico. Nel ricordare che il decreto-legge, nel suo testo iniziale, ha costituito il Comitato e ha posto i relativi oneri, senza individuarne una misura specifica, a carico della società concessionaria, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 2, commi da 8-bis a 8-quinquies, riguardante il costo complessivo dell'opera, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame precisano che il prezzo complessivo dell'opera debba includere sia l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati sia l'ulteriore adeguamento dei prezzi per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione a far data dal 1° gennaio 2022 fino alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo. Segnala che a tal fine le norme definiscono anche le modalità di calcolo per il ristoro di detti eventuali aumenti. Evidenzia che l'emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato in sede referente, non è corredato di relazione tecnica, e il suo testo non indica effetti sui saldi di finanza pubblica né coperture. Ciò premesso, rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), del decreto-legge in esame, il piano economico finanziario della concessione, inclusa la copertura finanziaria dell'investimento e il costo complessivo dell'opera, verrà definito con atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1158 del 1971 e non è oggetto di quantificazioni e coperture nel presente decreto. In proposito, pur rilevando che la quantificazione dei costi dell'opera resta rinviata al futuro piano economico finanziario della concessionePag. 89 – e, in questo senso, la disposizione così introdotta non dovrebbe comportare effetti di carattere diretto ed immediato –, tuttavia il meccanismo prefigurato dalla norma ha l'effetto di includere nel costo dell'opera nuove voci di spesa precedentemente non considerate in quanto i contratti caducati ope legis hanno cessato di produrre effetti e i relativi indennizzi, ai sensi dell'articolo 34-decies del decreto-legge n. 179 del 2012, avrebbero dovuto costituire l'unica pretesa dei soggetti interessati. Tenuto conto sia di tali considerazioni sia del fatto che i relativi dati dovrebbero essere disponibili, trattandosi di contratti già esistenti e noti alla parte contraente, ritiene che sia necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera, ciò anche in considerazione del fatto che, come già rilevato in occasione dell'esame del testo iniziale del decreto-legge in esame, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo 2014/24/UE – attuata con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 – i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi ivi previsti e purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
  Per quanto concerne gli articoli 3-bis e 4, comma 9-quater, relativi a procedure espropriative dell'opera, in merito ai profili di quantificazione, segnala che le norme prevedono, con riguardo alle procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che l'autorità espropriante costituisca uno spazio internet ad accesso riservato, il cosiddetto «cassetto virtuale», finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, e uno a libero accesso, il cosiddetto «fascicolo virtuale», finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette, e, per tali attività, autorizzano la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024. Evidenzia, in proposito, che andrebbero acquisiti chiarimenti circa le stime poste alla base degli oneri per l'anno 2024 nonché gli eventuali oneri riferibili agli esercizi successivi al 2024 derivanti dal funzionamento delle due piattaforme informatiche relativi, in particolare, a manutenzione preventiva e correttiva, eventuale adeguamento dei sistemi informatici e oneri per la sicurezza informatica. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 9-quater dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'implementazione del sistema informatico di gestione degli espropri, previsto dall'articolo 3-bis del presente provvedimento, pari a 150.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 4, comma 7-bis, non formula osservazioni relativamente alla nomina di un Commissario per il coordinamento degli interventi relativi all'autostrada A19 Palermo-Catania in quanto le disposizioni specificano che né allo stesso né agli eventuali sub-commissari spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati e che i soggetti interessati provvedono all'attuazione delle predette disposizioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 7-ter, relativo al trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina, non formula osservazioni sulla predisposizione del Piano integrato finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina da parte delle regioni Sicilia e Calabria, atteso che le norme stabiliscono che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le norme stesse non individuano contenuti minimi obbligatori del piano medesimo, il quale Pag. 90potrà dunque essere predisposto in coerenza con il limite delle risorse disponibili.
  Parimenti non ha osservazioni da formulare circa le disposizioni dell'articolo 4, comma 7-quater, che prevedono l'individuazione da parte dell'Autorità portuale dello Stretto di Messina dei progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture esistenti, attesa sia la natura ordinamentale delle stesse sia la precisazione che la verifica sarà svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito alle modifiche introdotte all'articolo 4, comma 8, relative al personale in servizio presso la società concessionaria, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, in aggiunta all'avvalimento di personale della Rete Ferroviaria Italiana, la società concessionaria, con oneri a proprio carico, possa stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche, ai fini di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, tenuto conto che, ai sensi del suddetto articolo 23-bis, comma 1, le amministrazioni di appartenenza possono negare il distacco in ragione di «preminenti esigenze organizzative» e che la norma configura l'eventuale convenzione come facoltà, non formula osservazioni.
  Non rileva, inoltre, profili problematici con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 8-bis, relativa al monitoraggio della realizzazione dell'opera, attesa la natura ordinamentale delle medesime disposizioni e considerato che alla disciplina vigente sul monitoraggio medesimo non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto attiene ai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 4, relativi al piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la società concessionaria sottoscriva una convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Al riguardo, non formula osservazioni atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti e che le attività di comunicazione, essendo di carattere modulabile e programmabile, si prestano ad essere contenute nel limite delle risorse disponibili. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 9-quater dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del «Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto», per la quale è prevista un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento ai commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies dell'articolo 2, relativi all'aggiornamento del costo complessivo del Ponte sullo Stretto, fa presente che l'importo indicato nell'allegato III del Documento di economia e finanza 2023, che costituisce limite massimo di costo dell'opera, è stato determinato già considerando la rivalutazione degli oneri basata sull'applicazione delle clausole contrattuali sulla base dell'indice FOI e l'eccezionale incremento dei costi dei materiali.
  Sottolinea che nel valore complessivo dell'investimento indicato nel citato allegato III del Documento di economia e finanza 2023 è stato altresì considerato l'incremento del costo derivante dall'aggiornamento al vigente quadro normativo di riferimento e dall'ottemperanza alle prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo.
  Precisa che, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 2, dalla rideterminazione del costo complessivo sono esclusi gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione Pag. 91dei capitali apportati dall'investitore privato, pari a circa 693 milioni di euro, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, pari a 723 milioni di euro, che sono previsti nell'ambito dell'aggiornamento complessivo dei costi del progetto.
  Segnala che, alla luce di tali considerazioni, le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies dell'articolo 2 non determinano effetti finanziari diretti e immediati, limitandosi ad individuare le metodologie di calcolo per valutare il valore dell'opera aggiornato al 2023, nell'ambito del limite massimo del costo indicato dal Documento di economia e finanza.
  Fa presente, infine, che agli eventuali oneri riferibili agli esercizi successivi al 2024 derivanti dal funzionamento delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 3-bis, si farà fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio finalizzati al potenziamento e alla manutenzione dei sistemi informatici, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1067-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

   premesso che:

    la Commissione bilancio ha esaminato il testo originario del provvedimento, esprimendo sul medesimo, nella seduta dell'8 maggio 2023, parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

    le Commissioni riunite VIII e IX, nel corso dell'esame in sede referente, hanno recepito la predetta condizione, apportando altresì ulteriori modificazioni al testo del provvedimento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento ai commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies dell'articolo 2, relativi all'aggiornamento del costo complessivo del Ponte sullo Stretto, l'importo indicato nell'allegato III del Documento di economia e finanza 2023, che costituisce il limite massimo di costo dell'opera, è stato determinato già considerando la rivalutazione degli oneri basata sull'applicazione delle clausole contrattuali sulla base dell'indice FOI e l'eccezionale incremento dei costi dei materiali;

    nel valore complessivo dell'investimento indicato nel citato allegato III del Documento di economia e finanza 2023 è stato altresì considerato l'incremento del costo derivante dall'aggiornamento al vigente quadro normativo di riferimento e dall'ottemperanza alle prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo;

    ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 2, dalla rideterminazione del costo complessivo sono esclusi gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, pari a circa 693 milioni di euro, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, pari a 723 milioni di euro, che sono previsti nell'ambito dell'aggiornamento complessivo dei costi del progetto;

    in ragione di quanto premesso, le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies dell'articolo 2 non determinano effetti finanziari diretti e immediati, limitandosi ad individuare le metodologie di calcolo per valutare il valore dell'opera aggiornato al 2023, nell'ambito del limite massimo del costo indicato dal Documento di economia e finanza;

    agli eventuali oneri riferibili agli esercizi successivi al 2024 derivanti dal funzionamentoPag. 92 delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 3-bis, si farà fronte mediante le risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio finalizzati al potenziamento e alla manutenzione dei sistemi informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE»

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Atto n. 40.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto ministeriale concerne modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala in primo luogo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), posto che le disposizioni modificative ed integrative dell'articolo 10 del regolamento stabiliscono che d'ora innanzi, per ciascuna categoria di corsi di studio, le università possono prevedere percorsi differenziati in relazione alle attività caratterizzanti, nonché, per gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, anche per le attività di base, per cui si renderà possibile la previsione di insegnamenti o attività formative di altro genere che siano anche afferenti a differenti settori scientifico-disciplinari.
  Al riguardo, dovrebbe, a suo avviso, verificarsi il possibile impatto di tali disposizioni sugli atenei. In particolare, dal momento che le norme sono espressamente finalizzate all'obiettivo di incentivare l'incremento di elementi di interdisciplinarità dei contenuti didattici, ritenuti indispensabili per il supporto alla creazione di profili professionali integrativi, osserva che andrebbero richiesti elementi e dati a conferma della piena neutralità finanziaria della previsione dei nuovi moduli formativi integrativi da parte degli atenei, oltre che la previsione di insegnamenti ulteriori, per cui si potranno prevedere attività formative di altro genere nell'ambito dei corsi di laurea e dei fabbisogni didattici già previsti ai sensi della normativa vigente.
  A tale proposito, sottolineando che l'articolo 2 prevede che gli atenei provvederanno ad adeguare i propri regolamenti entro l'anno in corso, evidenzia che il sostegno della dotazione finanziaria prevista per le riforme attuate nell'ambito del PNRR, nel cui ambito trova attuazione anche la riforma in esame, terminerà nel 2026, dovendosi quindi provvedere, oltre tale termine, a carico della finanza pubblica, al pari dei fabbisogni di spesa comunque riconducibili alle riforme attuate nell'ambito del programma Next Generation EU. Sul punto, pertanto, pur Pag. 93considerando l'autonomia di bilancio degli atenei, evidenzia come occorra tenere conto del fatto che il finanziamento delle loro spese di funzionamento è ad oggi in parte prevalente assicurato dal Fondo ordinario, stanziamento, come noto, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per cui andrebbero richiesti puntuali elementi di conferma in merito all'effettiva possibilità che i nuovi e maggiori fabbisogni ipotizzabili in relazione alle attività didattiche trasversali ed extra curricolari de quo, stabiliti dalla riforma in esame, possano trovare copertura a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, e, comunque, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera e), segnalato che la relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in esame potrà implicare anche il riconoscimento della possibilità di accedere a insegnamenti attivi in anni accademici diversi da quello di immatricolazione, purché l'offerta formativa sia ancora accessibile, ribadisce l'esigenza di fornire dimostrazione che i relativi fabbisogni per gli atenei potranno trovare copertura a valere delle sole risorse già scontate a legislazione vigente.
  Nel concordare con la relazione tecnica in ordine al tenore ordinamentale dell'articolo 1, comma 1, lettera f), con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera g), andrebbero invece, a suo avviso, richiesti elementi di chiarificazione in merito alla sostenibilità delle attività di raccolta ed elaborazione dati da parte del Ministero dell'università e della ricerca e della Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.
Atto n. 41.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

  Angelo ROSSI (FDI) relatore, nel segnalare che lo schema in esame è corredato di una relazione tecnica, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, non formula osservazioni sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa le attività connesse alla pubblicazione dei bandi, cui il Dicastero della cultura provvederà avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e stanziate sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento della competente Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali. Ad ogni modo, rammenta che le certificazioni di neutralità di nuove norme fornite dalla relazione tecnica non costituisce mai di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri. In tale senso, potrebbe in ogni caso valutarsi l'inserimento nel dispositivo di una clausola di invarianza finanziaria che andrebbe poi corredata da una integrazione alla relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati e degli elementi che risultino idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.
  Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera d), non ha osservazioni con riferimento alle modifiche di cui ai numeri 1 Pag. 94e 2. Quanto alla modifica di cui al numero 3, dal momento che la norma ivi prevista dispone l'aumento del numero dei funzionari chiamati a svolgere le attività amministrative e contabili della rete, portandone le unità da una, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 con funzione di coordinamento nei confronti di tutti gli Istituti, a quattro, ai fini dello svolgimento di complesse attività amministrative e contabili, quali la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi della Giunta e degli altri Istituti, segnala che il comma 2 dell'articolo 2 prevede a tal fine un'autorizzazione di spesa predisposta come «limite massimo», per cui ritiene che andrebbe comunque valutata l'opportunità di una modifica della norma in esame, al fine di assicurare la piena modulabilità della platea, ad esempio prevedendo che «il coordinatore amministrativo è coadiuvato da massimo tre funzionari amministrativi», al fine di garantire il rispetto del tetto massimo di spesa. Inoltre, segnala che il numero 4 prevede che il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi possano essere individuati anche con procedure di «comando» o «distacco». A tale proposito, ritiene necessaria l'acquisizione di elementi informativi idonei a comprovare l'adeguatezza della platea dei funzionari previsti dalla disposizione, in affiancamento al coordinatore amministrativo, rispetto ai fabbisogni professionali espressamente richiamati dalla relazione tecnica, in aggiunta a rassicurazioni circa la sostenibilità del comando o distacco per le Amministrazioni di appartenenza di tali unità. Occorrerebbe altresì valutare l'opportunità di prevedere l'indisponibilità di un numero di posizioni in organico, equivalenti sotto il profilo finanziario all'unità per cui si dispone il comando o distacco, nell'ambito di quelle già contemplate dalle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per la medesima Amministrazione. Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera e), rispetto ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione chiarisce che gli incarichi di Presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale, di direttore e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti della rete sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che vengono poste a carico dei bilanci della Giunta e dei singoli Istituti di rispettiva appartenenza, ritiene che andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alle spese annue previste a titolo di rimborso spese nel bilancio in gestione, nonché rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei relativi oneri a carico dei bilanci degli istituti. A tale proposito, posto che la disposizione certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbero fornite puntuali indicazioni in merito ai rimborsi spese previsti dalla normativa vigente per l'assolvimento dei predetti incarichi.
  Riguardo all'articolo 2, evidenzia che il comma 1 prevede che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2-bis, inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4). In proposito, la relazione tecnica fornisce la dettagliata esposizione dei criteri e dei parametri considerati nella stima degli oneri «medi» in ragione annua, relativamente all'attivazione del distacco e/o comando di una unità di elevata professionalità della III area del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni centrali 2019/2021 (Enti pubblici non economici) e tre unità appartenenti alla III area del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. Quanto ai profili di copertura, premesso che il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dal citato articolo 6, comma 2-bis, per l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi si provvede a decorrere dal 2023 a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura e, Pag. 95comunque, entro il limite massimo di 200.000 euro annui di spesa, ritiene che andrebbe confermato che alcuna «riduzione» di finanziamento si determina conseguentemente a carico degli enti ed istituzioni culturali il cui finanziamento è posto a carico del capitolo 2524, oltre che del capitolo 2571 richiamato dalla relazione tecnica. A tale proposito, osserva che la disposizione configura la formale copertura di un nuovo e maggior onere di spesa a carico del bilancio che, come noto, non è consentita dalla legge di contabilità, laddove il comma 1 dell'articolo 17 indica le sole legittime modalità di copertura di maggiori oneri associati a nuove norme. Sul punto, ritiene che andrebbero pertanto richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità della rimodulazione dei contributi previsti dalla normativa vigente agli istituti di cultura, al fine di consentire la compensazione del «nuovo» onere previsto dalla norma in esame a regime dal 2023. Inoltre, richiamando il comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, posto che il provvedimento è privo del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbero richieste conferme in merito alla piena neutralità degli effetti attesi in relazione alla rimodulazione dei contributi dovuti agli istituti di cultura – rispetto a quanto non sia da ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente – ai fini della «compensazione» degli oneri di personale in parola. Infine, venendo al comma 3, premesso che ivi è riportata una clausola di invarianza finanziaria secondo cui alle attività previste dal regolamento si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, ritiene che vada nuovamente ribadito che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità impone che ogniqualvolta si introducono disposizioni corredate di clausola di invarianza finanziaria la relazione tecnica debba riportare l'illustrazione di dati ed elementi che siano idonei a comprovarne la piena sostenibilità. In caso contrario, ricorda che tali affermazioni si risolvono in mere affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Atto n. 43.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, segnala preliminarmente che lo schema di decreto, che concerne il regolamento di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), si compone di due articoli e di un annesso, l'Allegato 1, a sua volta strutturato in otto articoli, ed è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, evidenzia preliminarmente che l'Allegato 1 al testo del regolamento in esame reca modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Ricorda che, in particolare, viene modificata la governance dell'Agenzia, sostituendo il Presidente con il nuovo organo del Direttore e prevedendo che il Consiglio di amministrazione, di cui fanno parte, nel testo vigente dello Statuto, il Presidente e due membri, sia composto da tre dirigenti. Evidenzia che la norma precisa, altresì, che i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono compensi comunquePag. 96 denominati e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese di trasferta dal luogo di residenza, come indicato all'articolo 1 dell'Allegato 1. Evidenzia che viene, altresì, istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico pari opportunità (CUG), laddove lo Statuto vigente prevede che l'Agenzia si avvalga, a tal fine, di un analogo organo operante preso il Ministero del lavoro. Ai componenti del Comitato unico pari opportunità non spetta alcun compenso, comunque denominato, mentre non viene disposto alcunché in materia di rimborsi spese, come all'articolo 5 dell'Allegato 1. Indica che viene, inoltre, previsto che l'Agenzia si articoli in un numero massimo di due uffici dirigenziali generali e di otto non generali, a fronte di quanto indicato nello Statuto vigente che prevede una struttura composta di un numero massimo di sette uffici dirigenziali non generali. Ricorda altresì che si prevede, inoltre, la possibilità di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico-scientifico ai cui componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese, come indicato all'articolo 6 dell'Allegato 1.
  Al riguardo, evidenzia che le norme in esame sono nel complesso finalizzate ad adeguare il contenuto dello Statuto dell'ANPAL a quanto già previsto a legislazione vigente a livello di normativa primaria. Richiama, in particolare, le modifiche apportate allo Statuto in materia di governance dell'Agenzia, come all'articolo 1 dell'Allegato 1, e all'articolazione degli uffici dirigenziali della medesima, come all'articolo 5 dell'Allegato 1, che riproducono il contenuto e tengono conto di quanto rispettivamente già previsto dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 e dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022.
  Tanto premesso, anche alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria del provvedimento, non formula osservazioni con riferimento ai profili di quantificazione. Quanto all'istituzione del Comitato unico pari opportunità all'interno dell'Agenzia, non previsto dallo Statuto vigente, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, analogamente a quanto disposto per il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 dell'Allegato 1, che ai suoi componenti non spetti non solo alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, ma anche alcun rimborso spese.
  Venendo alle disposizioni di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 2, comma 1, nel sostituire l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016, al comma 3 del testo novellato reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale il dirigente dell'ANPAL con funzioni vicarie del direttore, in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, ne esercita le attribuzioni «senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica». Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di sostituire la parola «e» con la parola «o».
  Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, lettera b), segnala che la norma, nel modificare l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale l'ANPAL costituisce al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda l'articolo 6 dell'Allegato 1, fa presente che l'articolo 6, comma 1, lettera d), nel modificare l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 2016, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'istituzione del Comitato scientifico non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, sotto Pag. 97il profilo della formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di sostituire le parole «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare», al fine di assicurare la precettività della norma.

  Marco GRIMALDI (AVS), chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per un migliore approfondimento delle sue implicazioni finanziarie, anche tenuto conto che la Commissione di merito non ne concluderà l'esame nella giornata di oggi.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 9 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.