SEDE CONSULTIVA
Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.
La seduta comincia alle 13.
DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Maria Cristina CARETTA, presidente, avverte che sul provvedimento la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione Affari costituzionali in questa stessa seduta.
Marco CERRETO (FDI), relatore, riferisce che il decreto-legge n. 20 del 2023 consta di 12 articoli ai quali, durante l'esame presso il Senato, ne sono stati aggiunti ulteriori 17. Osserva, quindi, che il provvedimento, come ben esplicitato nel titolo, si occupa, da un lato, della disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavori stranieri nel territorio nazionale, e dall'altro, della prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Al riguardo sottolinea che il comparto agricolo, come è noto, si avvale in modo quasi regolare del lavoro stagionale svolto dai lavoratori stranieri autorizzati ad entrare nel territorio nazionale per ragioni di lavoro ed è, quindi, in generale, coinvolto nella normativa introdotta con il provvedimento in esame. Nello specifico, poi, una disposizione, in particolare, l'articolo 5, si occupa dell'ingresso dei lavoratori del settore agricolo e del contrasto delle agromafie.
Andando, quindi, in ordine di disposizioni, segnala che l'articolo 1 prevede che per il triennio 2023-2025, le quote massime Pag. 258di stranieri da ammettere in Italia per lavoro siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alla normativa previgente. Tale normativa prevedeva prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame che l'ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro da parte degli stranieri fosse ammissibile solo nell'ambito delle quote annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi. Ricorda, in proposito, che nelle istanze che i datori di lavoro devono presentare allo sportello unico per l'immigrazione sono comprese anche quelle riguardanti il rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nel settore agricolo.
L'articolo 2 introduce il principio che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, il nulla osta consente lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale. In caso di mancata comunicazione di elementi ostativi da parte della questura entro sessanta giorni, il nulla osta deve essere rilasciato, salvo possibilità di revoca nel caso in cui siano successivamente accertati elementi ostativi. Viene specificato che tali disposizioni si applicano anche alle procedure di ingresso per lavoro stagionale. La verifica, ai fini del rilascio del nulla osta, dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e della congruità del numero di richieste presentate dal datore di lavoro è affidata ad alcune categorie di professionisti o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale; per queste ultime è esclusa, in caso di richiesta presentata loro tramite, l'asseverazione rispetto alla sussistenza di alcuni requisiti da parte del datore di lavoro richiedente ai fini del rilascio di nulla osta. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, può svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti.
L'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina dei programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi d'origine, prevedendo, in particolare, che dopo la partecipazione a tali programmi il lavoratore straniero può rientrare nelle procedure di ingresso e di soggiorno al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri.
L'articolo 4 interviene sulla durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che il rinnovo di ciascuno di essi non possa superare la durata di tre anni.
L'articolo 4-bis prevede che il permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati possa, al compimento del diciottesimo anno di età, essere rilasciato per il periodo massimo di un anno. Viene, poi, previsto che la conversione del permesso per minore d'età in un altro permesso è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legislazione.
L'articolo 5, di stretta competenza della Commissione Agricoltura, dispone, come già accennato, in merito all'ingresso dei lavoratori del settore agricolo e di contrasto alle agromafie. In particolare, il comma 1 riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore – che non siano risultati assegnatari di manodopera, pur avendo presentato domanda – la possibilità di ottenere l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo. Al riguardo ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2022 ha previsto una quota complessiva massima di 82.705 unità di ingresso dei lavoratori stranieri per l'anno 2022, tra i quali per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero una quota di 44.000 unità, con riserva di una quota di 22.000 unità per le istanze di nulla osta presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Agrinsieme e Coldiretti. Il comma 2 sostituisce il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, prevedendo, al fine di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità, che al personale dirigenziale e non, inquadrato nell'area delle «Elevate professionalità» e nell'area Funzionari, in servizio presso l'Ispettorato, sia attribuita la Pag. 259qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mentre al restante personale inquadrato nell'area Assistenti e Operatori sia riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
In successione e solo a titolo esplicativo, ricorda, poi, che l'articolo 5-bis reca misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, l'articolo 5-ter interviene sulle disposizioni riguardanti il Sistema di accoglienza ed integrazione, l'articolo 5-quater interviene sulle modalità di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, l'articolo 6 dispone in materia di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento del centro per i migranti, l'articolo 6-bis prevede l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, l'articolo 6-ter reca modifiche sulle prestazioni che devono essere garantite nei centri di prima assistenza, escludendo, tra queste, l'assistenza psicologica, la frequenza di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; l'articolo 7, in materia di protezione speciale, elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare; l'articolo 7-bis detta disposizioni per accelerare le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti la protezione internazionale; l'articolo 7-ter interviene sulla procedura di esame della domanda internazionale; l'articolo 7-quater prevede che, ove possibile, il richiedente asilo partecipi a distanza mediante collegamento audiovisivo sia all'udienza per la convalida del provvedimento di espulsione sia all'udienza che dispone il trattamento dello straniero nel centro di protezione; l'articolo 7-quinquies dispone in ordine ad una procedura decisoria semplificata dei ricorsi; l'articolo 8 detta disposizioni penali; l'articolo 9 prevede disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale; l'articolo 9-bis prevede disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale; l'articolo 9-ter definisce le condizioni per la revoca della protezione internazionale per rientro nel Paese di origine; l'articolo 10 disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri; l'articolo 10-bis aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza; gli articoli 11 e 12, infine, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.
Maria Cristina CARETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, domanda al relatore se sia pronto per la presentazione della proposta di parere.
Marco CERRETO (FDI), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Stefano VACCARI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico, non condividendo né il metodo adottato durante l'iter d'esame, né i contenuti di merito del provvedimento.
Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE) preannuncia, a sua volta, un voto contrario del proprio gruppo.
Alessandro CARAMIELLO (M5S) si associa alle considerazioni svolte e preannuncia il voto contrario del M5S.
Giovanni ARRUZZOLO (FI-PPE) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
Davide BERGAMINI (LEGA) preannuncia, anche a nome del gruppo della Lega, un voto favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 27 aprile 2023.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 27 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.
La seduta comincia alle 21.
Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Mirco CARLONI, presidente, avverte, viste le determinazioni odierne della Conferenza dei Presidenti di gruppo, che la Commissione è chiamata ad esprimere nuovamente il prescritto parere alla V Commissione, per le parti di competenza, sul Documento di economia e finanza 2023 e Annesso-bis e Allegati (Doc. LVII, n. 1).
Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, si richiama integralmente alla relazione introduttiva già svolta nella precedente seduta del 18 aprile con riguardo alla precedente versione del documento, in quanto, per i profili di competenza della Commissione Agricoltura, non vi è alcuna differenza. Preannuncia, pertanto, che anche la proposta di parere che testé formula (vedi allegato 2) è identica a quella presentata sul precedente testo.
La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 21.10.