CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 aprile 2023
99.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 136

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 aprile 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
C. 1112 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che la Commissione lavoro è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge C. 1112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, approvato dal Senato.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, soffermandosi, in particolare, sulle norme rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, osserva che il provvedimento, che consta di 24 articoli, all'articolo 1, comma 1, prevede che per il triennio 2023-2025 siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo. Ciò in deroga, precisa il comma, all'articolo 3 del Testo unico delle leggi in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), il quale prevede una procedura per la programmazione dei flussi di ingresso rappresentata dalla predisposizione ogni tre anni – salva la necessità di un termine più breve – del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e dalla definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annuale delle quote di ingresso, con possibilità di adottare ulteriori decreti in corso d'anno, sulla base dei criteri generaliPag. 137 adottati nel documento programmatico. Ricorda che il decreto flussi pubblicato il 26 gennaio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale – il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022 – ha ammesso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 82.705 unità (articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).
  Il comma 2 indica la procedura per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione dei flussi di cui al comma 1.
  Il comma 3 specifica poi il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: indicazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro previo confronto con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; indicazione delle quote massime di ingresso dei lavoratori stranieri.
  Il comma 4 prevede la possibilità, quando se ne ravvisi l'opportunità, di adottare durante il triennio ulteriori decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con la medesima procedura di cui ai commi 2 e 3.
  Il comma 5 prevede che i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. Ricorda che già attualmente i decreti flussi prevedono quote riservate a specifici Paesi che abbiano sottoscritto o stiano per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
  Il comma 5-bis prevede che nei decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
  Il comma 5-ter interviene in materia di autorizzazione, al di fuori delle quote, dell'ingresso e del soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.
  Rispetto all'articolo 3 del Testo unico in materia di immigrazione la procedura speciale introdotta per il triennio 2023-2025 prevede quindi – salva la possibilità di aggiornamenti – un unico documento che, oltre a definire i criteri generali, stabilisca anche direttamente le quote di ingresso in Italia.
  L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta.
  Le novelle di cui alla lettera a) del comma 1 concernono in particolare i profili temporali della suddetta procedura nonché i casi di accertamento di elementi ostativi successivo al nulla osta ed introducono il principio che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (e del successivo rilascio del permesso di soggiorno), il nulla osta consente lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale. La successiva lettera b) reca, con riferimento al lavoro stagionale, una novella di coordinamento con quella di cui alla suddetta lettera a). La novella di cui alla lettera c) pone a regime una disciplina transitoria, già stabilita con riferimento alle quote di ingresso di lavoratori stranieri relative agli anni 2021-2023. Tale disciplina, in primo luogo, demanda la verifica – all'interno della procedura di rilascio di nulla osta – dei requisiti concernenti l'osservanza (nello schema di contratto) delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro – verifica che, in base alla precedente disciplina generale, spetterebbe all'Ispettorato nazionale del lavoro – ad alcune categorie di professionisti o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano Pag. 138nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato) e pone alcuni criteri specifici relativi alla medesima verifica; in secondo luogo, la disciplina in oggetto esclude la necessità di tale verifica per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito protocollo di intesa. La novella di cui alla lettera c) reca altresì una disposizione di coordinamento in relazione alla novella di cui alla precedente lettera a).
  La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che le misure poste dalle novelle di cui alle suddette lettere a) e b) sono intese in particolare a consentire l'impiego in termini rapidi dei lavoratori in esame (anche al fine di soddisfare le relative esigenze dei datori di lavoro).
  L'articolo 3, al comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi) e ai rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito.
  Le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera b)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera c)); prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine. È inoltre prevista la possibilità attribuita, in via transitoria, alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL di concordare, con determinati soggetti accreditati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine), consentendo l'ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, a completamento del corso di formazione (lettera e)).
  Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.
  L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che il rinnovo di ciascuno di essi non possa superare la durata di tre anni e di fatto estendendo così la massima durata possibile del rinnovo rispetto ai due anni attualmente previsti.
  L'articolo 4-bis, modificando il decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede che il permesso di soggiorno può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che Pag. 139abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  L'articolo 5, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che non siano risultati assegnatari di manodopera, pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del decreto flussi, la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto. Il comma 2 sostituisce il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, per aggiornarne le disposizioni in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal CCNL comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021.
  L'articolo 5-bis reca misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, mentre l'articolo 5-ter prevede modifiche al sistema di accoglienza novellando il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  L'articolo 5-quater interviene in tema di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, modificando l'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  L'articolo 6 prevede misure straordinarie in materia di gestione dell'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi, relativi al funzionamento dei centri governativi destinati all'accoglienza o al trattenimento dei migranti.
  L'articolo 6-bis riguarda l'attivazione e il funzionamento di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.
  L'articolo 6-ter reca modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza.
  L'articolo 7 interviene a ridefinire le ipotesi per la protezione speciale.
  L'articolo 7-bis prevede disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera.
  L'articolo 7-ter interviene in materia di procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 20 gennaio 2008, n. 25.
  L'articolo 7-quater reca disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento.
  L'articolo 7-quinquies prevede una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ai fini del riconoscimento della protezione speciale.
  L'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un alto, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale.
  L'articolo 9-bis reca disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.
  L'articolo 9-ter reca disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale.
  L'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, dalle disposizioni di legge ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea.
  L'articolo 10-bis interviene in ordine all'estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio.
  L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 12 dispone che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Pag. 140decreto-legge è dunque vigente dall'11 marzo 2023.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 aprile 2023.

Audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI, Federdistribuzione, Confcommercio e Confesercenti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

  L'audizione si è svolta dalle 14 alle 15.05.