CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 aprile 2023
99.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00614 Testa: Mantenimento delle sedi distaccate di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto nelle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Deve essere innanzitutto ricordato che la riforma della geografia giudiziaria, prevista con la legge delega n. 148/2011, ha inteso razionalizzare la dislocazione territoriale degli Uffici Giudiziari di primo grado, garantendo la permanenza dei Tribunali nei Comuni capoluogo di Provincia e assicurando la permanenza di almeno 3 Tribunali, e delle relative Procure della Repubblica, in ogni Distretto di Corte di Appello.
  L'auspicato obiettivo era all'evidenza di spending review, riducendosi il numero degli Uffici Giudiziari con l'allocazione delle risorse disponibili in funzione dei carichi di lavoro.
  Il tema rimane anche politicamente sensibile, perché ogni qualvolta si ipotizza la soppressione di una struttura giudiziaria emergono inevitabili critiche e contrapposizioni tra chi vuole mantenere lo status quo e chi, invece, ritiene che sia più razionale e più efficiente accorpare gli Uffici Giudiziari.
  In ogni caso si deve ritenere che la riforma della geografia giudiziaria non abbia dato gli esiti sperati.
  Stiamo affrontando siffatta problematica al fine di trovare le soluzioni più idonee, tenendo anche presente che dal 1° settembre 2015 vi è stato il trasferimento dai Comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento per gli Uffici Giudiziari, circostanza che ha accresciuto in misura considerevole gli oneri economici ministeriali relativi al mantenimento dei presìdi stessi.
  Di recente, sono stati formati dei gruppi di lavoro per verificare la possibilità di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario – mediante la razionalizzazione delle risorse, la digitalizzazione e l'informatizzazione – con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire, soprattutto, nelle sedi più disagiate (giustizia di prossimità pure supportata dal recente Progetto Polis).
  In tale direzione, questo Governo ha già prorogato alla data del 1° gennaio 2025 il rinvio della soppressione dei Tribunali dell'Abruzzo (articolo 8 comma 8-ter del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2023) e ha all'esame la possibile riapertura di Uffici Giudiziari già soppressi anche con eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali.
  La priorità del nostro intervento ha anche imposto l'inserimento di un disegno di legge già nel collegato alla legge di bilancio 2023 e quindi nel documento di economia e finanza, di recente licenziato dal Consiglio dei ministri.
  Va altresì segnalato, per completezza, che nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge del 24 febbraio 2023 n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» (AS 564), è stato proposto l'ordine del giorno G/564/22/5 avente ad oggetto la ricostituzione delle piante organiche del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari soppressi ricadenti nei circondari dei Tribunali di L'Aquila e Chieti, sul quale il Ministero della giustizia ha espresso parere favorevole previa riformulazione delle premesse e dell'impegno nei seguenti termini: «premesso che da più parti è stata evidenziata la necessità che i Tribunali soppressi a decorrere dal 1° gennaioPag. 67 2025 ai sensi degli articoli 1, 2 e 11, comma 3, del decreto legislativo del 7 settembre 2012 n. 155 continuino a operare muniti della dotazione di personale necessaria ad assicurarne l'efficiente operatività; impegna il Governo a ricostituire le piante organiche del personale amministrativo dei suddetti Tribunali». Gli ordini del giorno proposti, al momento, non sono ancora stati posti in votazione.

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ALLEGATO 2

5-00617 D'Orso: Misure per la piena attuazione del nuovo articolo 492-bis c.p.c., riguardante l'accesso ai dati patrimoniali dei debitori presenti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e dell'anagrafe tributaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto posto in risalto che l'attuazione dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, norma che disciplina l'accesso diretto dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati per le ricerche patrimoniali, prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità, informatica dei dati di cui sono titolari, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale (CAD).
  Dalla disposizione di cui all'articolo 155-quater comma 1 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, che disciplina le modalità di accesso alle banche dati, si evince che «...sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'Amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72 comma 1 lettera e) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali…».
  È di tutta evidenza la complessità di tale tematica, se non altro in ragione del rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali, che comporta il coinvolgimento di più realtà istituzionali, nella specie l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la Protezione dei Dati Personali nonché le preposte articolazioni dell'Amministrazione Giudiziaria. In via di maggiore approfondimento, va rimarcato che:

   a) il sistema informativo GSU - WEB è già evoluto con specifiche funzionalità per l'interfacciamento con i sistemi del PCT. Gli Uffici NEP hanno a disposizione appositi applicativi dedicati per la gestione delle funzionalità telematiche a supporto delle loro attività;

   b) le funzionalità applicative per la ricezione di richieste da parte degli Uffici Giudiziari e degli utenti abilitati esterni e la trasmissione di notifiche verso l'esterno sono già in produzione; per l'effettiva utilizzazione è necessaria un'attività di configurazione, Ufficio per Ufficio, che è in corso di svolgimento a cura della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, che si concluderà su tutto il territorio nazionale entro tempi ragionevolmente brevi;

   c) l'avvio a valore legale delle richieste di notifica da parte degli utenti abilitati esterni sarà preceduto da un provvedimento direttoriale di accertamento della funzionalità per singolo Ufficio emesso ai sensi dell'articolo 35 del decreto ministeriale n. 44/2011. Le propedeutiche attività di test sono già state concluse positivamente presso l'Ufficio NEP di Milano;

   d) le funzionalità relative alle noti fiche telematiche ai sensi dell'articolo 149-bis cpc sono già disponibili sull'applicativo GSU - WEB; per l'effettivo utilizzo è necessario provvedere alla configurazione delle relative caselle PEC, che sarà portata a termine sul tutto il territorio nazionale entro tempi ragionevolmente brevi;

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   e) è in corso di completamento un'attività di training on the job per il personale dell'Ufficio NEP di Milano, in qualità di Ufficio pilota, avviata nel mese di novembre dell'anno 2022. Inoltre è già in avvio un progetto di training on the job per tutti gli Uffici NEP del territorio nazionale;

   f) va precisato che per tutti gli Uffici per i quali è stato avviato l'applicativo GSU - WEB è stata già erogata formazione agli utenti, che potranno inoltre beneficiare di un supporto formativo disponibile nella piattaforma e-leaming del Ministero della giustizia;

   g) con la circolare del Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione del 23 marzo 2023 (prot. 1751.U) si è sottolineato che il sistema di interoperabilità per l'accesso diretto degli Ufficiali Giudiziari alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni è stato, da tempo, progettato e sviluppato dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati. Tale sistema non è in esercizio in quanto non è ancora esecutiva la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle Entrate atta a consentire l'accesso alle banche dati gestite da quest'ultima. È infatti tuttora in corso l'istruttoria tesa ad acquisire l'obbligatorio parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, previsto dall'articolo 155-quater delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. La bozza di tale convenzione in data 6 aprile 2023 è stata trasmessa dal Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Si è quindi in attesa del necessario parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali per procedere alla stipula della convenzione e così dare avvio al sistema di interoperabilità per l'accesso alle banche dati gestite dall'Agenzia delle Entrate;

   h) il sistema di interoperabilità per l'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate sarà quindi attivato non appena completate, da parte della stessa Agenzia, le modifiche ai sistemi informatizzati in ottemperanza alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali;

   i) nessun disservizio, tuttavia, è in atto nel procedimento di ricerca dei beni da sottoporre ad esecuzione forzata, poiché l'articolo 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile introdotto dall'articolo 19 del decreto-legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge del 10 novembre 2014 n. 162, ha previsto che, quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto per qualsivoglia ragione «...non sono funzionanti...», il creditore istante possa ottenere, direttamente dai gestori delle banche dati, le informazioni contenute nelle banche dati stesse. Difatti, l'articolo 155-quinquies comma 1 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile recita «...se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutturò tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater primo comma non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile…» Con la novella del citato articolo 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile introdotta dall'articolo 4 comma 9 lettera e) del decreto legislativo n. 149 del 2022 si è poi previsto che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, sia l'Ufficiale Giudiziario ad attestare che «...l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile...» per il mancato funzionamento delle strutture tecnologiche. Dunque, nelle more della articolata procedura attuativa, qualora l'Ufficiale Giudiziario non disponesse della strutture tecnologiche idonee a consentire l'accesso diretto alle banche dati o le stesse non siano funzionanti, il creditore può essere autorizzato a consultare personalmente le banche dati telematiche (Anagrafe Tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, Pubblico Registro Automobilistico e Banche Dati degli enti di previdenza) in due modi: ai sensi del comma 1 dell'articolo Pag. 70155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile presentando l'attestazione dell'Ufficiale giudiziario in merito alla non attuabilità dell'accesso diretto a causa del mancato funzionamento delle strutture tecnologiche oppure dietro esibizione del titolo esecutivo e del decreto di autorizzazione del giudice, secondo quanto disposto dall'articolo 155-quinquies comma 2 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. In questo modo il creditore potrà disporre dell'elenco dei beni da pignorare e valutare se proseguire o meno nell'esecuzione.
   In senso del tutto conforme il Ministero dell'economia e delle finanze, nella nota estesa in data 18 aprile 2023, rimarcava che «...l'articolo 492-bis del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, …per quanto concerne, in particolare, l'accesso alle banche dati detenute dall'Agenzia delle Entrate, ...prevede espressamente che l'Ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, compresi quelli relativi ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Giova rammentare, peraltro, che ai sensi dell'articolo 155-quater delle disposizioni attuative del codice di procedura civile...l'accesso alle informazioni utili ai fini della ricerca dei beni da pignorare è consentito previa stipulazione di una convenzione, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra citate, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della giustizia hanno avviato – anche antecedentemente alla novella normativa introdotta con il decreto legislativo n. 149 del 2022 – le necessarie interlocuzioni e predisposto uno schema di convenzione per l'accesso diretto da parte degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP), sottoposto ad un primo vaglio del Garante per la Protezione dei Dati Personali nel corso dell'anno 2020...Con l'entrata in vigore delle previsioni introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022, l'Agenzia delle Entrate ha posto in essere, fin da subito, ogni iniziativa utile per avviare con tempestività il servizio di interoperabilità tra il sistema informatico dell'Agenzia e i sistemi informatici degli Uffici NEP, al fine di consentire agli Ufficiali Giudiziari, per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, l'accesso telematico ai dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, in un quadro di massima sicurezza e di appropriate misure tecniche, organizzative e di controllo, volte alla protezione dei dati personali. A seguito delle recenti intese raggiunte nei tavoli di approfondimento tra le parti, sono stati messi a punto gli ultimi dettagli tecnici e amministrativi per la regolamentazione del servizio, anche alla luce di un proficuo e prezioso preliminare confronto con gli Uffici del Garante... Una volta ricevuto il parere favorevole del Garante sullo schema convenzionale predisposto, si procederà con la sottoscrizione della stessa convenzione e l'Agenzia delle Entrate procederà alla immediata erogazione del servizio, già realizzato, nei confronti degli Uffici NEP. L'effettivo avvio del collegamento dipenderà poi dai tempi che impiegheranno i singoli Uffici NEP ad avviare le attività necessarie all'effettuazione dello scambio di dati tra il sistema informatico del Ministero e quello dell'Agenzia. Tanto premesso, si evidenzia che nelle more dell'attivazione del collegamento diretto, l'Agenzia – in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile – ha continuato e continuerà ad assicurare ai creditori l'accesso alle informazioni contenute nelle proprie banche dati...».

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ALLEGATO 3

5-00592 Serracchiani: Misure per l'omogenea distribuzione del nuovo personale giudiziario sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle carenze di organico del Tribunale di Gorizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti, lamentando la grave scopertura nell'organico del personale amministrativo del Tribunale di Gorizia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, domandano al Ministro della giustizia «...se...non ritenga di dovere adottare ogni iniziativa necessaria a garantire una omogenea distribuzione del nuovo personale giudiziario su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione agli Uffici gravati da particolari situazioni di scopertura di organico, quali quelli del Tribunale e della Procura di Gorizia...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto sottolineato che la scopertura media nazionale del personale amministrativo si attesta al 21,76 per cento, con riferimento alla pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022 n. 54.
  Quanto alle specifiche iniziative poste in essere per fare fronte a tale scopertura, corre l'obbligo di evidenziare l'imponente attività di reclutamento che questo Dicastero ha avviato a livello nazionale sin dall'anno 2020. In particolare, siffatto impegno ha consentito l'assunzione di 8.623 risorse umane nell'intero territorio nazionale.
  Trattasi, peraltro, di una quantificazione che può definirsi per difetto in quanto non tiene conto delle assunzioni concernenti gli Addetti all'Ufficio per il Processo.
  Di conseguenza, alle citate 8.623 assunzioni dovrebbero essere in realtà aggiunte anche le 11.408 unità relative al profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo, giungendo così a un totale di 20.031 assunzioni.
  Venendo adesso alla tematica affrontata nell'atto di sindacato ispettivo, va ricordato che nel Tribunale di Gorizia (in cui a partire dall'anno 2020 sono avvenute 20 assunzioni), a fronte di una dotazione organica di 39 unità, prestano servizio 23 risorse umane, registrandosi una scopertura del 41,03 per cento.
  Nel computo complessivo delle risorse impiegate nel menzionato Ufficio Giudiziario non sono considerate le 36 unità assunte a tempo determinato nell'ambito dei reclutamenti di personale Addetto all'Ufficio per il Processo (nel numero di 28) e di personale a supporto dell'Ufficio per il Processo (nel numero di 8).
  In proposito giova rammentare che tra gli scopi dell'Ufficio per il Processo vi è, in primis, quello dell'abbattimento dell'arretrato, funzionale a un più concreto efficientamento del comparto Giustizia.
  L'obiettivo auspicato, pur trattandosi di assunzioni a tempo determinato, è quello di riuscire a raggiungere – nell'arco temporale considerato – una performance degli Uffici Giudiziari idonea a consentire una più ottimale gestione dei carichi di lavoro anche per il futuro.
  Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: funzionario giudiziario (6 vacanze su 9 posti in organico), cancelliere (1 su 6), assistente giudiziario (5 su 10) e ausiliario (4 su 5).
  Si segnala, inoltre, la totale copertura del profilo di direttore, di operatore giudiziario e di conducente di automezzi, oltre alla presenza di 1 centralinista telefonico non previsto in organico. La posizione dirigenziale risulta scoperta e sarà resa disponibile nel prossimo interpello.
  Passando, poi, alla situazione del personale amministrativo nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, Pag. 72deve essere segnalato che in tale Ufficio Giudiziario (in cui a partire dall'anno 2020 sono avvenute 11 assunzioni) a fronte di una dotazione organica di 28 unità prestano servizio 14 risorse umane, registrandosi una scopertura del 50 per cento.
  Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: direttore amministrativo (1 vacanza su 3 posti in organico), cancelliere (1 su 4), assistente giudiziario (2 su 4), operatore giudiziario (4 su 6), conducente di automezzi (1 su 4) e ausiliario (1 su 3). La figura professionale del funzionario giudiziario risulta completamente scoperta.
  Rafforzamenti dell'organico si avranno con l'assunzione di tutti gli idonei non vincitori presenti ancora nelle graduatorie dei concorsi per 300 posti di direttore e 2.700 posti di cancelliere esperto. Invero, con nota inviata al competente Dipartimento della Funzione Pubblica, la Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Dicastero ha chiesto lo scorrimento integrale delle graduatorie capienti delle predette procedure (345 idonei direttori e 686 idonei cancellieri esperti), a fronte di una pari scopertura nel profilo di direttore nonché a parziale copertura delle vacanze nel profilo di cancelliere esperto, di cui gioveranno anche gli Uffici Giudiziari innanzi indicati.
  Si evidenzia, infine, che allo scopo di fronteggiare le ulteriori criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire, determinate dal pensionamento di unità, di personale ovvero da altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (maternità, malattia eccetera), l'organico del personale amministrativo del Tribunale di Gorizia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale, previsto dall'articolo 20 dell'Accordo sottoscritto in data 15 luglio 2020.