CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 aprile 2023
92.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00681 Gribaudo: Sull'intenzione del Governo di far rientrare le funzioni oggi svolte dall'INL all'interno del Ministero del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente l'ipotesi di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta ad internalizzare l'ispettorato Nazionale del Lavoro.
  Al riguardo rappresento che l'ipotesi giornalistica di un riassorbimento delle competenze dell'ispettorato Nazionale del lavoro nel Ministero del lavoro non è allo stato concreta.
  Pertanto, l'INL, agenzia con personalità di diritto pubblico posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rimane pienamente attiva e operativa.
  Concludo, segnalando che è in atto una ricognizione delle attività di tutti gli enti vigilati dal Ministero al fine di migliorarne e potenziarne i loro compiti istituzionali.

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ALLEGATO 2

5-00682 Soumahoro: Sull'individuazione di investitori cui trasferire la proprietà del compendio produttivo ex Whirlpool sito a Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'Onorevole interrogante che con l'atto di sindacato ispettivo pone all'attenzione del Governo la crisi che investe la società Whirlpool, con particolare riferimento allo stabilimento di Napoli — Via Argine.
  Premetto che in materia di crisi aziendali la competenza prevalente è del Ministero delle imprese e del made in Italy che ha istituito un apposito tavolo di crisi con tutte le parti interessate e al quale sono state richieste informazioni aggiornate sullo stato della vicenda.
  In data 14 dicembre 2022 presso il predetto tavolo si è svolto un incontro cui hanno partecipato i rappresentanti del MIMIT, della Prefettura di Napoli, d'Invitalia, della regione Campania, del comune di Napoli, della Zona Economica Speciale Campania (ZES), oltre ai rappresentati sindacali.
  In questa riunione, il Commissario straordinario del Governo della ZES Campania ha annunciato che erano in fase di formalizzazione gli atti per la stipula dell'atto di cessione dell'area industriale di Via Argine 310 a Napoli da Whirlpool Emea S.p.A. al suddetto Commissario entro il 31 dicembre 2022, come poi effettivamente avvenuto.
  Il Commissario straordinario del Governo della ZES Campania ha approvato un avviso pubblico, pubblicato il 30 gennaio scorso, destinato a raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla reindustrializzazione dell'area produttiva con l'impegno ad assumere gli ex dipendenti della Whirlpool.
  Lo stesso Commissario, espressamente richiesto sul punto, ha rappresentato che alla procedura di evidenza pubblica avviata hanno partecipato due operatori economici.
  Ha riferito inoltre che, per quanto concerne la sussistenza delle garanzie produttive e occupazionali, le medesime costituivano requisiti necessari per la partecipazione al bando medesimo.
  Da ultimo il Commissario straordinario ha specificato che è in avanzata fase la disamina tecnico-amministrativa delle istanze per cui si procederà a breve alla relativa aggiudicazione.
  Concludo assicurando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di competenza e in sinergia con le altre istituzioni nazionali e territoriali coinvolte, continuerà a monitorare la situazione affinché venga raggiunto l'obiettivo della reindustrializzazione dello stabilimento di via Argine con la salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti.

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ALLEGATO 3

5-00683 Aiello: Sulle iniziative volte ad ottenere l'autorizzazione della Commissione europea alla proroga dello sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni di età.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative è possibile intraprendere affinché la Commissione europea si esprima favorevolmente e in tempi celeri riguardo alla proroga dei benefici per le assunzioni agevolate di giovani con meno di 36 anni.
  Come è stato ricordato nell'interrogazione, la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1 comma 297, della legge n. 197 del 2022) ha esteso anche al 2023 l'incentivo occupazionali contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, prevedendo un aumento dell'agevolazione fino ad un massimo di 8.000 euro su base annua sulla quota a carico dei datori di lavoro, rispetto ai 6.000 euro precedentemente previsti.
  L'efficacia dell'esonero è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  Con riferimento alla misura di cui all'articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2023 voglio sottolineare che sono state da subito avviate le procedure autorizzative in sede europea, necessarie al fine di ottenere la concessione dell'incentivo.
  Segnalo che in data 15 marzo 2023 la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (ITALRAP) ha validato la notifica caricata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'apposita piattaforma SANI2 per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla legge n. 178 del 2020, inerenti al secondo semestre del 2022.
  Si è, pertanto, in attesa dell'imminente decisione di autorizzazione della Commissione europea.
  Per quanto concerne l'estensione della misura a tutto il 2023, si rappresenta che sono in corso le necessarie e preventive interlocuzioni con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per definire il quadro normativo di riferimento ed addivenire alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
  Concludo rassicurando gli Onorevoli Interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilerà sulla tempestiva attuazione dei benefìci previsti dalle norme citate finalizzate all'assunzione di giovani lavoratori a tempo indeterminato.

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ALLEGATO 4

5-00684 Giaccone: Sulla tassazione dei pensionati italiani INPS residenti in Bulgaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli Interroganti per aver sollevato il tema inerente la situazione fiscale e pensionistica dei cittadini italiani residenti in Bulgaria e iscritti all'AIRE in relazione all'applicazione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria.
  A partire dal 2020, le Autorità italiane hanno cominciato ad applicare la Convenzione in maniera più aderente al testo e, in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera b), che definisce come «residente fiscale» in Bulgaria solo la persona fisica che, oltre alla residenza, sia in possesso anche della nazionalità bulgara.
  La cittadinanza bulgara è dunque divenuta condizione necessaria affinché i pensionati italiani stabilitisi in Bulgaria possano definirsi fiscalmente residenti nel Paese e possano ottenere di conseguenza la defiscalizzazione della pensione percepita dall'INPS.
  Ai cittadini italiani l'Amministrazione fiscale bulgara (NAP) rilascia, infatti, un certificato di riconoscimento quale «persona locale», che non è tuttavia accettato dall'INPS ai fini dell'esenzione fiscale in quanto non conforme alle previsioni della Convenzione.
  Sulla questione è stato interpellato l'Istituto che ha reso noto di aver formalmente sollecitato l'Agenzia delle entrate a fornire i necessari aggiornamenti sui i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili a tutte le tipologie di pensionati residenti in Bulgaria.
  L'Agenzia delle entrate, con nota n. 244 dell'8 marzo 2023, ha chiarito che: «Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato».
  Pertanto, in conformità alle suddette indicazioni, l'INPS, con messaggio Hermes n. 1270 del 3 aprile 2023, ha indicato i nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano, applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria con riferimento alla convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali.
  L'Istituto, pertanto, procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara esclusivamente ai pensionati – non solo della gestione pubblica, ma anche della gestione privata – che alleghino alla relativa istanza la certificazione, da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara. In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana.
  Nel sottolineare l'importanza del tema segnalato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disponibile a sostenere con le altre Amministrazioni competenti, tutte le iniziative volte a valutare ulteriormente la questione della doppia imposizione nel rispetto del principio di reciprocità.

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ALLEGATO 5

5-00685 Mari: Sulla richiesta dell'INPS della restituzione degli ammortizzatori sociali erogati a lavoratori licenziati illegittimamente e reintegrati in Alitalia e in Air Italy.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante riporta la notizia relativa al recupero da parte dell'INPS degli ammortizzatori sociali fruiti da ex lavoratori dell'Alitalia e Air Italy, inizialmente licenziati e poi reintegrati dal giudice del lavoro.
  Al riguardo, sentiti la competente direzione generale del Ministero del lavoro e l'INPS, si rappresenta quanto segue.
  A fronte di un licenziamento giudizialmente riconosciuto illegittimo, il risarcimento del danno causato dalla condotta illecita del datore di lavoro ha essenzialmente lo scopo di compensare le difficoltà di natura economica in cui si sia trovato il lavoratore per effetto dell'indebito comportamento datoriale.
  La misura di tale risarcimento, così come forfetizzata nel 2012 nel limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, potrebbe non coprire l'integralità del danno subito dal lavoratore – parte debole del rapporto – il quale è certamente esposto all'indeterminatezza dei tempi del processo, spesso non di celere svolgimento.
  A normativa vigente, il venir meno dell'evento di disoccupazione involontaria determinato dal licenziamento determina l'assenza di uno dei requisiti per il percepimento della Naspi, e pertanto l'intera prestazione deve ritenersi indebita.
  Questo principio si ricava dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che può ormai definirsi consolidata, secondo cui, in caso di reintegra dovuta dal riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, decadono i presupposti per le prestazioni INPS che dal licenziamento derivano (Mobilità, Naspi e integrazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sia di importo sia di durata).
  Una recente sentenza di merito del tribunale di Roma del gennaio 2022, in una fattispecie analoga al caso evidenziato dagli interroganti, ha stabilito che – relativamente alle prestazioni di mobilità corrisposte dall'INPS ad alcuni lavoratori del settore aereo reintegrati nel posto di lavoro con la reintegra cosiddetta attenuata – gli stessi lavoratori «sono tenuti a restituire all'INPS i trattamenti percepiti nei soli limiti di quanto percepito dal datore di lavoro a seguito della pronuncia giudiziale di reintegra».
  Data l'iniquità della situazione, siamo pronti a lavorare con il Parlamento alle modifiche normative necessarie per introdurre la possibilità, a fronte di reintegra del lavoratore con contestuale risarcimento convenzionale limitato a 12 mensilità, di limitare l'indebito ammortizzatore sociale al risarcimento concesso.