CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2023
91.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 92

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina dell'attività di enoturismo.
C. 804 Lucaselli e altri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirco CARLONI, presidente, invita la relatrice, onorevole Almici, ad illustrare il provvedimento in esame.

  Cristina ALMICI (FDI), relatrice, riferisce che la proposta di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di enoturismo. Essa si compone di 9 articoli.
  Evidenzia preliminarmente che come affermato nella Relazione illustrativa, la proposta di legge in esame nasce dalla necessità di attribuire il giusto valore e la dovuta concretezza al percorso del vino che ha una valenza non solo economica ma anche culturale, riconoscendo, così, una disciplina specifica all'attività di enoturismo al pari di quella legate all'agriturismo.
  L'articolo 1 reca la definizione di «attività di enoturismo» – intesa come attività di conoscenza del prodotto vino esercitata in prossimità del luogo di produzione nonché l'ambito di applicazione dell'attività che comprende:

   1) le attività formative e informative delle produzioni vitivinicole del territorio e della conoscenza del vino, con particolare Pag. 93riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività;

   2) le attività di accoglienza e ospitalità dei turisti presso le cantine;

   3) le visite alle cantine e ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine nonché la somministrazione di alimenti non cucinati e legati alle tipicità dei territori in cui si trovano le cantine e i vigneti.

  L'articolo 2 detta disposizioni in materia di requisiti, riconoscimento e revoca.
  In particolare il comma 1, stabilisce che, ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, le aziende agricole e le cantine devono possedere i requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi come definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 luglio 2000.
  Il comma 2 indica i soggetti che possono esercitare attività di enoturismo.
  Essi sono: l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con l'attività di conduzione dei vigneti; le cantine, le cantine sociali cooperative e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino; l'imprenditore turistico che svolge attività di turismo rurale e le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti vitivinicoli.
  Il comma 3 individua nel possesso della qualifica di sommelier il requisito necessario che deve essere posseduto dal responsabile delle attività enoturistica ai fini dell'esercizio di tale attività.
  Il comma 4 precisa che per esercitare l'attività enoturistica è necessario, tra l'altro, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) competente per territorio, ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  Il comma 5 specifica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta a chiunque svolga le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA, prevedendo, altresì, la sanzione della chiusura disposta dal comune.
  Il comma 6 attribuisce alle regioni il compito di disciplinare i tempi e le modalità per l'adeguamento, il riconoscimento e la revoca, in base alle disposizioni della presente legge, dell'attività enoturistica.
  Il comma 7 demanda ad un apposito decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, la definizione degli standard minimi di qualità che gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono rispettare.
  L'articolo 3 ha ad oggetto la formazione professionale degli operatori enoturistici. Il comma 1 prevede che le regioni promuovano iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori enoturistici, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale. Il comma 2 statuisce che l'attività di formazione venga svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. I corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.
  L'articolo 4 reca disposizioni relative all'istituzione del Portale nazionale dell'enoturismo presso il Ministero del turismo, la cui finalità consiste nella diffusione, valorizzazione e comunicazione della conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale dell'attività enoturistica nazionale.
  L'articolo 5 introduce disposizioni inerenti la vigilanza e il controllo. Il comma 1 attribuisce ai comuni, fatte salve le competenze di altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge. Il comma 2 prevede che gli stessi comuni siano tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale. Ai sensi del comma 3 i comuni trasmettono alla regione,Pag. 94 entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente. Il comma 4 prevede che le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai precedenti commi sono stabilite con delibera della giunta regionale.
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di regime tributario dell'attività enoturistica. Il comma 1 specifica che allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Secondo tale disposizione i soggetti che esercitano attività di agriturismo determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
  L'articolo 7 reca una disposizione transitoria. Il comma 1 stabilisce che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di enoturismo si debbono conformare alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge medesima.
  L'articolo 8 contiene le abrogazioni. In particolare il comma 1 dispone che siano abrogati: i commi da 502 a 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) e che resti fermo quanto previsto in materia di attività di oleoturismo dal comma 513 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) che ha previsto l'estensione delle disposizioni della citata legge di bilancio per il 2018 anche alle attività di oleoturismo.
  Ricorda, in proposito, che secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2018 che si intende abrogare, l'enoturismo comprende allo stato tutte le attività di conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
  Il comma 2 specifica che è abrogato, altresì, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto, in materia di requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo previsto dall'articolo 2, comma 7, della presente legge.
  L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Mirco CARLONI (LEGA), presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura.
C. 329 Gadda.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirco CARLONI (LEGA) presidente, invita il relatore, onorevole Davide Bergamini, a svolgere la relazione introduttiva.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, riferisce che la proposta di legge di cui oggi la XIII Commissione avvia l'esame in sede referente, si compone di tre articoli e, come è dato leggere nella relazione introduttiva, si pone l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro Pag. 95normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di poter essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di poter sviluppare, anche attraverso la specifica definizione di cosa debba intendersi per attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse.
  Ricorda che nella precedente legislatura la Commissione XIII (Agricoltura) in data 30 giugno 2020 ha iniziato l'esame della proposta di legge (C. 2531 Gadda) «Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore». Nei mesi tra settembre e dicembre 2020 è stato svolto un ciclo di audizioni informali di associazioni di categoria, enti di ricerca e rappresentati di interesse. In data 30 marzo 2022 la Commissione ha approvato alcune proposte emendative e il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei pareri. Il provvedimento non ha concluso il suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
  L'articolo 1, definendo l'ambito di applicazione, chiarisce che il provvedimento intende fornire una disciplina dell'attività di ippicoltura (comma 1). A tal fine il comma 2 specifica che l'attività in esame si riferisce a tutti gli equidi, siano essi destinati o non alla produzione di alimenti per il consumo umano. Sempre il comma 2 prevede che siano considerate attività agricole, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile, le attività, svolte in forma imprenditoriale, di: gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento. Il comma 4 definisce quali attività debbano essere intese, invece, come connesse a quelle di ippicoltura. Esse sono: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e promozione delle razze, anche con la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; la gestione di scuole di equitazione e l'utilizzo del cavallo per scopi sociali o di ippoterapia, il mantenimento, anche per conto terzi, di cavalli di qualunque età, la promozione di attività di studio delle tecniche di ippicoltura nonché lo svolgimento di attività di mascalcia.
  In base a quanto previsto dal comma 3, all'attività in esame si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo.
  Qualora le attività di cui al comma 3 (attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale) siano svolte a favore di terzi, il reddito di questi è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento (articolo 56-bis, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 – TUIR) (comma 5).
  Ricorda, in proposito, che il citato articolo 56-bis stabilisce che il reddito che eccede i limiti entro i quali l'allevamento di animali può generare reddito agricolo – essere cioè svolto con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno – concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. Sempre l'articolo 56-bis prevede che, per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli connessi all'allevamento il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazionePag. 96 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
  Alla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'Iva agevolata al 5,5 per cento (comma 6). Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura ai sensi del comma 2 sono considerati, ai fini previdenziali e assistenziali, lavoratori agricoli dipendenti (comma 7). Infine, si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico (comma 8).
  L'articolo 2 reca la consueta clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

  Mirco CARLONI (LEGA), presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 aprile 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirco CARLONI (LEGA), presidente, invita il relatore, onorevole Davide Bergamini, ad illustrare il provvedimento.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite VI Finanze e XII Affari sociali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2023, avente ad oggetto misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
  Il decreto-legge si articola in quattro Capi e si compone di 25 articoli e due allegati. Il capo I contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (articoli 1-7); il capo II prevede disposizioni in materia di salute (articoli 8-16); il capo III contiene misure in materia di adempimenti fiscali (articoli 17-23) mentre il capo IV (articoli 24 e 25) prevede le disposizioni finanziarie e finali.
  Con riferimento ai profili di interesse della XIII Commissione segnala in particolare le seguenti disposizioni.
  L'articolo 2, commi 1 e 2, proroga anche al secondo trimestre 2023 l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di aprile, maggio e giugno 2023.
  Ricorda, in proposito, che l'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi Pag. 97del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. Sono, invece, considerati compresi negli usi industriali, tra gli altri, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, anche se riforniscono utenze civili. Evidenzia, altresì, che l'IVA agevolata è, altresì, prevista per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.
  L'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.
  Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore e nelle quali possono rientrare anche le imprese agricole, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, nelle quali possono essere comprese anche le imprese agricole, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano, altresì, le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.
  L'articolo 6 introduce, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, una deroga alla disciplina vigente in ordine alla determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola) di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, correlato alla produzione di agroenergia oltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005.
  La disposizione sopra richiamata prevede, in particolare, che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
  L'articolo 6 in esame interviene su tale disciplina stabilendo che, per il periodo di Pag. 98imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minore valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente e il valore di 120 euro/MWh. Questo intervento, particolarmente auspicato dalle imprese agricole che producono energia rinnovabile, consente di applicare a tali produzioni una tassazione meno dipendente dall'aumento dei costi energetici.
  Infine, il comma 4 dell'articolo 24, che reca disposizioni finanziarie di diversa natura, incrementa di 200.000 euro per l'anno 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 234 del 2021, n. 234.
  Ricorda, in proposito, che per il citato Fondo è stata prevista una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 31 milioni di euro per l'anno 2023, e che ne è stato previsto un altro, destinato alla stessa finalità ma per interventi di parte corrente con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023.
  Alla luce di quanto sopra esposto, si riserva di presentare al termine del dibattito, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Mirco CARLONI (LEGA), presidente, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere, che è stata anticipata per le vie brevi a tutti i commissari nella mattinata.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

  Stefano VACCARI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore, giudicando il provvedimento in esame del tutto inadeguato ad affrontare con misure strutturali le criticità riguardanti il comparto agricolo; stigmatizza in particolare l'irrisorietà delle risorse stanziate dall'articolo 24, comma 4 per il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.
  Ricorda, più in generale, come tale mancanza di misure strutturali è stata sollevata dal suo gruppo anche durante l'esame del disegno di legge di bilancio che, al pari, non ha previsto interventi soddisfacenti per il settore agricolo. In tale contesto ribadisce pertanto il voto contrario del gruppo del Partito democratico.

  Marco CERRETO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Sull'emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia.
(Deliberazione).

  Mirco CARLONI, presidente, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 5 aprile 2023, si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia.
  Comunica che sul programma dell'indagine (vedi allegato 2) è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera.
  Fa presente inoltre che, a seguito dell'odierna deliberazione, i lavori dell'indagine conoscitiva potranno iniziare già a partire dalla prossima settimana e che Pag. 99l'indagine dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2023.
  Propone, quindi, di deliberare l'avvio dell'indagine conoscitiva secondo il programma concordato.

  La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

  La seduta termina alle 15.