SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.45.
Sull'ordine dei lavori.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di rinviare la trattazione della proposta di legge C. 217-A e abbinate, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, in considerazione del fatto che il Comitato dei nove delle Commissioni riunite VII e IX è tuttora impegnato nell'esame di alcune proposte emendative che potrebbero incidere sui profili finanziari del provvedimento.
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
C. 939 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2023.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri sono state avanzate dal relatore alcune richieste di chiarimento al Governo in merito ai profili finanziari recati dal provvedimento in esame.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta di ieri, fa presente, in primo luogo, che il numero dei soggetti beneficiari del contributo di sostentamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), risulta coerente rispetto ai dati aggiornati sulle stime di ingresso trasmessi dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Segnala, poi, che il costo giornaliero pro capite per i minorenni beneficiari del medesimo contributo è stato aggiornato rispetto alle stime effettuate con riferimento all'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tenendo conto delle effettive esigenze.
Rappresenta, poi, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c).
Fa presente che il risparmio di spesa di circa 48 milioni di euro ad oggi registrato in relazione alle misure di assistenza sanitaria in favore dei rifugiati ucraini, di cui al comma 6 dell'articolo 1, è stato stimato sulla base dell'ipotesi che i cittadini ucraini che hanno richiesto il permesso di soggiorno senza ritirarlo non siano effettivamente presenti sul territorio nazionale e, pertanto, in considerazione di tale risparmio, alla proroga al 31 dicembre 2023 delle predette misure di assistenza sanitaria si potrà provvedere nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023.
Evidenzia, altresì, che il contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, in favore dei comuni, per le spese sostenute per le attività di assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina sarà comunque riconosciuto, a valere sulle risorse attribuite per l'anno 2023 al Commissario delegato ai sensi del successivo comma 3, esclusivamente in relazione ad attività svolte fino al 31 dicembre 2023, senza pertanto determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto negli esercizi finanziari successivi. In tale quadro, il termine del 30 settembre 2024, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3, per la presentazione da parte Pag. 37degli enti locali interessati delle istanze di contributo è volto esclusivamente a garantire agli stessi un termine congruo ai fini della predisposizione della documentazione a supporto delle predette istanze. La spesa prevista dal medesimo articolo 3 per l'attribuzione delle predette risorse in favore del Commissario delegato, in misura pari a 47.711.000 euro per l'anno 2023, riveste natura di conto capitale in termini di saldo netto da finanziare, in conformità alla classificazione del capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale risulta iscritto il Fondo per le emergenze nazionali, da cui originano le disponibilità finanziarie del Commissario delegato.
Con riferimento all'articolo 4, fa presente che la quantificazione degli oneri, nel limite di spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, relativi all'avvalimento da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, è stata effettuata sulla base di una previsione di durata di impiego dei predetti lavoratori per soli tre mesi nell'anno 2023.
Assicura, poi, che le amministrazioni interessate potranno dare attuazione alle riduzioni delle spese correnti previste dall'articolo 5, comma 2, lettera a), senza compromettere l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa, salva in ogni caso la possibilità di operare variazioni compensative ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Segnala, altresì, che le risorse allocate nei programmi di spesa oggetto delle predette riduzioni, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, sono comunque disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti medesimi.
Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera b), infine, fa presente che l'utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che alla data del 22 febbraio 2023, sulla base dei dati di incasso, ammontano a 201.966.040 euro, non è suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche iniziative a favore dei consumatori già programmate a valere sulle medesime risorse.
Concorda, infine, con le modifiche segnalate nella seduta di ieri dal relatore con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), all'articolo 5, comma 2, lettera a), e all'articolo 5, comma 3, primo periodo.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 939 Governo, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il numero dei soggetti beneficiari del contributo di sostentamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), risulta coerente rispetto ai dati aggiornati sulle stime di ingresso trasmessi dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
il costo giornaliero pro capite per i minorenni beneficiari del medesimo contributo è stato aggiornato rispetto alle stime effettuate con riferimento all'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, tenendo conto delle effettive esigenze;
il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c);
il risparmio di spesa di circa 48 milioni di euro ad oggi registrato in relazione alle misure di assistenza sanitaria in favore dei rifugiati ucraini, di cui al comma 6 dell'articolo 1, è stato stimato Pag. 38sulla base dell'ipotesi che i cittadini ucraini che hanno richiesto il permesso di soggiorno senza ritirarlo non siano effettivamente presenti sul territorio nazionale e, pertanto, in considerazione di tale risparmio, alla proroga al 31 dicembre 2023 delle predette misure di assistenza sanitaria si potrà provvedere nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023;
il contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, in favore dei comuni, per le spese sostenute per le attività di assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina sarà comunque riconosciuto, a valere sulle risorse attribuite per l'anno 2023 al Commissario delegato ai sensi del successivo comma 3, esclusivamente in relazione ad attività svolte fino al 31 dicembre 2023, senza pertanto determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto negli esercizi finanziari successivi;
in tale quadro, il termine del 30 settembre 2024 previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3 per la presentazione da parte degli enti locali interessati delle istanze di contributo è volto esclusivamente a garantire agli stessi un termine congruo ai fini della predisposizione della documentazione a supporto delle predette istanze;
la spesa prevista dal medesimo articolo 3 per l'attribuzione delle predette risorse in favore del Commissario delegato, in misura pari a 47.711.000 euro per l'anno 2023, riveste natura di conto capitale in termini di saldo netto da finanziare, in conformità alla classificazione del capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale risulta iscritto il Fondo per le emergenze nazionali, da cui originano le disponibilità del Commissario delegato;
all'articolo 4, la quantificazione degli oneri, nel limite di spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, relativi all'avvalimento da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, è stata effettuata sulla base di una previsione di durata di impiego dei predetti lavoratori per soli tre mesi nell'anno 2023;
le amministrazioni interessate potranno dare attuazione alle riduzioni delle spese correnti previste dall'articolo 5, comma 2, lettera a), senza compromettere l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa, salva in ogni caso la possibilità di operare variazioni compensative ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
le risorse allocate nei programmi di spesa oggetto delle predette riduzioni, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, sono comunque disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti medesimi;
con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera b), l'utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che alla data del 22 febbraio 2023, sulla base dei dati di incasso, ammontano a 201.966.040 euro, non è suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche iniziative a favore dei consumatori già programmate a valere sulle medesime risorse;
rilevata, altresì, la necessità di:
esplicitare, all'articolo 1, comma 1, lettera a), che alla prosecuzione al 31 dicembre 2023, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, si provvederà nel limite di 49,6 milioni di euro per l'anno 2023, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica;
precisare, all'articolo 5, comma 2, lettera a), che la copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento, ivi prevista, sarà reperita mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente, di competenza Pag. 39e di cassa, delle missioni e dei programmi di spesa per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto, conformemente a quanto rappresentato nel predetto allegato e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti al provvedimento;
prevedere, al comma 3 del medesimo articolo 5, che gli schemi di decreto con cui potranno essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, all'interno di ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti indicati nel citato allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, saranno trasmessi, ai fini dell'espressione del relativo parere, alle Commissioni parlamentari competenti sia per materia che per i profili finanziari,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: 7.000 posti aggiungere le seguenti: e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023;
All'articolo 5, comma 2, lettera a), sostituire le parole: degli importi con le seguenti: degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi;
All'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: competenti per materia e per i profili finanziari».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle hanno depositato una proposta alternativa di parere (vedi allegato).
Daniela TORTO (M5S), nell'illustrare la propria alternativa di parere di cui è prima firmataria, evidenzia che l'allegato 1 al provvedimento contiene l'indicazione degli stanziamenti oggetto di riduzione, peraltro rimodulabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, sottolineando che la riduzione di tali programmi potrebbe pregiudicare la realizzazione di prioritari obiettivi programmati a valere sui predetti stanziamenti, quali la promozione della pace e della sicurezza internazionale, la diversificazione delle fonti energetiche, il sostegno, la valorizzazione e la tutela del settore dello spettacolo dal vivo.
Afferma che, per tale ragione, il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere nella quale è posta la condizione che le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, siano disposte esclusivamente nel rispetto del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame.
Considerato, infine, il contenuto della proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore, conclude preannunziando l'astensione del proprio gruppo sulla stessa.
Silvio LAI (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che il provvedimento consente di prorogare un insieme di misure di tutela delle persone provenienti dall'Ucraina, ponendo fine al breve periodo di vuoto normativo determinatosi a causa della non tempestività della proroga. Sottolinea che il ritardo accumulato ha fatto sì che in alcuni casi non sia stato possibile per i datori di lavoro assumere i soggetti destinatari delle misure contenute nel provvedimento in esame perché privi del necessario permesso di soggiorno.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel ricordare che, in Pag. 40caso di approvazione della proposta di parere da lui formulata in sostituzione del relatore, la proposta alternativa di parere dovrà considerarsi preclusa, pone in votazione la propria proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.
C. 912, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato, reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.
In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento dei previsti benefici, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che tale riconoscimento riguardi l'accesso ai benefici medesimi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
Con riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 16 del Trattato, concernente la Commissione mista, rileva che l'onere quantificato è coerente con i dati e le ipotesi formulate dalla relazione tecnica e non ha osservazioni da formulare considerato anche che la disposizione di copertura è conforme al parere formulato dalla 5a Commissione del Senato sulla base delle indicazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, provvede all'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo oggetto di ratifica, relativo all'istituzione di una Commissione Mista al fine di verificare l'applicazione dell'Accordo, valutato in 4.890 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, nel rilevare che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, non ha osservazioni da formulare.
Segnala che il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente che all'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del riconoscimento dei previsti benefici, disposta dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 912, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019;
Pag. 41preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che all'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del riconoscimento dei previsti benefici, disposta dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.
C. 913, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che la proposta di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.
In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale del Protocollo emendativo in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento in esame, volta a stabilire che dall'attuazione della presente legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività dalla medesima previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.
Ciò posto, formula una proposta di parere favorevole.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 914, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che la proposta di legge, già approvata senza emendamenti dal Senato, ha ad oggetto la ratifica della Convenzione n. 155 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata a Ginevra il 22 giugno 1981 e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, nonché della Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
Rileva che il provvedimento ripropone integralmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura, corredato di relazione tecnica, su cui la V Commissione Pag. 42della Camera ha espresso parere favorevole in data 21 luglio 2021.
Evidenzia che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica e che la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo.
In merito ai profili di quantificazione, prende preliminarmente atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita all'analogo provvedimento esaminato nel corso della passata legislatura, secondo cui la ratifica delle Convenzioni in titolo non comporta modifiche alla legislazione nazionale, che già risulta essere conforme a tutte le disposizioni da ratificare, e la loro attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché dalle Convenzioni medesime non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente. Rileva, inoltre, che diverse disposizioni hanno carattere programmatico e altre disposizioni di carattere immediatamente precettivo ribadiscono comunque previsioni già operanti a legislazione vigente. In questo quadro, evidenzia inoltre che l'articolo 14 della Convenzione n. 155 prevede che lo Stato membro debba adottare misure per includere le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli. Segnala che il Governo, nella seduta della V Commissione della Camera del 21 luglio 2021, ha precisato che la previsione di misure per includere le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione, di cui all'articolo 14 della Convenzione n. 155, non avrebbe determinato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia perché essa è da intendersi come norma meramente programmatica, espressamente rimessa, sul piano attuativo, alla discrezionalità degli Stati contraenti, sia perché la stessa è in linea con disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, contenute, in particolare, nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Pertanto, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo, che gli elementi di quantificazione risultanti dalla relazione tecnica presentata nella scorsa legislatura e dai chiarimenti forniti dal Governo, risultino tuttora aggiornati.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento in esame, volta a stabilire che dall'attuazione della presente legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività dalla medesima previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, da un punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento, conferma che risultano tuttora validi gli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica delle medesime Convenzioni esaminato nella scorsa legislatura, secondo i quali la ratifica delle Convenzioni in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse non attribuiscono agli organi delle amministrazioni competenti compiti ulteriori rispetto a quelli già svolti sulla base della legislazione vigente.
Precisa, altresì, che la previsione di cui all'articolo 14 della Convenzione n. 155, che impegna gli Stati ad assumere misure per incoraggiare l'inclusione delle questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché si tratta di una disposizione che ha carattere meramente programmatico, essendo rimessa la sua attuazione alla discrezionalità degli Stati contraenti, ed è in linea con il quadro normativo vigente nell'ordinamento italiano e, in particolare, con la disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore,Pag. 43 preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 914, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
risultano tuttora validi gli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica delle medesime Convenzioni esaminato nella scorsa legislatura, secondo i quali la ratifica delle Convenzioni in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le stesse non attribuiscono agli organi delle amministrazioni competenti compiti ulteriori rispetto a quelli già svolti sulla base della legislazione vigente;
la previsione di cui all'articolo 14 della Convenzione n. 155, che impegna gli Stati ad assumere misure per incoraggiare l'inclusione delle questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro nei programmi di educazione e formazione a tutti i livelli, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché si tratta di una disposizione che ha carattere meramente programmatico, essendo rimessa la sua attuazione alla discrezionalità degli Stati contraenti, ed è in linea con il quadro normativo vigente nell'ordinamento italiano e, in particolare, con la disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
C. 915, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, rileva che la proposta di legge in esame, già approvata con modificazioni dal Senato, ha a oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
Segnala che il provvedimento riproduce il testo del disegno di legge di ratifica S. 1278, presentato dal Governo al Senato nel corso della XVIII legislatura. Su tale atto la 5a Commissione del Senato aveva espresso parere non ostativo nella seduta del 21 gennaio 2021. Successivamente, dopo la trasmissione alla Camera la V Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 luglio 2021. L'esame dell'atto non è stato poi concluso entro il termine della legislatura. Nella presente legislatura, dopo la presentazione della proposta di legge al Senato, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso nuovamente parere non ostativo sul testo, con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del provvedimento.Pag. 44
Rileva che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Ai fini della valutazione degli effetti finanziari considera comunque possibile utilizzare le risultanze dell'esame parlamentare svolto nella scorsa legislatura e dal Senato nella presente legislatura nonché la relazione tecnica allegata al disegno di legge S. 1278 della XVIII legislatura.
In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo in esame disciplina la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia e riproduce l'analogo atto presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura sul quale la Commissione Bilancio della Camera aveva espresso parere favorevole nella seduta del 21 luglio 2022. Nella presente legislatura, nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, per tener conto del tempo trascorso, grazie a una condizione posta dalla Commissione Bilancio, è stata aggiornata la decorrenza degli oneri, mantenendo ferma la loro quantificazione risultante dalla relazione tecnica allegata al provvedimento presentato nella precedente legislatura. Ciò stante, osserva che, sebbene gli oneri indicati dal provvedimento risultino coerenti con i dati risultanti dalla relazione tecnica presentata nel corso della precedente legislatura, ritiene necessario una conferma da parte del Governo riguardo al fatto che tali dati, risalenti al 2019, non necessitino di essere aggiornati, posto che detta conferma non risulta essere stata esplicitamente resa nel corso dell'esame presso il Senato. Ritiene la domanda opportuna poiché detta conferma non è desumibile esplicitamente dall'iter svolto presso la Commissione Bilancio del Senato.
In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 del medesimo Accordo, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, con riferimento alla copertura finanziaria prevista, nel rilevare che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19 dovrebbe determinarsi ad anni alterni, non ha osservazioni da formulare, poiché l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità. Il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre evidenzia che l'articolo 4 stabilisce che dall'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Accordo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando altresì che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo medesimo, concernenti eventuali future modifiche dello stesso, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, conferma che risultano tuttora validi gli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo esaminato nella scorsa legislatura, non rendendosi necessario un loro aggiornamento.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 915, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che risultano Pag. 45tuttora validi gli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo esaminato nella scorsa legislatura, non rendendosi necessario un loro aggiornamento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.
C. 916, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che la proposta di legge in esame ha ad oggetto l'adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.
Rileva che il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, non è corredato di relazione tecnica e che il testo in esame è identico a quello di un provvedimento presentato nel corso della XVIII legislatura dal Governo che, invece, era corredato di relazione tecnica.
Evidenzia che tale relazione escludeva l'insorgenza di oneri considerato che il Protocollo «non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni». Nel corso dell'esame presso il Senato è stata riformulata la clausola di invarianza recata dall'articolo 3 del disegno di legge che stabiliva che «all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». La riformulazione è stata disposta in conseguenza del parere non ostativo reso in data 15 febbraio 2023 sul testo dalla 5a Commissione. Il parere era condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del citato articolo 3 con una nuova formulazione. Tale formulazione stabilisce che «dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
Evidenzia che nel corso dell'esame in prima lettura presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva, seduta del 16 febbraio 2023, la rappresentante del Governo ha evidenziato che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo in esame.
In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, dal momento che il Protocollo reca previsioni di carattere prevalentemente generale e programmatico concernenti il diritto delle persone di partecipare agli affari delle collettività locali.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento in esame, volta a stabilire che dall'attuazione della presente legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività dalla medesima previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, da un punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare. Ciò posto, formula una proposta di parere favorevole.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.
Pag. 46La Commissione approva la proposta di parere.
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2023.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti richiesti dalla relatrice.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel far presente che non sono ancora disponibili tutti gli elementi di chiarimento richiesti, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Quindi, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 7.100 delle Commissioni, riferito alla proposta di legge C. 217 e abbinate, sospende la seduta sino alle 15.40.
La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.45.
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
C. 217 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, rammenta che, come ricordato nella seduta di ieri, la Commissione bilancio ha esaminato il testo unificato del provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta del 15 marzo ai fini dell'espressione del prescritto parere alle competenti Commissioni riunite VII e IX, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione dello stesso, anche in considerazione della mancata trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, richiesta sul provvedimento medesimo nella seduta del 28 febbraio 2023.
Rammenta, inoltre, che le predette Commissioni riunite, in data 15 marzo, ne hanno concluso l'esame in sede referente, approvando un emendamento dei relatori, che non sembra comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nonché una proposta di correzione di carattere meramente formale.
Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, come risultante dalle modifiche complessivamente apportate nel corso dell'esame in sede referente, ribadisce pertanto l'esigenza di acquisire dal Governo elementi di chiarificazione in ordine ai profili finanziari del provvedimento, anche alla luce della presentazione dell'emendamento 7.100 delle Commissioni.
In proposito, rileva che tale proposta emendativa prevede una complessiva riscrittura della copertura finanziaria del provvedimento, in primo luogo sopprimendo il comma 3 dell'articolo 7, che poneva i costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica a carico di tutti gli operatori appartenenti alle categorie rappresentate nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad eccezione di tre categorie di soggetti.
Osserva, poi, che la parte consequenziale della proposta emendativa sostituisce, quindi, il comma 1 dell'articolo 8 del testo unificato, concernente la copertura finanziariaPag. 47 del provvedimento, con i commi da 1 a 1-quater.
Al riguardo, fa presente che il comma 1 prevede che, allo scopo di far fronte alle nuove competenze attribuite all'Autorità dal provvedimento in esame, la relativa pianta organica sia incrementata in misura non superiore a 10 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale, 8 unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e 1 unità di impiegati della carriera operativa, con delibera della medesima Autorità adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il comma 1-bis quantifica quindi gli oneri derivanti dal provvedimento nel modo seguente:
quanto agli oneri derivanti dal potenziamento della pianta organica, di cui al comma 1 del medesimo articolo 7, essi sono quantificati nel limite di 1.012.545 euro per l'anno 2023, 1.075.196 euro per l'anno 2024, 1.128.703 euro per l'anno 2025, 1.184.357 euro per l'anno 2026, 1.240.380 euro per l'anno 2027, 1.298.538 euro per l'anno 2028, 1.376.938 euro per l'anno 2029, 1.443.339 euro per l'anno 2030, 1.516.710 euro per l'anno 2031 e 1.651.207 euro annui a decorrere dall'anno 2032;
quanto agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite all'Autorità, essi sono quantificati nel limite di 780.527 euro per l'anno 2023, 795.038 euro per l'anno 2024, 829.139 euro per l'anno 2025, 864.608 euro per l'anno 2026, 900.382 euro per l'anno 2027, 937.521 euro per l'anno 2028, 986.898 euro per l'anno 2029, 1.029.169 euro per l'anno 2030, 1.075.717 per l'anno 2031, 1.159.043 euro annui a decorrere dall'anno 2032;
quanto, infine, agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2, essi sono determinati nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Fa inoltre presente che il medesimo comma 1-bis provvede alla complessiva copertura finanziaria dei citati oneri mediante il contributo, di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti: a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche; b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; c) titolari dei diritti su format televisivi; d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; e) fornitori di servizi di media; f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
Evidenzia che il comma 1-ter rinvia alla deliberazione dell'Autorità la determinazione dei termini e delle modalità di versamento del contributo, fissandone l'entità minima e massima, entro i limiti definiti dal successivo comma 1-quater, in modo da assicurare l'intera copertura degli oneri quantificati al comma 1-bis. Il medesimo comma 1-ter dispone inoltre che, per l'anno in corso, tale deliberazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, preveda il versamento del contributo entro i successivi 30 giorni.
Fa quindi presente che il comma 1-quater precisa i limiti di contribuzione per ciascuna categoria di soggetti, indicata dal comma 1-bis, in riferimento ai rispettivi ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione. In particolare, l'entità massima di contribuzione è stabilita nel modo seguente:
per i titolari dei diritti delle opere cinematografiche, i titolari delle opere audiovisive e musicali, i titolari dei diritti su format televisivi e i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, nel limite massimo del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti, fermo restando che per i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi l'entità della contribuzione è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
Pag. 48per i fornitori di servizi di media, l'entità massima di contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento;
per gli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, l'entità massima di contribuzione è stabilita nel limite massimo del 3 per mille dei ricavi.
Tutto ciò considerato, ritiene necessario opportuno che il Governo assicuri la congruità della quantificazione degli oneri recati dall'emendamento 7.100 delle Commissioni testé illustrato, nonché l'idoneità della relativa copertura finanziaria.
Segnala, infine, che non ci sono osservazioni da formulare sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, nonché sull'emendamento 2.102 (Nuova formulazione) delle Commissioni, che non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Federico FRENI fa preliminarmente presente che non è stato possibile procedere ad una verifica positiva della relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio sul provvedimento in esame, dal momento che la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria ivi previste non sono risultate idonee, rendendosi necessaria una complessiva riscrittura delle disposizioni di copertura. In tale quadro, evidenzia come l'emendamento 7.100 delle Commissioni riunite VII e IX, adottato in sede di Comitato dei nove e trasmesso dall'Assemblea nella giornata odierna, consenta invece ora di superare le criticità finanziarie che ostavano a una positiva valutazione da parte del Governo dei profili finanziari del provvedimento in esame.
Tutto ciò considerato, in risposta alle richieste di chiarimento richiamate in premessa dalla relatrice Lucaselli, incluse quelle specificamente riferite all'emendamento 7.100 delle Commissioni, alla cui approvazione il Governo subordina l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento nel suo complesso, assicura che i compiti attribuiti all'autorità giudiziaria dal provvedimento in esame saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attività istituzionali della medesima autorità. Chiarisce, inoltre, che la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata dall'emendamento 7.100, risulta congrua e l'incremento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, previsto dal medesimo emendamento determina entrate ampiamente sufficienti a coprire gli oneri quantificati.
Ciò posto, con riferimento alle altre disposizioni del provvedimento, rileva altresì la necessità di specificare che alle forme di sostegno, anche economico, alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori, previste dal comma 1, lettera c), dell'articolo 1, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Rileva inoltre la necessità, da un lato, di prevedere che all'attuazione delle iniziative di informazione, comunicazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 5 si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura, dall'altro, di precisare che le campagne di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche previste dall'articolo 5, comma 2, hanno carattere facoltativo e che alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, infine, la necessità di chiarire che al funzionamento del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, escludendo la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunquePag. 49 denominati in relazione alla partecipazione ai lavori del medesimo tavolo tecnico.
Con specifico riferimento alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, nel ribadire la posizione già formulata sull'emendamento 7.100 delle Commissioni, alla cui approvazione il Governo condiziona l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento nel suo complesso, esprime nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, nonché sulla nuova formulazione dell'emendamento 2.102 delle Commissioni.
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, formula, quindi, la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
«La V Commissione,
esaminati il testo della proposta di legge C. 217 e abb.-A, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 2.102 (Nuova formulazione) e 7.100;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
i compiti attribuiti all'autorità giudiziaria dal provvedimento in esame saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attività istituzionali della medesima autorità;
la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata dall'emendamento 7.100, con riferimento all'incremento della pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, agli ulteriori oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità dal provvedimento in esame, nonché agli oneri per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 7, comma 2, risulta congrua e l'incremento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, previsto dal medesimo emendamento determina entrate ampiamente sufficienti a coprire gli oneri quantificati;
rilevata la necessità di prevedere che:
alle forme di sostegno, anche economico, alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori previste dal comma 1, lettera c), dell'articolo 1 si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente;
all'attuazione delle iniziative di informazione, comunicazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 5 si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura;
le campagne di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche previste dall'articolo 5, comma 2, hanno carattere facoltativo e ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
al funzionamento del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, escludendo la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati in relazione alla partecipazione ai lavori del medesimo tavolo tecnico,
esprime
Pag. 50sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: sostegno, anche economico, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente;
All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, sostituire le parole: sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative con le seguenti: possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ai programmi di comunicazione, di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di pertinenza del Ministero della cultura.
All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Sia approvato l'emendamento 7.100.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.
Marco GRIMALDI (AVS) chiede delucidazioni al Governo in ordine alla particolare celerità con cui ha provveduto a risolvere criticità finanziarie recate dal presente provvedimento, già rilevate dalla relatrice nelle precedenti sedute, evidenziando altresì come alla copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti si sarebbe piuttosto potuto provvedere tramite la previsione di un aumento del prelievo erariale unico sui giochi, il cosiddetto PREU, anziché gravare sui soggetti richiamati alle lettere da a) ad f) del comma 1-bis dell'emendamento 7.100 delle Commissioni, circostanza sulla quale, del resto, presso le Commissioni riunite in sede referente erano già emerse diverse perplessità.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si rivolge al rappresentante del Governo per ottenere elementi di maggior dettaglio in ordine ai soggetti che saranno concretamente chiamati a sostenere, per finalità di copertura del provvedimento, l'aumento del contributo dovuto all'Autorità, previsto dalla proposta emendativa 7.100 delle Commissioni, alla cui approvazione la Commissione bilancio ha condizionato l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento nel suo complesso.
Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che la copertura individuata al comma 1-bis dell'emendamento 7.100 delle Commissioni, la cui formulazione è maturata, su avviso conforme del Governo, in seno alle Commissioni riunite VII e IX ed è stata condivisa anche con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è il frutto di una scelta intenzionalmente volta a reperire le occorrenti risorse finanziarie all'interno del medesimo sistema di riferimento, senza pertanto gravare su soggetti comunque esterni ai settori di competenza della predetta Autorità. Osserva che tale decisione appare altresì la più logica, considerato che un'eventuale copertura operata tramite un aumento del Pag. 51PREU sarebbe risultata al momento inopportuna, ciò anche alla luce del fatto che la disciplina relativa ai prelievi fiscali sui proventi da giochi non potrà che essere in sede di esame del disegno di legge recante la delega per la riforma fiscale, da poco approvato dal Consiglio dei ministri. Rileva, in ogni caso, che l'aumento del contributo a carico degli operatori del settore specificamente individuati è comunque limitato ad una percentuale massima dell'1 per mille rispetto a quello versato a normativa vigente, fermo restando che i termini e le modalità di versamento del contributo stesso vengono rimessi ad apposita delibera della predetta Autorità, con la quale sarà determinata altresì l'entità minima e massima della contribuzione nell'ambito del predetto limite, ciò nell'ottica di assicurare una piena autoregolamentazione del settore interessato. Per quanto riguarda invece la tempistica di esame del presente provvedimento, a giudizio dell'onorevole Grimaldi eccessivamente accelerata, osserva che essa, oltre ad essere determinata dal calendario dei lavori di Assemblea, risponde altresì alla presumibile esigenza di assicurare una rapida entrata in vigore della disciplina in discussione, tenuto conto anche del successivo iter presso l'altro ramo del Parlamento.
Marco GRIMALDI (AVS) ribadisce l'opportunità di comprendere, da un lato, come saranno concretamente ripartiti gli oneri previsti dal provvedimento in esame tra i diversi operatori soggetti all'aumento del contributo, dall'altro, le ragioni che hanno indotto ad includere tra questi ultimi anche i fornitori dei servizi di media, tra cui appare verosimile possano essere ricomprese le piattaforme che forniscono contenuti digitali.
Il sottosegretario Federico FRENI conferma che la ripartizione degli oneri conseguenti all'aumento del contributo è demandata all'autonoma valutazione dell'Autorità, che vi provvederà tramite la richiamata delibera adottata ai sensi del comma 1-ter dell'emendamento 7.100 delle Commissioni. Per quanto riguarda invece l'elenco dei soggetti a carico dei quali sarà posto l'aumento del contributo di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 266 del 2005, rappresenta che l'inclusione tra essi dei fornitori dei servizi di media è stata condivisa con l'Autorità, nel presupposto che fosse congruo sottoporre a contribuzione anche quei soggetti che in precedenza non vi erano assoggettati, tenuto conto della notevole proliferazione dei suddetti fornitori, ivi incluse le piattaforme richiamate dall'onorevole Grimaldi.
La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 16.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 22 marzo 2023.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.