AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 marzo 2023.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 752 Carloni recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo».
L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.25.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 marzo 2023.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta recanti «Disposizioni per la castanicoltura».
L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 marzo 2023.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Carloni recante «Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.00 alle 12.35.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 marzo 2023.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 161 Cattoi e C. 706 Ciaburro recanti «Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.05.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 marzo 2023.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 389 Molinari e altri recante «Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico».
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.45.
SEDE REFERENTE
Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.
La seduta comincia alle 13.45.
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
C. 389 Molinari.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Maria Cristina CARETTA, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 389, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, di cui è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del Regolamento nella seduta dell'Assemblea del 15 marzo ultimo scorso.
Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è stato fissato per le ore 15 di domani, mercoledì 22 marzo e che si sono appena concluse le audizioni informali dei rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti sul provvedimento in esame.
Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Gadda, di introdurre la discussione.
Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), relatrice, riferisce che il provvedimento si compone di 19 articoli e, come esposto nella Relazione Illustrativa ad essa allegato, riproduce il testo della proposta di legge C. 1824, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, dopo una lunga istruttoria svolta in Commissione Agricoltura, anche attraverso un ciclo di audizioni nel quale sono stati ascoltati i rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti, del Crea, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), del Collegio nazionale degli agrotecnici, del Collegio nazionale dei periti agrari, di Federfiori-Confcommercio, dell'Associazione italiana professionisti del verde (AIPV), dell'Associazione nazionale imprese di difesa e tutela dell'ambiente (ASSO.IMPRE.DI.A.), dell'Associazione italiana costruttori del verde Pag. 104(ASSOVERDE), dell'Associazione italiana centri giardinaggio (AICG), di ASSOFLORO, dell'Associazione florovivaisti veneti, dell'Associazione nazionale vivaisti esportatori (ANVE). Il provvedimento è stato poi trasmesso al Senato (S. 2009). L'iter di approvazione definitiva non si è, poi, potuto concludere a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
Passando al contenuto dell'articolato, segnala che l'articolo 1, comma 1, definisce le attività del settore florovivaistico e della relativa filiera. In particolare l'oggetto della proposta di legge concerne la coltivazione, la promozione, la valorizzazione, la comunicazione, la commercializzazione, la qualità e l'utilizzo dei prodotti florovivaistici. Il comma 2 precisa che il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione. In entrambi i casi, i prodotti possono avere carattere ornamentale e non ornamentale. Il comma 3 individua i seguenti cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante invaso); produzione di organi di propagazione gamica o a gamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco).
Ai sensi del comma 4, la filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo e le attività di supporto, quali quelle di tipo industriale e di servizi e, in particolare: i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione e che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impiantistica e macchinari specializzati; i grossisti e altri intermediari e le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti).
Nell'ambito della filiera sono inclusi, ai sensi del comma 5, i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti.
L'articolo 2 prevede che il MIPAAF (ora MASAF), nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, bandisca concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo per la realizzazione di prodotti tecnologici utili alla produzione florovivaistica ecosostenibile, ed istituisca premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane per interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.
L'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si dispone che all'interno del suddetto Piano nazionale possano essere individuati, d'intesa con la Conferenza Unificata, i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico, distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo, e i collegamenti infrastrutturali necessari (comma 1). Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è data facoltà di prevedere norme semplificate – entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge – per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio delle attività di rivendita di giornali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di souvenir, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante (comma 2).
L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica. In particolare, il comma 1 specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile – incluso l'agricoltore agricolo professionale – con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.
L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione o nella manipolazione del vegetale, nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e venditaPag. 105 di piante e fiori coltivati in vivaio la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora. Sono, inoltre, considerate attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato (comma 3).
Ai sensi del comma 4, le aziende vivaistiche già autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni per contribuire alla produzione di materiale forestale certificato.
Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, ora Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro delle imprese e del made in Italy, e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti gli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione nonché le figure professionali principali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione della medesima struttura di protezione.
L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici.
Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Possono, altresì, prevedere interventi, con particolare riguardo agli aspetti fitosanitari, per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche. Ai sensi del comma 2, nelle aree agricole destinate alle attività florovivaistiche, è consentito svolgere interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico. Secondo il comma 3, nei distretti in esame possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali gli agriturismi. Il comma 4, prevede che una volta costituiti i distretti, le regioni saranno chiamate ad adeguare i contenuti dei piani di gestione del territorio locali.
L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e di sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, nonché di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici, nonché di indicazioni guida omogenee, da declinare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico. Il comma 3 prevede che i componenti del Tavolo siano nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 4 disciplina la composizione del tavolo (è prevista la partecipazione dei rappresentanti di diversi Ministeri tra i quali il Ministero dell'agricoltura, quello della salute, quello delle imprese e il made in Italy, della transizione ecologica, dell'economia nonché dei rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali). Il comma 5 statuisce che il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, Agea, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e della Società di ortoflorofrutticoltura italiana. In base al comma 6, il Tavolo può avvalersi anche di esperti di settore. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici che è chiamato a raccogliere i dati relativi a monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riguardo alle importazioni e alle esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici. Il comma 12 prevede che il Pag. 106Tavolo svolga un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del ministero e sia chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze sanitarie.
L'articolo 7 modifica la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole che si occuperà della filiera del florovivaismo.
L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della Green economy. Si prevede che l'organo venga istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e che sia composto da rappresentanti dei medesimi Ministeri (comma 1). L'organo in questione è chiamato a promuovere lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione. L'organo di coordinamento è istituito presso il MIPAAF e ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque, denominati.
L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali sia adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico (comma 1). Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) (comma 2). Enuclea, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo, formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, gestione ottimizzata dei fattori produttivi, certificazione di processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo; il Piano ha durata triennale (comma 3). Esso può, altresì, definire le strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o foreste (urbane e periurbane), con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi (comma 4). Il comma 5 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico e previsti dal Piano.
L'articolo 10, in materia di qualità delle produzioni e marchi, prevede che le regioni possano istituire, d'intesa con il MASAF, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero agricolo è chiamato a promuovere predetti marchi e a favorire la stipula di specifici protocolli nonché la redazione di disciplinari di coltivazione biologica. Ai sensi del comma 4, il Ministero promuove, altresì, l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.
L'articolo 11 prevede che il MASAF predisponga un «Piano di comunicazione e promozione» che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore, autorizzando, a tal fine, la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti (comma 1), applicando tali disposizioni nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).
L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali – ai sensi del comma 1 – assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Tali centri operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e sono Pag. 107forniti di serre e di vivai. Sempre in base al comma 1, i centri sono predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali individuate da un regolamento, sulla base della disciplina fiscale vigente che sarà trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
L'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde. A tal fine, viene richiamato l'accordo del 22 febbraio 2018, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni, sul Documento relativo allo «Standard professionale e formativo di manutentore del verde», del quale si deve tener conto per l'emanazione di un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 154 del 2016, che disciplina l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde.
L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possano stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento (comma 1). Il comma 2 prevede che costituisca titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano capaci di favorire il valore multifunzionale del verde. Il comma 3 riguarda l'eventualità di sostenere gli oneri del contratto di coltivazione anche mediante sponsorizzazione sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree ad esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. Con riferimento alle predette sponsorizzazioni, le amministrazioni individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili.
L'articolo 16 concerne la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano. A tal fine i comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. Con propri atti, i comuni provvedono, altresì, a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso a tali attività, individuandone forme di regolamentazione e limiti.
L'articolo 17 prevede che il Dicastero agricolo incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, ai sensi del regolamento UE n. 1308 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.
L'articolo 18, in materia di criteri di premialità nell'ambito dei PSR, dispone che il MASAF, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le regioni, individui criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche, nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici, a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti riconosciute in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea.
L'articolo 19, infine, contiene la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
In conclusione ribadisce come il provvedimento in esame sia stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati all'unanimità, al termine di un lungo lavoro istruttorio.
Ritiene pertanto che la Commissione possa, anche alla luce della documentazione che i soggetti auditi faranno pervenire, apportare tutte le modifiche che si Pag. 108riterranno opportune, anche relative alle disposizioni finanziarie, allo scopo di migliorare il testo in esame.
Maria Cristina CARETTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani alle ore 8.45, nella quale è prevista la conclusione dell'esame preliminare del provvedimento.
La seduta termina alle 14.