INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI indi della vicepresidente Ilaria CAVO.
La seduta comincia alle 12.10.
Sulla pubblicità dei lavori.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
Indagine conoscitiva sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
(Svolgimento e conclusione).
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.
Alessandro GALELLA, coordinatore vicario della Commissione sviluppo economico, con delega permanente materie internazionalizzazione delle imprese e attrazione investimenti esteri, assessore della regione Basilicata e Canio Alfieri SABIA, direttore Generale per lo Sviluppo economico della regione Basilicata, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Pag. 97 Ilaria CAVO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire ringrazia gli auditi per il loro intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria moda.
(Svolgimento e conclusione).
Ilaria CAVO, presidente, introduce l'audizione.
Ercole BOTTO POALA, presidente Confindustria moda, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Ilaria CAVO, presidente, a causa di alcuni problemi tecnici nel collegamento in videoconferenza sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 12.30, riprende alle 12.35.
Ercole BOTTO POALA, presidente Confindustria moda, prosegue lo svolgimento della relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene la presidente Ilaria CAVO per formulare quesiti e osservazioni.
Ercole BOTTO POALA, presidente Confindustria moda, risponde ai quesiti posti.
Ilaria CAVO, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ENIT – Agenzia nazionale del turismo.
(Svolgimento e conclusione).
Ilaria CAVO, presidente, introduce l'audizione.
Ivana JELINIC, presidente facente funzioni e Amministratore delegato di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene la presidente Ilaria CAVO per formulare quesiti e osservazioni.
Ivana JELINIC, presidente facente funzioni e Amministratore delegato di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, risponde ai quesiti posti.
Ilaria CAVO, presidente, ringrazia l'audita per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Italia nostra.
(Svolgimento e conclusione).
Ilaria CAVO, presidente, introduce l'audizione.
Oreste RUTIGLIANO, consigliere nazionale Italia nostra, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Ilaria CAVO, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 13.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.
La seduta comincia alle 13.55.
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori fa presente che a breve dovrebbero iniziare i lavori dell'Assemblea. Chiede quindi se ci sia il tempo necessario per l'esame del provvedimento in sede consultiva da parte della Commissione.
Ilaria CAVO, presidente, avverte che la seduta dell'Assemblea non è ancora iniziata e che quindi la Commissione può proseguire i suoi lavori. Invita quindi l'on. Barabotti a svolgere la relazione.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca alcune modifiche urgenti alla disciplina relativa all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, disposizione che ha introdotto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per larga parte degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta.
Fa preliminarmente presente che il decreto-legge è composto di tre articoli e interviene, sostanzialmente, su due specifici ambiti riguardanti i crediti d'imposta nel settore edilizio ed energetico, attraverso l'introduzione: di misure volte ad escludere la cedibilità dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e a sopprimere la possibilità di fruire di tali crediti d'imposta attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura; di disposizioni volte a definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa.
Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento e illustra sinteticamente il contenuto del provvedimento ricordando, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il comma 1-quinquies nel citato articolo 121, stabilendo il divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura escludendo quindi per esse la possibilità di acquistare i crediti di imposta derivanti dagli interventi edilizi citati nel comma 2 del citato articolo 121. Sottolinea che si tratta di una disposizione volta a scongiurare che tali operazioni possano determinare l'aumento del debito pubblico.
Evidenzia poi che il medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), introduce i commi da 6-bis a 6-quater nel citato articolo 121, circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite. Con il primo dei commi aggiunti, il nuovo comma 6-bis, si prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso escluso qualora dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e, contemporaneamente, siano in possesso di una specifica documentazione, riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. Rientrano in tali documenti, tra l'altro, i titoli edilizi, la notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL, la visura catastale ante operam dell'immobile; i documenti comprovanti le spese sostenute, le asseverazioni tecniche quando obbligatorie per legge, la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di riparto nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione rilasciato dai soggetti abilitati, un'attestazione, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni. Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista a tal fine dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza.
Rimarca che il nuovo comma 6-ter prevede che l'esclusione di responsabilità si applichi anche ai soggetti, diversi dai consumatoriPag. 99 o utenti, che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente, mediante il rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione rilevante elencata al comma 6-bis.
Segnala quindi che, ai sensi del nuovo comma 6-quater, il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Si chiarisce che l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Sottolinea che l'articolo 2, comma 1, sancisce il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.
Evidenzia, tuttavia, che il comma 2 riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. In particolare, il citato divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute, in data antecedente al 17 febbraio 2023, per i seguenti interventi rientranti nella disciplina del «superbonus», e segnatamente: per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA; per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Evidenzia poi che il comma 3 introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nella disciplina del «superbonus» e per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo e siano già iniziati i lavori; risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.
Fa quindi presente che il comma 4 abroga inoltre una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione edilizia antisismica. In specie ricorda che tali norme (articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2013) prevedevano che i soggetti beneficiari delle detrazioni potessero optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, esclusa comunque la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
Ricorda, infine, che l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 17 febbraio 2023, e cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Enrico CAPPELLETTI (M5S) fa presente che questa mattina sulle pagine di un importante quotidiano nazionale è stata pubblicata una notizia secondo la quale il relatore del provvedimento in titolo si troverebbe in una posizione di conflitto di interessi essendo la sua attività professionale connessa a possibili atti di compravendita dei crediti fiscali oggetto del provvedimento in esame.
Sarebbe opportuno, a suo avviso, verificare, ai fini del prosieguo dei lavori, la veridicità del contenuto dell'articolo.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, chiede al collega Cappelletti, per il tramite della Presidenza, a quale relatore facesse riferimento escludendo che potesse essere stato fatto riferimento alla sua persona considerato che la sua attività lavorativa niente ha a che vedere con le questioni oggetto del provvedimento.
Enrico CAPPELLETTI (M5S) precisa al collega Barabotti, per il tramite della Presidenza, che intendeva riferirsi al relatore del provvedimento in sede referente presso la VI Commissione e non certamente al relatore del provvedimento all'esame in sede consultiva presso la X Commissione.
Quanto al contenuto del testo all'esame, desidera sottolineare le molte falsità che sono state da più parti ripetute e che sono state strumentalmente utilizzate per giustificare un provvedimento come quello in titolo che invece, a suo avviso, è ingiustificabile.
In tal senso intende innanzitutto sfatare il mito dell'eccessiva onerosità sulla finanza pubblica del credito di imposta cosiddetto «superbonus» nonché del buco di bilancio che questo avrebbe creato la cui concreta esistenza, nonché misura, il Ministro dell'economia e delle finanze non avrebbe ancora comunicato ufficialmente al Parlamento.
Considera inoltre privo di senso continuare ad affermare che il «superbonus» costerebbe duemila euro pro capite agli italiani, neonati compresi. Sottolinea che tale modo di stimare il peso economico di quella misura non solo è assai criticabile ma anche falso in quanto, in primo luogo, solo una parte della cifra in questione è riferibile al «superbonus», circa il 50 per cento (la parte restante riguarda il complesso dei «bonus»), e poi perché non si considera che la sua incidenza deve essere distribuita su cinque anni e non su un anno solo.
Evidenzia poi che dovrebbero essere tenuti in considerazione anche gli effetti prodotti dai lavori ad esso collegati, che per l'economia italiana in generale sono in realtà virtuosi. In tal senso ricorda che il Censis afferma che circa il 70 per cento di quanto investito grazie al «superbonus» torna allo Stato sotto forma di tasse e imposte ciò che, a suo avviso, consente di concludere che il peso sul cittadino, percosso per la parte residua, dovrebbe ammontare a circa 70/80 euro.
Ilaria CAVO, presidente, avverte che l'Assemblea è in procinto di iniziare i suoi lavori e che, pertanto, la Commissione deve sospendere i propri lavori.
Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori fa presente che in apertura di seduta aveva evidenziato che l'inizio dei lavori dell'Assemblea era imminente.
Ilaria CAVO, presidente, fa presente che il deputato Cappelletti potrà proseguire e terminare il proprio intervento nel corso della prossima seduta dedicata al seguito dell'esame del provvedimento già convocata per domani.
La seduta termina alle 14.15.