AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 marzo 2023.
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di: Sergio Fienga, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi «Link Campus University» di Roma; Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli; Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l'Università Federico II di Napoli.
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.
SEDE REFERENTE
Martedì 21 marzo 2023. — Presidenza del presidente, Nazario PAGANO, indi del vicepresidente, Riccardo DE CORATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.
La seduta comincia alle 13.
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.
C. 304 Conte.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono parteciparePag. 15 all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Fa presente che – come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.
Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), considerato che non è ancora stata avviata la fase emendativa, chiede che sul provvedimento in esame si possa svolgere un breve ciclo di audizioni, senza ovviamente che ciò interferisca sui tempi stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per quanto riguarda l'esame dell'Assemblea e quindi sull'organizzazione dei lavori della Commissione per garantire il rispetto della programmazione della stessa Assemblea. Ritiene infatti utile acquisire il contributo di soggetti competenti, trattandosi di un tema rilevante e complesso.
Nazario PAGANO, presidente, rileva che la richiesta dell'onorevole Giachetti rimette in discussione una decisione già assunta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nel ritenere sempre condivisibile la richiesta di approfondimenti istruttori durante l'esame di provvedimenti legislativi, esprime il proprio orientamento favorevole. Rinvia comunque la questione alla riunione dell'Ufficio di presidenza, prevista per la giornata di domani.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) si associa alla richiesta del collega Giachetti.
Nazario PAGANO, presidente, fa presente che, qualora si registri un orientamento favorevole sulla proposta dell'onorevole Giachetti, nella medesima riunione dell'Ufficio di presidenza, si potrebbe già concordare il termine per l'indicazione dei soggetti da audire. Preannuncia l'intenzione di proporre in sede di Ufficio di presidenza che tale indicazione sia limitata ad un massimo di uno o due soggetti per gruppo, in ragione dell'esigenza di rispettare la programmazione dell'Assemblea per il mese di aprile, trattandosi oltretutto di una richiesta intervenuta tardivamente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifica all'articolo 135 della costituzione, in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche nella composizione della Corte costituzionale.
C. 6 cost. Schullian.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 14 marzo scorso.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Fa presente che – come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.
Pasqualino PENZA (M5S) interviene per sottoporre alla Commissione due questioni emerse dall'esame della proposta di legge costituzionale. Anzitutto, evidenzia una problematica di ordine tecnico, relativa alle modalità di nomina del componente della Corte espressione delle minoranze linguistiche. Rileva, infatti, come il provvedimento non chiarisca le modalità attraverso le quali individuare tale giudice. Sottolinea poi un ulteriore dubbio, relativo al rapporto tra questa modifica costituzionale e la tutela delle minoranze linguistiche; si chiede infatti in che modo la previsione di un giudice costituzionale espressione delle minoranze linguistiche possa intersecarsi con la maggiore tutela delle minoranze linguistiche stesse, tenuto conto che la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi in modo oggettivo sulla conformità alla Costituzione di atti normativi.
Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, nel ricordare che la tutela delle minoranze linguistiche è prevista in Costituzione, dichiara di condividere le perplessità del collega per quanto riguarda le modalità di Pag. 16nomina del giudice della Corte espressione delle minoranze linguistiche. Ritiene che indubbiamente questo aspetto, sul quale la proposta di legge costituzionale tace, sia problematico e meritevole di ulteriori riflessioni.
Riccardo DE CORATO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare ricordando che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 16.00 di martedì 28 marzo. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.
DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.
C. 939 Governo.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 marzo 2023.
Nazario PAGANO, presidente, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto nella giornata di giovedì 16 marzo scorso, avverte che sono state presentate 22 proposte emendative (vedi allegato 1), alcune delle quali presentano profili di inammissibilità.
Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.
Per quanto riguarda il contenuto del decreto – legge in esame, rileva come esso rechi – secondo anche quanto risulti dal preambolo del provvedimento – disposizioni «per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative». In particolare, il decreto-legge: proroga le misure connesse alle attività di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea, alla durata dei permessi di soggiorno per tali persone; interviene sulle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina; potenzia temporaneamente gli organici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.
La presidenza ha ritenuto quindi inammissibili le seguenti proposte emendative non riconducibili ad interventi anche incidenti sull'ambito materiale delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale: Zaratti 4.01, che integra le condizioni, introdotte da decreto-legge n. 1 del 2023, in base alle quali le operazioni di salvataggio in mare sono considerate conformi alle convenzioni internazionali; in particolare, vengono soppresse le previsioni che il porto di sbarco debba essere raggiunto senza ritardo e che le operazioni di soccorso debbano essere comunque svolte in modo da non impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco; Zaratti 4.02, che integra le condizioni, introdotte da decreto-legge n. 1 del 2023, in base alle quali le operazioni di salvataggio in mare sono considerate conformi alle convenzioni internazionali; in particolare, viene soppressa la previsione che le operazioni di soccorso siano comunque svolte in modo da non impedire di raggiungere tempestivamentePag. 17 il porto di sbarco; Zaratti 4.03, che integra le condizioni, introdotte da decreto-legge n. 1 del 2023, in base alle quali le operazioni di salvataggio in mare sono considerate conformi alle convenzioni internazionali; in particolare viene aggiunta la previsione che il porto di sbarco debba essere un porto sicuro ai sensi delle norme internazionali e delle raccomandazioni e linee guida dell'IMO e dell'UNHCR; Zaratti 4.04, che integra le condizioni, introdotte da decreto-legge n. 1 del 2023, in base alle quali le operazioni di salvataggio in mare sono considerate conformi alle convenzioni internazionali; in particolare viene aggiunta la previsione in base alla quale il raggiungimento senza ritardo del porto di sbarco indicato non deve precludere al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi; Zaratti 4.05, che integra le condizioni, introdotte da decreto-legge n. 1 del 2023, in base alle quali le operazioni di salvataggio in mare sono considerate conformi alle convenzioni internazionali; in particolare viene specificato che il porto di sbarco deve essere raggiunto senza ritardo salvo che sulla rotta si debba prestare soccorso a persone in pericolo di vita.
Avverte dunque che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.15.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 21 marzo 2023. – Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.15.
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
C. 977, Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative presentate in Assemblea riferite al provvedimento.
Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.
Proposta di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi.
Doc. XXII, n. 7-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative presentate in Assemblea riferite al provvedimento.
Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, Pag. 18fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 859, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite III Affari Esteri e VI Finanze, il testo unificato della proposta di legge S. 108, di iniziativa dei Senatori Alfieri ed altri, e del disegno di legge del Governo S. 376, approvato dal Senato il 1° febbraio scorso. Tale testo unificato, C. 859 – al quale alla Camera è stata abbinata la proposta C. 567 (Quartapelle Procopio) – è stato assunto come testo base dalle Commissioni riunite.
Per quanto riguarda gli accordi internazionali oggetto di ratifica evidenzia che essi rispondono alla necessità di definire il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. A ciò provvede l'Accordo del 2020, che sostituisce il precedente Accordo del 1974; mentre il protocollo, anch'esso del 2020, svolge una funzione di coordinamento, apportando modifiche alla Convenzione tra Italia e Svizzera del 1976, al fine di evitare le doppie imposizioni. In particolare, in merito agli aspetti generali, le disposizioni dell'intesa bilaterale prevedono innanzitutto il principio di reciprocità. A differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l'Accordo del 2020 disciplina infatti anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia. Quanto al metodo di imposizione, l'accordo prevede il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili, attraverso una ritenuta alla fonte, nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte già prelevate nell'altro Stato. L'Accordo fornisce, poi, una definizione di aree di frontiera che, per quanto concerne l'Italia, sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nonché la Provincia autonoma di Bolzano, nonché una definizione di lavoratori frontalieri e prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
Per quanto riguarda il contenuto del testo unificato C. 859, che si compone di 14 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 specifica l'ambito di applicazione, indicando che le disposizioni dell'Accordo si applicano ai lavoratori transfrontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera (cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese) e specifica che, in base alla normativa transitoria prevista nell'accordo, essi restano imponibili solo in Svizzera. L'articolo 4 stabilisce che il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo non più per l'importo eccedente il limite di reddito di 7.500 euro, bensì per l'importo eccedente i 10.000 euro. Tale franchigia si applica a tutti i lavoratori frontalieri, non solo a coloro che lavorano in Svizzera. L'articolo 5 disciplina la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri (tutti, non solo quelli che lavorano nelle zone di frontiera della Svizzera). L'articolo 6 stabilisce che gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è Pag. 19prestata l'attività lavorativa, siano esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'articolo 7 riguarda le modalità di calcolo della NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), indennità mensile di disoccupazione, per i lavoratori frontalieri italiani. Nello specifico si prevede che in caso di disoccupazione, questa sia equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi, a meno che quella italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera. L'articolo 8 prevede una riduzione del 20 per cento dell'imposta netta e delle addizionali comunale e regionale all'IRPEF, per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal «lavoratore frontaliero» residente in Svizzera. Con riferimento, poi, alla ripartizione della compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio, l'articolo 9 individua per ciascun cantone tale compensazione finanziaria nel 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. Essa è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento fino al 2033. L'articolo 10 riconosce ai comuni italiani di frontiera un contributo statale di 89 milioni di euro annui, istituendo a tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2025, un apposito fondo. Per la ripartizione di tale somma si ha riguardo al rapporto tra i frontalieri e gli abitanti dei comuni, richiedendo annualmente ai cantoni svizzeri le informazioni statistiche utili ad operare la compensazione. L'articolo 11 prevede l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche, con una dotazione iniziale di 1,66 milioni di euro. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine tra Italia e Svizzera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori. In base all'articolo 12, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce, con proprio decreto, un tavolo interministeriale, allo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri. L'articolo 13 reca la copertura finanziaria e l'articolo 14 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Con riferimento alle norme di diretta esecuzione contenute nel provvedimento assumono altresì rilievo le competenze legislative esclusive in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), e previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o). Per quanto concerne specificamente l'articolo 11, istitutivo di un fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di frontiera assumono inoltre rilievo sia la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione – sia le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e grandi reti di trasporto, di cui all'articolo 117, terzo comma. Segnalo che a fronte di questo concorso di competenze, l'articolo prevede, al comma 2, il parere degli enti territoriali interessati ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a definire i criteri di ripartizione del fondo.Pag. 20
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.
C. 913, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 913, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. Segnala quindi che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, ripropone il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 1280) che, approvato dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2021, è stato successivamente esaminato dalla Commissione Affari esteri della Camera, senza approdare tuttavia all'esame dell'Assemblea. Rileva che, come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento presentato al Senato, il Protocollo è finalizzato ad introdurre modifiche al testo dell'Accordo bilaterale richieste dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015, al fine di assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti. In particolare, il Protocollo emendativo – all'articolo 1 – introduce una modifica al testo dell'Accordo, aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuate da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro o trattore stradale). L'integrazione dispone che in caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Viene, inoltre, precisato che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata. Segnala quindi che l'articolo 2 del Protocollo emendativo dispone la sostituzione di un comma dell'articolo 25 dell'Accordo in relazione alle autorità competenti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena. L'articolo 3 stabilisce che l'Accordo e il Protocollo saranno attuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi contraenti, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e, per l'Italia, con quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 4 dispone in materia di entrata in vigore del Protocollo.
Quanto al contenuto della proposta di legge di ratifica, composta da quattro articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo. L'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni oggetto di ratifica non debbano derivare nuovi o Pag. 21maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 914, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 914, recante ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno. Rileva che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, ripropone integralmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 986) e che, esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 20 aprile 2021, non poté tuttavia vedere completato il proprio iter di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura. Quanto alle convenzioni oggetto di ratifica, segnala che esse sono state adottate nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità. Nel complesso i richiamati atti contribuiscono alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e mirano a realizzare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale sia di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro. Passando a descrivere sinteticamente i tre strumenti oggetto di ratifica, segnala in primo luogo che la Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori n. 155 del 1981 si prefigge l'obiettivo di favorire l'applicazione di una politica nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro incentrata sulla prevenzione. Quanto al suo contenuto, la parte prima (articoli da 1 a 3) contiene l'ambito di applicazione della Convenzione e le definizioni dei termini chiave in essa utilizzati. In particolare gli articoli 1 e 2 prevedono l'applicabilità della Convenzione a tutte le branche di attività economica e a tutti i lavoratori di questi rami di attività; tuttavia, lo Stato membro che ratifica la Convenzione, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, potrà escludere totalmente o parzialmente specifiche branche di attività economica o limitate categorie di lavoratori, qualora tale applicazione comportiPag. 22 problemi particolari. Fa presente che la parte seconda (articoli da 4 a 7) contiene i principi delle politiche nazionali in materia di sicurezza sul lavoro che dovranno avere lo scopo di prevenire infortuni e danni alla salute risultanti dall'attività lavorativa, riducendo al minimo le cause di rischio, nella misura in cui ciò sia realizzabile e ragionevole. Gli Stati sono chiamati a precisare funzioni e responsabilità delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e di altre persone interessate. La situazione in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori dovrà essere oggetto periodicamente di un esame complessivo e di un esame relativo a specifici settori, per identificare i maggiori problemi e i mezzi più efficaci per risolverli, nonché valutare i risultati. Rileva che la parte terza richiede altresì agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (articoli da 8 a 15). La Convenzione definisce altresì nella parte quarta gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro ma anche alla collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene (articoli da 16 a 21). La parte quinta (articoli da 22 a 30) contiene le clausole finali. Quanto al Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, composto di 12 articoli, fa presente che esso è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.
Rileva quindi che la Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro n. 187 del 2006, composta di 14 articoli, fornisce ulteriori indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate. L'articolo 1 contiene le definizioni di riferimento per la Convenzione. Fa presente che l'articolo 2 ne fissa gli obiettivi stabilendo che ogni Stato che ha aderito alla Convenzione s'impegna a promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro in funzione preventiva – con particolare riguardo alla prevenzione delle morti sul lavoro – mediante l'elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, quali precedentemente definiti, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative. All'articolo 3 la Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale atta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza. Evidenzia inoltre che il testo convenzionale prevede altresì che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché misure volte a promuove, a livello di impresa la cooperazione fra le parti (articolo 4). Gli Stati hanno l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori. Gli articoli da 6 a 14 contengono le clausole finali.
Rileva inoltre che, come riportato dal Governo nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato nella scorsa legislatura, la legislazione italiana risulta essere già conforme a tutte le disposizioni contenute negli strumenti internazionali appena descritti, non necessitando dunque di alcun adeguamento normativo interno. La ratifica sempre secondo quanto riportato nella citata relazione tecnica, risponde dunque unicamente all'esigenza dell'Italia di conformarsi a Pag. 23specifici obblighi internazionali, in questo caso derivanti dall'essere il nostro Paese parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori n. 155 del 1981 e del relativo Protocollo del 2002; nonché della Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro n. 187 del 2006. L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2 le amministrazioni interessate svolgono le attività conseguenti al recepimento nell'ordinamento italiano dei tre strumenti internazionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Segnala altresì che la materia della tutela e della sicurezza del lavoro, cui si riconducono le disposizioni degli strumenti internazionali oggetti di ratifica, figura tra quelle di cui al terzo comma del citato articolo 117 della Costituzione, ossia tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.
C. 916, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 916 è stata approvata dal Senato il 21 febbraio scorso e deriva dall'iniziativa dei Senatori Craxi e altri. Evidenzia che la proposta di legge riprende il contenuto del disegno di legge A.C. 3044, approvato nella scorsa legislatura dalla III Commissione della Camera, sul quale si espresse favorevolmente anche il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, ma che non poté concludere il suo iter per la conclusione anticipata della legislatura.
Rammenta che, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge al Senato, il Protocollo oggetto dell'odierna autorizzazione all'adesione, firmato il 16 novembre 2009, rappresenta il culmine di oltre 20 anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 439 del 1989. Il Protocollo addizionale del 2009 stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione, prevedendo di garantire mediante uno strumento giuridico internazionale il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinarePag. 24 o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale. In particolare, le Parti sono invitate a adottare i provvedimenti necessari per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo e garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.
Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, fa presente che esso è composto di 7 articoli, preceduti da un preambolo, che sottolinea come il diritto alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici costituisca uno dei principi democratici comuni a tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa, indica l'opportunità di arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano tale diritto e richiama quali presupposti giuridici, la Carta europea delle autonomie locali, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, fatta a Tromsø il 18 giugno 2009.
In particolare, l'articolo 1 del Protocollo stabilisce il diritto di partecipare agli affari delle comunità locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale. I singoli Paesi sono tenuti a disciplinare tale diritto con legge. L'articolo 2 indica le misure per l'attuazione di tale diritto. L'articolo 3 prevede che il Protocollo venga applicato a tutte le categorie di collettività locali sul territorio degli Stati, facendo salva la possibilità, al momento del deposito della ratifica, di stabilire eventuali limitazioni o esclusioni dal campo di applicazione. L'articolo 4 prevede la possibilità per gli Stati parte di indicare l'ambito territoriale di applicazione del Protocollo; tale scelta potrà successivamente essere estesa ad ogni altro territorio, mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano, rispettivamente, la firma ed entrata in vigore del Protocollo, la denuncia del medesimo e le notifiche.
Per quanto riguarda il contenuto del progetto di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 reca l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Segnala altresì che il quinto comma del citato articolo 117 prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (...), provvedano all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
In relazione al provvedimento rileva, inoltre, quanto disposto dall'articolo 5 della Costituzione ai sensi del quale «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».
Rammenta, infine, che la Carta europea dell'autonomia locale è stata in diverse occasioni invocata davanti alla Corte costituzionale, quale parametro interposto rispetto a questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, senza però trovare poi riscontro positivo nelle decisioni della Corte. In particolare, nella sentenza n. 325 del 2010 la Corte costituzionale ha evidenziato che le disposizioni della Carta europea dell'autonomiaPag. 25 locale non hanno uno specifico contenuto precettivo, ma sono prevalentemente definitorie, programmatiche e, comunque, generiche.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 13.25.
COMITATO DEI NOVE
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Colucci, n. 20 Lupi, n. 21 De Corato e n. 22 Rampelli.
Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.