INTERROGAZIONI
Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.
La seduta comincia alle 12.45.
Pag. 44Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia soddisfatto o no della risposta.
5-00033 Ruffino: Tempi per la riapertura delle gallerie della cosiddetta «variante di Porte» (TO).
Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Daniela RUFFINO (A-IV-RE), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta, osservando che quella oggetto dell'interrogazione non è un'opera complessa in sé, ma lo sta diventando per questioni legate alle tempistiche. Auspica che l'atto di sindacato ispettivo a sua firma costituisca uno stimolo per l'accelerazione della riapertura delle gallerie, che hanno la particolarità di collegare valli strategiche e importanti sotto il profilo del turismo e che sono state oltretutto fortemente segnate dalla chiusura di aziende e dalla conseguente disoccupazione. Nel segnalare che la chiusura delle gallerie ha inoltre inciso sull'aumento dell'inquinamento, ribadisce che l'opera in questione rappresenta un'infrastruttura strategica per la regione e teme che le lunghe code che si sono verificate per la chiusura delle gallerie nei fine settimana possano scoraggiare il turismo. Richiama l'attenzione sulle frequenti alluvioni e su alcuni episodi meteorologici avversi, quali il forte vento delle scorse settimane, che hanno costretto l'amministrazione locale ad adottare norme restrittive per la circolazione. Auspica che il nuovo codice dei contratti pubblici possa velocizzare e semplificare le procedure e invita il Governo a porre la massima attenzione su questi interventi collocati in zone in cui si trovano per lo più piccoli comuni per i quali il turismo è di fondamentale importanza.
5-00223 Ghirra: Piano di interventi infrastrutturali per la rete idrica in Sardegna.
Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Francesca GHIRRA (AVS), replicando, osserva che la siccità sta colpendo anche il Nord Italia, meno abituato a tale fenomeno di quanto non lo sia la Sardegna, che infatti è provvista di dighe di accumulo dell'acqua per arginare i problemi sia delle utenze domestiche che per uso agricolo. Segnala che, al momento della presentazione dell'interrogazione, i bacini segnavano un livello assai più basso dell'anno precedente e sarebbe anzi opportuno collaudare le dighe per il totale della loro capienza, per non dover eliminare quantitativi di acqua che superano i limiti prescritti, e prevedere un collegamento tra di loro. Auspica di poter acquisire elementi di informazioni più dettagliati con riguardo ai dieci interventi dell'importo di 148 milioni cui ha fatto riferimento il Sottosegretario, anche ai fini di verificare se sono previsti il collaudo e il collegamento. Nel valutare favorevolmente quanto riportato nella risposta a proposito dell'intervento di 50 milioni di euro destinati a ridurre le perdite della rete, osserva che occorrerà attendere l'esito dei tavoli per comprendere come il Governo intenda procedere per il futuro, soprattutto con riguardo alle opere destinate al territorio sardo, per fugare le preoccupazioni di cittadini e agricoltori.
Mauro ROTELLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 13.
Pag. 45Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi.
(Parere alla I Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.
Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 859 approvato in un testo unificato dal Senato e abbinata C. 567 Quartapelle Procopio.
(Parere alle Commissioni riunite III e VI).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, fa presente che il progetto di legge C. 859, approvato dal Senato nella seduta del 1° febbraio 2023 e adottato dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VI (Finanze) come testo base per il prosieguo dell'esame, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, entrambi del 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Segnala che il provvedimento in esame è il testo unificato del disegno di legge presentato dal Governo e di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (a prima firma del Sen. Alfieri).
Nel rinviare per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'Accordo oggetto di ratifica – composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere – è destinato a sostituire l'Accordo sui lavoratori frontalieri attualmente in vigore, risalente al 1974, e risponde alla necessità di definire il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. A differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l'Accordo del 2020 disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
Quanto al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. L'Accordo del 2020 prevede, a titolo di clausola di salvaguardia, che il carico fiscale totale dei frontalieri residenti in Italia non possa comunque essere inferiore all'imposta prelevata secondo l'Accordo del 1974.
Nella premessa dell'Accordo i due Governi si dichiarano «desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni» dei lavoratori transfrontalieri tenendo conto sia «dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici» a essi connessi, sia dell'importante contributo che essi forniscono all'economia delle aree di Pag. 46frontiera, considerando altresì che in entrambi i paesi l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza.
Rileva che l'articolo 2 dell'Accordo chiarisce che come «area di frontiera» si intendono, per l'Italia, le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Si chiarisce, inoltre, che come «lavoratore frontaliere» si intende una persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che, in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
Il Protocollo aggiuntivo allegato all'Accordo ne è parte integrante e svolge una funzione interpretativa e integrativa.
Nel ricordare che il progetto di legge di ratifica, già approvato dal Senato, è composto da 14 articoli, segnala, per quanto concerne la competenza della Commissione, l'articolo 11, che disciplina l'istituzione, la dotazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua a partire dal 2025, che è pari a 1,66 milioni di euro per il 2025 ed è incrementata progressivamente di anno in anno fino a un importo di 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine tra Italia e Svizzera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo in questione alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i) dell'Accordo. Al riguardo, ribadisce che tale disposizione, nel definire il «lavoratore frontaliere», fa riferimento al lavoratore fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una zona di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente.
Fa presente che anche l'articolo 10 dell'abbinata proposta di legge n. 977 prevede con una differente formulazione l'istituzione del Fondo.
In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame nella seduta di domani.
Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
D.L. 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.
Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.
C. 997 approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 47 Gianangelo BOF (LEGA), relatore, osserva che il disegno di legge, che è composto da 9 articoli, reca e disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, delineando in tale ambito una riforma articolata e complessiva.
Segnala che il provvedimento è volto, tra l'altro, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.
Osserva che il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Si prevede l'effettuazione, in una sede unica, mediante i «punti unici di accesso» (PUA), di una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un «progetto assistenziale individualizzato» (PAI), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana. Il disegno di legge inoltre definisce una specifica governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare e di programmare gli interventi.
Rileva che l'articolo 2 elenca i princìpi e i criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe disciplinate dalla legge, che sono volte alla tutela della dignità e alla promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria – anche in attuazione del PNRR – nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni. Il medesimo articolo 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), a cui possono partecipare anche i Ministri o delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno del Comitato.
Per quanto riguarda i profili di competenza e di interesse della Commissione, segnala, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di delega di cui all'articolo 2, quello della riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (co-housing), nei limiti delle compatibilità finanziarie previste dalla legge (comma 2, lettera m).
Nell'ambito dell'articolo 3, in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità, evidenzia due principi e criteri direttivi riguardanti gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, i cui decreti legislativi dovranno essere adottati anche di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il primo riguarda la promozione di azioni volte a facilitare l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli all'esercizio fisico, alla fruizione degli spazi verdi e alle occasioni di socializzazione e di incontro (comma 2, lettera a), numero 5)). Il secondo riguarda la promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior co-housing) e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (co-housing intergenerazionale), da realizzare, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi.
Ricorda inoltre che l'articolo 4, comma 2, reca i principi e i criteri direttivi della Pag. 48delega al Governo volta a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, i cui decreti legislativi dovranno essere adottati anche di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
In conclusione, nel segnalare l'importanza del provvedimento all'esame, si riserva di presentare una proposta di parere nella seduta di domani.
Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.10.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 14 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 13.10.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario».
Atto n. 29.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2023.
Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.15.