CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2023
75.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 24

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.40.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.
C. 831 Governo.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali e che la Commissione bilancio ha comunicato, per le vie brevi, che renderà il parere direttamente all'Assemblea.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea. Sottolinea che, pur essendo condivisibili le finalità degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, in primo luogo non si può che stigmatizzare la mancanza di attenzione della maggioranza sulle proposte emendative del Movimento 5 Stelle volte a ripristinare la procedibilità d'ufficio per una serie di reati considerati particolarmente odiosi.
  Manifesta inoltre profondo rammarico nel dover constatare, proprio in occasione della ricorrenza dell'8 marzo, che nella seduta di ieri è stato respinto l'articolo aggiuntivo Ascari 3.08, volto ad offrire ulterioriPag. 25 mezzi di contrasto alla violenza di genere, consentendo che, nei casi di reati particolarmente gravi come quelli di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, sia disposto il fermo del soggetto indiziato, al fine di evitare epiloghi drammatici.
  Ritiene che la Commissione abbia perso una occasione per onorare questa ricorrenza, adottando, in modo largamente condiviso, uno strumento in grado di offrire un segnale concreto di vicinanza alle donne che denunciano episodi di violenza e che poi vengono lasciate da sole ad affrontare le conseguenze.
  Nel richiamare gli interventi svolti questa mattina in Assemblea, considerata la sordità dell'Esecutivo sul tema, non può quindi che considerarli semplice retorica.
  In secondo luogo, rammenta come il suo gruppo abbia ampiamente evidenziato le criticità relative all'articolo 3 del provvedimento, ritenendo preferibile ampliare il novero dei reati procedibili d'ufficio.

  Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del Partito Democratico sul conferimento del mandato alla relatrice, con l'auspicio che, nel corso dell'esame in Assemblea, si possa giungere ad un ampio consenso sul testo in esame, anche con la rivalutazione di alcune delle proposte emendative presentate in Commissione.

  Devis DORI (AVS) dichiara il proprio voto favorevole sottolineando che, pur condividendo la ratio del disegno di legge, auspica che durante l'esame in Assemblea sia possibile effettuare una ulteriore riflessione sulle proposte emendative da lui presentate.

  Francesco GALLO (MISTO) dichiara il proprio voto favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato all'onorevole Varchi, in qualità di relatrice, a riferire favorevolmente in Assemblea, intendendosi deliberata altresì la richiesta di autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 103 Serracchiani.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che risultano alla Presidenza essere ancora in corso le interlocuzioni tra i gruppi sulle proposte emendative che avevano indotto la Commissione a richiedere alla Presidenza della Camera il rinvio della data di inizio di esame in Assemblea.

  Alessandro ZAN (PD-IDP), relatore, conferma che è maturata tra i gruppi l'intesa di promuovere il rinvio dell'esame. Precisa, tuttavia, che la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti costituisce un'esigenza rappresentata esclusivamente dalla maggioranza, in relazione a proposte emendative sottoscritte solo da esponenti di maggioranza. Infatti, i gruppi di minoranza non presentando emendamenti hanno dimostrato che il testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura costituisca un punto di caduta efficace per l'adozione di una legge di civiltà che toglie dal carcere i bambini. Tuttavia, ritiene che alcune tematiche contenute negli emendamenti presentati dal gruppo di Forza Italia siano meritevoli di attenzione.
  Nel confermare che vi è una richiesta unanime di rinvio, dichiara che il suo gruppo dimostra disponibilità affinché la maggioranza possa trovare un punto di incontro che non snaturi un testo approvato da tutte le forze politiche nella scorsa legislatura, non essendo certamente disponibile a uno slittamento sine die del provvedimento.Pag. 26
  Rammenta, quindi, che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea era previsto per la giornata di lunedì 13 marzo e, tenendo presente l'urgenza dell'intervento, ribadisce che il rinvio non deve cambiare le priorità dei calendari dei lavori della Commissione e dell'Assemblea.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Calderone 1.2, 1.3, 1.5, 2.2 e 3.1.
  Auspica che questo rinvio consenta ai gruppi di maturare il proprio orientamento in ordine alla conferma del testo, alla sua modifica, ovvero alla sua reiezione.
  Fa presente quindi che sarà sua cura chiedere il posticipo dell'avvio dell'esame in Assemblea, fermo restando la permanenza del provvedimento nel calendario di marzo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 marzo 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Testo unificato C. 217 e abb.
(Parere alle Commissioni VII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, invita il relatore, onorevole Pellicini, a svolgere la relazione illustrativa e, ricordando che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il 20 marzo prossimo, sottolinea come la Commissione, nel corso della seduta, potrà verificare se vi sono le condizioni per rendere il parere già nella presente seduta.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, fa presente che l'articolo 1 del testo unificato in esame indica i principi cui dà attuazione il testo, quali la tutela del diritto d'autore contro ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica, nonché il contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Si richiamano quindi le norme della Costituzione, l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali del 2005.
  L'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.
  Il provvedimento di disabilitazione è notificato ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. Il provvedimento deve essere eseguito senza alcun indugio e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione.
  I provvedimenti inibitori dell'Autorità sono altresì trasmessi alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. «Su richiesta della stessa» (richiesta che si intende dovrebbe essere formulata dall'Autorità) i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità Pag. 27che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi.
  Rileva che l'articolo 3, comma 1, integra la disciplina di carattere penale recata dall'articolo 171-ter, comma 1, della legge n. 633 del 1941, che punisce una serie di condotte eseguite a fini di lucro con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.
  In particolare, si aggiunge la lettera h-bis), riferita a chiunque abusivamente esegua, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. L'articolo 85-bis citato vieta di introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
  L'articolo 3, comma 2, interviene, inoltre, sul terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, disponendo che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non opera se l'offesa deriva da uno dei delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633 del 1941, relativi alla tutela del diritto d'autore.
  L'articolo 3, comma 3, modifica l'articolo 174-ter della medesima legge n. 633, al fine di precisare che la sanzione amministrativa pecuniaria (euro 154 e sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale) colpisce anche chi «mette a disposizione» opere o materiali protetti, ovvero acquisti o noleggi servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della medesima legge.
  Il medesimo comma prevede che in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000.
  L'articolo 4 prevede un ulteriore novella alla legge n. 633 del 1941, volta a consentire all'autorità giudiziaria la facoltà di disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater della medesima legge.
  L'articolo 5 prevede l'organizzazione di specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.
  L'articolo 6 inerisce alle sanzioni, punendo l'inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  In proposito ricorda che il richiamato comma 31 dispone che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazionePag. 28 Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità.
  L'articolo 7 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità provveda, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.
  L'articolo 8, per far fronte ai costi amministrativi e finanziari aggiunti dell'Autorità prevede di incrementare di un milione di euro il contributo a carico degli operatori, di cui all'articolo 1, comma articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite massimo dell'1 per mille.

  Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, del quale condivide la finalità di adeguare talune fattispecie penali al progresso tecnologico.
  Tuttavia, la disposizione del comma 2 dell'articolo 3, che esclude dalla punibilità per particolare tenuità del fatto tutte le condotte previste dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633 del 1941, relativi alla tutela del diritto d'autore, rappresenta, a suo avviso, una grave criticità.
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulle numerose condotte descritte dall'articolo 171 della citata legge n. 633, rammentando che queste sono punite con la sola sanzione pecuniaria.
  Ritiene pertanto che escludere un istituto che ha portata di carattere generale, come la non punibilità per particolare tenuità del fatto, con riguardo ad un novero di reati particolarmente ampio e assai differenziato al suo interno determinerà un corto circuito all'interno dell'ordinamento.
  A suo avviso, infatti, qualora tale disposizione fosse approvata, si aprirebbe la strada al legislatore per intervenire, a seconda delle singole sensibilità, per sottrarre all'istituto di carattere generale della particolare tenuità del fatto, specifiche fattispecie di reato, indipendentemente dalla loro oggettiva offensività.
  Ritiene, invece, che l'istituto di cui all'articolo 131-bis del codice penale, sia idoneo di per sé a selezionare l'area della punibilità e debba operare, a maggior ragione, per condotte quali quelle previste dal citato articolo 171, nelle quali ci si potrebbe imbattere addirittura inconsapevolmente.
  Facendo quindi una considerazione di natura politica, ritiene che la maggioranza debba decidere quale anima al suo interno debba prevalere. Osserva infatti che con la disposizione in esame si sta compiendo un'operazione nei confronti di alcune condotte meno gravi di altre che è inversa a quella invece prevista dalla riforma Cartabia che tutta la maggioranza difende.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, condivide la preoccupazione della collega D'Orso di porre su un medesimo piano i fatti di reato di cui all'articolo 171 della legge n. 633 del 1941 e condotte, ben più gravi, previste ad esempio dagli articoli 171-ter e 171-quater della medesima legge che vengono messe in atto da associazioni criminali.
  Adduce ad esempio il fatto che il citato articolo 171 punisce chi riproduce abusivamente opere teatrali, anche in ipotesi un gruppo di ragazzi in una parrocchia, mentre altre fattispecie descrivono una condotta propria di efferate associazioni criminali, impegnate in operazioni di pirateria internazionale.
  Ritiene quindi che si potrebbe inserire nel parere una osservazione per invitare le Commissioni a disciplinare i singoli reati che devono rientrare in questa esclusione.

  Ciro MASCHIO, presidente, sospende quindi brevemente la seduta, al fine di consentire la predisposizione della proposta di parere.

  La seduta, sospesa alle ore 15.15, riprende alle 15.20.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole con una osservazione (vedi allegato).

Pag. 29

  Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il relatore per il lavoro di mediazione svolto e per aver raccolto la sollecitazione del suo gruppo. Tuttavia ritiene che una condizione avrebbe maggiormente sollecitato le Commissioni sulla criticità evidenziata dal dibattito svoltosi in Commissione.
  Soltanto per tale ragione, dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) riconosce il lavoro importante svolto dalle Commissioni di merito sul provvedimento. Tuttavia dichiara il voto di astensione del suo gruppo sul mandato al relatore in quanto ritiene che il testo andrebbe ulteriormente migliorato per quanto attiene alla disposizione penale introdotta che a suo avviso meriterebbe un approfondimento. Sottolinea infatti come il Partito Democratico non ritenga che lo strumento penale debba necessariamente essere utilizzato per la repressione di tutti i comportamenti illeciti, posizione che gli era sembrata fosse condivisa a parole anche da parte di alcune forze di maggioranza e dello stesso Ministro, ma che risulta sempre più spesso contraddetta nei fatti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 marzo 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 74 del 7 marzo 2023, a pagina 33, prima colonna, trentaseiesima riga, la parola: «conclusione» è sostituita dalla seguente: «rinvio».