CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2023
74.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 98

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Testo unificato C. 217 e C. 648.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia nella seduta odierna l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite VII Cultura e IX Trasporti, del testo unificato della proposta di legge recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (C. 217 e C. 648), come risultante dagli emendamenti approvati.
  Il testo della proposta di legge consta di 8 articoli ed è volto a rendere più stringente ed efficace la normativa diretta al contrasto degli atti di pirateria commessi attraverso le reti elettroniche, con particolare riferimento agli eventi in diretta relativi a manifestazioni sportive e ai contenuti audiovisivi. Si prevedono tempi di intervento rapidi e si ampliano i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM finalizzati al contrasto della pirateria.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata Pag. 99del provvedimento, evidenzia in sintesi che l'articolo 1 reca i princìpi del provvedimento.
  L'articolo 2 disciplina i provvedimenti urgenti e cautelari che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre al fine di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti.
  L'articolo 3 prevede una nuova fattispecie di reato, che si verifica nel caso in cui, a fini di lucro, si registri abusivamente un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale o si riproduca l'opera abusivamente registrata.
  Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze segnala l'articolo 4, che consente all'autorità giudiziaria di delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti nella commissione degli illeciti e le altre persone fisiche che percepiscono i proventi degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore. La richiesta è finalizzata a disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione dei suddetti illeciti.
  L'articolo 5 prevede lo svolgimento di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sul tema del valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.
  L'articolo 6 individua la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2.
  L'articolo 7 prevede la modifica del regolamento dell'AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica per adeguarlo alle disposizioni del presente provvedimento. Prevede inoltre la convocazione di un tavolo tecnico per la definizione di una piattaforma tecnologica unica per la disabilitazione dei nomi di dominio e degli indirizzi IP che consentono l'accesso ai contenuti illeciti.
  L'articolo 8 reca infine disposizioni finanziarie.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), evidenziando la necessità di porre attenzione su alcuni aspetti del provvedimento, chiede se la SIAE sia stata consultata.

  Il sottosegretario Federico FRENI, rammentando come il provvedimento riguardi un settore di competenza del Ministero della cultura, ritiene che senz'altro sia stata acquisita la posizione della SIAE sul provvedimento.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) segnala innanzitutto la necessità di intervenire con un provvedimento nella materia della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore, effettuata mediante le reti di comunicazione elettronica, in quanto sul punto manca una normativa adeguata. Ritiene in ogni caso che, per intervenire in maniera efficace, sia necessario consultare la SIAE, che ha il compito specifico di tutelare il diritto di autore.
  Evidenzia poi come la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto di autore sia estremamente diffusa, basti pensare alle copie digitali dei quotidiani che circolano senza alcun controllo.
  Raccomanda infine che il provvedimento non sia approvato dalla Camera senza aver consultato preventivamente la SIAE.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) segnala la diffusione abusiva su Internet di testi tutelati dal diritto di autore, compresi i libri di saggistica.
  Si dichiara quindi preoccupato in particolare da quanto previsto dall'articolo 7 del provvedimento, il quale prevede la definizione di una piattaforma tecnologica unica, il cui funzionamento avverrà in maniera automatizzata. Invita poi a considerare con attenzione come, oltre a fattispecie più note di pirateria, come quella relativaPag. 100 agli eventi sportivi, esista una filiera di prodotti la cui diffusione attraverso la rete è necessaria.

  Marco OSNATO, presidente, rammenta come la Commissione Finanze sia chiamata ad esprimersi in sede consultiva, sui profili di propria competenza, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti, cui il provvedimento è assegnato in sede referente. Come sottolineato anche dal rappresentante del Governo, ritiene di poter rassicurare il collega D'Alfonso sull'attività istruttoria svolta dalle Commissioni VII e IX, anche con il coinvolgimento della SIAE. In ogni caso assicura che interesserà sul punto i presidenti delle medesime Commissioni.
  Ritiene infine che un approfondito dibattito sulle questioni evidenziate dai colleghi potrà aver luogo in Assemblea, in occasione della discussione del provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.
Atto n. 28.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

  Guerino TESTA (FdI), relatore, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE (Atto del Governo n. 28).
  La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022, senza previsione di specifici criteri di delega.
  La direttiva (UE) 2021/2118 modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
  In particolare la direttiva (UE) 2021/2118:

   rafforza i diritti delle vittime di incidenti automobilistici, garantendo loro l'intero risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente;

   estende l'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CEE;

   allinea i livelli minimi di copertura dell'assicurazione RC-Auto in tutta l'Unione europea;

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   migliora le norme sul controllo dell'assicurazione da parte degli Stati membri;

   inserisce norme sull'uso dell'attestazione di sinistralità pregressa da parte da parte di una nuova assicurazione;

   disciplina l'obbligo assicurativo dei veicoli spediti da uno Stato membro all'altro;

   tutela le persone lese nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo;

   definisce strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli;

   reca norme sugli obblighi di informazione alle persone lese.

  Il presente schema dà attuazione esclusivamente a due disposizioni della citata direttiva (UE) 2021/2118, relative al risarcimento del danno in caso di sinistri causati da veicoli assicurati da un'impresa di assicurazione soggetta a procedure di fallimento o di liquidazione, sia nel caso di danni derivanti da sinistri accaduti nel Paese di residenza del danneggiato, sia nel caso di sinistri avvenuti in un Paese differente da quello di residenza del danneggiato.
  Queste disposizioni, dettate dall'articolo 1, punti 8) e 18), della citata direttiva, devono essere recepite entro il 23 giugno 2023, mentre il termine di recepimento delle restanti disposizioni della direttiva (UE) 2021/2118 è fissato al 23 dicembre 2023.
  Segnala poi che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 3 aprile 2023. Poiché tale data è successiva al 23 febbraio 2023 (ovvero al termine, che si determina in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, per l'esercizio della delega relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva), il termine per l'esercizio di tale delega è posticipato al 23 maggio 2023.
  Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia che esso si compone di 3 articoli.
  L'articolo 1 dello schema modifica gli articoli 285 e 296 del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private.
  In particolare l'articolo 1, lettera a), inserisce un nuovo comma 4-bis all'articolo 285, relativo al Fondo di garanzia vittime per la strada. Le nuove norme affidano alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – CONSAP il potere di negoziare e concludere un accordo, entro il termine del 23 dicembre 2023, con gli organismi omologhi al Fondo di garanzia per le vittime della strada degli altri Stati membri, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa per le persone lese, nel caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione, come previsto dall'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118. Tale accordo deve essere notificato immediatamente alla Commissione europea.
  L'articolo 1, comma 1, lettera b), inserisce un nuovo comma 2-bis all'articolo 296 del Codice delle assicurazioni, relativo all'Organismo di indennizzo italiano, con il quale si affida alla CONSAP il potere di negoziare e concludere un accordo, entro il medesimo termine del 23 dicembre 2023, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa per le persone lese, per i danni derivanti da sinistri verificatisi in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, nel caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione, come previsto dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118. Anche tale accordo deve essere notificato immediatamente alla Commissione europea.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 dispone che il decreto entri in vigore il giorno Pag. 102successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Segnala infine che il Governo chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 3, che deroga alla disciplina generale sulla pubblicazione e l'entrata in vigore delle leggi, è giustificata della necessità di legittimare quanto prima CONSAP alla negoziazione degli accordi, le cui trattative sono già iniziate e devono essere concluse entro il 23 dicembre 2023.

  Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.