INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 9.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
Sul Made in Italy: Valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti
di Confindustria ceramica.
(Svolgimento e conclusione).
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.
Giovanni SAVORANI, presidente di Confindustria ceramica, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
Audizione, in videoconferenza, del prof. Massimiliano Bruni, associato in strategia aziendale presso l'Università IULM di Milano.
(Svolgimento e conclusione).
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.
Massimiliano BRUNI, associato in strategia aziendale presso l'Università IULM di Milano, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
Audizione, in videoconferenza, del prof. Paolo Desinano, docente a contratto di destination management presso l'Università europea di Roma.
(Svolgimento e conclusione).
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.
Paolo DESINANO, docente a contratto di destination management presso Università europea di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
Audizione, in videoconferenza, del prof. Gian Luca Gregori, Rettore dell'Università politecnica delle Marche.
(Svolgimento e conclusione).
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.
Gian Luca GREGORI, Rettore dell'Università politecnica delle Marche, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti
di InnovUp.
(Svolgimento e conclusione).
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.
Giorgio CIRON, direttore di InnovUp, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 10.30.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 10.30.
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, in sostituzione del relatore Squeri, al fine dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VII e IX sul testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, illustraPag. 52 brevemente i contenuti del testo ricordando, preliminarmente, che questo è composto di otto articoli.
Fa quindi presente che l'articolo 1 del testo unificato è intitolato ai principi, intestando alla Repubblica una serie di compiti e iniziative quali; la promozione e la tutela della proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale; la tutela del diritto d'autore, e diritti connessi, da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica; assicurare alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno; prevedere opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore anche promuovendo campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale; salvaguardare i diritti alla segretezza delle comunicazioni e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza; garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
Evidenzia poi che l'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza. Più nel dettaglio, l'AGCOM può ordinare ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi illecitamente, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP. Rimarca che in sede di adozione di tale provvedimento, l'AGCOM ordina altresì il blocco futuro di ogni nome di dominio, sotto dominio o indirizzo IP che, attraverso modifiche del nome, della declinazione o dell'estensione, tenti di aggirare il divieto, consentendo ugualmente l'accesso ai medesimi contenuti, o comunque a contenuti della stessa natura (commi 1 e 2). Nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti trasmessi in diretta o ad essi assimilabili, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, adottando a tal fine un provvedimento di natura cautelare, senza contraddittorio, su richiesta del titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065. Ricorda altresì che è l'AGCOM stessa, inoltre, in sede di disciplina del relativo procedimento cautelare abbreviato, a definire gli strumenti di reclamo a cui il soggetto destinatario del provvedimento può far ricorso (comma 3).
Evidenzia che i soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di blocco all'AGCOM sono il titolare dei diritti o i suoi aventi causa (comma 4) e che, a tal fine, essi devono altresì allegare la documentazione relativa.
Fa poi presente che i provvedimenti inibitori assunti dall'AGCOM (comma 5) si eseguono mediante notifica ai richiedenti il provvedimento medesimo, ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol. Ricevuta la notifica, il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca o il fornitore di servizi della società dell'informazione devono provvedere senza indugio a disabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del Pag. 53traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente indicati nella lista di cui al comma 4. I provvedimenti inibitori sono altresì trasmessi alla Procura della Repubblica, che deve ricevere anche il riscontro delle attività eseguite da parte dei destinatari (comma 6).
Segnala inoltre che l'articolo 3 prevede misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale e reca modifiche al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (legge 22 aprile 1941, n. 633) prevedendo la punibilità di chi esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, nonché modificazioni all'articolo 174-ter della medesima legge. Viene altresì modificato l'articolo 131-bis del codice penale.
Sottolinea poi che l'articolo 4 prevede, con una novella all'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, che l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti in oggetto.
Ricorda che l'articolo 5 è dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione mentre l'articolo 6 riguarda le sanzioni e punisce l'inottemperanza degli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge n. 249 del 1997.
Evidenzia altresì che l'articolo 7 inerisce all'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una modifica al regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa nonché che si prevede anche l'istituzione di un tavolo tecnico dell'AGCOM, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con gli operatori, con il compito di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilitazioni previste nell'articolo 2. In tale contesto dovrà essere predisposta una piattaforma tecnologica unica, realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico, che permetta il funzionamento automatizzato per eseguire i provvedimenti di disabilitazione. I costi per l'istituzione di tale piattaforma sono ripartiti tra gli operatori che partecipano al tavolo tecnico.
Conclude ricordando che l'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie.
Nessun chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.35.