SEDE REFERENTE
Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 9.
DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
Andrea DE BERTOLDI (FdI), relatore, nell'avviare l'esame del provvedimento intende in primo luogo evidenziare che, in qualità di relatore, è consapevole della particolare importanza del provvedimento, che è volto a rispondere a uno stato di vera e propria emergenza. Ritiene infatti che proprio la grave situazione che si è determinata nel mercato dei crediti fiscali abbia indotto il Governo all'emanazione del provvedimento.
Il confronto che si avvia oggi in Parlamento non deve quindi, a suo avviso, concentrarsiPag. 68 sul giudizio favorevole o contrario alle agevolazioni fiscali esistenti, bensì sulle risposte da dare al Paese per superare le innegabili difficoltà determinate dal meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura.
La Commissione avvia l'esame del decreto-legge n. 11 del 2023, avente ad oggetto misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il decreto-legge, che consta di tre articoli, interviene essenzialmente su due specifici ambiti riguardanti i crediti d'imposta nel settore edilizio ed energetico: in primo luogo sono introdotte misure volte ad escludere la cedibilità dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ad eliminare, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di fruire di questi crediti d'imposta attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Il secondo aspetto concerne la responsabilità del terzo cessionario, rispetto alla quale sono introdotte alcune precisazioni volte a circoscrivere la responsabilità solidale del terzo cessionario di buona fede di un credito d'imposta del quale si rilevi l'indebita fruizione.
Va quindi preliminarmente precisato che il decreto-legge in questione non modifica il contenuto sostanziale, né la platea dei beneficiari, né la disciplina specifica relativa a questi crediti d'imposta, limitandosi ad intervenire esclusivamente negli ambiti sopra indicati.
Prima di addentrarsi nella descrizione analitica del contenuto del decreto-legge, segnala l'opportunità di svolgere una riflessione sulle ragioni politiche che ritiene abbiano ispirato l'intervento normativo del Governo. Ragioni che vorrebbe fossero perlomeno comprese, se non addirittura condivise, anche dalle forze di opposizione, proprio perché crede siano dettate dall'interesse nazionale. Auspica quindi che il lavoro che la Commissione si accinge a svolgere sia caratterizzato da un dialogo costruttivo tra tutti i gruppi che possa condurre alla più ampia convergenza di posizioni, almeno per alcuni aspetti.
Non può negare che il Superbonus sia un tema divisivo, sia tra le diverse forze politiche che all'interno degli stessi partiti. Sottolinea tuttavia come il provvedimento non intenda mettere in discussione le agevolazioni fiscali per l'edilizia in quanto tali e auspica pertanto che, non affrontando tale dibattuta questione, si possa trovare una soluzione condivisa nell'interesse del Paese.
Ribadisce che il decreto-legge è volto a rispondere alle difficoltà di cittadini e imprese, che non derivano certo dall'adozione di questo provvedimento, ma dal blocco di diversi miliardi di crediti determinato dai provvedimenti restrittivi che i precedenti Governi hanno adottato nella scorsa legislatura, soprattutto a partire dalla primavera del 2022. Attualmente moltissime imprese si trovano in una situazione paradossale, con i cassetti fiscali pieni di crediti e una totale assenza di liquidità.
Di fronte a questa emergenza il Governo ha deciso di intervenire, bloccando l'applicazione di una normativa che, ove non modificata, non potrà che rendere la situazione sempre più insostenibile. Lo scopo dell'intervento normativo è quello di interrompere il meccanismo di cessione del credito per risolvere i problemi immediati; successivamente si potrà valutare come agire per il futuro. Il decreto impedisce quindi, nell'immediato, che si determinino ulteriori situazioni critiche per famiglie ed imprese, con cantieri bloccati e impossibilità di ottenere il compenso per il lavoro svolto.
Per risolvere i problemi evidenziati, il provvedimento reca innanzitutto disposizioni che mirano a fare chiarezza nel regime di responsabilità derivante dalla cessione del credito, che è stato uno degli aspetti che ha contribuito a paralizzare il mercato dei crediti fiscali, per il diffuso timore di acquistare crediti irregolari. Si tratta di misure che potrebbero, esse sole, offrire un significativo contributo per rimettere in moto il sistema delle cessioni.
Il provvedimento ha inoltre la finalità di tutelare i conti pubblici a fronte dell'abnorme crescita delle cessioni dei crediti di Pag. 69imposta rispetto alle previsioni e agli stanziamenti autorizzati a tal fine nel 2020.
Sottolinea peraltro come i cittadini non avranno alcun danno dal blocco delle cessioni disposto dal provvedimento, in quanto, contrariamente alle false notizie che sono state diffuse, la disciplina previgente continua ad applicarsi agli interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Rammenta quindi le numerose frodi ai danni dell'erario compiute sfruttando il meccanismo della cessione dei crediti, confermate anche dal Comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, nell'audizione svoltasi lo scorso 22 febbraio. Frodi la cui entità non è ancora stata completamente accertata: si tratta in ogni caso di diversi miliardi di euro. Tali frodi sono state rese possibili, a decorrere dall'introduzione del bonus facciate ad opera della legge di bilancio per l'anno 2020, dalla totale assenza di limiti di spesa, visti di conformità e asseverazioni. Con riferimento al bonus facciate, in particolare, sottolinea poi come la Guardia di finanza, nel corso della già menzionata audizione, abbia negato di essere stata preventivamente interpellata dall'Esecutivo allora in carica.
Il decreto-legge appare quindi, in conclusione, frutto di un atto di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini italiani. Se attuato e migliorato con l'apporto di tutte le forze parlamentari, senza preconcetti ideologici, potrà garantire l'effettiva conclusione di tutti i lavori in corso, evitando così crisi d'impresa e problemi sociali.
Rinnova quindi l'invito a un'ampia collaborazione tra le forze politiche, nell'interesse degli italiani. Si valuteranno poi, con la partecipazione di tutti i gruppi, gli interventi futuri, anche in considerazione della normativa europea e del Green Deal.
Passando all'analisi di dettaglio delle disposizioni, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera a) – all'esplicito fine del coordinamento della finanza pubblica – introduce il nuovo comma 1-quinquies all'articolo 121 che, dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), vieta alle pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 121.
Il novero dei soggetti per cui vige tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica (n. 196 del 2009) comprende le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Autorità indipendenti e gli enti e i soggetti individuati dall'ISTAT in apposito elenco, periodicamente aggiornato, e consultabile sul sito internet dell'istituto. In proposito manifesta l'opportunità di approfondire con il Governo l'elenco dei soggetti individuati dall'ISTAT.
Tra i principali problemi sorti in materia di cessione di crediti derivanti da agevolazioni fiscali – come evidenziato anche dal Direttore Generale delle Finanze nell'audizione tenutasi al Senato il 2 febbraio 2023 – vi è la questione dei cd. «crediti incagliati»: si tratta delle difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorte, in particolare, a seguito dell'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodatori legati alle agevolazioni edilizie. Anche allo scopo di far fronte a tale esigenza, alcune amministrazioni territoriali avevano manifestato la volontà di sbloccare il mercato dei crediti d'imposta ceduti mediante operazioni di acquisto. La disposizione è quindi volta ad evitare che tali operazioni possano essere realizzate con il rischio di effetti sull'equilibrio dei conti pubblici.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 introduce i commi da 6-bis a 6-quater all'articolo 121, circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.
In particolare, il nuovo comma 6-bis prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito Pag. 70di imposta e che siano in possesso di una specifica documentazione, dettagliatamente indicata nella disposizione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura. Pertanto con il provvedimento si forniscono certezze agli operatori.
La documentazione rilevante è la seguente:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista a tal fine dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020 (recante Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cosiddetto Ecobonus) agli articoli dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato dai soggetti abilitati;
i) un'attestazione, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio (individuati all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni (di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007).
Il nuovo comma 6-ter prevede che l'esclusione di responsabilità si applichi anche ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, mediante il rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione rilevante elencata al comma 6-bis.
Ai sensi del nuovo comma 6-quater, il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, Pag. 71causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Si chiarisce che l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguardano solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge. Si tratta misure di garanzia che, qualora fossero state stabilite sin dall'inizio, ovvero dall'introduzione del bonus facciate previsto dalla legge di bilancio per il 2020, avrebbero consentito di evitare le numerose frodi che purtroppo si sono verificate.
L'articolo 2, comma 1, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.
I commi 2 e 3 tuttavia, riconoscono una serie di condizioni in presenza delle quali ad alcuni interventi già in corso non si applica la nuova disciplina.
In particolare il comma 2 prevede che il divieto non si applichi alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus (articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020) che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni. In particolare le norme introdotte al comma 1 non si applicano: agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); agli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA; agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Il comma 3 introduce specifiche deroghe per gli interventi non rientranti nel Superbonus. In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applichino alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; siano già iniziati i lavori, nel caso in cui non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo; risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.
Il comma 4 abroga infine, come anticipato, anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione edilizia antisismica.
Nello specifico sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2013.
Tali norme prevedevano che i soggetti beneficiari delle detrazioni potessero optare,Pag. 72 in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, esclusa comunque la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
L'articolo 3 infine disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 17 febbraio 2023, e cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In conclusione, dopo aver rivolto a tutti i colleghi un invito alla collaborazione ed al senso di responsabilità, formula anche al Governo l'invito a svolgere il proprio ruolo in uno spirito di piena collaborazione e senza eccessiva rigidità, poiché ritiene che grazie all'impegno delle parti si potrà giungere alla migliore soluzione per il Paese. Richiama infine alcune specifiche fattispecie, di particolare rilievo, che il decreto non ha potuto affrontare e che meritano a suo avviso una riflessione. Si riferisce in particolare all'edilizia libera, al bonus al 50 per cento, o ancora ai casi in cui le spese per l'acquisto dei materiali sono state sostenute prima ancora dell'inizio dei lavori e alle ONLUS, che sono prive di capacità fiscale.
Rinnova in conclusione l'invito, ai colleghi parlamentari ed al Governo, ad un dialogo privo di pregiudizi, che abbandoni l'interesse di parte per privilegiare l'interesse del Paese.
Emiliano FENU (M5S), riservandosi di intervenire più diffusamente nel prosieguo dell'esame del provvedimento, si dichiara disposto a collaborare, come proposto del relatore.
Invita quindi sia i colleghi sia il Governo a interrogarsi sulla vera motivazione alla base dell'emanazione del decreto-legge. Esprime infatti il dubbio che l'intenzione principale sia di scaricare deficit sugli anni dal 2020 al 2022, liberando in tal modo capacità finanziaria per gli anni successivi, a decorrere dal corrente anno 2023.
In relazione al meccanismo della cessione del credito, ritiene che, analogamente a quanto accade per gli altiforni, sia pericoloso effettuare un blocco improvviso, che potrebbe causare danni irreversibili al sistema nel suo complesso. Sarebbe stato più opportuno, per evitare una carneficina sociale, intervenire in maniera ponderata, come previsto dalle proposte di legge, che molti gruppi hanno presentato, finalizzate alla creazione di un ecosistema sicuro e controllato per la circolazione dei crediti fiscali.
Virginio MEROLA (PD-IDP) sottolinea innanzitutto la situazione di emergenza che si è creata con l'improvviso blocco, ad opera del provvedimento in esame, della possibilità di cessione del credito e sconto in fattura. Le attese delle famiglie e delle imprese del settore, che già erano state messe a dura prova dalle numerose modifiche – ben ventisei – apportate alla normativa relativa alla cessione dei crediti, rischiano ora di rimanere deluse. È pertanto necessario concentrarsi sulle esigenze dei soggetti coinvolti negli interventi edilizi già avviati.
Segnala poi la differente visione del proprio gruppo rispetto a quanto sostenuto dal Governo in merito alle motivazioni che giustificano l'adozione del decreto-legge. L'intervento infatti ha l'effetto di raffreddare fino al prossimo mese di aprile, quando il decreto-legge verrà convertito, l'esposizione debitoria dello Stato. Si chiede allora perché il Governo, che ha avviato un ciclo di incontri con le categorie interessate immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento, non abbia ritenuto più opportuno valutare preventivamente possibili modifiche del meccanismo di cessione, anziché bloccarlo del tutto. Al riguardo segnala anche come la previsione nella legge di bilancio per l'anno 2023, approvata meno di due mesi orsono, di una proroga di tre mesi del Superbonus per le villette unifamiliari, non lasciasse minimamente presagire la volontà del Governo di adottare una misura così drastica.
Manifesta quindi il sospetto che il Governo abbia deciso l'immediato blocco del meccanismo di cessione e sconto in fattura per poter disporre di maggiori spazi di manovra per l'adozione, nel prossimo mese di aprile, del Documento di economia e finanza. Il tutto a spese di migliaia di Pag. 73famiglie e di imprese che resteranno nell'incertezza sino all'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto.
L'utopia del Partito Democratico è che si possa definire in tempi brevi una normativa stabile delle detrazioni per lavori edilizi, che sia coerente con il Green Deal dell'Unione europea e che non necessiti di continui interventi correttivi. Sarà difficile a suo parere, nell'ambito della nuova normativa, rinunciare alla possibilità di cessione dei crediti fiscali, se si vogliono raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici previsti a livello europeo. Segnala infatti che le misure adottate nel 2020 hanno comportato un aumento degli interventi sugli edifici da 2.000 a 300.000 e, considerando che in Italia esistono 12 milioni di unità immobiliari, è assolutamente necessario prevedere strumenti per incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico.
Evidenzia come non sia certamente semplice individuare una soluzione che possa risolvere il problema, ma segnala la questione all'attenzione della Commissione, assieme alla necessità di affrontare l'emergenza sulle situazioni pregresse.
Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), nell'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, rinuncia al proprio intervento, in quanto il breve tempo a disposizione non gli consentirebbe di svolgere adeguatamente le considerazioni che intende esporre.
Marco OSNATO, presidente, segnala che l'esame preliminare del provvedimento potrà proseguire in ulteriori sedute.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.50.
DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
C. 908 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di lunedì 27 febbraio e che la Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere nella seduta odierna.
Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (C. 908). Rammenta che il provvedimento è stato già approvato, con modificazioni, dal Senato e si compone ora di 12 articoli.
Il decreto-legge reca misure volte a proteggere il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate di interesse strategico nazionale dalle ripercussioni dell'attuale crisi energetica e delle materie prime. A tal fine il decreto intende salvaguardare determinati contesti industriali di rilievo strategico nazionale che, a causa del caro energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità, nonché fornire allo Stato strumenti più rapidi per intervenire laddove la gestione di tali imprese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto all'interesse nazionale.Pag. 74
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, segnala che l'articolo 1 autorizza la società Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di finanziamento convertibili in azioni, al fine assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A..
L'articolo 1 prevede inoltre che i diritti di regia dovuti allo Stati dalle imprese che svolgono attività industriali nel settore aeronautico siano versati in quattro quote di pari importo a decorre dall'anno 2026, anziché dall'anno 2023.
In proposito evidenzia che le imprese realizzatrici di progetti funzionali alla sicurezza nazionale sono tenute, in relazione alla vendita di prodotti in cui sono impiegate le tecnologie sviluppate nell'ambito dei medesimi progetti, al pagamento all'erario di diritti di regia.
L'articolo 1-bis proroga al 31 dicembre 2023 la concessione in continuità dell'indennità riconosciuta dalla normativa vigente in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia e pari al trattamento di mobilità in deroga, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso dell'anno 2020.
L'articolo 2 prevede che la procedura di accesso diretto all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate, possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie.
L'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza.
L'articolo 4 prevede un tetto massimo di 500.000 euro per i compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione.
L'articolo 4-bis introduce un limite di tre anni alla durata del mandato dei membri del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. È quindi demandata a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione delle regole di funzionamento del comitato.
L'articolo 5 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione alle imprese di interesse strategico nazionale di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività delle imprese medesime.
L'articolo 6, integra l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introducendo due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.
L'articolo 7 prevede la non punibilità dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.
L'articolo 8 dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale – approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 – l'esclusione sia della responsabilità amministrativa derivante da reati a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.
Segnala infine che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 10 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.55.
AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 23 febbraio 2023.
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 107 Centemero, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.15.
Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani e CNA.
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.25.