CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2023
62.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022.
C. 770 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), relatore, ricorda che l'Accordo è stato sottoscritto a Roma lo scorso 24 maggio 2022, in occasione della quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia.
  Evidenzia che l'intesa fa seguito all'approvazione della legge n. 91 del 2021 la quale, nell'autorizzare l'istituzione di zone economiche esclusive oltre il limite esterno del mare territoriale ha demandato l'individuazione dei limiti esterni di tale zona ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.
  Ricorda, a questo riguardo, che la zona economica esclusiva è una delle zone marittime di pertinenza dello Stato costiero, riconosciute dal diritto internazionale.
  Sottolinea che, da un punto di vista normativo tale istituto è stato introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 (Convenzione di Montego Bay), che regola i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti.
  Osserva che la Convenzione adegua il diritto del mare al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della zona economica esclusiva (ZEE), strettamente correlata a quella di piattaforma continentale (PC).
  Ricorda che l'articolo 55 della Convenzione definisce la zona economica esclusiva come quella zona economica al di là del mare Pag. 24territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella Parte V della medesima Convenzione. Precisa che essa può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (+188 miglia dal mare territoriale). A differenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla Comunità internazionale.
  Rileva che in tale zona il diritto internazionale attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani relativi alla gestione ed allo sfruttamento delle risorse, biologiche e non, della colonna d'acqua – la pesca – e dei fondali marini – risorse minerarie, depositi di gas e di idrocarburi –, ma anche diritti connessi con la conduzione di altre attività economiche, come la produzione di energie rinnovabili a partire dall'acqua, dalle correnti marine o dai venti, e di ricerca scientifica, nonché diritti e doveri di protezione dell'ecosistema marino.
  Evidenzia che gli Stati terzi mantengono alcuni diritti, relativi alla libertà di navigazione e di sorvolo ed alla posa di cavi sottomarini a fini di comunicazione; possono anche avere accesso, sulla base di accordi con lo Stato costiero, ad un quantitativo di pesca stabilito da quest'ultimo.
  In merito al contenuto specifico dell'Accordo, osserva che esso si compone di un preambolo e di quattro articoli.
  Nel preambolo le Parti si dichiarano consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali gli Stati hanno titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale – in particolare della citata Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, a cui l'Italia e la Croazia entrambe aderiscono – e affermano altresì la validità di due precedenti accordi bilaterali stipulati, rispettivamente l'8 gennaio 1968 e il 2 agosto 2005, sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali.
  Sottolinea che l'articolo 1, al comma 1, richiama espressamente i citati accordi quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Croazia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale. Per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro, l'intesa rinvia la sua definizione ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese.
  Precisa che in base all'articolo 2 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo: le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia; i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria zona economica esclusiva; le disposizioni dell'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva.
  Osserva che, a sua volta, l'articolo 3, contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici. Si prevede, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.
  Infine, rileva che l'articolo 4 prevede che l'Accordo in esame sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
  Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge, evidenzia che, a differenza di quanto previsto nel titolo, l'Accordo non reca alcun allegato e, pertanto, nel corso dell'esame in sede referente andrebbe valutata l'opportunità di una modifica in tal senso.
  Precisa che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della Pag. 25legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Segnala, infine, che al disegno di legge in esame è premessa una dichiarazione sottoscritta in occasione della citata quinta sessione del Comitato di coordinamento dei Ministri Italia-Croazia, con la quale le Parti si impegnano, sotto il profilo politico, a creare un meccanismo di coordinamento sulla gestione delle risorse ittiche nel Mare Adriatico, da attivare preventivamente in presenza di possibili cambiamenti riguardanti il regime di pesca in vigore nelle rispettive zone economiche esclusive, anche in relazione all'introduzione di possibili misure di tutela delle risorse ittiche.

  La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è così concluso l'esame preliminare del provvedimento.
  Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 20 febbraio 2023. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.
C. 795 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele POZZOLO (FDI), relatore, in premessa, segnala che il provvedimento in esame concerne la proroga, per ulteriori cinque anni, della vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, firmato a Beirut il 21 giugno 2004.
  Precisa che tale Accordo è già stato prorogato una volta con riferimento al quinquennio 2016-2021, attraverso la legge n. 79 del 2019.
  Osserva che, come rilevato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, il Libano rappresenta un Paese di prioritaria importanza per l'Italia anche in virtù del ruolo da esso giocato nel processo di stabilizzazione e pacificazione dell'area mediterranea e medio-orientale.
  Sottolinea che dal 1979 l'Italia fa parte della missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), di cui è attualmente il maggiore contributore di truppe insieme all'Indonesia.
  Evidenzia, quindi, che il contingente italiano svolge molteplici attività operative, principalmente mirate al controllo del territorio, con particolare riferimento alla cosiddetta Blue Line, ossia la linea di demarcazione tra Libano e Israele.
  Rileva che l'Italia, partecipa, inoltre, alla missione bilaterale (MIBIL), volta a incrementare le capacità complessive delle Forze di sicurezza libanesi (LAF), sviluppando programmi di formazione e addestramento preventivamente concordati con le autorità libanesi.
  Sottolinea che la missione si inquadra nell'ambito delle iniziative dell'International support Group for Lebanon, la cui costituzione fa seguito ad un appello del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana, compresi l'assistenza ai rifugiati e alle comunità ospitanti, il sostegno strutturale e finanziario al Governo, nonché il rafforzamento delle capacità delle forze armate libanesi, chiamate a sostenere uno sforzo senza precedenti per mantenere la sicurezza e la stabilità, sia all'interno del territorio sia lungo il confine siriano e la Blue line.
  Ricorda, inoltre, che nell'ambito delle attività di cooperazione civile-militare (CIMIC), sono stati realizzati nel 2021 trentasei progetti ad elevato ed immediato impatto sulla Pag. 26popolazione (Quick Impact Projects) per un totale di circa 800 mila euro.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento in esame, segnala che lo scambio di Note verbali è composto dalla Nota dell'Ambasciata d'Italia a Beirut del 3 agosto 2021 e dal riscontro positivo del Ministero degli esteri della Repubblica del Libano del 21 aprile 2022.
  Nel dettaglio, l'Ambasciata d'Italia a Beirut ha proposto all'altra Parte la proroga dell'Accordo di cooperazione del 2004 nel settore della difesa per un periodo addizionale di cinque anni, fino al 16 settembre 2026. La Nota prevede che l'Accordo sarà concluso al momento del ricevimento da parte dell'Italia della Nota Verbale di risposta da parte libanese; l'entrata in vigore dell'Accordo così prorogato è fissata al ricevimento della notifica del completamento delle procedure di ratifica italiane.
  Rileva che, in attesa di tale notifica e considerata la presenza significativa di militari italiani nel territorio libanese, è comunque assicurata l'applicazione provvisoria di tutte le previsioni inserite nell'Accordo.
  Evidenzia che, come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, lo scambio diplomatico in trattazione non modifica alcuna delle previsioni in esso inserite, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza per ulteriori cinque anni, fino al 2026.
  A questo proposito ricorda molto brevemente che l'Accordo si compone di undici articoli preceduti da un breve Preambolo.
  Osserva che la collaborazione tra le Parti si basa, ai sensi dell'articolo 1, sul principio di reciprocità, ed investe i seguenti settori: operazioni umanitarie e peace-keeping; rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; industria militare; interscambio di materiali di armamento; organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate; questioni relative alla polizia militare; medicina, storia e sport militari.
  Segnala che l'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione è affidata ai Ministeri della difesa dei due Paesi.
  Sottolinea che specifiche disposizioni regolano, inoltre, la promozione degli scambi di materiali d'armamento appartenenti a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni; le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione; la competenza giurisdizionale ed il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 11, l'Accordo potrà essere modificato previo consenso delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.
  Per quanto riguarda, infine, il disegno di legge di ratifica, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle attività derivanti dallo Scambio di Note non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 febbraio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.