CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2023
49.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari, in videoconferenza, e il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 13.20.

DL 187/22 Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valeria SUDANO (LEGA), relatrice, richiamando sinteticamente i contenuti, osserva che l'articolo 1 riguarda le imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, cui è demandato il compito di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva.
  Per tali imprese sussiste, in primo luogo, l'obbligo di astenersi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale. In secondo luogo, ove vengano in rilevo rischi di continuità produttiva, vi è l'obbligo di a darne tempestiva comunicazione al Governo, per ricevere i necessari aiuti e, se il rischio è imminente, per richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea. Quest'ultima è disposta con decreto ministeriale (in caso di urgenza anche senza la previa richiesta), che ne stabilisce termini e modalità, per un periodo di massimo 12 mesi, Pag. 24prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi.
  Involge i profili di competenza della Commissione la previsione, all'articolo 1, comma 4, che l'amministrazione temporanea comporta la nomina di un commissario – da parte dei ministeri competenti – e la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, disposizione che regola in via ordinaria la revoca degli amministratori.
  L'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («golden power»).
  L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, introduce alcune misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni. In particolare l'articolo in questione prevede che, in considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individui gli standard tecnici che debbono avere i cavi in fibra ottica, cui gli aggiudicatari dei bandi dovranno attenersi.
  Infine, gli articoli 3 e 4 recano le consuete clausole di neutralità finanziaria e di entrata in vigore del provvedimento.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere in relazione agli esiti del dibattito.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Testo unificato C. 303 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente e relatore, richiamando sinteticamente i contenuti, fa presente che l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri, che coincidono, nella sostanza con quelli previsti dalla legge istitutiva della Commissione d'inchiesta della scorsa legislatura (legge n. 99 del 2018).
  Segnala, in particolare, i seguenti compiti: verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia e, in particolare, quelle riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza e quelle relative al regime carcerario previsto per le persone imputate o condannate per delitti di mafia, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia (comma 1, lettere a), b) ed e)); verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela delle vittime di estorsione e usura e dei familiari delle vittime delle mafie indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che la Commissione ritenga necessarie (comma 1, lettere c) e d)); acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia, sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono nonché sulla condivisione del patrimonio informativo al fine di un'azione investigativa coordinata (comma 1, lettera f)); accertare la congruità della normativa vigente alla luce delle più recenti evoluzioni delle mafie; la disposizione richiama le cosiddette «mafie silenti» e «mafie mercatiste», nonché i cosiddetti «comitati criminal-affaristici», sistemi criminali o «massomafie». Sul punto, l'azione di indagine comprende anche eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dei pubblici poteri e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordiPag. 25 in sede internazionale (comma 1, lettera g); verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso (comma 1, lettera h); valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego (comma 1, lettera q); valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio (comma 1, lettera r)); verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci (comma 1, lettera t); verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate (comma 1, lettera u)); svolgere il monitoraggio sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali e sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali (comma 1, lettera z)); esaminare la possibilità di estendere al contrasto delle mafie l'applicazione di istituti e strumenti previsti per la lotta contro il terrorismo (comma 1, lettera aa)).
  Con riferimento ai poteri della Commissione, segnala che, analogamente a quanto previsto dalla legge istitutiva della Commissione nella XVIII legislatura, il testo unificato prevede che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale.
  Inoltre, ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, codice di procedura penale.
  Per quanto riguarda l'ambito di operatività, preliminarmente, sottolinea che i compiti della Commissione sono attribuiti anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.
  L'articolo 2 disciplina la composizione, cui fanno parte venticinque senatori e venticinque deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Su questo aspetto, risulta però che la Commissione in sede referente intenda apportare una modifica.
  L'articolo 3 riguarda i comitati che possono essere costituiti al suo interno.
  L'articolo 4 disciplina le audizioni a testimonianza, in analogia con quanto stabilito dalla citata legge n. 99 del 2018, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria. Si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, nonché l'applicazione dell'articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale.
  Per il segreto di Stato rileva che si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, Pag. 26il segreto professionale e il segreto bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  L'articolo 5 precisa ulteriormente i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti in maniera analoga alla legge istitutiva della Commissione nella scorsa legislatura. Per quanto riguarda le richieste di documenti dell'autorità giudiziaria, questa vi provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 117, comma 2, codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Si specifica che l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione degli atti con decreto motivato solo per motivi di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  L'articolo 6 prevede, come già previsto nella scorsa legislatura, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale), per i componenti la Commissione, per i funzionari e per il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e per ogni altra persona che collabora con la Commissione, compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. Analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. Si rammenta a tale proposito che il richiamato articolo 326 codice penale, tra l'altro, prevede per chi rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
  Infine l'articolo 7 disciplina l'organizzazione interna della Commissione e l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere in relazione agli esiti del dibattito.
  Nessuno chiedendo di intervenire, ribadendo come sul tema vi sia da sempre la volontà di lavorare uniti e con il massimo impegno condiviso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari.
Testo unificato C. 80 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), relatore, osserva preliminarmente che rispetto all'analoga Commissione d'inchiesta istituita, con la legge n. 100 del 2018, nella scorsa legislatura, il provvedimento in esame estende la denominazione, e quindi l'ambito di operatività della Commissione, alle attività illecite connesse ad altri comparti del settore ambientale e agroalimentare.
  Avverte quindi che la sua relazione si sofferma sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.
  Per quanto riguarda le funzioni attribuire alla Commissione d'inchiesta, l'elencazione contenuta all'articolo 1, comma 1, del testo unificato adottato riprende, pur con qualche modifica, quella prevista dalla citata legge n. 100 del 2018 con l'aggiunta di ulteriori funzioni. Ai fini dell'esame della nostra Commissione, si segnalano, in particolare, i seguenti compiti: svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata (comma 1, lettera a); individuare le connessioni tra le attività Pag. 27illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni anche tenendo conto del divario impiantistico, ivi compreso il traffico dei rifiuti verso le isole (comma 1, lettera b); individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, e individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale (comma 1, lettera c); verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal PNRR e alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento (comma 1, lettera d); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati anche in relazione alle condizioni di sicurezza dei siti che fungono da deposito temporaneo di rifiuti radioattivi (comma 1, lettera e); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque (comma 1, lettera f); verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, anche di carattere penale (comma 1, lettera g); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto (comma 1, lettera h); indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica (comma 1, lettera i); indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi alla produzione, diffusione e allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, cosiddetti «rifiuti emergenti», (comma 1, lettera m); indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto al traffico illecito di prodotti «made in Italy» (comma 1, lettera n); Con riferimento ai poteri della Commissione, il testo unificato, analogamente a quanto previsto dalla legge istitutiva della Commissione nella XVIII legislatura, prevede che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale.
  L'articolo 2, con riguardo alla composizione, prevede che essa sia composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Su questo tema risulta esservi una possibile modifica da parte della Commissione di merito.
  L'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza, in analogia con quanto stabilito dalla citata legge n. 100 del 2018, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria. Si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.
  L'articolo 4 disciplina, in aderenza con la precedente legge istitutiva, il regime di acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione. In particolare, il comma 1 del citato articolo 4 disciplina la possibilità per la Commissione di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria.
  L'articolo 5 prevede, come già nella scorsa legislatura, il vincolo del segreto, sanzionatoPag. 28 penalmente (articolo 326 c.p.), per i componenti la Commissione, per i funzionari e per il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e per ogni altra persona che collabora con la Commissione, compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. Analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
  Infine, l'articolo 6 disciplina l'organizzazione interna della Commissione.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere in relazione agli esiti del dibattito.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 24 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 24 gennaio 2023.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 338-73-528-637-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.