CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2023
46.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 149

ALLEGATO

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 338 e abbinate, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

   ricordato che il provvedimento, che mira a rafforzare la tutela dei professionisti, ripropone integralmente il testo della proposta di legge A.C. 3179 e abb.-A della XVIII legislatura, approvata dalla Camera, il cui iter di esame venne interrotto al Senato a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere;

   rilevato che, come previsto dall'articolo 1, per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti per gli avvocati, per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi;

   osservato che il provvedimento si applica, sulla base dell'articolo 2, al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, trovano fondamento in convenzioni, sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

   considerato che, come disposto dal medesimo articolo 2, il provvedimento si applica anche alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla pubblica amministrazione;

   rilevato che l'articolo 3 disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa;

   preso atto che l'articolo 4 rimette al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo, ed eventualmente, di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;

   preso atto delle disposizioni recate dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, in materia di disciplina dell'equo compenso, presunzione di equità, efficacia di titolo esecutivo del parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale, prescrizione per l'esercizio dell'azione professionale e azione di classe;

   osservato che l'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, composto da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013, e che ai componenti di tale organismo non spetta alcun compenso, gettone, rimborso spese o altro emolumento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.