ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 1.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
premesso che:
lo schema di decreto reca una serie di modifiche alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi contenuta nella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente, d'ora in avanti Codice);
il provvedimento interviene sul decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha modificato il citato Codice al fine di attuare nell'ordinamento nazionale le direttive dell'UE relative ai rifiuti (direttiva 2018/851) e agli imballaggi (direttiva 2018/852) contenute nel pacchetto europeo di misure sull'economia circolare;
l'articolo 16 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) ha dettato i princìpi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione delle predette direttive;
rilevata l'opportunità di non apportare modificazioni alla disciplina vigente concernente la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, dal momento che le modifiche proposte con l'articolo 1, comma 4, lettera a), e con l'articolo 4, comma 1, lettera d), dello schema di decreto estendono notevolmente il campo della riduzione obbligatoria del prelievo sui rifiuti, intervenendo di fatto sulla facoltà per i comuni di regolamentare la riduzione della tariffa per l'autocompostaggio;
valutata l'opportunità di sopprimere la lettera c) del comma 6 dell'articolo 182-ter del Codice, che attualmente disciplina la tracciabilità dei rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali, anche tenuto conto di quanto prevede il criterio di delega di cui alla lettera h) del citato articolo 16 relativamente alla raccolta congiunta delle predette categorie di rifiuti e alla loro tracciabilità;
valutata altresì la necessità di sopprimere le innovazioni introdotte dallo schema di decreto con riguardo all'esclusione di talune categorie di rifiuti dalla classificazione dei rifiuti speciali, anche tenuto conto dell'impatto di tali modifiche sul settore delle imprese e dell'opportunità di preservare la facoltà per le utenze non domestiche di conferire tutti o parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
segnalata l'opportunità di escludere taluni soggetti dagli obblighi concernenti l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), e che sono disciplinati dallo schema di decreto attraverso alcune modifiche all'articolo 188-bis del Codice;
considerato che:
lo schema di decreto interviene sulla disciplina in materia di imballaggi apportando modifiche agli articoli 219-bis e 224 del Codice, rispettivamente concernenti il sistema di riutilizzo di specifiche categorie di imballaggi e la facoltà per il CONAI di subentrare e sostituire anche i sistemi autonomi che non fanno parte del CONAI Pag. 339nella stipula delle convenzioni locali con i gestori della raccolta, atteso che tali innovazioni rischiano di provocare criticità in fase di applicazione e generare effetti distorsivi sotto il profilo concorrenziale;
occorre prevedere una proroga della sospensione dei termini di applicazione del comma 5 dell'articolo 219 del Codice fino al 1° gennaio 2024, tenuto conto della recente pubblicazione delle linee guida sull'etichettatura degli imballaggi;
ravvisata l'esigenza di chiarire, per quanto riguarda la bioplastica, essendosi manifestate criticità da parte del sistema industriale in merito alla digestione aerobica ed anaerobica di questo tipo di rifiuto, che sarebbe opportuno considerare la possibilità di riferire la norma al solo compostaggio per quanto riguarda i rifiuti di cui all'articolo 182-ter, comma 6, lettera a), utilizzabili nel settore agricolo;
ravvisata infine l'esigenza di introdurre modifiche ai procedimenti di autorizzazione in materia di gestione dei rifiuti, per finalità di semplificazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di non apportare modificazioni alla disciplina vigente concernente la riduzione della tariffa per le utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità, attraverso la soppressione della lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, nonché della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4;
b) all'articolo 1, comma 4, lettera b), che modifica la lettera a) del comma 6 dell'articolo 182-ter del Codice, si valuti l'opportunità di garantire un sistema di identificazione dei materiali recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione in modo da facilitare la corretta raccolta differenziata, migliorarne la qualità e quindi aumentare le percentuali di materiali riciclati; in tale ambito, relativamente agli imballaggi di carta e delle frazioni merceologiche similari, si dovrebbe, per un verso, garantire la gestione a livello nazionale di maggiori quantitativi di rifiuti di carta e cartone prodotti con recupero di materia ed energia e, per l'altro, evitare che elevati quantitativi di rifiuti da carta e cartone vengano conferiti nell'organico, con effetti negativi sul processo di compostaggio;
c) all'articolo 1, comma 4, si valuti l'opportunità di inserire una modifica volta a sopprimere la lettera c) del comma 6 dell'articolo 182-ter del Codice, che disciplina attualmente la tracciabilità dei rifiuti, anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici, al fine di assicurare la raccolta e il riciclo congiunto di tali rifiuti;
d) si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 1, che reca modifiche alla classificazione dei rifiuti speciali di cui al comma 3 dell'articolo 184 del Codice, confermando quanto previsto dalla normativa vigente;
e) all'articolo 1, comma 10, si valuti l'opportunità di escludere dal novero dei soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
f) in fase di attuazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, andrebbe altresì chiarito che, nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché di rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di scavo, di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 184 del Codice, i relativi adempimenti concernenti l'obbligo di iscrizione e il pagamento degli oneri economici sono riferiti alla sede legale dell'impresa, e non al singolo cantiere;
g) quanto alle modifiche alla disciplina in materia di imballaggi recate dall'articolo 6, andrebbero soppresse le previsioni di cui al comma 3, nonché al comma 9, lettera f), numero 3);
h) al medesimo articolo 6, al comma 9, andrebbe aggiunta un'ulteriore modificazionePag. 340 all'articolo 224 del Codice, allo scopo di chiarire che tutti i vasi destinati all'esercizio dell'impresa ortoflorovivaistica, allorquando inseriti strumentalmente nelle diverse fasi del ciclo produttivo della stessa impresa come ausilio duraturo, sono considerati beni e non imballaggi e sono pertanto esclusi dal contributo ambientale CONAI;
i) si valuti l'opportunità di semplificare il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 208 del Codice, con specifico riferimento alle autorizzazioni che non sono interessate da varianti sostanziali e a quelle che prevedono condizioni di esercizio dell'impianto immutate rispetto all'autorizzazione originariamente concessa;
j) si valuti infine l'opportunità di sostituire l'articolo 9, al fine di prevedere che gli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 219 del Codice decorrono dal 1° gennaio 2024, fatti salvi i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati che possono essere commercializzati anche successivamente fino ad esaurimento delle scorte.
ALLEGATO 2
5-00120 Bonelli: Tempi per la decarbonizzazione del processo produttivo degli stabilimenti ex Ilva di Taranto.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si osserva quanto segue.
Questo Ministero attualmente segue gli adempimenti previsti al fine di garantire l'attuazione della vigente autorizzazione integrata ambientale (AIA), che include il Piano Ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, emanata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto.
Tenuto conto degli obiettivi ambientali del Piano ambientale di cui al citato DPCM del 2017 e dell'AIA in generale, negli ultimi anni il Ministero ha utilizzato ogni strumento di monitoraggio e controllo previsto affinché vengano messe in atto dal Gestore e dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. tutte le necessarie azioni per garantire il rispetto delle scadenze del DPCM e l'adozione di tutte le misure transitorie previste, nelle more della realizzazione degli interventi del Piano, per assicurare la salvaguardia ambientale ed evitare ogni possibile evento di inquinamento.
Si evidenzia che l'AIA del siderurgico, oltre a prevedere numerosi adempimenti ai fini dell'adeguamento ambientale dello stabilimento, ha introdotto un sistema di verifiche da parte dell'Autorità di controllo (ISPRA) e da parte del Gestore (autocontrolli) molto più rigoroso di quello previsto per le altre installazioni soggette ad AIA: infatti le verifiche svolte da ISPRA e gli esiti degli autocontrolli trasmessi dal Gestore hanno una frequenza trimestrale e non annuale come previsto per le altre installazioni.
Oltre alla intensificazione della frequenza dei controlli e degli autocontrolli previsti dall'AIA, il DPCM del 2017 ha previsto anche un apposito Osservatorio per il monitoraggio permanente dell'attuazione del Piano ambientale di cui al DPCM medesimo, cosiddetto Osservatorio ILVA, che si riunisce periodicamente per analizzare lo stato d'avanzamento dei prescritti interventi di adeguamento ambientale.
In tale contesto ISPRA conduce anche specifici sopralluoghi, complementari alle ispezioni ordinarie, volti a certificare lo stato dei luoghi e il completamento nei tempi dei citati interventi. Anche gli esiti di tali verifiche sono resi disponibili al pubblico per la consultazione sul portale di questo Ministero nella sezione dedicata all'Osservatorio ILVA, al link: https://osservatorioilva.mite.gov.it/it.
Le intense attività di monitoraggio e controllo coordinate da questo Ministero hanno permesso di raggiungere gli obiettivi previsti dal DPCM del 2017. In particolare, attualmente risulta che:
a) la maggior parte degli interventi di adeguamento in capo ad Acciaierie d'Italia S.p.A. (tra cui gli interventi di riduzione delle emissioni convogliate e diffuse di polveri fini provenienti dall'area a caldo) risultano realizzati e certificati da ISPRA;
b) l'esecuzione degli interventi rimanenti risulta in linea con le tempistiche previste.
L'attuazione dell'AIA ha comportato dopo il 2012 un miglioramento della qualità dell'aria del quartiere Tamburi, rilevato periodicamente da ARPA Puglia (https://www.arpa.puglia.it/pagina2873_report-annuali-e-mensili-qualit-dellaria-rrqa.html).
In particolare, le concentrazioni degli inquinanti polveri e benzo(a)pirene, oggetto di prescrizioni AIA particolarmente rigorose, dal 2012 ad oggi sono costantemente diminuite, come riportato anche nell'ultima relazione annuale sulla qualità dell'Aria in Puglia (relativa all'anno 2021), Pag. 342disponibile al seguente link: https://www.arpa.puglia.it/pagina2873_report-annuali-e-mensili-qualit-dellaria-rrqa.html.
Nelle conclusioni della citata relazione sulla qualità dell'aria in Puglia relativa all'anno 2021 è riportato che: «Nel 2021, come già nel triennio 2018-2020, la rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria non ha registrato superamenti dei limiti di legge per nessun inquinante. In particolare:... Il valore obiettivo di Benzo(a)Pirene non è stato superato in nessun sito. Il valore più elevato (0,9 ng/m3) è stato raggiunto nel sito Torchiarolo – Don Minzoni... Per il benzene, in nessun sito di monitoraggio è stata registrata una concentrazione superiore al limite annuale di 5 g/m3. La media delle concentrazioni è stata di 0,6 g/m3 di poco inferiore a quella del 2020 pari a 0.7 µg/m3 . Il valore più elevato (1,7 g/m3) è stato registrato a Taranto Machiavelli per la RRQA e a Taranto-Orsini*(2,7 g/m3 ) per le stazioni di interesse locale».
Riguardo ai picchi di benzene (comunque sempre inferiori al valore limite previsto dalla norma) richiamati dall'interrogante, come comunicato da ISPRA già lo scorso settembre 2022, l'Istituto stesso insieme ad ARPA Puglia, nel corso delle visite ispettive ordinarie AIA verificano costantemente gli adempimenti in capo al Gestore previsti dall'AIA sulla problematica segnalata, conducendo ispezioni mirate sugli impianti potenzialmente oggetto di emissioni convogliate e diffuse di benzene. Nell'ambito di tali ispezioni, pur in assenza di violazioni dell'AIA, nel rispetto del principio di massima precauzione e tutela dell'ambiente, è stato comunque richiesto al Gestore di attuare condizioni di monitoraggio ambientale migliorative, coerenti con le prescrizioni del decreto autorizzativo dello stabilimento siderurgico, volte anche a identificare le misure per contenere il più possibile le emissioni di benzene dalle sorgenti emissive.
Sono tra l'altro tutt'ora in corso attività di approfondimento da parte di ISPRA e ARPA Puglia per individuare le sorgenti dell'area potenzialmente oggetto di emissioni convogliate e diffuse di benzene.
Per quanto concerne, la VDS (Valutazione del Danno Sanitario) e VIIAS (Valutazione Integrata dell'Impatto Ambientale e Sanitario), citate dall'interrogante, si ritiene opportuno precisare che tali valutazioni fanno riferimento ad uno scenario emissivo dello stabilimento prima della realizzazione degli interventi di adeguamento ambientale prescritti dal DPCM 29 settembre 2017, cosiddetto scenario ante-operam. In merito, dalla VDS condotta secondo criteri fissati dalla regione Puglia emerge che non ci sono criticità relative alle emissioni di benzene e benzo(a)pirene già con riferimento allo scenario ante-operam, non risultando dai dati necessario introdurre prescrizioni aggiuntive nella vigente AIA. Dalla VIIAS invece è emersa, sempre con riferimento allo scenario ante-operam, una possibile criticità (in relazione alle emissioni di polveri fini – PM2,5 e PM10) per la popolazione residente nel quartiere Tamburi (contiguo allo stabilimento).
Dalla valutazione dell'andamento delle concentrazioni di PM10 dal 2010 al 2021 riportata nella citata relazione sulla qualità dell'aria, risulta che «tutte le stazioni di monitoraggio della provincia di Taranto mostrano una diminuzione significativa della concentrazione di PM10. La stazione con il calo più marcato è infatti Taranto-Archimede, seguita da Taranto-Machiavelli», stazioni queste ultime di tipo industriale-quartiere Tamburi adiacente allo stabilimento siderurgico. Analoghe valutazioni sono fatte con riferimento al PM2.5.
Non essendo quindi le valutazioni sanitarie dell'ante-operam rappresentative dell'esercizio attuale del siderurgico, sono state richieste al Ministero della salute le valutazioni con riferimento allo scenario emissivo determinato dagli attuali impianti in esercizio su cui risultano completati gli interventi del Piano ambientale di cui al DPCM del 2017, cosiddetto scenario emissivo post-operam. Si evidenzia, peraltro, che la produzione effettiva del siderurgico di Taranto è ulteriormente diminuita negli ultimi anni in considerazione dei pochi impianti in esercizio.
Tali valutazioni sanitarie post-operam sono state altresì richieste dalla Presidenza Pag. 343del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Procedura d'Infrazione pendente presso la Commissione europea, al fine di sapere «se, a seguito dei lavori eseguiti e previsti nel piano ambientale, il funzionamento dell'impianto siderurgico rappresenti una minaccia per la salute dei residenti locali».
Infine, entro il 23 febbraio 2023 dovrà essere presentata a questo Ministero la domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, nell'ambito della quale il Gestore potrà proporre il programma per la cosiddetta decarbonizzazione.
ALLEGATO 3
5-00114 Ruffino: Messa in sicurezza del territorio del comune di Maratea, con particolare riguardo al ripristino della SS18 Tirrena inferiore, a seguito degli eventi franosi dello scorso 30 novembre.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si osserva quanto segue.
Così come sarà specificato nella prossima interrogazione di analogo contenuto, gli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio di Maratea sono stati tre, verificatisi rispettivamente il 13 ottobre, il 22 novembre e il 30 novembre.
Quest'ultimo ha interessato in maniera particolare la S.S. N. 18 «Tirrena inferiore», e la stima dei danni per la sola sede stradale ammonta a circa 4 milioni di euro.
La regione Basilicata ha da subito attivato un tavolo emergenziale permanente presso l'Assessorato alle Infrastrutture, al quale partecipano – fra i diversi soggetti presenti – ANAS e la Protezione Civile. La prima riunione si è tenuta il 1° dicembre scorso per coordinare le azioni necessarie alla messa in sicurezza del versante, alla valutazione dei danni ed al ripristino della viabilità sulla statale 18 che risulta totalmente interrotta.
La regione specifica altresì che con Determinazione di Giunta n. 773 del 23 novembre, ha deliberato la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il cui procedimento tecnico ed amministrativo è ancora in corso di ampliamento alla luce del crollo della arteria stradale in argomento.
L'ANAS rappresenta che al momento non è possibile stimare una tempistica di riapertura della strada, in quanto risulta necessario effettuare ulteriori approfondimenti del fenomeno franoso, anche in quanto avvenuto ad elevata altezza.
Le competenze del MASE relativamente al dissesto idrogeologico si esplicano attraverso atti di programmazione in stretto coordinamento con le regioni, le quali, in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e nell'attività di pianificazione degli interventi prioritari, si avvalgono dell'apporto degli enti e autorità locali e dei rispettivi Piani di Assetto Idrogeologico e Gestione Rischio Alluvioni.
Attraverso significative riforme normative volte alla semplificazione e accelerazione delle procedure, come quelle dei decreti-legge numeri 77 e 80 del 2021, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), corredate dalla Riforma 2.1 prevista dalla Missione 2 – Componente 4 del PNRR, finalizzata a superare le carenze nella governance evidenziate dalla Corte dei conti attraverso ulteriori misure di semplificazione, è stato rafforzato il coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti, razionalizzando i flussi di informazione, oltre a definire un piano per aumentare la capacità amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione dei progetti.
La Riforma, che è stata anche esaminata dalla Commissione europea, ha puntato anche sul rafforzamento delle strutture tecniche di supporto ai Commissari straordinari.
Considerate le rispettive competenze dei diversi soggetti istituzionali coinvolti, sarà vagliata ogni ulteriore iniziativa volta a facilitare la messa a disposizione di risorse per il ripristino del territorio di Maratea, anche attraverso ulteriori e approfondite interlocuzioni con gli Enti preposti.
ALLEGATO 4
5-00115 Mattia: Messa in sicurezza della SS18 Tirrena inferiore in prossimità di Maratea interessata dall'evento franoso dello scorso 30 novembre.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, acquisiti gli elementi tecnici specifici, si osserva quanto segue.
Si precisa preliminarmente, così come rappresentato dalla Prefettura di Potenza, che gli eventi calamitosi a cui si fa cenno si sono verificati nel territorio del comune di Maratea (Potenza) nella serata del 13 ottobre, tra il 21 e il 22 novembre, nonché lo scorso 30 novembre 2022.
In particolare, il 13 ottobre scorso, si sono verificate numerose frane ed esondazioni di canali e corsi d'acqua che hanno provocato danni a diverse infrastrutture.
Successivamente ai primissimi interventi assicurati dalle competenti strutture, la gravità e l'eccezionalità dell'evento hanno indotto il sindaco di Maratea a richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di calamità naturale per il territorio, con delibera della giunta comunale n. 108 del 17 ottobre, nonché ai Ministeri competenti e alla regione Basilicata l'adozione di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.
Tra il 21 e il 22 novembre si è verificata, inoltre, una forte mareggiata che ha provocato danni al porto ed alle strutture sulle spiagge.
Infine, nelle prime ore del 30 novembre scorso, in località Castrocucco – Maratea, a causa di abbondanti precipitazioni piovose, si è verificato il distacco di parte della montagna rocciosa con la conseguente caduta a valle di massi ed ingenti detriti sulla strada statale 18, provocando l'interruzione della viabilità.
Con riferimento ai danni subiti dal territorio nei 3 eventi atmosferici calamitosi l'Ufficio Tecnico del comune di Maratea ne ha stimato l'entità per oltre 18 milioni di euro.
Ciò premesso, si specifica che questo Ministero esplica le proprie funzioni in materia di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico attraverso atti di programmazione e finanziamento degli interventi strutturali proposti dalle regioni.
Per la definizione del Piano degli interventi a valere sulle risorse di bilancio del MASE si applicano i criteri e procedure normate dal DPCM 27 settembre 2021.
Al fine di consentire alle regioni di far fronte alle situazioni emergenziali, il DPCM prevede che il Soggetto responsabile della programmazione regionale, nell'ambito delle risorse disponibili e fino alla concorrenza del 20 per cento del finanziamento ministeriale, possa proporre interventi in deroga rispetto alla graduatoria generata dal sistema ReNDiS – Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo –, ovvero la piattaforma dove transitano le richieste di finanziamento da parte delle regioni.
Si specifica che ad oggi non risultano proposte di interventi ricadenti nel territorio comunale di Maratea (Potenza) in predetta piattaforma.
Il Fondo regionale di protezione civile a cui fa riferimento l'onorevole interrogante è stato istituito con decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 «Codice della protezione civile» e costituisce uno strumento importante in quanto volto a consentire immediata capacità operativa e di risposta dei sistemi territoriali di protezione civile che possono essere affrontate a livello regionale senza la necessità della delibera dello stato di emergenza nazionale.
In merito alla richiesta di prevederne un rifinanziamento, atteso che con la scorsa Pag. 346legge di bilancio sono stati stanziati fondi per il 2022 e 2023, si condivide la necessità di valutare ogni iniziativa indirizzata alla risoluzione delle criticità, anche al fine di ripristinare la viabilità dell'arteria stradale in questione in tempi ragionevoli.
ALLEGATO 5
5-00116 Ilaria Fontana: Tempi di pubblicazione della Carta nazionale delle aree idonee ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, acquisiti gli elementi tecnici specifici, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, giova ricordare che la normativa di riferimento, ovvero il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99» e, in particolare, l'articolo 27, prevede che la Sogin S.p.A. (di seguito, anche solo Sogin) definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAI) alla localizzazione del Parco Tecnologico, al cui interno è posto il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, individuando la procedura per la localizzazione, i tempi, i passaggi istituzionali e la documentazione tecnica da produrre fino all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico stesso.
In adempimento alla citata norma, in data 5 gennaio 2021, Sogin ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico, insieme al progetto preliminare e ai documenti correlati, tenendo conto dei criteri indicati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) e dall'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN).
Si è in tal modo aperta la fase di consultazione pubblica, nel corso della quale Sogin ha promosso il Seminario Nazionale per approfondire con tutti i portatori di interesse gli aspetti tecnici del progetto, quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente e per illustrare i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico.
A seguito della fase di consultazione, conclusasi il 5 luglio 2021, e sulla base delle risultanze emerse, Sogin, ai sensi del comma 5 dell'articolo 27 citato, ha elaborato la proposta della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, trasmessa, in data 15 marzo 2022, al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).
Questo Ministero l'ha tempestivamente trasmessa ad ISIN per l'istruttoria prevista per legge. L'istruttoria è stata avviata tempestivamente ed è stata particolarmente approfondita e complessa, anche per assicurare che tutte le osservazioni presentate prima, durante e all'esito del seminario nazionale dai territori e dai soggetti interessati fossero state prese in considerazione e adeguatamente valutate sotto il profilo tecnico e della omogeneità delle conclusioni in base alle quali SOGIN ha formulato la proposta di CNAI.
Tutte le integrazioni a tali fini richieste nel corso dell'istruttoria avviata immediatamente dopo la trasmissione della proposta di CNAI sono state trasmesse da SOGIN con nota del 17 giugno 2022 e in data 10 novembre 2022 ISIN ha trasmesso il provvedimento di approvazione del parere tecnico sulla proposta di carta nazionale delle aree idonee (CNAI) al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
L'anzidetto parere è stato ricevuto da questa Amministrazione in data 11 novembre 2022 ed è attualmente al vaglio degli uffici tecnici, al fine della prosecuzione dell'iter di approvazione della CNAI.Pag. 348
Atteso quanto rappresentato, sarà cura di questa Amministrazione monitorare e promuovere l'efficace svolgimento delle attività previste dalla normativa, al fine di pubblicare ufficialmente la CNAI nel termine previsto.
ALLEGATO 6
5-00117 Montemagni: Bonifica e messa in sicurezza delle aree interessate dallo smaltimento illecito dei rifiuti delle concerie site nei territori di Pisa e Firenze.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, acquisiti gli elementi tecnici specifici, si osserva quanto segue.
Occorre premettere che le attività che hanno ad oggetto il possibile utilizzo dei rifiuti per la realizzazione di opere o recuperi ambientali, possono avvenire solo previo il rilascio di appositi titoli autorizzativi all'interno dei quali, le competenti autorità locali, generalmente le regioni o le province, si esprimono in merito alle caratteristiche dei rifiuti che possono essere utilizzati ed ai limiti che questi devono rispettare al fine di poter essere utilizzati al suolo per le previste opere.
Le medesime autorizzazioni prevedono anche l'esecuzione di test di cessione sui materiali prima dell'utilizzo al suolo.
Sul regime dei controlli, anche sugli impianti di produzione e gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni alla normativa ambientale sui rifiuti, la competenza territoriale spetta alle province che la esercitano ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini di tale esercizio le province possono avvalersi, mediante la stipula di convenzioni, di organismi pubblici, incluse le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia.
Qualora a margine dei suddetti controlli venisse rilevato il superamento dei valori soglia di contaminazione nel suolo o nel sottosuolo, le medesime autorità avviano i necessari procedimenti di bonifica.
Per quanto concerne il controllo sullo smaltimento dei rifiuti, compresi quindi anche quelli derivanti dal settore conciario, occorre evidenziare che la normativa vigente pone in carico al produttore dei rifiuti determinati specifici obblighi, volti essenzialmente al tracciamento dei rifiuti fino all'effettivo raggiungimento dell'impianto di smaltimento o recupero e quindi il corretto smaltimento o riciclaggio.
Infine, ai sensi dell'articolo 195 comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono sia il Comando carabinieri tutela ambiente e il Corpo delle Capitanerie di porto e possono inoltre intervenire, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.
Tutto ciò premesso, attesi gli esiti delle indagini della magistratura, questo Ministero ha attivato le necessarie interlocuzioni con le autorità competenti, così come auspicato dall'interrogante.
In particolare, si rappresenta che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale ARPAT ha fornito un contributo rilevante riguardo le vicende legate all'utilizzo improprio del materiale denominato KEU.
Allo stato attuale, i siti interessati dall'utilizzo del KEU riportati sono tenuti sotto controllo sia dal punto di vista ambientale che della gestione dei procedimenti in materia di bonifiche ambientali.
In particolare, a titolo esemplificativo, nel caso dell'aeroporto di Pisa le criticità sono state risolte grazie alla rimozione completa dei materiali contenenti KEU, mentre per quanto concerne la strada regionale 429 l'area interessata è stata messa in sicurezza al fine di evitare la dispersione di sostanze nell'ambiente, mentre in altri casi sono stati avviati i procedimenti di bonifica.
ALLEGATO 7
5-00118 Mazzetti: Iniziative volte a rendere strutturali i vigenti bonus edilizi.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alle questioni poste dall'Onorevole interrogante, si osserva quanto segue.
Secondo quanto indicato nel PNIEC, nell'ambito degli obiettivi di efficienza energetica del sistema Paese, il settore civile (sia pubblico, che privato) è chiamato ad affrontare le maggiori sfide: ad esso spetta, infatti, garantire il 60 per cento dei risparmi previsti al 2030.
Concorrono al raggiungimento del suddetto obiettivo le politiche attive di efficienza energetica, ad oggi principalmente riferibili alle detrazioni fiscali per gli edifici residenziali, al conto termico, al Programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale (PREPAC) e al Fondo Nazionale per l'efficienza energetica.
Nel panorama dei citati strumenti, le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici rappresentano quelli che hanno garantito i maggiori risultati, sia in termini di investimenti mobilitati, che di risparmi energetici conseguiti.
Il quadro normativo vigente in materia presenta, tuttavia, un orizzonte limitato al 2024-2025 e una disciplina oggettivamente complessa. Oltre tale data, si ritiene opportuna una revisione coordinata e più ampia delle detrazioni fiscali che hanno finora prodotto buoni risultati e che, tuttavia, si presentano come un complesso molto frammentato e non sempre coerente.
Un approccio volto a rivedere, in modo coordinato, la disciplina dei vari bonus esistenti potrebbe consentire di ottimizzare le tempistiche e i costi di riqualificazione di un edificio, promuovendo contestualmente la realizzazione di molteplici obiettivi.
In tale ottica, risulta rilevante promuovere interventi di riqualificazione profonda degli edifici, che interessi, a un tempo, vari ambiti: l'aspetto della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'elettrificazione dei consumi; l'ambito tecnologico, con particolare riferimento alla digitalizzazione; la sicurezza dell'infrastruttura, specie sotto il profilo del rischio sismico; gli aspetti ambientali connessi alla presenza di spazi verdi, al risparmio idrico, alla sostenibilità dei materiali utilizzati e delle tecniche costruttive; gli aspetti sociali correlati al contrasto della povertà energetica.
In ultimo, al fine di garantire il superamento del principale ostacolo all'attuazione degli interventi di riqualificazione degli edifici, legato al costo di investimento iniziale, le detrazioni potrebbero essere affiancate da adeguati strumenti finanziari che accompagnino il coordinamento e la revisione delle misure di cui sopra.
Sarà cura di questa amministrazione monitorare l'attuazione delle politiche esistenti di efficienza energetica, al fine di ottemperare agli obblighi di efficientamento e realizzare, quindi, un'effettiva opera di riqualificazione del patrimonio edilizio, sia pubblico che privato.
ALLEGATO 8
5-00119 Simiani: Criticità ambientali della laguna di Orbetello.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si osserva quanto segue.
Al riguardo, nel premettere che il quadro normativo di riferimento – in particolare, il decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha trasferito tutte le funzioni amministrative e gestorie sui beni del demanio marittimo alle regioni e agli enti locali, ad eccezione delle funzioni relative ad usi specifici nazionali – non pone in capo all'Agenzia del Demanio specifiche competenze in materia, appare utile rappresentare che l'area lagunare di Orbetello è stata interessata nel tempo da varie problematiche legate all'inquinamento ed alla contaminazione ambientale.
Come anche evidenziato dall'interrogante, sin dai primi anni '90 venne avviata la gestione commissariale dell'area medesima al fine di realizzare iniziative tese al risanamento ambientale della laguna. La gestione commissariale è giunta a cessazione in forza dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 31 del dicembre 2012. In particolare, con tale Ordinanza è stata stabilita la cessazione della gestione straordinaria facente capo al Dipartimento della Protezione civile, con ripristino della gestione ordinaria e subentro della regione Toscana quale Amministrazione competente per gli interventi di risanamento ambientale.
La cessazione del regime straordinario ed il correlato trasferimento di competenze in capo alla regione Toscana sono stati ulteriormente evidenziati nella recente sentenza n. 464 del 2021, con la quale il Tribunale di Firenze – nell'ambito del giudizio promosso dalla regione Toscana contro il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), l'Agenzia del Demanio, il comune di Orbetello e la provincia di Grosseto al fine di vedere accertata la competenza del MEF, anche per il tramite dell'Agenzia del Demanio, in merito agli obblighi derivanti dalla dominicalità della laguna di Orbetello, facente parte del demanio marittimo, e, per l'effetto condannare il medesimo Ministero al pagamento di una ingente somma in relazione agli interventi effettuati dalla regione citata per il risanamento delle criticità legate all'eutrofizzazione della laguna stessa – ha rigettato la domanda della regione Toscana e ha ritenuto che non possano esservi dubbi sulla cessazione del regime straordinario «e sulla circostanza che ricadano nella gestione ordinaria della regione gli interventi effettuati al di fuori della gestione straordinaria».
Ciò premesso, questo Ministero è consapevole che l'area in questione riveste una particolare rilevanza dal punto di vista ambientale, sia per la particolarità e delicatezza degli ambienti presenti che per la ricchezza della fauna.
Per quanto di stretta competenza del Ministero, con particolare riferimento agli aspetti legati alla tutela della biodiversità, si rappresenta che il territorio è interessato dal sito Natura 2000 – Zona speciale di conservazione ZSC – Zona di Protezione Speciale ZPS «Laguna di Orbetello», ed è stato designato quale ZSC con decreto ministeriale del 22 dicembre del 2016.
Le misure di conservazione approvate dalla regione Toscana con provvedimento n. 1223/2015 per la ZSC e con provvedimento n. 454 del 2008 per la ZPS prevedono, tra l'altro, la regolamentazione della gestione del livello idrico delle acque lagunari.
Inoltre, l'ARPAT della Toscana, nelle interlocuzioni istituzionali intercorse, ha rappresentato che essa svolge attività di supporto alla regione per i «fini gestionali» della Laguna, attraverso una continua attivitàPag. 352 di monitoraggio e validazione dei dati ambientali acquisiti, attività che l'Agenzia stessa prevede di implementare al fine di avere a disposizione maggiori dettagli delle condizioni lagunari.
All'evidenza, la corretta gestione dell'area volta a mantenere integri nel tempo i biotopi presenti è essenziale per il mantenimento degli habitat e la conservazione delle specie, in particolare di quelle incluse nelle direttive Natura, ovvero «Habitat» e «Uccelli».
Il Ministero, pertanto, nell'ambito delle proprie prerogative, continuerà a monitorare la situazione attraverso le dovute interlocuzioni gli Enti preposti per garantire la migliore gestione del sistema e valutare eventuali nuove forme nell'ambito della normativa vigente, anche alla luce del fatto che, ai fini della Strategia per la Biodiversità, gli ambienti caratteristici come quello della laguna di Orbetello rivestono una particolare importanza per il ruolo ambientale che svolgono, e per il raggiungimento degli obiettivi della strategia europea e nazionale.