CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 dicembre 2022
20.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 142

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.

  La seduta comincia alle 20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
C. 643-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Mirco CARLONI, presidente e relatore, avverte che la Commissione è chiamata oggi a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo) per le parti di propria competenza.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella n. 13 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenuta nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. Pag. 143La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricordo che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima V Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.
  In particolare, segnala che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
  Per quanto riguarda il calendario dei lavori della Commissione, ricorda che, come concordato in Ufficio di presidenza, il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio è fissato, alle ore 11 della giornata di domani, martedì 6 dicembre. Nella medesima giornata, si procederà, pertanto, alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati e all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione insieme agli emendamenti e agli ordini del giorno eventualmente approvati.
  In qualità di relatore, illustra quindi il provvedimento in esame.
  In particolare riferisce che la XIII Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
  Il disegno di legge di bilancio 2023, nella Sezione I, reca una pluralità di interventi di diretto interesse della Commissione, sui quali si soffermerà nella presente relazione, rinviando alla documentazione elaborata dal Servizio Studi per un'analisi più approfondita.
  In particolare, l'articolo 11 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della Pag. 144pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
  Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.
  Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 20 estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
  In particolare, la disposizione in commento stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2023, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'articolo 1, decreto legislativo n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
  A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Tale comma 44, nel testo previgente, prevedeva già l'esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022.
  L'articolo 26 prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 1), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 14 per cento.
  Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023 – le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 14 per cento.
  L'articolo 57 reca disposizioni in merito all'introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell'imprenditoria in agricoltura.
  In particolare il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con età inferiore a quarant'anni.
  L'articolo 61 reca la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene conseguentemente incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. In particolare Per l'erogazione, anche per il 2023, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio Pag. 145e non obbligatorio, vengono stanziate risorse pari a 30 milioni di euro per il medesimo anno 2023, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato dal comma 1.
  La suddetta indennità è pari a trenta euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
  L'articolo 64, attraverso modifiche puntuali all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali. In particolare, al comma 1, lettera b), si ammette il ricorso a prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare. In tal caso, per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 16, laddove prevede che, nel settore agricolo, il compenso minimo sia pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il comma 1, lettera d), sopprime la lettera b) dell'articolo 54-bis, comma 14 del decreto-legge n. 50 del 2017 che vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo a meno che non siano titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e purché, in ogni caso, non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Al comma 1, lettera c), è conseguentemente abrogata la disposizione di cui all'articolo 54-bis, comma 8-bis del citato decreto-legge che obbliga, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
  L'articolo 70 rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per:

   a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

   b) 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 1).

  Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 2).
  Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia che, alla luce dei risultati conseguiti e dei dati di operatività, lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, disciplinati all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un'ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche alla luce degli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento.
  L'articolo 76 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la sovranità alimentare», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.
  Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in commento, individua la finalità Pag. 146che si intende perseguire con il sopraindicato «Fondo per la sovranità alimentare», da istituirsi, come sopra specificato, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
  La suddetta finalità consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di: tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole; le filiere agricole; gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.
  Il comma 2, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo descritto al precedente comma 1.
  L'articolo 77 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per l'innovazione in agricoltura», con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura.
  Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in esame individua le finalità che si intendono perseguire con il sopraindicato «Fondo per l'innovazione in agricoltura», da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  Le suddette finalità consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.
  Il comma 2, individua le diverse modalità con le quali possono essere finanziati i progetti di innovazione descritti al comma 1. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato per la concessione di agevolazioni alle imprese – anche nelle forme di contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti – nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di venture capital così come definiti dall'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011. Per sostenere i progetti di innovazione di cui al comma 1 possono, inoltre, essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'articolo 1, commi 354-361 della legge n. 311 del 2004.
  Il comma 3, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste – da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni – sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo descritto al precedente comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La stessa disposizione precisa che il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste può stipulare, con ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A., apposite convenzioni volte a definire lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo descritto al precedente comma 1.
  Il comma 4, infine, autorizza, per la gestione degli interventi descritti dalla disposizione in esame, l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ove confluiscono le disponibilità finanziare di cui al comma 1.
  L'articolo 78 istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggettiPag. 147 con un ISEE non superiore a 15.000 euro.
  Il comma 1 dell'articolo in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
  La definizione di tale sistema abilitante è demandata a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, il comma 2 dell'articolo 78 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, con il suddetto decreto siano stabiliti:

   i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

   l'ammontare del beneficio unitario;

   le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;

   le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

  Segnala, infine, all'articolo 127 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con l'assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027 al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. Viene demandata al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate (comma 2).
  L'articolo 167 approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella n. 13) e prevede altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.
  Nello specifico, il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per l'anno 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per l'anno 2023, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  Il comma 3 autorizza il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l'anno 2023, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.
  Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2023, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti all'attuazione della disciplina sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MASAFPag. 148 (art. 12 e 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012).
  Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2023, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale».
  Il comma 6, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, per l'anno 2023, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MASAF, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza nonché di progetti di cooperazione internazionale.
  Passando ad illustrare la Sezione II segnala che il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza per lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste autorizza per il 2023, per lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, spese finali, in termini di competenza, pari a circa 2.408,8 milioni di euro.
  In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 2.519,3 milioni di euro, di cui 1.183,7 milioni di parte corrente e 1.335,6 milioni in conto capitale.
  Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque per il MASAF, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2023 e, poi, decrescente nel biennio 2024-2025.
  Più nel dettaglio, le spese finali del Ministero nell'anno 2023 risultano in aumento rispetto al bilancio dello scorso anno, in termini assoluti, di 486,9 milioni di euro.
  Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 500,7 milioni di euro e di una diminuzione delle spese di parte capitale pari a 13,8 milioni di euro.
  Gli stanziamenti di spesa del Ministero previsti dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2022, in misura pari allo 0,3 per cento della spesa finale del bilancio statale.
  Con riferimento alle previsioni di spesa segnalo che lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella 13) esponeva, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 1.811,3 milioni di euro.
  La manovra finanziaria per il 2023 attuata con le Sezioni I e II della legge di bilancio determina complessivamente, rispetto alla legislazione vigente, un aumento delle spese finali di 597,5 milioni di euro, determinato da un aumento di 79,8 milioni di spesa in conto capitale e di 517,8 milioni di spesa corrente.
  In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili ai rifinanziamenti/definanziamenti determinati con la Sezione II determinano una diminuzione della spesa pari a 2,4 milioni di euro, di cui la gran parte è in spese correnti (-7,2 milioni di euro) mente le spese in conto corrente risultano in aumento (4,8 milioni di euro).
  Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano, nel complesso, un effetto positivo di 600 milioni di euro (di cui 525 milioni di spese correnti e 75 milioni di conto capitale).
  Nel complesso, dunque, la legge di bilancio prevede stanziamenti finali per il Ministero pari a 2.408,8 milioni per il 2023.
  Le spese in conto capitale assorbono il 50 per cento delle spese finali del Ministero (rispetto al 64,5 per cento della legge di bilancio del 2022, al 49,5 per cento della legge di bilancio 2021 e al 54,2 per cento delle previsioni assestate 2021).
  Con riferimento alle missioni di spesa del Ministero rilevo che la principale di esse è la Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», che rappresenta circa il 96,7 per cento della spesa finale del Dicastero.
  Si tratta della Missione su cui la manovra ha inciso maggiormente, in quanto interessataPag. 149 sia dai rifinanziamenti/definanziamenti per 2,8 milioni di euro disposti dalla Sezione II sia da ulteriori incrementi, pari a 600 milioni disposti dalla Sezione I.
  La Missione, che a legislazione vigente 2023, riportava uno stanziamento pari a 1.733,7 milioni di euro – con l'incremento determinato dalla manovra, pari complessivamente a 597,6 milioni – reca, a Legge di bilancio, risorse in conto competenza pari a 2.331,2 milioni per il 2023.
  Come già precedentemente evidenziato gli interventi della Sezione I che hanno inciso sugli stanziamenti della Missione qui in esame determinandone un aumento di 600 milioni di euro, sono i seguenti:
  L'articolo 76 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la sovranità alimentare», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
  L'articolo 77 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per l'innovazione in agricoltura», con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
  L'articolo 78 istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.
  Il totale dei rifinanziamenti/definanziamenti previsti per lo stato di previsione del dicastero agricolo ammonta, per il 2023, a 2,8 milioni di euro e l'elenco degli stessi è presente in un allegato annesso al medesimo stato di previsione.
  In particolare i rifinanziamenti riguardano le seguenti autorizzazioni di spesa (2023):

   Fondo lattiero – caseario del comparto del latte ovino (che viene rifinanziato per 4 milioni di euro);

   Fondo nazionale per la suinicoltura (che viene rifinanziato per 4 milioni di euro);

   Miglioramento qualità prodotti cerearicoli (che viene rifinanziato per 2 milioni di euro).

  Mentre tra i definanziamenti si segnalano le seguenti autorizzazioni di spesa:

   mutui ai consorzi di bonifica (che viene definanziato di 6,1 milioni di euro);

   pesca: arresto temporaneo non obbligatorio (che viene definanziato di 1,1 milioni di euro).

  Ringrazia, infine, in modo non formale, il sottosegretario La Pietra per la disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede alla presidenza chiarimenti circa la tempistica relativa alla presentazione della relazione da parte del relatore e delle eventuali relazioni di minoranza.

  Mirco CARLONI, presidente, chiarisce che la relazione è in corso di elaborazione e sarà trasmessa ai componenti della Commissione, per le vie brevi, prima dell'inizio della seduta prevista nella giornata di domani.

  Marco CERRETO (FDI), nel condividere l'impostazione della relazione svolta dal presidente, ringrazia il rappresentante del Governo per la presenza.

  Giandiego GATTA (FI-PPE), nel ringraziare il sottosegretario La Pietra per la presenza, chiede alcuni chiarimenti circa le motivazioni poste alla base del previsto definanziamento dell'autorizzazione di spesa relativo all'arresto temporaneo non obbligatorio nel settore della pesca nonché, così come già evidenziato nel corso dell'audizione del Ministro Lollobrigida sulle linee programmatiche, sulla circostanza per cui il settore della pesca non sia incluso nelle finalità elencate del Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 76 del disegno di legge in esame.

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  Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA, con riferimento alle questioni poste dal deputato Gatta sottolinea come si tratti di temi di assoluta rilevanza che sono all'attenzione del Governo, evidenziando, in ogni caso, che il Parlamento è sovrano e può senz'altro modificare e migliorare il testo del disegno di bilancio in esame.

  Mirco CARLONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta ricordando che il termine per l'eventuale presentazione di proposte emendative presso la XIII Commissione è fissato alle ore 11 della giornata di domani, martedì 6 dicembre.

  La seduta termina alle 20.30.