XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 3 dicembre 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME:
DDL COST. N. 1917 E ABB. E
MOZIONE N. 1-00369

Ddl cost. n. 1917 e abb. – Norme in materia di ordinamento giurisdizionale
e di istituzione della Corte disciplinare

Discussione sulle linee generali: 11 ore.

Relatori 1 ora
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 15 minuti
Gruppi 8 ore e 15 minuti
Fratelli d'Italia 54 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 57 minuti
Lega – Salvini premier 50 minuti
MoVimento 5 Stelle 54 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 49 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 47 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 47 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 46 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 45 minuti
Misto: 46 minuti
  Minoranze Linguistiche 26 minuti
  +Europa 20 minuti

Mozione n. 1-00369 – Iniziative in materia di legalizzazione della cannabis
per finalità di carattere terapeutico e ricreativo

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista 35 minuti
Lega – Salvini Premier 33 minuti
MoVimento 5 Stelle 28 minuti
Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE 28 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Azione – Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 16 minuti
Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare 16 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 15 minuti
Misto: 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 6 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 3 dicembre 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Longi, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Longi, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 dicembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BAGNAI: «Modifiche alla disciplina relativa all'adozione dello statuto e alla nomina degli organi della Banca d'Italia nonché approvazione del nuovo statuto della medesima» (2157);

   PRESTIPINO: «Modifiche al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, in materia di commercio di articoli pirotecnici, a tutela dell'incolumità pubblica, della salute, dell'ambiente e degli animali» (2158).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia)

  IAIA ed altri: «Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale in materia di promozione e partecipazione allo svolgimento di sfide estreme» (1984) Parere delle Commissioni I, V, IX e XII.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione «Rossini Opera Festival», per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 315).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 novembre e 2 dicembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dello strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova (COM(2024) 469 final), che è assegnata alla III Commissione (Affari esteri). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 dicembre 2024;

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale 2024 sull'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione nel 2023 (COM(2024) 548 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul recepimento della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2024) 558 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale UE-Turchia istituito a norma dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Turchia riguardo all'adozione di una decisione sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente (COM(2024) 559 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 559 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dispositivi monouso e il loro ricondizionamento (COM(2024) 560 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica (COM(2024) 561 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 561 final – Annexes 1 to 6), che è assegnata alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 29 novembre 2024.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 dicembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2024) 497 final);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento della seconda rata del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina (COM(2024) 544 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica (COM(2024) 561 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione 2024 sulla politica di allargamento dell'Unione europea (COM(2024) 690 final).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 28 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2022 (Doc. XCVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

  Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 29 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2024, relativo alla contabilità speciale n. 6185, concernente primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 e n. 639 del 2020.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Marialaura Ferrigno, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (237).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 2 gennaio 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Dati relativi ai tribunali che hanno registrato un aumento dell'arretrato del contenzioso civile, in relazione all'obiettivo previsto dal Pnrr – 3-00597

A)

   DORI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza in tema di riforma del processo prevede tra gli obiettivi da raggiungere, limitatamente agli uffici di merito e al settore civile, la riduzione dell'arretrato, con il fine di migliorare nel suo complesso l'efficienza del sistema giustizia;

   per il tribunale sono considerati «arretrato» tutti i procedimenti pendenti da oltre tre anni al 31 dicembre 2019 di area Sicid, con l'esclusione della materia del giudice tutelare, dell'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale (Atp) e dell'attività di «ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata»; per la Corte d'appello sono considerate invece le cause pendenti da più di due anni al 31 dicembre 2019;

   in particolare, la riduzione dell'arretrato civile è stata fissata dall'obiettivo Pnrr al 65 per cento in tribunale e al 55 per cento in Corte di appello entro fine 2024; mentre il target diventa più ambizioso entro giugno 2026 prevedendo una riduzione del 90 per cento delle cause pendenti sia presso i tribunali che in appello;

   la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, in accordo con il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ha elaborato un kit statistico per riportare, a livello distrettuale e nazionale, distintamente per ciascuna sede tribunale e di Corte di appello, l'andamento dei flussi, delle pendenze, del clearance rate (Cr), del disposition time e anche dell'arretrato civile;

   in merito all'andamento dell'arretrato in tribunale, la relazione sul monitoraggio statistico-giudiziario del Ministero della giustizia aggiornata a dicembre 2022 ha evidenziato come, «sebbene si registri una riduzione rispetto alla baseline sia nel 2021 che nel 2022 (rispettivamente, del –3,8 per cento e –9,3 per cento), il trend risulti contenuto in relazione al target da raggiungere, anche tenendo conto del fatto che il contributo derivante dal potenziamento degli Uffici del processo non ha ancora evidenziato tutte le effettive potenzialità. In Corte di appello, invece, la riduzione dell'arretrato civile è più marcata, con una variazione di –28,3 per cento rispetto al 2019 e –18,9 per cento rispetto al 2021»;

   a sottolineare le difficoltà di raggiungere i target in principio prefissati è stata la stessa relazione relativa alle proposte di revisione del Pnrr presentata recentemente dal Ministro Fitto alle Camere;

   nella relazione si evidenzia come «rispetto al triennio 2017/2019 in cui si era registrata una riduzione percentuale media del 9,2 per cento all'anno, sia nel 2021 che nel 2022 la riduzione media annuale dell'arretrato nei Tribunali è stata inferiore al 6 per cento»;

   più in particolare, 95 tribunali su 140, pari al 68 per cento del totale, nel periodo 2019-2022 hanno ridotto l'arretrato civile, con una riduzione media pari al 28 per cento, mentre le restanti «45 sedi viceversa hanno registrato un aumento dell'arretrato»,

   le cause della variazione di arretrato verrebbero ricondotte da un lato «all'onda dei ricorsi in materia di protezione internazionale del 2019», dall'altro al fatto che «una quota significativa del nuovo personale per l'Ufficio del processo non è rimasto in servizio»;

   in tale ottica il Governo ha proposto una riformulazione che potrebbe «prevedere, alternativamente, una rideterminazione quantitativa alla luce delle circostanze emerse nel primo periodo di attuazione, oppure la previsione di target differenziati, che tengano conto delle differenze oggettive tra Uffici giudiziari»;

   in risposta alle criticità emerse si è esposto anche Movimento Forense, che ha annunciato di voler inoltrare istanza di accesso agli atti per venire a conoscenza dei 45 tribunali in cui non sono stati raggiunti gli obiettivi di riduzione di arretrato civile –:

   se i Ministri interrogati intendano fornire con urgenza l'elenco completo dei 45 tribunali che hanno registrato un aumento dell'arretrato e i relativi dettagliati dati.
(3-00597)


Chiarimenti in ordine all'utilizzo delle uniformi del personale di polizia penitenziaria all'interno degli istituti penali per minorenni – 3-01588

B)

   DI BIASE, GIANASSI, LACARRA e SERRACCHIANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con circolare del Capo del dipartimento di giustizia minorile del 1° ottobre 2024 è stata introdotta una nuova disciplina sull'utilizzo da parte degli agenti di polizia penitenziaria dell'uniforme di servizio negli istituti penali per minorenni, che a giudizio dell'interrogante appare in contrasto con quanto previsto dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2004;

   nelle premesse della circolare viene motivata la decisione di rimodulare l'utilizzo dell'uniforme ordinaria, di servizio e operativa. In particolare si motiva sottolineando «la necessità di rimodulare la disciplina concernente l'uso delle uniformi del Corpo di Polizia Penitenziaria per il personale operante negli Uffici, Istituti e Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, in ciò rilevando, in particolare, l'esigenza di favorire e riaffermare una corretta introiezione da parte dei soggetti detenuti negli Istituti Penali Minorili, minorenni e giovani adulti, ed immessi nel circuito penale, in ordine al valore e al significato della pubblica funzione svolta dal personale di Polizia Penitenziaria ivi impiegato»;

   la circolare tra le ragioni del provvedimento riporta anche il fatto che «l'uso dell'uniforme da parte del personale di Polizia Penitenziaria assegnato al comparto detentivo minorile corrisponda all'esigenza di evidenziare e tutelare il principio di autorevolezza che deve permeare l'esercizio della pubblica funzione, anche nella percezione degli utenti, quale segno formale e simbolico di legalità democratica, onore e disciplina, connettendo il prestigio della divisa a una simmetrica correttezza e lealtà costituzionale, tesa all'assolvimento dei doveri istituzionali, in un quadro di rispetto delle regole e delle garanzie»;

   la decisione assunta dal Capo del dipartimento di giustizia minorile è stata aspramente criticata per l'intento repressivo di cui appare portatrice. In particolare l'associazione Antigone per i diritti dei detenuti si è espressa con chiarezza sul punto. «Da oggi – si legge in una dichiarazione a mezzo stampa della coordinatrice nazionale di Antigone Susanna Marietti – nelle carceri minorili i poliziotti indosseranno la divisa. Per segnare anche simbolicamente che pure verso i ragazzini ci vuole un carcere distante e autoritario. Nei decenni i poliziotti hanno vestito in borghese per facilitare la relazione educativa. Si tratta di un altro tassello di cultura repressiva che vince su quel buon senso di cui era impregnato il sistema della giustizia minorile e che ha sempre dimostrato di essere efficace nel reintegrare socialmente i ragazzi» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della circolare del Capo del dipartimento di giustizia minorile del 1° ottobre 2024 e se non ravvisi un'ingiustificata difformità con quanto previsto in ordine all'utilizzo delle uniformi del personale di polizia penitenziaria all'interno degli istituti penali per minorenni, dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2004;

   se non ritenga che quanto disposto dalla circolare, viste anche le motivazioni in premessa, non rappresenti il rischio concreto di un'omologazione del sistema della giustizia minorile al sistema penitenziario per gli adulti.
(3-01588)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1274 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 2024, N. 155, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE E IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2150)

A.C. 2150 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E LAVORO

Articolo 1.
(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)

  1. Le risorse destinate a Rete ferroviaria Italiana – RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di 250 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. L'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana – RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2024.
  4. Le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.
  5. Il fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare:

   a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;

   b) per 74 milioni di euro al programma «ponti, viadotti e gallerie»;

   c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma.

  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 2.
(Rifinanziamento Ape sociale 2024)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 3.
(Misure in favore di grandi eventi)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e delle attività ad essi necessarie, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Al fine di consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale.
  4. Per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 4.
(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Nell'anno 2024, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 100 milioni di euro e sono ripartite come indicato nella tabella di cui all'allegato 1. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 5.
(Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato)

  1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di PNRR)

  1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
  2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.
  3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall'articolo 18-quinquies del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.
  4. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next generation EU-Italia–Contributi a fondo perduto», nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al citato articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.
  5. A valere sul bilancio dello Stato si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al fondo Next generation EU entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.
  6. Al fine di una adeguata programmazione delle spese, le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possono essere attivate dalle amministrazioni titolari di misura anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.
  7. Eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II
DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 7.
(Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13)

  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

   a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

   6-ter. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

   a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

   b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5 per cento;

   c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

   d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9 per cento.

   6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento.».

   b) al comma 10:

    1) alla lettera c), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;»;

    2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».

  2. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «comma 2,» inserire le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»;

   b) dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

Articolo 8.
(Modifiche al credito d'imposta ZES)

  1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.»;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «primo e secondo periodo,»;

   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura prevista dal comma 2, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo».

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 9.
(Somme da riconoscere alle autonomie territoriali)

  1. Alla Regione siciliana è riconosciuto un contributo pari a euro 74.418.720 per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. L'attribuzione delle risorse di cui al primo periodo è subordinata all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica.
  2. In attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 10 maggio 2023, è attribuito nell'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di 5.491.000 euro, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79.909.720 euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 10.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9, pari a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;

   b) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

   e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4;

   g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   h) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   i) quanto a euro 1.441.909.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto.

Articolo 11.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella n. 1

Articolo 4

Amministrazione

Anno 2024 (importi in euro)

  Polizia di Stato

46.735.395

  Carabinieri

29.209.622

  Guardia di finanza

12.027.492

  Polizia penitenziaria

7.903.780

  Corpo nazionale dei vigili del fuoco

4.123.711

Totale

100.000.000

Tabella n. 2

Articolo 10, comma 1, lettera i)

Importi in euro in termini di competenza e cassa

  Stato di previsione

2024

  MISSIONE/programma

Ministero dell'economia e delle finanze

  3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

633.274.639

  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)

633.274.639

  19. Giustizia (6)

128.575

  19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)

128.575

  1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

46.611.105

  1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)

34.142.341

  1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)

12.468.764

  23. Fondi da ripartire (33)

760.364.735

  23.1 Fondi da assegnare (1)

170.364.735

  23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

590.000.000

Ministero delle imprese e del made in Italy

  7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

58.509

  7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

58.509

Ministero della giustizia

  2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

16.986

  2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

16.986

Ministero dell'interno

  3. Ordine pubblico e sicurezza (7)

804.580

  3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)

804.580

  1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

306.384

  1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (2)

306.384

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

  1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

3.930

  1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)

3.930

Ministero della difesa

  2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.451

  2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)

1.451

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

3.782

  1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)

3.782

Ministero della salute

  3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

335.044

  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

335.044

TOTALE

1.441.909.720

A.C. 2150 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «destinate a Rete» sono sostituite dalle seguenti: «destinate alla società Rete» e le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2024»;

   al comma 2, le parole: «a favore di Rete» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della società Rete»;

   al comma 3, le parole: «220 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni»;

   al comma 4, le parole: «destinate ad ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «destinate alla società ANAS»;

   al comma 5, alinea, le parole: «investimenti ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «investimenti dell'ANAS»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2025.
  5-ter. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 nell'ambito del decreto di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

   al comma 6, le parole: «dal presente articolo, pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 5-ter del presente articolo, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2024 e a 70 milioni di euro per l'anno 2025»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 706, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”;

   b) al comma 707 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024”.

  6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: “20 milioni di euro per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “21,5 milioni di euro per l'anno 2024”. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6-sexies. Al comma 2-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-sexies e per le finalità di cui al terzo periodo, è assegnata alla medesima società la somma di 343 milioni di euro. Il rafforzamento patrimoniale di cui al secondo periodo è realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilità previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della suddetta società di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute dall'ANAS S.p.A. nelle società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. - SITAF. Il corrispettivo per l'acquisizione di cui al terzo periodo è determinato in misura corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal consiglio di amministrazione dell'ANAS S.p.A. riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater e 2441 del codice civile, l'articolo 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, né l'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse”.
  6-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-sexies, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  6-octies. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

  “7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, approva il piano di riparto delle risorse destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, a indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e che, avendo presentato la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono state ammesse alla concessione dei relativi aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente all'importo complessivo delle richieste di indennizzo contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle suddette regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare al Commissario straordinario con le procedure previste a legislazione vigente.
  7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma 7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti.
  7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267”».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze) – 1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui agli articoli 23, 24 e 29 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  2. L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni».

  All'articolo 2:

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento dell'Ape sociale per il 2024».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Completo utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale contro il COVID-19) – 1. Le risorse erogate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Le regioni e le province autonome, pertanto, anche negli anni 2024 e 2025, possono avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «ad essi necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «a tali fini necessarie»;

   al comma 4, dopo le parole: «dell'Ucraina» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Al fine di sostenere economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

   al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 4 del presente articolo».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate) – 1. Al fine di garantire le maggiori esigenze operative delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «con la restante» sono sostituite dalle seguenti: «con quella della restante» e dopo le parole: «15 luglio 2010» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010».

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «M1C1-72-bis del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

   al comma 3, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge» e le parole: «Fondo Next generation Eu-Italia» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia»;

   al comma 4, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR»;

   al comma 5, le parole: «fondo Next generation EU» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia»;

   al comma 6, le parole: «titolari di misura» sono sostituite dalle seguenti: «titolari di misure del PNRR»;

   al comma 7, le parole: «fondo di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia»;

   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

  «7-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  7-ter. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: “individuate” è sostituita dalla seguente: “individuati”;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: “delle pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “di cui al primo periodo”.

  7-quater. All'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale su cui sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3, ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del soggetto attuatore. Il finanziamento è destinato al comune proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR”».

  Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici “Torino 2006”) – 1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, dopo le parole: “6 agosto 2007, n. 19,” sono inserite le seguenti: “o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti”.
  2. Ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006, istituita dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e il completamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, la gestione e il mandato del commissario di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proseguono senza soluzione di continuità, sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il commissario di cui al primo periodo, che assume la denominazione di “commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65”, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa.
  3. Al termine della gestione di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, e ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa legge n. 65 del 2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al commissario di cui al comma 2 del presente articolo sono trasferiti alla regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forza alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza Regione Piemonte S.p.A.
  4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 6-ter. – (Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112) – 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali, titolari di misure del PNRR e dei soggetti attuatori di interventi che comportano la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica delle predette amministrazioni, all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: “funzionamento” sono inserite le seguenti: “, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,”;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  “3-bis. Al fine di supportare l'attività della Cabina di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 e in aggiunta al contingente ivi previsto è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia, anche in materia di attuazione di interventi e misure del PNRR. Il Consiglio è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale della Cabina di regia. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di nomina di ciascun membro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse specificamente destinate dal comma 3 per consulenti ed esperti e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3. In sede di prima applicazione, i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione quali esperti ai sensi del comma 3 sono nominati automaticamente quali membri nel Consiglio, per la durata e con i compensi già stabiliti in sede di individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 6-quater. – (Apertura di un conto corrente di tesoreria in favore dell'ISMEA per il PNRR) – 1. È autorizzata l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di un apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR di competenza dell'Istituto medesimo.

  Art. 6-quinquies. – (Controlli in materia di PNRR) – 1. Al fine di sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del PNRR, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR si attengono, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni del presente articolo.
  2. I soggetti attuatori degli interventi del PNRR assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, i soggetti attuatori:

   a) effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;

   b) verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;

   c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali e dell'Unione europea per le rispettive attività di controllo e di audit;

   d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.

  3. Gli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all'articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
  4. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea applicabile. A tal fine, le medesime amministrazioni:

   a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;

   b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità, delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati;

   c) verificano l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarità formale delle attestazioni di cui al comma 3, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR.

  5. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR integrano i controlli di regolarità formale di cui al comma 4, lettera c), con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini:

   a) dell'erogazione del saldo del finanziamento del PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;

   b) delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attiva modalità semplificate per il sistema informatico ReGiS in relazione agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 5.
  7. Al fine di agevolare la definizione delle partite contabili aperte in occasione della chiusura dei conti dei programmi cofinanziati dai fondi europei, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità esistenti, ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea. Il fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 provvede al recupero delle somme erogate a valere sulle domande di pagamento presentate dall'amministrazione titolare del programma nei cui confronti è stata emessa la nota di addebito.

  Art. 6-sexies. – (Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni) – 1. Al fine di rafforzare le strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, i Ministeri e gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, adottano iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale e sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, unità di personale dell'area dei funzionari e degli assistenti o istruttori nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni di cui al primo periodo coerenti con il relativo Piano degli interventi predisposto ai sensi del citato articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024. Il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolge mediante le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relative a profili professionali omogenei a quelli banditi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  3. All'articolo 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

  “9-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con delibera di giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del parere del responsabile finanziario dell'ente, predispongono un Piano degli interventi contenente le seguenti misure:

   a) creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

   b) sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestività nei pagamenti;

   c) costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;

   d) ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti.

  9-ter. La realizzazione delle misure previste dal Piano di cui al comma 9-bis, da effettuare entro il 31 dicembre 2025, è verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile nell'ambito delle attività di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al capoverso 6-bis:

      all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «approvato con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto» e dopo le parole: «nel caso in cui» sono inserite le seguenti: «sussista una delle seguenti circostanze»;

      alla lettera a), la parola: «correlata» è sostituita dalla seguente: «correlate» e le parole: «introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148» sono sostituite dalle seguenti: «introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148»;

      alla lettera b), la parola: «ovvero» è soppressa e le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

      dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati»;

     al capoverso 6-ter:

      all'alinea, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e b-bis)»;

      alla lettera b), le parole: «, all'incremento di cui alla precedente lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento di cui alla lettera a)»;

      alla lettera d), le parole: «, all'incremento di cui alla precedente lettera c)sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento di cui alla lettera c)»;

     al capoverso 6-quater, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6-ter» e le parole: «30 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis);»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati”»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 12 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 12 febbraio»;

    alla lettera a), la parola: «inserire» è sostituita dalle seguenti: «sono inserite»;

    alla lettera b), la parola: «inserire» è sostituita dalle seguenti: «sono aggiunte» e le parole: «del D.P.R.» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

   alla rubrica, le parole: «e del decreto legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 143, e al decreto legislativo».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale) – 1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del presente decreto, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

  Art. 7-ter. – (Benefici per i lavoratori dipendenti) – 1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   “b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennità”;

   c) al comma 4, primo periodo, le parole: “indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli” sono sostituite dalle seguenti: “indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto e dei figli”;

   d) al comma 5, primo periodo, le parole: “dal contribuente” sono sostituite dalle seguenti: “dal lavoratore beneficiario”.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del presente decreto, accertate con le modalità di cui al comma 3 del suddetto articolo 40, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

  Art. 7-quater. – (Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette) – 1. Per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Art. 7-quinquies. – (Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale) – 1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater), dopo le parole: “compagine sociale” sono aggiunte le seguenti: “che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”;

   b) all'articolo 21, comma 1, lettera b-ter), dopo le parole: “compagine sociale” sono aggiunte le seguenti: “che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «All'articolo 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1 del»;

    alla lettera a), le parole: «primo periodo, possono» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo possono»;

    alla lettera c), capoverso 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: «comma 2», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e, al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 16, comma 1» sono inserite le seguenti: «, del decreto-legge n. 124 del 2023» e le parole: «prevista dal comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal comma 2 del presente articolo»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. In relazione all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a disposizione della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate sono incrementate di 4.690 milioni di euro, a cui si fa fronte mediante corrispondente versamento alla predetta contabilità speciale n. 1778 delle somme disponibili in conto residui a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  1-ter. Al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, il Ministro delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10»;

   alla rubrica, la parola: «ZES» è sostituita dalle seguenti: «per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica».

  All'articolo 9:

   al comma 2, le parole: «10 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Al fine di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla luce della nuova governance europea, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e da due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

  Nel capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali) – 1. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione o dalla provincia di Trento.

  Art. 9-ter. – (Abolizione delle sanzioni sulla presentazione delle certificazioni relative alle risorse straordinarie connesse all'emergenza da COVID-19 per l'anno 2022) – 1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è abrogato. Non formano oggetto di restituzione le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

  Art. 9-quater. – (Spesa farmaceutica per acquisti diretti) – 1. All'articolo 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome” sono sostituite dalle seguenti: “al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare”».

  All'articolo 10:

   al comma 1 è premesso il seguente:

  «01. Per l'anno 2024 il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 4.691.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario»;

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4, 5, e 9, pari a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, commi da 1 a 4 e 5, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, pari a 1.936.409.720 euro per l'anno 2024, 90 milioni»;

    alla lettera i), le parole: «quanto a euro 1.441.909.720» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 1.526.909.720»;

    dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

   «i-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   i-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   i-quater) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successivi rifinanziamenti;

   i-quinquies) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

  Negli allegati, le denominazioni: «Tabella n. 1» e «Tabella n. 2» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Allegato 1» e «Allegato 2».

  Nella tabella n. 2:

   la parte relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è sostituita dalla seguente:

«

  3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

  633.274.639

  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)

  633.274.639

  19. Giustizia (6)

  128.575

  19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)

  128.575

  1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

  46.611.105

  1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)

  34.142.341

  1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)

  12.468.764

  23. Fondi da ripartire (33)

  795.364.735

  23.1 Fondi da assegnare (1)

  205.364.735

  23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

  590.000.000

  21. Debito pubblico (34)

  50.000.000

  21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)

  50.000.000

  »;

   alla voce Totale, la cifra: «1.441.909.720» è sostituita dalla seguente: «1.526.909.720».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la partecipazione organizzata degli operatori volontari del servizio civile universale, di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, all'attività di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 24 milioni di euro per l'anno 2025 destinato al Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di partecipazione degli enti del Servizio civile universale e degli operatori volontari alle attività finanziate ai sensi del presente comma.
1.1. Bonetti, Ruffino.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

  5-quater. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. II medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.
  5-quinquies. Per le finalità di cui al comma 5-quater, la dotazione del Fondo di garanzia delle opere idriche è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  5-sexies, Ai maggiori oneri di cui al comma 5-quinquies, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027., si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

  5-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 5-ter, è ulteriormente incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2027.
  5-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica da approvare entro il 25 febbraio 2025, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2027.
1.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

  5-quater. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  5-quinquies, Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

  5-quater. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sopprimere i commi 6-sexies e 6-septies.
1.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 6-octies, capoverso 7-bis, sostituire le parole: 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 7-quater:

   sostituire le parole: pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024;

   aggiungere, in fine, le parole: per un ammontare pari a 3,7 milioni di euro e mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2024.
1.9. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

ART. 1-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: per le finalità aggiungere le seguenti: del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) al fine di dare attuazione alle azioni volte a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici a fronte dei cambiamenti climatici in atto, nonché per la parte residua alle finalità.
1-bis.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, dopo le parole: per le finalità aggiungere le seguenti: del Fondo Italiano per il clima, al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché per la parte residua alle finalità.
1-bis.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, dopo le parole: per le finalità aggiungere le seguenti: di sostegno per i familiari delle vittime di calamità naturali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, nonché per le finalità.
1-bis.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, dopo le parole: per le finalità aggiungere le seguenti: di cui agli articoli 7 e 44, nonché, per la parte residua,.
1-bis.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «, i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)».
  1-ter. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, aggiungere in fine le parole: «, nonché dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2.1. Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 136, le parole: «e 5 mesi» sono soppresse.

   b) dopo il comma 136, è aggiunto il seguente:

  «136-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2025.».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
2.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni per l'anno 2026 e 500 milioni a decorrere dal 2027.
2.3. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca».

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis)»;

   d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis)».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2.4. Carotenuto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Misure in materia di ammortizzatori sociali)

  1. Nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti, coloro che sono decaduti dai trattamenti di sostegno al reddito previsti in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017, a causa della interruzione del sostegno per una attività lavorativa temporanea non superiore a due settimane, è riconosciuta un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria o straordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.
  2. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, si provvede con i residui dei precedenti finanziamenti per le finalità di completamento dei piani di recupero e del trattamento di mobilità in deroga. Il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa sono effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2.01. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Disposizioni in tema di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità)

  1. All'articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «30 per cento nel caso di seconda» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento nel caso di proroghe successive alla seconda».
  2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2.02. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 2-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'accertamento del mancato raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa determina, per i direttori generali delle aziende sanitarie locali, una decurtazione della retribuzione di risultato pari al 30 per cento.
2-bis.1. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'abbattimento delle liste di attesa di cui al comma 1 e per accedere alle risorse indicate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute:

   a) al rispetto dei tempi massimi di attesa, che non devono essere superiori a quelli indicati dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa e individuati nei loro Piani regionali di governo delle liste di attesa per tutte le prestazioni erogate nel proprio territorio;

   b) a pubblicare, nel proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera e i relativi tempi massimi di attesa;

   c) ad assicurare la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile, la totale visibilità nonché l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria, da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali.

   d) ad assicurare che l'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, sia esclusivamente centralizzata, unica e regionale e comprenda sia l'attività erogata a carico del servizio sanitario regionale sia l'attività libero-professionale intramuraria, vietando l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
2-bis.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di abbattere le liste di attesa e assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nel case e negli ospedali di comunità, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, e per quello convenzionato, la spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
2-bis.3. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una volta verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2025-2026, di medici specializzandi, anche mediante proroga, entro il 31 dicembre 2026, degli incarichi loro conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2-bis.4. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-bis.01. Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) il comma 1-bis è soppresso;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti «comma 1».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2025, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-bis.02. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale dipendente delle strutture sanitarie accreditate)

  1. A decorrere dall'anno di imposta successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imposte sostitutive previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, per il personale sanitario dipendente del comparto della sanità pubblica si applicano anche al personale sanitario dipendente delle strutture socio-sanitarie private e accreditate ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-bis.05. Bonetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Piano straordinario di assunzioni del comparto sanità)

  1. Al fine di avviare un piano straordinario di assunzioni di personale del comparto sanità pubblica, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5.000 milioni di euro per l'anno 2025.
2-bis.06. Bonetti, Ruffino.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla riqualificazione, l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti da destinare alle persone con disabilità e alle associazioni sportive minori.
3.1. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e di 1 milione per l'anno 2025, a favore della regione Piemonte per lo svolgimento dell'ostensione della Sacra Sindone.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 33,5 milioni per il 2024, ai sensi dell'articolo 10;

   b) quanto a 1 milione di euro per il 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.2. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Armonizzazione di trattamenti economici del personale del Corpo dei Vigili del fuoco)

  1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia in ordine alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  2. Al fine di incrementare il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fissandolo a 9 euro a decorrere dall'anno 2025, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4.01. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 4-bis.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Misure per l'incentivazione della produttività del personale civile della difesa)

  1. All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2025».
4-bis.01. Baldino, Pellegrini, Lomuti.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento – DSA)

  1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
5.01. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria)

  1. All'articolo 2-ter, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono soppresse.

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Agli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra i 35.000 euro e i 45.000 euro spetta la detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento degli oneri connessi alla frequentazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per l'acquisizione dei CFU/CFA per l'accesso al ruolo di docente. Agli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 45.000 euro si applica la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
5.02. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 6.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I modelli di cui al periodo precedente relativi agli adempimenti richiesti agli enti territoriali sono determinati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

  7-quinquies. Ferma restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per cui sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si considerano riferite alla fine dell'anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.
6.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

  7-quinquies. A decorrere dall'anno 2025 e per l'intero periodo in cui resta operativa, la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblica entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sul rispetto delle clausole di assunzione di donne e giovani previste dall'articolo 47 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.
6.4. Bonetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori misure in materia di PNRR)

  1. L'articolo 44-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.
6.01. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure in materia di Piano nazionale complementare)

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono fatte salve le risorse relative ai Piani urbani integrati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».
*6.02. Penza, Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure in materia di Piano nazionale complementare)

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono fatte salve le risorse relative ai Piani urbani integrati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».
*6.03. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

ART. 6-bis.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale assunto dagli enti locali a valere su fondi PNRR)

  1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
6-bis.01. Grimaldi, Borrelli, Zaratti.

ART. 6-ter.

  Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.1.
(Disposizioni in materia di alloggi per studenti universitari fuori sede)

  1. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
  2. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per 6 milioni di euro per l'anno 2024 e per 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
6-ter.01. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 6-quinquies.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per tutto il periodo di vigenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal medesimo PNRR, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6-quinquies.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto il seguente: «Art. 3-bis(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti) – 1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.».
6-quinquies.2. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di rafforzare l'azione amministrativa e il controllo di gestione concernenti l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, il controllo concomitante di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, si applica ai Piani nazionali anzidetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2027.
6-quinquies.3. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di rafforzare l'azione amministrativa e il controllo di gestione concernenti l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, le parole: «, ad esclusione di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».
6-quinquies.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 6-sexies.

  Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 6-septies.

  1. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ciascun finanziamento che costituisce il portafoglio di finanziamenti non può essere assistito da altre garanzie, reali o assicurative, ad eccezione di eventuali privilegi legali o altre garanzie analoghe».
  2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
6-sexies.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 6-septies.

  1. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «risultano aggiudicati i lavori».
  2. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge n. 145 del 2018 non comporta la revoca del contributo, a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.
6-sexies.02. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 6-septies.
(Rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi» e, alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi». Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di affidamento dei lavori.
  2. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'ultimo periodo è soppresso.
6-sexies.03. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

  1. Gli articoli da 6 a 39 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono abrogati.

  Conseguentemente:

   sopprimere gli articoli 7-bis e 7-quinquies;

   all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, sopprimere il secondo periodo.
7.2. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Torto.

  Sopprimere il comma 1.
*7.3. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Torto.

  Sopprimere il comma 1.
*7.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, gli articoli 2-ter e 2-quater sono abrogati.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere la lettera a);

   all'articolo 7-bis, sopprimere il comma 2.
7.5. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Torto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 6-bis, sopprimere la lettera b-bis).
7.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 6-ter.
7.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 6-quater.
7.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: prioritariamente destinate alla riduzione aggiungere le seguenti: , fino al graduale azzeramento per le persone fisiche di età inferiore a trentuno anni, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché al rafforzamento delle misure di sostegno alle famiglie di cui all'articolo 2 della legge 7 aprile 2022, n. 32.
7.9. Bonetti, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

   «3-ter. Il comune di Pozzuoli, per fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico, può istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di imbarco e sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 3,50, ai veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici, diretti e/o provenienti dalle isole, utilizzando vettori navali che svolgono servizio di trasporto di persone e mezzi a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti da e verso le isole. Il contributo è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di imbarco e sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nei comuni di Pozzuoli, Procida e dell'isola di Ischia, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Il comune di Pozzuoli può prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; può, altresì, prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di manutenzione stradale, interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.».
7.10. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «ridotta al 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «Per i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, stipulati a favore di una studentessa o uno studente universitario, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti è ridotta al 5 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
7.12. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Esonero contributivo per i datori di lavoro delle aziende situate nell'area dei Campi Flegrei)

  1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento dal 1° gennaio 2025 e fino al 30 giugno 2025, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025.
7.01. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni in materia di sospensione di mutui)

  1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024 che ha colpito i Campi Flegrei, costituendo causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.02. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Detrazione per spese culturali)

  1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater) è aggiunta la seguente:

   «e-quinquies) le spese culturali, fino all'importo di 500 euro, per la parte che eccede 129,11 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni per il riconoscimento della detrazione, tra cui le modalità di sostenimento della spesa, assicurando la tracciabilità dei pagamenti e la certezza della spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 4.
  4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
7.03. Amato, Orrico, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 7-bis.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, sopprimere le parole: Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024.
7-bis.1. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Torto.

  Sopprimerlo.
*7-bis.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sopprimerlo.
*7-bis.4. Grimaldi, Borrelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-bis.
(Abrogazione del concordato preventivo)

  1. Gli articoli da 6 a 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono abrogati.
  2. Gli articoli 2-ter e 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono abrogati. Conseguentemente, l'eventuale accettazione, da parte del contribuente, della proposta di concordato formulata dall'Agenzia delle entrate risulta priva di qualsivoglia effetto.
7-bis.5. Grimaldi, Borrelli.

ART. 7-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono apportate fino alla fine del comma, con le seguenti: i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente: «1. Al fine di sostenere le famiglie, in relazione ai costi di trasporto per studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino a esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2024, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di individuazione dei beneficiari, con priorità per le famiglie meno abbienti, di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui primo periodo, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo primo periodo, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti.».
7-ter.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono apportate fino alla fine del comma, con le seguenti: i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente: «1. Al fine di incrementare le risorse per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è incrementato di ulteriori 224,7 milioni di euro per l'anno 2024. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ripartizione e all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma, con priorità di destinazione delle medesime in favore delle famiglie meno abbienti.».
7-ter.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1, la lettera a), le parole: «non superiore a 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 35.000 euro».

  Conseguentemente:

   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, la lettera c) è soppressa;

   al comma 2, sostituire le parole: valutati in 224,7 milioni di euro con le seguenti: valutati in 374,7 milioni di euro.
7-ter.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 euro».

  Conseguentemente:

   sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità»;

   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, la lettera c) è soppressa.
7-ter.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b), sopprimere le seguenti parole: anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo.
7-ter.5. Grimaldi, Borrelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025.
7-ter.6. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'indennità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti che convivono con almeno una persona tra quelle indicate nell'articolo 433 del codice civile e che si trovano nelle condizioni previste dal predetto articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le finalità di cui al presente comma, i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità unitamente al pagamento della mensilità relativa al mese di marzo. Trovano applicazione le modalità e le condizioni di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto-legge n. 113 del 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025.
7-ter.7. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.1.
(Disposizioni in materia di promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro tramite incentivi di mobility management)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di mobility management, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di welfare integrativo.
  2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera d-bis), dopo le parole: «del medesimo articolo 12» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia».
  3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

   «d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1000 nel periodo d'imposta».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-ter.01. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.1.
(Disposizioni in materia di detrazioni)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, le parole: «e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente» sono sostituite con le seguenti: «, a 800 euro per gli anni 2019-2024 e a 5.000 euro a decorrere dall'anno 2025 per alunno o studente.».
7-ter.04. Bonetti, Ruffino.

ART. 7-quater.

  Sopprimerlo.
7-quater.1. Grimaldi, Borrelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque rate mensili con le seguenti: dieci rate mensili.
7-quater.2. Gubitosa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Raffa, Torto.

ART. 7-quinquies.

  Sopprimerlo.
*7-quinquies.1. Grimaldi, Borrelli.

  Sopprimerlo.
*7-quinquies.3. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Torto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7-quinquies.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7-quinquies.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Deducibilità dell'IRAP per gli enti del Terzo settore)

  1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 10 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile» sono aggiunte le seguenti: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-quinquies.01. Zanella, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

   a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

   b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

   c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b).».
7-quinquies.02. Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Modifiche alla disciplina in materia di IVA)

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-quater) sono aggiunti i seguenti:

    «1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

    1-sexies) pannolini per bambini»;

   b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono soppressi.

  2. Al minor gettito derivante dal presente articolo, valutato in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
7-quinquies.03. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Esclusione accisa da base imponibile IVA)

  1. Al fine di mitigare i prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2025, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3.
  3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2025.
7-quinquies.04. Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento previsto.
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
7-quinquies.05. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro.».
7-quinquies.06. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Disposizioni per la promozione della pratica sportiva attraverso i piani welfare aziendale)

  1. All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,» sono aggiunte le seguenti: «per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
7-quinquies.07. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Soppressione IVA agevolata chirurgia estetica)

  1. L'articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è soppresso.
  2. Le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 1 sono riversate sul Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e, a tal fine, i risparmi di spesa derivanti dalla predetta disposizione sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
7-quinquies.08. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Soppressione detraibilità prodotti omeopatici)

  1. Alla tabella A, parte III, numero 114, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, compresi i prodotti omeopatici» sono soppresse.
  2. Le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 1 sono riversate sul Fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e, a tal fine, i risparmi di spesa derivanti dalla predetta disposizione sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
7-quinquies.09. Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di applicazione di Iva all'esercizio d'impresa per gli enti del Terzo settore)

  1. All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità;» sono aggiunte le seguenti: «le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;».
7-quinquies.011. Grimaldi, Dori, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: al comma 1, inserire le seguenti: primo periodo, le parole: «al 2 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 16 dicembre 2024» e.
8.1. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.».
8.2. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: «ovvero all'ampliamento» sono aggiunte le seguenti: «, all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica».
8.3. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: «200.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «per le grandi imprese, a 150.000 per le medie imprese e a 75.000 per le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione.».
8.4. Bonetti, Ruffino.

  Al comma 1-bis, premettere il seguente:

  01-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026,»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite»;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «15 novembre 2024» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026» e al terzo periodo le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;

   d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «di 1.800 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026;».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.800 milioni di euro per l'anno 2026.
8.5. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1-bis, premettere il seguente:

  01-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche se di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento di immobili strettamente funzionale all'attività produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite».
8.6. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1-bis, premettere il seguente:

  01-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2024,» ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti le seguenti: «e per l'anno 2025»;

   b) al comma 2, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2025».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025.
8.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1-bis, premettere il seguente:

  01-bis. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2025, una quota pari ad almeno il 60 per cento degli stanziamenti ivi previsti è riservata alle micro, piccole e medie imprese.».
8.8. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1-bis, premettere il seguente:

  01-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al terzo periodo, le parole: «non inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 100.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025.
8.9. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1-bis, premettere il seguente:

  01-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ultimo periodo è soppresso.
8.10. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

  1-quater. L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.
  1-quinquies. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

   b) al comma 2, secondo periodo, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento»;

   c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

  1-sexies. Entro il 31 gennaio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
8.12. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)

  1. L'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituto dal seguente:

   «1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

  2. L'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal presente articolo, si applica a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all'anno 2023.
8.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aliquota agevolata dell'imposta sui redditi delle società)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscono un rapporto di uno a dieci tra remunerazione complessiva dei top manager, così come determinata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza, è riconosciuta un'aliquota d'imposta sui redditi delle società pari al 19 per cento.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.02. Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in materia di credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

  1. Al fine di intensificare gli interventi a favore del tessuto produttivo del Mezzogiorno, volti a favorire il superamento del divario economico e sociale tra le diverse aree del Paese, è attribuito, per l'anno 2025, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
  3. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
  4. Possono beneficiare del credito d'imposta i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3.
  5. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
  6. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
  7. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  9. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.
  10. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  11. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2025 di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025.
8.03. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia brassicola)

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

   «3-bis.1. A decorrere dall'anno 2025, alla birra realizzata nei birrifici di cui al comma 3-bis si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 50 per cento.»;

   b) dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

   «3-quater.1. A decorrere dall'anno 2025, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

   a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

   b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.».

  2. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.
  3. A decorrere dell'anno 2025, ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis.1 e 3-quater.1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  4. Con il termine brassiturismo si intendono tutte le attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alle singole fasi della filiera realizzativa, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali della birra, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico, culturale e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di brassiturismo di cui al comma 4.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, pari a euro 6,9 milioni annui, a decorrere dall'anno 2025, e dei commi 4 e 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.04. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

  1. All'articolo 35, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento»;
  2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui al- l'articolo 35, comma 3-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  3. Agli oneri cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.010. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Tassazione sulle transazioni finanziarie)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 491 è inserito il seguente:

   «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;

   b) al comma 495:

    1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»;

    2) al quarto periodo:

   i) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

   ii) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

    3) al quinto periodo:

   i) le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo»;

   ii) le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;

   iii) dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».
8.05. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure relative al Piano Transizione 5.0)

  1. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
8.06. Fenu.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura Decontribuzione Sud)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 161:

    1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;

    2) sopprimere la lettera c);

   b) al comma 165, le parole: «al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027».

Art. 8-ter.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)

  1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
  2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
  4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
  5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:

   a) oltre euro 4,5 milioni di euro e fino a euro 10 milioni di euro: 1 per cento;

   b) oltre euro 10 milioni di euro e fino ad euro 50 milioni di euro: 2 per cento;

   c) oltre euro 50 milioni di euro e fino ad euro 100 milioni di euro: 2,5 per cento;

   d) oltre 100 milioni di euro: 3,5 per cento.

Art. 8-quater.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è soppresso.

Art. 8-quinquies.
(Imposta sui servizi digitali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

Art. 8-sexies.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».

Art. 8-septies.
(Sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027.
8.07. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Cessioni di animali vivi bovini e suini)

  1. Per l'anno 2025 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025.
8.08. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

  1. A decorrere dall'anno d'imposta 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. All'articolo 44 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, al secondo periodo, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2024» .

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
8.09. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche procedurali per la definizione delle indennità agli amministratori locali)

  1. All'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 583, le parole: «dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2025»;

   b) al comma 584, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2024 le indennità di funzione riconosciute al singolo comune sono riportate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023, Allegato B alla colonna “Riparto per gli anni 2024 e seguenti (riproporzionato)”.»;

   c) al comma 587 dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro la fine dell'anno che precede l'esercizio finanziario di riferimento,».
9.01. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 9-bis.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

  1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
*9-bis.01. Grimaldi, Borrelli, Zaratti, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

  1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
*9-bis.02. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. A decorrere dal 2025, i limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono applicabili soltanto agli enti che nell'esercizio precedente abbiano utilizzato l'anticipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del decreto legislativo 267 del 2000. In ogni caso, non sono soggette ai limiti di cui al periodo precedente le quote di avanzo vincolato provenienti da mutui stipulati dall'ente e da trasferimenti che siano stati incassati prima dell'applicazione al bilancio di previsione della quota stessa.
9-bis.021. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola: «liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   b) al comma 5, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Con intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.»;

   c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.»;

   d) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.»;

   e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

   «11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione».
*9-bis.03. Grimaldi, Borrelli, Zaratti.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola: «liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   b) al comma 5, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Con intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.»;

   c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.»;

   d) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.»;

   e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

   «11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione».
*9-bis.04. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
  2. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3. Le comunicazioni di cui al comma 1 e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
  4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
**9-bis.05. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
  2. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3. Le comunicazioni di cui al comma 1 e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
  4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
**9-bis.06. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)

  1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
  2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'articolo 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
  3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono soppressi i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
*9-bis.07. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)

  1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
  2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'articolo 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
  3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono soppressi i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.
*9-bis.08. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

   a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
9-bis.09. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'articolo 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000, è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce «Fondi di riserva e speciali», indicata al n. 23.2 dell'allegato 2 al presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera i), sostituire le parole: euro 1.526.909.720 con le seguenti: euro 1.532.909.720 e all'allegato 2, alla voce 23.2 «Fondi di riserva e speciali», sostituire le parole: 590.000.000 con le seguenti: 596.000.000.
*9-bis.010. Grimaldi, Borrelli, Zaratti.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'articolo 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000, è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce «Fondi di riserva e speciali», indicata al n. 23.2 dell'allegato 2 al presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera i), sostituire le parole: euro 1.526.909.720 con le seguenti: euro 1.532.909.720 e all'allegato 2, alla voce 23.2 «Fondi di riserva e speciali», sostituire le parole: 590.000.000 con le seguenti: 596.000.000.
*9-bis.011. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Accordi per il ripiano del disavanzo dei comuni)

  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario i sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, con popolazione inferiore a 150.000 abitanti che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2023 definitivamente approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e che rientrano nelle condizioni di cui al successivo comma 2, possono sottoscrivere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si impegnano, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere in parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.
  2. I comuni sottoscrittori di cui al comma 1 devono presentare:

   a) un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;

   b) una capacità fiscale pro capite certificata con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2023, inferiore a 500 euro;

   c) un'alta percentuale di dispersione scolastica superiore alla media europea, come desunto dalle rilevazioni del Ministero competente.

  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 a favore dei comuni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 1. Il fondo di cui al presente comma è ripartito entro il 31 marzo 2025 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo comma in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 risultante dal rendiconto 2023 inviato alla BDAP.
  4. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1 è subordinata alla verifica delle misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, proposte dai comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il tavolo tecnico considerata l'entità del disavanzo da ripianare individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio.
  5. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 1 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.
  6. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate.
  7. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 1 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  8. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
  9. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 1, negli anni dal 2025 al 2034, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 3, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata nell'accordo di cui al comma 1, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La spesa per il personale, di cui al precedente periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-bis.013. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Contributo in favore di enti sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-quater, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 115 del 23 giugno 2020, è riconosciuto un contributo in favore dei comuni, delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, caratterizzati da:

   a) ultimo Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;

   b) capacità fiscale pro capite certificata con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2023, inferiore a 500 euro.

  2. Il contributo di cui al precedente comma 1, riconosciuto per l'anno 2025 a ciascun ente in attuazione del presente articolo, non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023.
  3. Ai fini di cui al precedente comma 1, presso il Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, da ripartirsi entro il 31 marzo 2025 tra i comuni di cui al comma 1 in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 risultante dal rendiconto 2023 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione di quanto previsto dal presente comma.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-bis.015. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'imposta provinciale di trascrizione)

  1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

   b) al comma 1-bis, dopo le parole: «ove ha sede» è aggiunta la parola: «amministrativa» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;

   c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.»;

   d) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

   e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

   f) al comma 5 le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
*9-bis.016. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'imposta provinciale di trascrizione)

  1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

   b) al comma 1-bis, dopo le parole: «ove ha sede» è aggiunta la parola: «amministrativa» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;

   c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.»;

   d) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

   e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

   f) al comma 5 le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
*9-bis.017. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Misura degli interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

  1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».
**9-bis.018. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Misura degli interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

  1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».
**9-bis.019. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Fondo Anticipazioni di Liquidità degli enti locali)

  1. Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso degli esercizi dal 2022 al 2028 per un importo superiore a quello applicato al bilancio e non riferibile ai piani di rientro è attribuito in quote uguali, a partire dal 2025, a ciascun anno residuo del piano di rientro decennale dal disavanzo da fondo anticipazioni di liquidità, programmato ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'eventuale maggior recupero risultante dal rendiconto 2022 è attribuito al recupero delle quote da ripianare nei bilanci dal 2024 al 2030 e gli ulteriori eventuali maggiori recuperi risultanti dai rendiconti dal 2023 al 2028 sono attribuiti alle quote da ripianare nei bilanci dal secondo esercizio finanziario successivo fino al 2030.
9-bis.020. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. 1.
(Ristrutturazione del debito derivante da mutui contratti dagli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, con riferimento ai mutui contratti dagli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed attivi alla data 31 dicembre 2023 con Cassa depositi e prestiti Spa, la stessa procede ad una ristrutturazione del debito finalizzata alla riduzione dei tassi applicati.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro il 30 marzo 2025, vengono definiti le condizioni, le modalità ed i termini di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
9-bis.022. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

ART. 9-quater.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)

  1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
  2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
  3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
  4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
  5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
*9-quater.02. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)

  1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.
  2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.
  3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.
  4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.
  5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
*9-quater.07. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.

  1. La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'attività di controllo di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di richieste di assunzione, anche a tempo indeterminato, riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per il funzionamento dell'ente locale richiedente.
9-quater.08. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.
(Misure di mitigazione dell'impatto del payback pregresso a supporto delle imprese dispositivi medici)

  1. In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza n. 139 della Corte costituzionale del 22 luglio 2024 e al fine di garantire e fornire un supporto alle imprese soggette all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, nonché alla necessità di liquidità in condizioni di scarsa solvibilità causate dal medesimo obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse modalità di pagamento dilazionato in dieci rate annuali ed è concessa, altresì, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, fino alla misura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria diretta, ovvero del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-quater.010. Bonetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

   a) quote del fondo di solidarietà comunale previste all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
9-quater.011. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.

  1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente periodo: «Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

   a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

   b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.».
9-quater.012. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.

  1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024»;

   b) le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascun anno»;

   c) le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo».

  2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «entro il 18 dicembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024»;

   b) le parole: «entro il 29 febbraio 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo».
9-quater.015. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 498, è aggiunto il seguente:

   «498-bis. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio negli esercizi finanziari previsti dal comma 498 e comunque non oltre l'esercizio 2023, prima di procedere al commissariamento di cui al comma 499, il Ministro dell'interno invita il sindaco del comune interessato a provvedere all'utilizzo delle somme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di predisposizione del cronoprogramma, monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità attuative, laddove applicabili, di cui al comma 501. La disposizione di cui al primo periodo si applica solo nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino complessivamente la somma di 10.000 euro nel caso di potenziamento dei servizi sociali e dei servizi di trasporto per studenti con disabilità e la somma di 15.000 euro nel caso del potenziamento del servizio di asilo nido.».
9-quater.016. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.
(Misure in materie di Registro nazionale degli aiuti di Stato a favore degli enti territoriali)

  1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2025».
9-quater.021. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.
(Disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria per dispositivi medici)

  1. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente:

   «9. A partire dal 1° gennaio 2025, l'eventuale sforamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è recuperato con le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c), ultimo capoverso, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.».
9-quater.022. Bonetti, Ruffino.

ART. 10.

  Sopprimere il comma 01.
10.1. Francesco Silvestri, Baldino, Santillo, Fenu, Auriemma, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Penza.

  Dopo il comma 01, aggiungere i seguenti:

  01-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 575 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  01-ter. A decorrere dal 2025, gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate.
10.2. Merola.

  Dopo il comma 01, aggiungere i seguenti:

  01-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2025 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  01-ter. A decorrere dal 2025, gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate.
10.3. Merola.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) quanto a 200 milioni per l'anno 2024, mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'Elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 30 novembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
10.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
10.5. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
10.6. Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.