XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 976
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
Presentata il 9 marzo 2023
Onorevoli Deputati! – La crisi economico-finanziaria che ha colpito il nostro Paese negli ultimi decenni ha fatto sì che l'ente intermedio sia stato posto sotto attacco e considerato dai più un ente inutile o comunque l'anello debole del sistema istituzionale delle autonomie territoriali. Si è trattato di un'onda emozionale e mediatica che ha scaricato sull'ente intermedio le indubbie inefficienze del sistema dei pubblici poteri.
Tale impostazione ha portato, a livello statale, allo svuotamento delle funzioni provinciali e alla trasformazione delle province in enti di secondo grado, in vista di una loro abolizione a livello costituzionale, che però non è mai avvenuta.
Nella regione Friuli Venezia Giulia, con la legge costituzionale n. 1 del 2016, si è deciso di sopprimere le province cancellandole dallo statuto di autonomia e, sostanzialmente, portando nella competenza della regione tutte le funzioni dalle stesse esercitate; ciò è stato fatto, tuttavia, senza considerare che vi sono alcune funzioni le quali non possono non essere allocate ad un livello intermedio e che le province fanno parte della storia istituzionale della regione, non solo quali enti di decentramento amministrativo statale ma anche come enti dotati di autonomia politica e quindi in grado di esprimere un indirizzo politico per la comunità territoriale di riferimento.
Tanto premesso, si ritiene che la revisione del sistema istituzionale dei pubblici poteri locali, in modo da fondarlo nuovamente su tre livelli di governo politico (regione, enti di area vasta e comuni), espressione della sovranità popolare, costituisca una scelta ineludibile, atteso che, come è avvenuto a livello statale, anche nella regione Friuli Venezia Giulia è palese la necessità di mantenere un livello di decentramento delle funzioni territoriali, al fine di attuare un sistema coordinato delle politiche regionali (ma anche nazionali), creando articolazioni sub-regionali di dette politiche pubbliche per tutte le funzioni che devono necessariamente svilupparsi su più livelli di governo.
Tale obiettivo potrà dunque essere raggiunto mediante l'istituzione di adeguati enti di area vasta dotati di autonomia politica, con organi eletti direttamente dai cittadini, intermedi tra la regione e i comuni, attribuendo alla loro competenza la titolarità delle funzioni di area vasta già svolte dalle soppresse province e attualmente riferite alla regione, che le esercita tramite gli enti di decentramento regionale, e tutte le altre funzioni che, sulla base di appropriate analisi economico-giuridiche, si riterrà necessario allocare in detto livello intermedio.
A tal fine si rende pertanto necessario in primo luogo modificare lo statuto di autonomia della regione Friuli Venezia Giulia, in modo da reintrodurvi la previsione di enti di area vasta con organi formati mediante elezione diretta e titolari di funzioni amministrative proprie.
Ciò significa riconoscere in sede statutaria ai nuovi enti di area vasta il ruolo di interlocutori politici paritari con gli altri livelli istituzionali e un preciso spazio nella disciplina e nell'allocazione delle funzioni amministrative.
Con la presente proposta di legge costituzionale, l'effettiva attuazione di tale previsione statutaria viene affidata alla legge regionale, che dovrà disciplinare le circoscrizioni dei nuovi enti, le funzioni da essi esercitate nonché la forma di governo e le modalità di elezione degli organi; tale disciplina potrà anche essere diversificata in ragione delle caratteristiche dell'area vasta in cui il nuovo ente andrà ad insediarsi.
In tale contesto, si ritiene opportuno ricordare che lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, riconosce ad essa peculiari modalità di esercizio dell'autonomia.
In particolare, con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (articolo 5, comma 1), alla regione Friuli Venezia Giulia è stata attribuita la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (articolo 4, numero 1-bis), dello Statuto speciale).
L'ambito di tale riforma di rango costituzionale è stato definito dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.
Inoltre la presente proposta di legge costituzionale reintroduce nello Statuto speciale un numero fisso di consiglieri in luogo di quanto attualmente previsto dalla norma vigente, in cui il numero dei consiglieri regionali è commisurato alla popolazione residente nel territorio regionale. Atteso che tale disposizione comporta come conseguenza il rischio di costante variazione del numero dei consiglieri regionali, anche alla luce del progressivo calo demografico, con la presente modifica s'intende reintrodurre un numero fisso di consiglieri regionali, analogamente alla previsione contenuta nelle leggi regolatrici dell'assetto istituzionale di altre regioni.
La presente riforma dello statuto regionale costituisce altresì l'occasione per espungere dal medesimo alcune norme implicitamente abrogate in attuazione della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che riformò il titolo V della parte II della Costituzione.
Riassumendo, gli obiettivi strategici e politici della presente proposta di legge costituzionale si possono così sintetizzare:
1) razionalizzazione dei livelli di governo locale mediante l'istituzione di enti di area vasta con organi eletti direttamente dai cittadini, la cui disciplina, in attuazione della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali conferita dall'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto di autonomia, è demandata alla legge regionale;
2) costruzione delle fondamenta per una riforma che tenga conto, nella configurazione dei nuovi enti di area vasta, delle peculiarità economiche, culturali, sociali, linguistiche e geografiche dei diversi contesti territoriali;
3) istituzione di un sistema coordinato ed efficiente delle politiche pubbliche, valorizzando il livello di governo intermedio;
4) determinazione di un numero fisso di consiglieri regionali;
5) abrogazione di alcune disposizioni superate in virtù della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (articolo 5, numero 4), e articoli 29, 30 e 60 dello Statuto speciale).
Per il raggiungimento di tali obiettivi viene introdotto nuovamente nel testo dello Statuto speciale il riferimento agli enti di area vasta a fianco dei comuni quali pilastri dell'ordinamento locale. In particolare, nucleo essenziale della riforma è la modifica all'articolo 59 dello Statuto speciale il quale, riprendendo l'impostazione dell'articolo 114 della Costituzione, dovrà prevedere che nella regione Friuli Venezia Giulia l'ordinamento degli enti locali si fondi sui comuni, anche nella forma di città metropolitane, e sugli enti di area vasta, quali enti locali autonomi obbligatori della regione, dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto stesso (articoli 7, 11, comma 1, 54 e 59, comma 1).
La presentazione della proposta di legge costituzionale è stata deliberata a maggioranza, senza modifiche, dalla V Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del 24 gennaio 2023.
Il dibattito in Aula è stato ampio e articolato; hanno approvato l'iniziativa legislativa regionale di modifica dello statuto i consiglieri regionali appartenenti ai gruppi: Lega Salvini, Forza Italia, Progetto FVG per una regione Speciale/AR, Fratelli d'Italia/AN. Hanno espresso voto contrario alla modifica dello statuto i consiglieri regionali appartenenti ai gruppi: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Patto per l'Autonomia, Civica FVG, Gruppo misto.
Il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana n. 332 del 31 gennaio 2023, ha approvato a maggioranza la presentazione della proposta di legge costituzionale.
Il voto favorevole è stato motivato non solo da ragioni politiche, ma anche per coerenza con l'impegno assunto con gli elettori, per assicurare autonomia e rappresentatività ai territori, per rispondere alle aspettative della comunità regionale, per promuovere e valorizzare la specialità della regione.
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia confida che il Parlamento accolga la sua proposta; auspica perciò lo svolgimento del percorso parlamentare della proposta di legge costituzionale di sua iniziativa, in modo che essa possa diventare legge costituzionale e trovare presto applicazione.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
La presente proposta di legge costituzionale non comporta oneri finanziari.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 7 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)
1. Dopo il numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:
«3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 11 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 13 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:
«2. Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri».
Art. 4.
(Modifica all'articolo 54 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)
1. All'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo le parole: «anche nella forma di Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e degli enti di area vasta».
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 59 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)
1. All'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche nella forma di Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e su enti di area vasta a elezione diretta,»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta».
Art. 6.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:
a) il numero 4) dell'articolo 5;
b) gli articoli 29, 30 e 60.
Art. 7.
(Disposizioni finali)
1. Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 5 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.