XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 849
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FORMENTINI, BILLI, COIN, CRIPPA
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Presentata il 1° febbraio 2023
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riprende, nel medesimo testo, il disegno di legge A.C. 3307 della XVIII legislatura, approvato, il 16 marzo 2022, dalla Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, ma non licenziato dall'Assemblea entro la fine della legislatura. Pertanto, se ne chiede l'esame ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento.
Il presente provvedimento prevede l'autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. Della Convenzione fanno parte due Allegati e il testo ufficiale della Convenzione è redatto nelle lingue inglese e francese.
La Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (nota anche come «Convenzione sui metalli preziosi», «Convenzione di contrassegno» o «Convenzione di Vienna») è un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna.
Sino ad oggi hanno aderito alla Convenzione i seguenti Stati: Austria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Svizzera.
Per quanto riguarda l'iter di adesione dell'Italia, si ricorda che nel luglio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione del nostro Paese di aderire alla Convenzione con il nulla osta espresso nel precedente mese di marzo dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
La Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (di seguito denominata «Convenzione») è un accordo tra gli Stati contraenti e presuppone che uno Stato, che intenda diventare parte della Convenzione, abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per applicarne efficacemente i requisiti a partire dalla sua adesione.
Le modalità e l'iter procedurale di adesione sono disciplinati dagli articoli 12 e 13 della Convenzione e dal regolamento di funzionamento della medesima, contenuto nella Raccolta di atti del Comitato permanente.
Sulla base della procedura prevista, successivamente alla già citata formalizzazione dell'intenzione dell'Italia di aderire alla Convenzione, l'11 marzo dell'anno successivo è stata presentata la richiesta formale di adesione al Segretariato della Convenzione, a Ginevra, da parte del Ministero dello sviluppo economico, che ha provveduto all'invio del modulo di domanda di adesione completo del questionario previsto dalla procedura di esecuzione della Convenzione medesima.
Sulla base dell'articolo 12 della Convenzione, nel settembre 2012, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione (Inspection team) presso i laboratori nazionali, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretariato di richiedere al Depositario (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi. L'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018 dall'ambasciata di Svezia in Italia, per il tramite dell'ambasciatore italiano a Stoccolma, a seguito di una lunga e impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto dalla Repubblica Ceca per questioni tecniche superate solo nel giugno 2017. Visto l'impegno assunto attraverso la propria domanda di adesione alla Convenzione e visto l'invito ad aderire, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della medesima Convenzione, l'Italia deve depositare il proprio strumento di adesione o ratifica presso il Depositario, che deve darne notifica a tutti gli altri Stati contraenti.
L'adesione diviene effettiva tre mesi dopo il deposito di detto strumento.
La Convenzione ha lo scopo di facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela del consumatore, considerata la particolare natura di tali prodotti. L'ambito della Convenzione è strettamente limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso, non alla salubrità, alla sicurezza o ad altri aspetti degli oggetti stessi.
A tale scopo, la Convenzione ha introdotto il primo marchio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (Common Control Mark) – che indica il metallo prezioso e la sua finezza.
Gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con il marchio comune di controllo circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature (se tali articoli sono idonei per il mercato interno).
Il marchio comune di controllo è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità. La Convenzione consente agli uffici di controllo nazionali designati ai sensi della Convenzione stessa di applicare il marchio di controllo comune ad articoli di platino, oro, palladio e argento, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati.
Nel preambolo vengono specificate le motivazioni che hanno indotto gli Stati contraenti a sottoscrivere la Convenzione, ovverosia:
facilitare il commercio internazionale di oggetti in metalli preziosi;
mantenere un adeguato grado di tutela dei consumatori;
favorire l'armonizzazione dei parametri normativi e delle regole tecniche nonché delle linee guida per i metodi e le procedure di controllo e marchiatura degli oggetti in metalli preziosi;
promuovere e mantenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia.
L'articolo 1 enunzia lo scopo della Convenzione, cioè l'istituzione di un sistema di controllo e marchiatura che consenta la libera circolazione degli oggetti in metalli preziosi tra gli Stati contraenti.
Il secondo paragrafo precisa che, in ogni caso, la Convenzione non può imporre ad uno Stato contraente di derogare alla propria normativa nazionale in materia.
L'articolo 2 precisa il campo di applicazione della Convenzione, ossia il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, tali intendendosi quelli in oro, argento, platino, palladio e loro leghe.
L'articolo 3 stabilisce le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefìci derivanti dalla Convenzione e precisamente:
a) essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato;
b) soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla Convenzione;
c) essere stati controllati secondo le norme e le procedure previste dalla Convenzione;
d) recare i marchi prescritti dalla Convenzione.
Il secondo paragrafo precisa che i benefìci non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subìto la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.
L'articolo 4 esclude dall'applicazione dei benefìci derivanti dalla Convenzione anche gli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, siano stati alterati con aggiunte di parti o in qualsiasi altra maniera.
L'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione.
Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.
Il terzo paragrafo prevede per gli Stati contraenti l'obbligo di notificare al Depositario della Convenzione (attualmente il Regno di Svezia) il riconoscimento di detti uffici, nonché l'eventuale ritiro di tale riconoscimento.
L'articolo 6 precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, senza che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.
L'articolo 7 contiene la delega da parte degli Stati contraenti al Depositario di registrare presso l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale marchio nazionale di ciascuno di essi.
L'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere o, in mancanza, dotarsi di una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio.
Il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio della Convenzione. L'articolo 9 indica la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.
L'articolo 10 istituisce il Comitato permanente (Standing Committee), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le modalità operative.
L'articolo 11 disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati.
L'articolo 12 indica le condizioni che uno Stato deve soddisfare per aderire alla Convenzione, nonché la procedura di adesione.
L'articolo 13 prevede che ciascuno Stato contraente possa dichiarare che sono compresi o esclusi dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali (ad esempio, il Regno di Danimarca per la Groenlandia).
L'articolo 14 stabilisce le modalità per recedere dalla Convenzione.
L'articolo 15 prevede la ratifica da parte degli Stati firmatari e il deposito dei relativi strumenti.
Il secondo paragrafo disciplina l'entrata in vigore della Convenzione.
L'Allegato I fornisce, innanzitutto, le definizioni dei termini utilizzati (glossario).
In secondo luogo precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefìci della Convenzione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
campo di applicazione;
titoli riconosciuti;
tolleranze ammesse;
utilizzo di saldature;
presenza di parti in metallo non prezioso;
presenza di sostanze non metalliche;
rivestimenti.
L'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti, in particolare per quanto riguarda:
i metodi di analisi;
il campionamento;
la marchiatura degli oggetti in metallo prezioso (prevedendo anche i casi di oggetti costituiti da due o più leghe dello stesso metallo prezioso e di oggetti costituiti da più parti).
Il disegno di legge di autorizzazione all'adesione si compone di 6 articoli.
Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire all'Accordo e se ne dispone la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore.
L'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio «Italia Turrita» disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione.
L'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento e ne indica la copertura finanziaria.
L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti attuativi diversi da quelli considerati nell'articolo 4.
L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.
Art. 3.
(Uffici del saggio e loro marchio)
1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.