FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 805

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GAETANA RUSSO, RAIMONDO, DEIDDA, CANGIANO, BALDELLI, RUSPANDINI, FRIJIA, LONGI, AMICH, BUONGUERRIERI, DONDI

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

Presentata il 24 gennaio 2023

  Onorevoli Colleghi! – Le procedure per la rottamazione degli autoveicoli attualmente consentono la definitiva demolizione di un veicolo a motore, iscritto o no al Pubblico registro automobilistico (PRA). I veicoli iscritti al PRA appartengono alla categoria M1 (autovetture fino a 8 posti oltre a quello del conducente) e N1 (autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate) e in caso di cessazione dalla circolazione per demolizione di un veicolo si dispone la radiazione, ovvero la cancellazione, dal PRA del mezzo interessato. I veicoli non iscritti al PRA, ossia i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, i ciclomotori, le macchine agricole e le macchine operatrici, sono di esclusiva competenza degli uffici della motorizzazione civile (UMC), anche attraverso studi di consulenza automobilistica abilitati. In entrambi i casi, al fine di procedere alla rottamazione di un veicolo fuori uso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è necessario che il mezzo di trasporto abbia subìto ingenti danni o sia andato distrutto, non potendo invece procedere alla sua radiazione (e ancora prima alla sua demolizione) se esso sia ancora in buone condizioni e in grado di circolare. Attualmente la rottamazione può essere operata secondo due distinte modalità: la consegna presso un centro di autodemolizioni autorizzato dalla regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti pericolosi, che provvederà a presentare istanza di cancellazione presso gli enti preposti oppure la consegna alla concessionaria all'atto dell'acquisto di un nuovo veicolo, a fronte del beneficio di incentivi o di sconti per la rottamazione. Si ricorda infine che a decorrere dal 6 dicembre 2022 è entrato in vigore il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso, la cui disciplina di attuazione dovrebbe essere pienamente applicabile entro il 6 giugno 2024. Il citato regolamento prevede l'istituzione di un registro unico telematico, istituito presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, suddiviso in due sezioni: la sezione veicoli iscritti al PRA e la sezione veicoli non iscritti al PRA. Sono, altresì, introdotte alcune misure per la trasmissione telematica dei dati identificativi dei veicoli fuori uso da sottoporre alla cessazione dalla circolazione, consentendo di rendere più tempestiva la procedura.
  Tenuto conto delle suesposte considerazioni, la presente proposta di legge intende modificare l'attuale disciplina che non consente la radiazione di un veicolo per demolizione o per cancellazione a seguito di esportazione, se il medesimo veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo, cosiddetto «fermo fiscale», ai sensi e per gli effetti dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. Tale misura non va confusa con il fermo amministrativo del veicolo previsto dall'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che invece rappresenta una sanzione accessoria consistente nell'applicazione di un sigillo sul veicolo e nella nomina di un custode del bene. Il fermo fiscale, infatti, rappresenta un atto amministrativo con cui le amministrazioni pubbliche (comuni, regioni, Stato, Istituto nazionale per la previdenza sociale), tramite i concessionari della riscossione, «bloccano» un bene mobile del debitore o dei coobbligati al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono concernere tributi di varia natura. Il fermo fiscale ha quindi lo scopo di costituire una garanzia per il soggetto esattore, privando il debitore della disponibilità del veicolo e, in caso di mancato rispetto delle disposizioni restrittive, allo stesso debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 8 del citato articolo 214 del codice della strada. Considerata la natura conservativa della garanzia patrimoniale del fermo, si è consolidato da parte dell'amministrazione finanziaria l'espresso divieto non soltanto di circolazione del veicolo conseguente al fermo, ma anche di demolizione o di radiazione per esportazione del veicolo, anche in caso di vendita. Ma quali sono le procedure da seguire quando il veicolo diventa inservibile ovvero nel caso in cui la sua funzionalità sia definitivamente compromessa e quindi venga meno, di fatto, la funzione di garanzia, essendo il veicolo commercialmente invendibile? La presente proposta di legge mira ad affrontare la suddetta questione. La nota n. 10649/09 del 1° settembre 2009 della Direzione centrale dei servizi delegati dell'Automobile Club d'Italia (ACI) statuisce che non è possibile procedere alla radiazione di un'automobile se su di essa grava un fermo amministrativo. Nella successiva nota n. 11454/09 del 16 settembre 2009 della medesima Direzione centrale dei servizi delegati dell'ACI, tuttavia, si precisa che: «per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.) è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo». Tenuto conto dell'azzeramento del valore commerciale del veicolo e ai fini della corretta attuazione delle politiche ambientali e di smaltimento dei rifiuti, a decorrere dal 2009 i PRA territorialmente competenti sono stati autorizzati a valutare e conseguentemente ad accogliere secondo la propria discrezionalità le richieste di radiazione o di demolizione di veicoli pur se gravati da fermo. Il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione, tuttavia, rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione interessata e sono disposti dagli uffici in maniera non sistematica, anche in considerazione dell'assenza di un'espressa disposizione normativa che la presente proposta di legge intende introdurre. In assenza di un'espressa autorizzazione da parte del PRA, o dell'UMC nel caso di veicoli non iscritti al PRA, attualmente non è possibile procedere alla demolizione e alla conseguente radiazione di un veicolo sottoposto a fermo se non è stato estinto il debito fiscale. A tale riguardo, occorre evidenziare come la presente proposta di legge al fine di evitare che siano agevolati i soggetti «non pagatori» – fermo restando che il debito fiscale resta comunque esigibile indipendentemente dal venire meno della garanzia rappresentata dal veicolo – limiti espressamente a chiunque entri nella disponibilità di veicoli sottoposti a fermo per mano di costoro, l'accesso ai benefìci previsti dalla legge per la rottamazione, proponendo al contempo l'inasprimento delle sanzioni amministrative vigenti in materia di controllo e di garanzia dell'effettiva rottamazione di tali veicoli, per evitare la creazione di un mercato ad hoc per l'acquisto di tali mezzi ai fini dell'alienazione dei componenti rottamati. La presente proposta di legge precisa inoltre che la facoltà di procedere alla radiazione per demolizione dei veicoli a fine vita non debba essere estesa alla radiazione per esportazione, pur in previsione di un'eventuale demolizione. La ratio della disposizione è rappresentata dalla necessità di adeguata cautela poiché l'accertamento dell'effettiva demolizione del veicolo e pertanto del perfezionamento della procedura di cessazione dalla circolazione mediante controlli e sanzioni da applicare nel territorio italiano non sarebbe possibile nel caso in cui tale procedura sia parzialmente «posticipata» per essere eseguita all'estero, tramite rivenditori esteri. In tale ultimo caso, nonostante l'autorizzazione ope legis, non sarebbe infatti possibile accertare la definitiva inutilizzabilità del veicolo. Ma qual è l'Autorità o l'organo preposto ad accertare l'inidoneità di un mezzo alla circolazione e ad attestare l'inutilizzabilità del veicolo fuori uso, che rappresentano il primo passo dell'iter per la sua demolizione? La presente proposta di legge interviene anche in merito alla legittimazione attiva a procedere e, conseguentemente, sotto il profilo del bilancio e dei costi dell'ente di appartenenza del pubblico ufficiale accertatore, che può essere diverso a seconda che si tratti di polizia locale, e pertanto determini un aggravio del bilancio comunale, o, per esempio, che appartenga all'Arma dei Carabinieri. Definito l'organo accertatore, la dichiarazione di inutilizzabilità dovrà essere allegata a una richiesta formale da inoltrare all'ente titolare del fermo, specificando la motivazione della richiesta, e dunque al PRA o all'UMC come sopra ricordato. La richiamata nota n. 11454/09 del 16 settembre 2009 della Direzione centrale dei servizi delegati dell'ACI, in merito ai cosiddetti veicoli abbandonati in aree pubbliche o private, non individua l'autorità competente al rilascio dell'attestazione di nulla osta alla rottamazione, né precisa in quali circostanze è necessaria la certificazione di rottamazione del veicolo ovvero la dichiarazione di non utilizzabilità dello stesso, né quale sia la documentazione necessaria per la corretta presentazione della richiesta di rottamazione. A tale fine, si rileva come nel corso degli anni l'organo principalmente preposto a provvedere sia stato individuato nella polizia locale che in prima istanza si occupa della rimozione dei veicoli fuori uso o dei rifiuti abbandonati nelle strade o nelle aree pubbliche e private nel territorio comunale. A tale riguardo, si evidenzia altresì come la stessa polizia locale, in accordo con le prefetture-Uffici territoriali del governo e con l'Agenzia del demanio, abbia stipulato negli anni contratti in forma pubblica amministrativa per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada e della loro rottamazione. Ma in assenza di un'espressa deliberazione, anche per i mezzi sopra citati segnalati al PRA o all'UMC ai fini della rottamazione non da parte di privati o di concessionari ma di pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni occorre domandarsi se tale attività rientri effettivamente nelle competenze della polizia locale o se spetti piuttosto a un soggetto pubblico diverso. Alla luce delle precedenti considerazioni, la presente proposta di legge attribuisce il compito di rilasciare la dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo, anche su istanza di privati o di concessionari, alla polizia locale. Il rilascio di tale dichiarazione viene infatti inserito tra i servizi pubblici a domanda individuale elencati dal decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, emanato ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1983, n. 131. A seguito dell'inclusione tra i servizi a domanda individuale, inoltre, si prevede che il costo complessivo del servizio e la misura percentuale di tale costo finanziabile con risorse comunali siano stabiliti dai comuni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, potendo essi provvedere alla copertura dei relativi oneri anche mediante risorse proprie, con minore aggravio a carico all'utenza, o istituendo apposite tariffe a carico dell'utenza. In definitiva, la presente proposta di legge intende consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso, iscritto o no al PRA, anche se il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo, ad esclusione della radiazione per esportazione, assicurandone la demolizione e disponendo al contempo l'esclusione dai benefìci previsti per la rottamazione del medesimo veicolo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è inserito il seguente:

   «8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso».

  2. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «3.000» è sostituita dalla seguente «10.000»;

   b) al comma 2, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente: «3.000».

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

   «5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'UMC o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alla radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso».

Art. 3.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 170)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 170, è modificato al fine di prevedere che alla richiesta di cancellazione dal registro unico telematico dei veicoli fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, ad esclusione dei casi di radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque per il suo tramite ne acquisisca la disponibilità, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo.

Art. 4.
(Dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione)

  1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
  2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinate dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.