XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 792
PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 18 gennaio 2023 (v. stampato Senato n. 347)
d'iniziativa dei senatori
PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CLAUDIO BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, ROMEO, STEFANI, TESTOR, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI
Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 gennaio 2023
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i “viaggi nella memoria” ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».