FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 771

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

e dal ministro delle imprese e del made in Italy
(URSO)

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico

Presentato il 14 gennaio 2023

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1. – (Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione).

  La disposizione, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro privati, analogamente a quanto previsto per l'anno 2022 dall'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, la possibilità di erogare, nel 2023, ai propri lavoratori dipendenti, in regime di detassazione, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburanti, sempre che di importo complessivo non superiore al limite di euro 200 per lavoratore.
  Ne consegue che l'erogazione di buoni benzina per un ammontare superiore a detto limite comporta la tassazione dell'intero valore dei buoni ceduti ai lavoratori.
  Nella norma si precisa, inoltre, che tale contingente è ulteriore rispetto a quello previsto, in termini generali, dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro se di importo complessivo non superiore a euro 258,23.
  Il comma 2 del presente articolo prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provveda all'elaborazione dei dati, calcoli la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne curi la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  Si prevede che i dati siano pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire l'elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. Si rimette ad un successivo decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy la determinazione della frequenza, delle modalità e dei tempi delle comunicazioni dei prezzi.
  Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa alle tabelle di pubblicizzazione dei prezzi esposte presso i punti di vendita. Attualmente, in forza del combinato disposto dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è previsto l'obbligo di esporre presso ciascun punto di vendita dei carburanti i prezzi dei prodotti, sia in modalità con servizio che in modalità non servita, secondo le indicazioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 gennaio 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2013). Il comma 3 prevede che l'obbligo di pubblicazione previgente sia integrato, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento.
  Il comma 4 appresta l'apparato sanzionatorio. La violazione dell'obbligo di comunicare i prezzi praticati, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di attuazione, o dell'obbligo di adeguare i cartelloni di pubblicizzazione dei medesimi, di cui al comma 3, è sanzionata con l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 6.000. I limiti edittali della sanzione sono modificati rispetto ai corrispettivi limiti sinora previsti dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con incremento del massimo previsto al fine di garantire un'adeguata dissuasività della sanzione e il pieno rispetto delle disposizioni introdotte, in vista del perseguimento degli interessi della tutela del consumatore e della concorrenza. Per l'ipotesi di recidiva è prevista, dopo la terza violazione, la sanzione della sospensione dell'attività, per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta. L'accertamento delle violazioni è affidato alla Guardia di finanza, che all'uopo si avvale anche dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, mentre l'irrogazione delle sanzioni è rimessa alla competenza del prefetto. La medesima procedura e le medesime competenze sono stabilite in relazione alle fattispecie di comunicazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente praticato, di cui all'articolo 51, comma 3, della legge n. 99 del 2009, e di violazione dell'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi effettivamente praticati presso l'impianto, di cui all'articolo 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
  Il comma 5, infine, dispone una parziale riassegnazione dei proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del comma 2 in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy. La riassegnazione, prevista in una quota pari al 50 per cento degli importi delle sanzioni irrogate, è finalizzata a consentire al Ministero l'ulteriore sviluppo e integrazione dei sistemi e dell'infrastruttura informatica e telematica dedicati alla rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, anche allo scopo di conseguire più elevati livelli di efficienza dello strumento e ridurre, al contempo, gli oneri a carico dei soggetti obbligati mediante una progressiva automatizzazione e completa digitalizzazione di tutti i processi coinvolti, nonché per consentire l'attuazione di iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere presso il pubblico un consumo consapevole e informato.
  Il comma 6 si riferisce all'indicazione dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, e fa salva la disciplina speciale di cui all'articolo 15, comma 5, rispetto a quella generale di cui all'articolo 17, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, prevista in tema di sanzioni per le violazioni relative all'indicazione dei prezzi per unità di misura.
  Il comma 7 prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di sanzioni per il caso di omessa comunicazione dei prezzi o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione, in quanto assorbito dalla disciplina di cui ai commi precedenti.

Articolo 2. – (Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge n. 244 del 2007).

  Il comma 1, alla lettera a), modifica l'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, misure di tutela del cittadino consumatore. In particolare, ha disposto la diminuzione, con decreto, delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. Il comma in esame prevede che il decreto di riduzione sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  La lettera b) sostituisce l'articolo 1, comma 291, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di semplificare i presupposti, adeguarli al nuovo contesto economico e abbreviare i termini per l'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1. In particolare, si prevede che il decreto possa essere adottato se il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato. È inoltre stabilito che, ai fini dell'adozione del medesimo decreto, si tenga conto del verificarsi dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente, del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

Articolo 3. – (Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi).

  Si tratta di una disposizione che interviene a rafforzare gli strumenti a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi per la pronta e approfondita disamina dell'evolversi dei prezzi lungo la filiera dei beni di largo consumo, al fine di individuare con tempestività l'insorgere di fenomeni speculativi, non giustificati dalla sola dinamica inflazionistica.
  A questo riguardo, il comma 1, lettera a), prevede che, al fine di rafforzare l'efficacia delle attività di monitoraggio e conoscitive del Garante attraverso un confronto stabile con le realtà territoriali, il Garante operi in raccordo con le diverse strutture regionali che si occupano del controllo dei prezzi, tra cui osservatori, uffici prezzi, sportelli o altra analoga denominazione prevista dalla relativa legge.
  Il comma 1, lettera b), numero 1), prevede che, al fine di rafforzare e rendere tempestivo l'intervento di monitoraggio e di controllo del Garante attraverso l'acquisizione dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sia previsto un più stretto raccordo di collaborazione tra i relativi uffici tecnici, stabilendo che le richieste di dati possano essere soddisfatte con la necessaria tempestività per la successiva adozione dei necessari interventi a tutela dei consumatori.
  Il comma 1, lettera b), numero 2), stabilisce che, al fine di garantire piena e chiara portata applicativa alla procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative nel caso di comunicazione di informazioni non veritiere da parte delle imprese, sia espressamente indicato il termine oggettivo di valutazione delle stesse, individuato nei dati contabili e di bilancio (questi ultimi, per le imprese più grandi, depositati nel Registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), se del caso, comunicati al Garante. Ogni altra informazione eventualmente non veritiera (notizie sui contratti o sui prezzi di acquisto delle materie prime, sui costi di produzione o sui costi di acquisto all'ingrosso, sulle difficoltà di mercato incontrate, tra cui ritardi di consegne, carenza di offerta eccetera, e, naturalmente, sui contratti e sui prezzi di vendita, oltre che sull'entità dei ricarichi) potrà eventualmente essere verificata dalla Guardia di finanza nelle proprie banche di dati e con i poteri di indagini fiscali già previsti a legislazione vigente, rafforzando quindi la collaborazione tra il Garante e la Guardia di finanza. In tal senso, la norma che esclude l'applicazione della disciplina prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, risponde a esigenze di celerità amministrativa nei casi di urgenza, tenuto conto altresì che la punibilità di eventuali reati resta prevista dal codice penale e analizzata, se del caso, dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei citati poteri di indagine fiscale. Tale modifica risulta altresì conforme al più generale utilizzo di dati statistici, in assenza di provvedimenti amministrativi basati sugli stessi e, quindi, in assenza di benefìci ingiustificati o divieti aggirati.
  Al comma 1, lettera b), numero 3), si individuano le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni conseguenti al mancato riscontro dei dati richiesti dal Garante ad altri soggetti.
  Il comma 1, lettera c), prevede che sia costituita la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali.
  Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari all'individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato.
  Alla Commissione partecipano stabilmente l'ISTAT, l'ISMEA, l'Unioncamere, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Guardia di finanza e gli altri Ministeri competenti, oltre alle strutture direzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui il Garante si avvale per legge. Fanno parte della Commissione, altresì, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco del Ministero delle imprese e del made in Italy, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni.
  Ove vengano in rilievo fenomeni relativi al settore della filiera agroalimentare, ai lavori della Commissione partecipa un rappresentante dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di cui al decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
  Compatibilmente con l'urgenza connessa al fenomeno rilevato, il Garante può invitare i rappresentanti delle associazioni di categoria, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici.
  Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy, che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
  Le funzioni di segreteria e di supporto sono svolte dall'unità di missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi.
  Il comma 2 prevede che, al fine di rafforzare il coordinamento tecnico tra gli uffici del Garante e gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, degli altri ministeri competenti e delle autorità indipendenti nello svolgimento delle indagini di relativa pertinenza, viene previsto un raccordo amministrativo per lo scambio di informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

Articolo 4. – (Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico).

  Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo finalizzato a rilasciare, nei limiti della dotazione del fondo e fino all'esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2 fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60. Quanto alla platea dei beneficiari, si evidenzia che il buono previsto dalla norma è attribuibile alle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Quanto alle modalità di impiego, si prevede che il buono debba essere intestato al beneficiario e possa essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento. Si precisa, altresì, che il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Inoltre, la disposizione chiarisce che resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
  Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio, già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse stanziate per la piattaforma sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
  Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

Articolo 5. – (Disposizioni contabili).

  La norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6. – (Entrata in vigore).

  La norma disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023.

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

  Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

  Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

  Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

  Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato;

  Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi;

  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. l-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.
  4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.
  5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui al comma 2 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.
  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura».
  7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 290, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

   b) il comma 291 è sostituito dal seguente:

   «Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.».

Articolo 3.
(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)

  1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 198, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge regionale.»;

   b) al comma 199:

    1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza,»;

    2) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

    3) dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: «Salvo che il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»;

   c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:

   «199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
   199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.
   199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
   199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies sono svolte dall'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.».

  2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. L'Unità di missione di cui al comma 2 cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

Articolo 4.
(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Articolo 5.
(Disposizioni contabili)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 14 gennaio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Visto, il Guardasigilli: Nordio