FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 671

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MULÈ

Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano

Presentata il 2 dicembre 2022

  Onorevoli Colleghi! – Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) disciplina la gestione delle attività sportive nazionali ed è l'ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale.
  Il CONI riveste un'importanza strategica in quanto organo preposto alla diffusione e protezione del movimento olimpico, in conformità con la Carta olimpica.
  Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI» individua espressamente i soggetti che fanno parte di diritto del consiglio nazionale (articolo 4) e della giunta nazionale (articolo 6) del CONI.
  Tuttavia, gli organi di vertice dell'ente non prevedono la rappresentatività dei gruppi sportivi della difesa e delle Forze di polizia; in questo senso, la possibilità di avere rappresentanti dei gruppi sportivi «in uniforme» costituirebbe un giusto e doveroso riconoscimento all'impegno e al supporto che il movimento sportivo della difesa e dei corpi di polizia – da anni parte integrante del «modello sportivo italiano» – offre allo sport nazionale, con particolare riferimento allo sport di eccellenza e alla valorizzazione delle discipline olimpiche.
  Le Forze armate e di polizia, infatti, assicurano annualmente il reclutamento di un numero consistente di atleti, ai quali viene così garantito un sostegno economico non altrimenti reperibile – che consente loro di dedicarsi all'attività sportiva agonistica a tempo pieno – e un futuro impiego nell'ambito della pubblica amministrazione, ma anche con i numerosi concorsi non operativi concessi alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle discipline sportive associate, in termini di infrastrutture, mezzi di trasporto, tecnici e operatori sanitari.
  L'assenza di questi soggetti in seno agli organi rappresentativi del CONI non trova giustificazione; anzi, il movimento sportivo alimentato dai gruppi sportivi in uniforme costituisce un elemento centrale dello sport nazionale, che in seno al consiglio e nella giunta dovrebbe aver voce e contribuire in modo attivo per il governo dello sport nazionale in termini di idee, proposte e soluzioni, in virtù dell'elevata competenza e professionalità, sempre riconosciuta e apprezzata, dei dirigenti sportivi militari.
  La presente proposta di legge ha la finalità di colmare tale assenza, stabilendo la rappresentanza dei sopracitati gruppi sportivi all'interno del consiglio nazionale (articolo 1) e della giunta nazionale (articolo 2) del CONI.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) due membri in rappresentanza, rispettivamente:

    1) dei gruppi sportivi militari della difesa;

    2) dei gruppi sportivi della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le modalità di elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera d-bis), numero 1), sono individuate con decreto del Ministro della difesa. Le modalità di elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera d-bis), numero 2), sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 2.
(Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c.1) un rappresentante dei gruppi sportivi militari della difesa, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria»;

   b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Il rappresentante di cui al comma 1, lettera c.1), è individuato in base al principio di alternanza tra i gruppi sportivi rappresentati. Le modalità di elezione sono individuate con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze».