XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 596
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
D'ORSO, SPORTIELLO, AIELLO, AMATO, ASCARI, CHERCHI, MORFINO, ONORI, PAVANELLI, PENZA, MARIANNA RICCIARDI
Istituzione dell'Ordine delle professioni educative e disciplina dell'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista
Presentata il 17 novembre 2022
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge dispone l'istituzione dell'Ordine delle professioni educative e procede al riordino della disciplina concernente le professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista.
L'obiettivo di fondo è quello di valorizzare il ruolo e la funzione delle professionalità dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, di riconoscerne pubblicamente le finalità educative e di affermare la necessità di una presenza sistematica e non occasionale di tali competenze nei numerosi ambiti che riguardano la vita dei cittadini, cui si affianca l'obiettivo più immediato di confermare, di chiarire e di completare il nuovo quadro normativo derivante dagli interventi legislativi degli ultimi anni.
Una prima definizione del profilo di educatore professionale era già rinvenibile nel rapporto della Commissione nazionale di studio per la definizione dei profili professionali e dei requisiti di formazione degli operatori sociali del Ministero dell'interno, pubblicato nel 1984, ove si legge: «L'educatore professionale è un operatore che, in base a una specifica formazione professionale di carattere teorico e tecnico-pratico e nell'ambito dei servizi socio-educativi e educativo-culturali extrascolastici, residenziali o aperti, svolge la propria attività nei riguardi di persone di diverse età, mediante la formulazione e attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale, agendo, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto sociale e ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo».
Tale definizione, contrariamente agli auspici della citata Commissione, non è stata recepita in alcun intervento atto a dare un riconoscimento giuridico a questo autonomo profilo professionale. Anzi, il Ministero della sanità ha confermato l'inserimento dell'educatore professionale tra le professioni della riabilitazione, come previsto nel sistema sanitario sin dal 1979.
Il decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1984, in materia di identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali ha stabilito che: «L'educatore professionale cura il recupero e il reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche. Il requisito specifico [...] di ammissione al concorso è il possesso di attestato di corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presìdi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie, a cui si accede con diploma di istruzione di secondo grado». Tuttavia, tale decreto è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato con sentenza n. 703 del 25 settembre 1990.
Successivamente, il profilo dell'educatore professionale è stato disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, che statuisce: «l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà».
Dunque, nell'impianto originario, malgrado la formazione dell'educatore socio-pedagogico (e del pedagogista) non sia sovrapponibile alla formazione dell'educatore socio-sanitario, così come non sono sovrapponibili le aree e le finalità di intervento nonché le prestazioni offerte dalle due categorie di professionisti, i due profili sono stati compresi nel più ampio genus dell'educatore professionale.
Tuttavia, la figura dell'educatore professionale socio-sanitario fa inequivocabilmente parte dell'area della riabilitazione ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, e della nuova area delle professioni sociosanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, cui si accede con laurea della classe L/SNT/2 e a cui sono riconosciute specifica autonomia professionale e responsabilità ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42, nonché delle leggi 10 agosto 2000, n. 251, 1° febbraio 2006, n. 43, 8 marzo 2017, n. 24, e della citata legge n. 3 del 2018.
Diversamente, la richiamata disciplina non appare applicabile alla figura dell'educatore socio-pedagogico.
Una netta distinzione tra le due figure professionali è stata introdotta nel 2013 dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di professioni non organizzate, che esclude dal campo di intervento degli educatori socio-pedagogici le attività tipiche o riservate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che colloca i citati professionisti nel settore dell'individuazione e della validazione degli apprendimenti all'interno del sistema di certificazione delle competenze. Muovendosi lungo il solco già tracciato, il quadro normativo attualmente applicabile al ruolo e alle attività propri dell'educatore professionale socio-pedagogico è stato completato dalle disposizioni introdotte dai commi da 594 a 601 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernenti gli aspetti socio-educativi della qualifica, gli ambiti di intervento nonché i servizi e i presìdi destinatari dell'esercizio dell'educatore professionale socio-pedagogico, e dell'articolo 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che attribuisce al Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, il compito di stabilire con decreto le funzioni proprie dell'educatore socio-pedagogico. Da ultimo, quindi, è intervenuto il decreto del Ministro della salute 27 ottobre 2021, pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero in data 4 marzo 2022, concernente l'attività dell'educatore professionale socio-pedagogico, che esclude gli apprendimenti inerenti all'ambito patologico e riabilitativo, marcando ulteriormente la distinzione tra le due professioni. Il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto stabilisce, infatti, che l'educatore professionale socio-pedagogico svolge la sua attività «in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci all'ambito patologico e riabilitativo», escludendo dalle funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico il trattamento di tutte le dimensioni di «disfunzionalità» connesse a quadri diagnostico-terapeutici.
I servizi educativi concorrono di certo a promuovere il benessere e la salute delle persone di ogni età, ma operano sulla base della pedagogia, che è la scienza di riferimento per l'educazione; pertanto i pedagogisti e gli educatori socio-pedagogici sono gli unici professionisti legittimati e abilitati a svolgere le attività educative in tutti gli ambiti previsti dalla citata legge n. 205 del 2017, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dal decreto legislativo istitutivo dei relativi corsi di laurea.
È evidente, dunque, che, a fronte della rinnovata cornice normativa, correttamente volta a riconoscere autonoma dignità alle figure professionali dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, e in assoluta coerenza con quest'ultima, si rende opportuno un intervento legislativo diretto a istituire l'Ordine delle professioni educative, quale ente esponenziale competente a rappresentare le istanze degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti nelle sedi istituzionali, a dotare la categoria di un unico codice deontologico, a curare la tenuta dei rispettivi albi professionali, ad assicurare la formazione continua e, in generale, ad assumere il ruolo di garante della qualità delle prestazioni rese dagli iscritti con effetti benefici per l'indipendenza e per l'autorevolezza della professione a vantaggio degli utenti, costituiti, soprattutto, dai soggetti più fragili della società: minori, anziani, disabili e soggetti con deficit educativo o relazionale.
È necessario, infatti, che tali professionisti, nell'esercizio della propria attività di valutazione, di progettazione, d'intervento e di consulenza in ambito educativo e pedagogico nonché di ricerca e di didattica nei medesimi ambiti, operino con l'autonomia scientifica e la responsabilità deontologica che un Ordine professionale può certamente garantire.
L'istituzione dell'Ordine professionale e dei rispettivi albi professionali, inoltre, contribuirà a far emergere nuovi ruoli professionali per gli educatori socio-pedagogici e per i pedagogisti, i quali potranno operare, ad esempio, in qualità di consulenti tecnici presso il tribunale, in particolare presso l'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e di periti presso la procura della Repubblica presso il tribunale.
L'adozione di una disciplina organica delle professioni educative, infine, comporterà l'ulteriore beneficio di fare finalmente chiarezza in materia e di prevenire l'attuale contenzioso tra le richiamate figure professionali degli educatori socio-sanitari, da un lato, e degli educatori socio-pedagogici, dall'altro lato, in occasione dell'emanazione di bandi di concorso che troppo spesso causano incertezze ed erronee sovrapposizioni tra aree e finalità di intervento delle prestazioni offerte dagli uni e dagli altri professionisti.
Tali esigenze e istanze, di cui, in particolare, si è fatta promotrice l'Associazione pedagogisti ed educatori italiani (APEI) portandole all'attenzione del legislatore, costituiscono il fondamento della presente proposta di legge.
Nel dettaglio, l'articolo 1, riprendendo il tenore letterale del citato comma 594 della legge n. 205 del 2017, definisce le funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, che operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività di apprendimento svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.
L'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'accesso alla professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista.
L'articolo 3 istituisce l'Ordine delle professioni educative nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2021. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della giustizia, d'intesa con la Federazione nazionale e sentito l'Ordine interessato, può disporre che l'Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della giustizia, d'intesa con la Federazione nazionale e sentito l'Ordine interessato, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.
L'articolo 4 disciplina gli albi professionali. Si prevede che l'Ordine delle professioni educative sia articolato in due albi permanenti, l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici e l'albo professionale dei pedagogisti, in cui sono iscritti i rispettivi professionisti. A tali albi professionali si potranno aggiungere elenchi, per categorie di professionisti, laddove previsti da specifiche norme.
L'articolo 5 disciplina la Federazione nazionale, in cui sono riuniti gli Ordini territoriali, con sede in Roma, che assume la rappresentanza esponenziale delle professioni educative presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.
L'articolo 6 reca le disposizioni transitorie.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista)
1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività di apprendimento svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.
2. Le figure professionali di cui al comma 1 operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:
a) educativo e formativo;
b) scolastico;
c) socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi;
d) della genitorialità e della famiglia;
e) culturale;
f) giudiziario;
g) ambientale;
h) sportivo e motorio;
i) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.
Art. 2.
(Requisiti per l'accesso alla professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista)
1. Per esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico è necessario avere conseguito la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L19, o avere conseguito la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi dell'articolo 1, commi 597, 598 e 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
2. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio abilitanti ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 4:
a) laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LM-50;
b) laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM-57;
c) laurea magistrale in scienze pedagogiche, classe LM-85;
d) laurea magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LM-93;
e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, vecchio ordinamento.
Art. 3.
(Ordine delle professioni educative)
1. In ogni circoscrizione geografica corrispondente a una delle province esistenti alla data del 31 dicembre 2021 è costituito l'Ordine delle professioni educative. Qualora il numero dei professionisti residenti o con domicilio professionale nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della giustizia, d'intesa con la Federazione nazionale di cui all'articolo 5 e sentito l'Ordine interessato, può disporre che l'Ordine abbia competenza territoriale su due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero su una o più regioni.
2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della giustizia, d'intesa con la Federazione nazionale di cui all'articolo 5 e sentito l'Ordine interessato, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.
3. L'Ordine e la Federazione nazionale di cui all'articolo 5:
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici nell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici; non svolgono funzioni di rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
e) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni dei professionisti e alle attività formative;
f) concorrono con le autorità locali e centrali allo studio e all'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine o la Federazione e contribuiscono, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, alla promozione, all'organizzazione e alla valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi di cui all'articolo 4, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti in Italia e all'estero;
g) esercitano la funzione disciplinare separando la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare. A tale fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutto l'Ordine, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della giustizia. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
h) vigilano sugli iscritti agli albi di cui all'articolo 4, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta e alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.
4. Sono organi dell'Ordine delle professioni educative:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la commissione di albo;
d) il collegio dei revisori.
5. L'Ordine procede all'elezione degli organi di cui al comma 4 favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la composizione e le attribuzioni degli organi di cui al comma 4.
Art. 4.
(Albi professionali)
1. Ciascun Ordine delle professioni educative cura la tenuta di due albi permanenti, l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici e l'albo professionale dei pedagogisti, nonché elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.
2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni educative, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio ovvero esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.
4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti agli albi di cui al comma 1 del presente articolo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano.
6. La cancellazione dagli albi di cui al comma 1 è pronunziata dal consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della giustizia o del procuratore della Repubblica, nei seguenti casi:
a) perdita del godimento dei diritti civili;
b) accertata carenza dei requisiti professionali;
c) rinuncia all'iscrizione;
d) morosità nel pagamento dei contributi previsti;
e) trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dal comma 5.
7. La cancellazione non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni successive, separate tra loro da intervalli temporali di un mese. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.
Art. 5.
(Federazione nazionale)
1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma, che assume la rappresentanza esponenziale delle professioni educative presso enti e istituzioni nazionali, dell'Unione europea e internazionali.
2. Alla Federazione nazionale di cui al comma 1 sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo degli Ordini territoriali e delle federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.
3. La Federazione nazionale di cui al comma 1 emana il codice deontologico, approvato nel rispettivo Consiglio nazionale da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei consigli direttivi.
4. Sono organi della Federazione nazionale:
a) il presidente;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Comitato centrale;
d) la commissione di albo;
e) il collegio dei revisori.
5. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi di cui all'articolo 4.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la composizione e le attribuzioni del presidente, del Consiglio nazionale, del Comitato centrale e della commissione di albo.
7. Lo statuto della Federazione nazionale di cui al comma 1, approvato dal Consiglio nazionale, definisce:
a) la costituzione e l'articolazione delle federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;
b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi;
c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;
d) l'organizzazione e la gestione degli uffici, del patrimonio e delle risorse umane e finanziarie.
Art. 6.
(Disposizioni transitorie)
1. In via transitoria, il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici è riconosciuto ai seguenti soggetti:
a) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, gli idonei di concorsi pubblici per funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica;
b) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, gli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo;
c) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli degli enti locali in qualità di personale educativo per i servizi educativi dei convitti e degli educandati.
2. Nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, gli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge possono assumere incarichi a tempo determinato in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati.
3. I diplomi di laurea in scienze dell'educazione e in pedagogia, a ordinamento quadriennale, costituiscono titoli per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 4.
4. In via transitoria, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono tenuti all'iscrizione agli albi di cui all'articolo 4 gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che alla medesima data di entrata in vigore esercitano la professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista presso enti pubblici o privati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.