PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
Articolo 1 | Articolo 1 |
Articolo 2 | Articolo 2 |
Articolo 3 | Articolo 3 |
Articolo 4 | |
Articolo 5 | Articolo 4 |
Articolo 6 | Articolo 5 |
Articolo 7 | |
Articolo 8 | Articolo 6 |
Articolo 9 | Articolo 7 |
Articolo 10 | Articolo 8 |
Articolo 9 | |
Articolo 10 | |
Articolo 11 | |
Articolo 11 | Articolo 12 |
Articolo 12 | |
Articolo 13 | |
Articolo 14 | Articolo 13 |
Articolo 15 | Articolo 14 |
Articolo 15 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 30-468-842-1109-1393-A
PROPOSTA DI LEGGE
30
d'iniziativa dei deputati
BRAMBILLA, RIZZETTO, DEBORAH BERGAMINI, DALLA CHIESA, DE MONTE, EVI, GALLO, LONGI, SACCANI JOTTI
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
Presentata il 13 ottobre 2022
e
PROPOSTE DI LEGGE
468
d'iniziativa dei deputati
DORI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone
Presentata il 25 ottobre 2022
842
d'iniziativa del deputato RIZZETTO
Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali
Presentata il 30 gennaio 2023
1109
d'iniziativa dei deputati
BRUZZONE, MOLINARI, BISA, BELLOMO, MATONE, MORRONE, SUDANO, BARABOTTI, BOF, CAVANDOLI, GIAGONI, LOIZZO
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali, di tutela degli animali di affezione e di compagnia e di assistenza veterinaria gratuita
Presentata il 20 aprile 2023
1393
d'iniziativa dei deputati
ZANELLA, BONELLI, DORI
Modifica dell'articolo 544-bis del codice penale, in materia di uccisione di animali, e istituzione della Giornata nazionale per la convivenza responsabile dell'uomo con gli animali
Presentata l'11 settembre 2023
(Relatrice: BRAMBILLA)
NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 19 novembre 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 30. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 468, 842, 1109 e 1393 si vedano i relativi stampati.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge n. 30 Brambilla e abbinate, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che:
il provvedimento reca norme in materia di reati e illeciti amministrativi contro gli animali, di sequestro, confisca e affidamento di animali nel corso dei procedimenti penali per reati contro gli animali, di centri di accoglienza per animali vittime di reato, di protezione della fauna selvatica, di protezione, identificazione e registrazione degli animali da compagnia, di obbligo per lo Stato e le regioni di prevedere attività formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie dell'ordinamento penale e della giurisdizione e norme processuali, attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
ai sensi del terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;
il provvedimento investe altresì la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
viene, inoltre, in rilievo, con riferimento all'articolo 13 – che modifica l'articolo 5 della legge n. 189 del 2004 al fine di prevedere l'obbligo, anziché la facoltà, per lo Stato e per le regioni di promuovere, d'intesa, l'integrazione dei programmi scolastici ai fini di un'effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto – la materia dell'istruzione, attribuita alla competenza legislativa concorrente, ad eccezione delle norme generali attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, della Costituzione),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge n. 30 Brambilla e abbinate, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
occorre riformulare le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso Art. 260-bis, comma 4, al fine di specificare, in conformità alla vigente disciplina contabile, che, in caso di sentenza definitiva di condanna da parte dell'autorità giudiziaria, la cauzione versata dalle associazioni affidatarie degli animali oggetto di sequestro o confisca al Fondo unico giustizia sia acquisita all'erario previo versamento della stessa all'entrata del bilancio dello Stato;
le amministrazioni pubbliche interessate potranno provvedere agli adempimenti connessi all'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ai soggetti abitualmente dediti alla consumazione di taluni specifici reati contro gli animali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
appare necessario sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, concernente l'istituzione di un'apposita sezione, riguardante i reati contro gli animali, nella banca dati delle Forze di polizia, in quanto la realizzazione o lo sviluppo di nuove funzionalità nell'ambito degli attuali sistemi informatici è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura;
occorre, altresì, sopprimere l'articolo 12, relativo all'istituzione nel territorio nazionale di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato e alla correlata introduzione di uno specifico contributo per la detenzione e il mantenimento degli animali sequestrati e confiscati, posto a carico dei soggetti puntualmente individuati nell'ambito del medesimo articolo, nonché l'annesso allegato A, recante la definizione degli importi del citato contributo;
tali disposizioni sono infatti suscettibili di comportare oneri certi e immediati, connessi alle spese di istituzione e funzionamento dei centri di accoglienza di nuova istituzione, che non sono peraltro oggetto di puntuale quantificazione, a fronte di un meccanismo di contribuzione che non appare, di per sé, idoneo a garantire l'acquisizione delle risorse necessarie ad assicurare il sostenimento delle suddette spese, in quanto l'ammontare degli introiti rivenienti dal medesimo meccanismo sarà accertabile solo a consuntivo;
si rende, inoltre, necessario sopprimere l'articolo 13, volto a prevedere l'obbligatorietà, per lo Stato e le regioni, non più della sola promozione, bensì anche della realizzazione, con frequenza annuale, dell'integrazione dei programmi scolastici ai fini dell'educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, in quanto tale disposizione è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riconducibili a spese di personale e di funzionamento, privi di quantificazione e copertura;
rilevata, in ogni caso, la necessità di introdurre nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, al fine di precisare in modo espresso che dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso Art. 260-bis, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,».
Sopprimere l'articolo 12.
Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.
Sopprimere l'articolo 13.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente: Articolo 15-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 30 Brambilla e abbinate, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
ricordato che l'articolo 10 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, un nuovo articolo (art. 25-undevicies) al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali;
preso atto di quanto disposto dall'articolo 15, che estende agli esemplari di gatto domestico (Felis catus) il divieto di utilizzare esemplari di Canis lupus familiaris e Felis silvestris per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi nonché di commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 30 Brambilla e altri, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge n. 468 Dori e altri, n. 842 Rizzetto, n. 1109 Bruzzone e altri e n. 1393 Zanella e altri;
preso atto che provvedimento, perseguendo l'obiettivo di rafforzare la tutela degli animali, interviene in primo luogo sul codice penale aggravando le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali, ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti e introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
considerato che il provvedimento inoltre reca l'introduzione delle sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali, la disciplina delle attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei reati in danno di animali, la previsione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato nonché di percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 30 Brambilla e abbinate, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, come modificata nel corso dell'esame in sede referente;
preso atto che il provvedimento apporta talune modifiche alla disciplina in materia di reati contro gli animali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:
vengano soppresse le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera b), e negli articoli 10-ter e 12.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 30 Brambilla e abbinate, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali;
considerato che la proposta di legge contiene disposizioni penali in materia di tutela degli animali, allo scopo di adeguare il trattamento sanzionatorio dei reati contro gli animali alle esigenze di tutela derivanti da fonti internazionali ed europee;
ritenuto che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO
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TESTO
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Art. 1.
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Art. 1.
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1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali». |
Identico. | ||||||||||||||||||||||
Art. 2.
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Art. 2.
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1. All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro»; |
1. All'articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro». | ||||||||||||||||||||||
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
«La pena prevista dal primo comma, diminuita della metà, si applica a chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, partecipa agli spettacoli o alle manifestazioni di cui al primo comma». | |||||||||||||||||||||||
Art. 3.
|
Art. 3.
| ||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. | ||||||||||||||||||||||
a) al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»; | |||||||||||||||||||||||
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma». | |||||||||||||||||||||||
Art. 4.
| |||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 544-sexies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||
a) dopo le parole: «dell'articolo 444 del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale»; | |||||||||||||||||||||||
b) dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «544-bis,»; | |||||||||||||||||||||||
c) dopo le parole: «e 544-quinquies» sono inserite le seguenti: «del presente codice, consumati o tentati,»; | |||||||||||||||||||||||
d) le parole: «è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga» sono sostituite dalle seguenti: «è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se appartengano»; | |||||||||||||||||||||||
e) le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»; | |||||||||||||||||||||||
f) dopo le parole: «dell'attività di» sono inserite le seguenti: «caccia, circense, di»; | |||||||||||||||||||||||
g) dopo le parole: «di allevamento degli animali» sono inserite le seguenti: «ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici»; | |||||||||||||||||||||||
h) le parole: «se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata o il decreto penale di condanna è emesso»; | |||||||||||||||||||||||
i) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: | |||||||||||||||||||||||
«In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del presente codice, sono disposte l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali di affezione nonché la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-ter e 544-quinquies. | |||||||||||||||||||||||
Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia. | |||||||||||||||||||||||
Le spese di mantenimento e di custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato e, in caso di insolvenza, sono a carico del comune nel cui territorio è stato consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge». | |||||||||||||||||||||||
2. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 544-sexies del codice penale,». | |||||||||||||||||||||||
Art. 5.
|
Art. 4.
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1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli: |
1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: | ||||||||||||||||||||||
«Art. 544-septies. – (Uccisione e maltrattamento colposo) – I fatti previsti dagli articoli 544-bis e 544-ter sono punibili anche quando il colpevole li abbia cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre disposizioni normative. In tale caso la pena è ridotta della metà. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||
Art. 544-octies. – (Circostanze aggravanti) – Le pene previste dagli articoli 452-sexies.1, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 638 sono aumentate fino alla metà: |
«Art. 544-septies. – (Circostanze aggravanti) – Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate: | ||||||||||||||||||||||
a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; |
a) identica; | ||||||||||||||||||||||
b) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi; |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
c) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale; |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
d) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; |
b) identica; | ||||||||||||||||||||||
e) se i fatti sono commessi con l'uso di armi; |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
f) se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private; |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
g) se il colpevole diffonde descrizioni o immagini dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici». |
c) se i fatti sono diffusi attraverso strumenti informatici o telematici». | ||||||||||||||||||||||
2. La condanna o il decreto penale di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari. Il Governo provvede a modificare l'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente. |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||
Art. 6.
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Art. 5.
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1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. All'articolo 544-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: | ||||||||||||||||||||||
a) al primo comma dell'articolo 131-bis, dopo le parole: «cinque anni,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201,»; | |||||||||||||||||||||||
b) dopo l'articolo 441 è inserito il seguente: | |||||||||||||||||||||||
«Art. 441-bis. – (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) – Chiunque, fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. | |||||||||||||||||||||||
È in ogni caso disposta la confisca delle esche o bocconi di cui al primo comma anche se non è stata pronunciata condanna»; | |||||||||||||||||||||||
c) all'articolo 544-bis, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»; |
a) le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000»; | ||||||||||||||||||||||
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000». | |||||||||||||||||||||||
d) all'articolo 544-ter: |
2. All'articolo 544-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: | ||||||||||||||||||||||
1) al primo comma, dopo la parola: «sottopone» sono inserite le seguenti: «a detenzione o» e le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro»; |
a) al primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e»; | ||||||||||||||||||||||
2) al secondo comma, dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «abbandona animali,», dopo la parola: «vietate» sono inserite le seguenti: «o farmaci per finalità non terapeutiche»; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||
3) al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo»; |
b) al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo». | ||||||||||||||||||||||
e) al primo comma dell'articolo 625 è aggiunto, in fine, il seguente numero: |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
«8-quater. se il fatto è commesso su un animale di affezione»; | |||||||||||||||||||||||
f) l'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente: |
3. L'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente: | ||||||||||||||||||||||
«Art. 638. – (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) – Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da due a sei anni»; |
«Art. 638. – (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) – Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni». | ||||||||||||||||||||||
g) l'articolo 727 è abrogato. |
4. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «da 1.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 euro a 10.000 euro». | ||||||||||||||||||||||
Art. 7.
| |||||||||||||||||||||||
1. L'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è abrogato. |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||
Art. 8.
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Art. 6.
| ||||||||||||||||||||||
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: | ||||||||||||||||||||||
a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale»; |
a) identica; | ||||||||||||||||||||||
b) dopo l'articolo 260 è inserito il seguente: |
b) identico: | ||||||||||||||||||||||
«Art. 260-bis. – (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca) – 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni. |
«Art. 260-bis. – (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca) – 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affido definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo. |
2. Identico. | ||||||||||||||||||||||
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato. |
3. Identico. | ||||||||||||||||||||||
4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna è acquisita all'erario. |
4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. | ||||||||||||||||||||||
5. La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento. |
5. Identico. | ||||||||||||||||||||||
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca». |
6. Identico». | ||||||||||||||||||||||
2. Le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201. |
2. Identico. | ||||||||||||||||||||||
Art. 9.
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Art. 7.
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1. All'articolo 544-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
1. Identico: | ||||||||||||||||||||||
«Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva». |
«Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva». | ||||||||||||||||||||||
Art. 10.
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Art. 8.
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1. Dopo l'articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: |
1. Identico: | ||||||||||||||||||||||
«Art. 25-undevicies. – (Delitti contro gli animali) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. |
«Art. 25-undevicies. – (Delitti contro gli animali) – 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni». |
2. Identico. | ||||||||||||||||||||||
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale». | |||||||||||||||||||||||
Art. 9.
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1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni: | |||||||||||||||||||||||
a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000»; | |||||||||||||||||||||||
b) all'articolo 5: | |||||||||||||||||||||||
1) al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto»; | |||||||||||||||||||||||
2) al comma 2, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto»; | |||||||||||||||||||||||
3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»; | |||||||||||||||||||||||
c) all'articolo 6: | |||||||||||||||||||||||
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»; | |||||||||||||||||||||||
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»; | |||||||||||||||||||||||
3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza possibilità di conseguirla nuovamente». | |||||||||||||||||||||||
Art. 10.
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1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza. | |||||||||||||||||||||||
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. | |||||||||||||||||||||||
Art. 11.
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1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è inserito il seguente: | |||||||||||||||||||||||
«1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreché la violazione non sia stata già constatata». | |||||||||||||||||||||||
Art. 11.
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Art. 12.
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1. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Ministro della transizione ecologica,»; |
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,». | ||||||||||||||||||||||
b) al comma 2, le parole: «, con riguardo agli animali di affezione» sono soppresse; |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
«2-bis. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: uccisione, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia». | |||||||||||||||||||||||
2. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||
4. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||
a) dopo la parola: «474,» sono inserite le seguenti: «544-quater, 544-quinquies,»; | |||||||||||||||||||||||
b) dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,». | |||||||||||||||||||||||
Art. 12.
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1. Lo Stato istituisce nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti. |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||
2. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni: | |||||||||||||||||||||||
a) all'articolo 8, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate, ogni anno, la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 8-bis, nonché le modalità per l'attribuzione delle risorse derivanti dal medesimo contributo anche alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali»; | |||||||||||||||||||||||
b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: | |||||||||||||||||||||||
«Art. 8-bis. – (Istituzione del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati) – 1. È istituito il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati. La misura del contributo è determinata in riferimento ai singoli animali sequestrati e confiscati. Le risorse derivanti dal pagamento del contributo sono versate al fondo di cui all'articolo 8. Esse sono destinate al mantenimento degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della presente legge e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali, secondo i più elevati livelli di benessere animale, nonché alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato che garantiscano tali livelli. Il Ministro della salute stabilisce la ripartizione annuale delle entrate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8. | |||||||||||||||||||||||
2. Il contributo di cui al comma 1 è posto a carico dei seguenti soggetti: | |||||||||||||||||||||||
a) allevatori, compresi coloro i quali allevano animali per la macellazione, per la riproduzione, per il consumo domestico privato, per la vendita diretta o mediata di animali vivi nonché per la fornitura alla sperimentazione; | |||||||||||||||||||||||
b) importatori di animali appartenenti alle specie non comprese tra le specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996; | |||||||||||||||||||||||
c) chi cattura e detiene fauna selvatica, compresa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo. | |||||||||||||||||||||||
3. Le risorse derivanti dal contributo di cui al presente articolo sono destinate, oltre che alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, anche alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali». | |||||||||||||||||||||||
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati istituito dall'articolo 8-bis della legge 20 luglio 2004, n. 189, introdotto dal presente articolo, è stabilito negli importi di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Tali importi sono adeguati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura pari alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. | |||||||||||||||||||||||
Art. 13.
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1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «possono promuovere di intesa» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono e realizzano d'intesa, con frequenza annuale,». |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||
Art. 14.
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Art. 13.
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1. Dopo l'articolo 452-sexies del codice penale è inserito il seguente: |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||
«Art. 452-sexies.1. – (Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta) – Chiunque prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000. | |||||||||||||||||||||||
La pena è aumentata fino alla metà se il colpevole dei fatti di cui al primo comma ne diffonde descrizioni o immagini attraverso strumenti informatici o telematici. | |||||||||||||||||||||||
Ai fini di cui al primo comma, per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nell'allegato I alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela in forza di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. | |||||||||||||||||||||||
Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo a due terzi. | |||||||||||||||||||||||
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal primo comma del presente articolo, sono sempre ordinate la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento, e l'interdizione dalla detenzione di animali di affezione. Per la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-bis del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata o il decreto penale è emesso nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. | |||||||||||||||||||||||
Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa a seguito dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il delitto previsto dal primo comma e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia. | |||||||||||||||||||||||
I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi sottoposti a sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al primo comma sono posti a carico dell'autore del reato o, in caso di insolvenza, del Ministero della transizione ecologica». | |||||||||||||||||||||||
2. All'articolo 727-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è abrogato; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette». |
1. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro». | ||||||||||||||||||||||
3. L'articolo 733-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 733-bis. – (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) – Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia un habitat all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 300.000. |
2. All'articolo 733-bis del codice penale, le parole: «fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro». | ||||||||||||||||||||||
Ai fini di cui al presente articolo per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per le quali un sito sia classificato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992». | |||||||||||||||||||||||
4. Le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate. |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||
Art. 15.
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Art. 14.
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1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo le parole: «felis silvestris» sono inserite le seguenti: «e felis catus». | ||||||||||||||||||||||
b) al comma 2, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa»; |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
c) al comma 2-bis: |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
1) dopo le parole: «, del 16 settembre 2009,» sono inserite le seguenti: «e del regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, o comunque in violazione della normativa vigente»; | |||||||||||||||||||||||
2) le parole: «con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o utilizzato in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti sono commessi a titolo di colpa»; | |||||||||||||||||||||||
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
«3. Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna, di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-bis del presente articolo nonché l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali»; | |||||||||||||||||||||||
e) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: |
soppressa | ||||||||||||||||||||||
«3-bis. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività». | |||||||||||||||||||||||
2. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 544-sexies del codice penale e 4, commi 4 e 4-bis, della legge 4 novembre 2010, n. 2001,». |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||
Art. 15.
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1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | |||||||||||||||||||||||
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Soppresso |