FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2384

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111,
recante delega al Governo per la riforma fiscale

Presentato il 6 maggio 2025

  Onorevoli Deputati! – Il presente disegno di legge è volto ad apportare alcune modificazioni alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
  Con la modifica prevista dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si intende prorogare al 31 dicembre 2025 il termine entro cui possono essere adottati i decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, per la riforma dell'ordinamento tributario.
  Conseguentemente, al numero 2) della medesima lettera a), si prevede che le disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della citata legge n. 111 del 2023 potranno essere adottate entro ventiquattro mesi decorrenti dal medesimo termine del 31 dicembre 2025.
  Le suddette proroghe si rendono necessarie al fine di consentire al Governo la compiuta e organica definizione della riforma fiscale, in considerazione della complessità e dell'estensione degli interventi previsti.
  La previsione del termine del 31 dicembre 2025, inoltre, si colloca in piena coerenza con quanto previsto dalla legge 8 agosto 2024, n. 122, che ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l'attuazione, da parte del Governo, della delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti al riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario.
  L'intervento effettuato alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge è diretto a prevedere la possibilità di rendere applicabile anche ai tributi delle regioni e degli enti locali la disciplina della transazione fiscale prevista dagli articoli 63 e 88 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché quella degli accordi sui debiti tributari ai sensi degli articoli 23 e 64-bis del citato codice e le disposizioni degli articoli 245, in materia di concordato nella liquidazione giudiziale, e 284-bis del medesimo codice, in relazione alla procedura di regolazione della crisi o insolvenza del gruppo.
  In tal modo viene superata la limitazione contenuta nell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 5), della legge di delega, il quale prevede la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi solo per i tributi locali ed esclusivamente nell'ambito della composizione negoziata.
  La modifica di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è volta, invece, ad introdurre nell'articolo 19 della legge di delega un ulteriore principio e criterio direttivo per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, da esercitare comunque entro il 31 dicembre 2025. Si tratta, in particolare, del principio che demanda al legislatore delegato la disciplina dell'assetto ordinamentale e del ruolo dei magistrati tributari, da uniformare, per quanto compatibili, a quello dei magistrati ordinari.
  In tal senso i princìpi e criteri direttivi che dovranno guidare l'esercizio della delega vengono a essere mutuati dai princìpi fondamentali regolatori del regime giuridico che definisce lo status giuridico dei magistrati ordinari. L'ampliamento della delega risponde, dunque, all'esigenza di portare a compimento la riforma avviata con la legge 31 agosto 2022, n. 130, che ha introdotto un ruolo autonomo e professionale di magistrati tributari, senza disciplinarne l'assetto ordinamentale e rinviando alle disposizioni applicabili ai magistrati ordinari, in quanto compatibili, unicamente per quanto attiene al trattamento economico.
  In particolare, il nuovo principio di delega ha ad oggetto l'applicazione del regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla magistratura tributaria di nuova costituzione, comprendendovi, tra l'altro, l'estensione della disciplina relativa ai trasferimenti, alle ferie e all'istituto del collocamento fuori ruolo. In tal modo si consente, analogamente a quanto previsto per i magistrati ordinari, anche l'introduzione di specifiche disposizioni relative all'aspettativa, alle fattispecie riguardanti l'eleggibilità e il ricollocamento in ruolo nei casi di elezione a cariche politiche o amministrative ovvero di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale nonché al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio.
  Il principio direttivo affida al legislatore delegato anche l'individuazione delle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, da uniformare a quelle previste per la magistratura ordinaria, ferme restando le competenze relative dell'avvio del procedimento disciplinare, attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
  La necessità di colmare il vuoto normativo concernente lo status giuridico dei nuovi magistrati togati assume una rilevanza oggettiva, atteso che il legislatore ha previsto l'immissione in servizio di 576 magistrati tributari entro il 2029, di cui 22 sono già in servizio dal 1° febbraio 2024 a seguito di specifica procedura di interpello per il transito definitivo nella giurisdizione tributaria, a cui si aggiungeranno nei primi mesi del 2026 altri 146 magistrati vincitori della prima procedura concorsuale.
  La previsione di una disciplina specifica dello status dei magistrati tributari risponde anche all'esigenza di dirimere criticità interpretative sorte sull'applicazione alla magistratura tributaria di alcuni istituti esistenti nella disciplina ordinamentale delle altre giurisdizioni, che stanno generando numerosi contenziosi.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;

    2) al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui al comma 1» e le parole: «di cui ai commi 1 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;

   b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), il numero 5) è sostituito dal seguente:

    «5) prevedere la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»;

   c) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

   «m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio».