PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 14
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE
Articolo 1 | Articolo 1 |
DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE
Articolo 1 | Articolo 1 |
Articolo 1-bis | |
Articolo 2 | Articolo 2 |
Articolo 3 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2329-A
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
dal ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)
e dal ministro della giustizia
(NORDIO)
di concerto con il ministro della difesa
(CROSETTO)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare
Presentato il 28 marzo 2025
(Relatrice: KELANY)
NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), l'8 maggio 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2329 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 4 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di adottare misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 14, comma 1, del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), come integrato dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del provvedimento in esame, prevede, da un lato, che il trattenimento dello straniero nel centro di permanenza per il rimpatrio più vicino sia disposto dal questore, con convalida, ai sensi del successivo comma 3, entro 48 ore del giudice di pace, e che a tal fine il questore avanzi una richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno; dall'altro lato, in base alla norma, la suddetta Direzione centrale, pur attivata dal questore, come si è visto, ai fini dell'individuazione del CPR più vicino, ha anche – per effetto dell'integrazione del testo effettuata con il provvedimento in esame – un generale potere di trasferimento dello straniero; la previsione introdotta dal provvedimento in esame non indica specifiche motivazioni per l'esercizio di tale potere mentre la successiva lettera b) precisa che per il trasferimento non è richiesta una nuova convalida del giudice di pace; in proposito la relazione illustrativa indica che questo potere di trasferimento si ricollega a quanto previsto per le persone detenute dall'articolo 42 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, disposizione che peraltro prevede che il trasferimento sia disposto «per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari» e che «nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga»; ciò premesso, potrebbe essere quindi oggetto di approfondimento, al fine di evitare difficoltà applicative e contenziosi, il coordinamento tra il potere generale di trasferimento attribuito alla Direzione centrale e il fatto che il questore, con convalida del giudice di pace, debba disporre il trattenimento dello straniero presso il CPR più vicino, anche considerando, nell'ottica appunto di un migliore coordinamento, l'opportunità di introdurre specifiche motivazioni alla base del trasferimento;
il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2, lettera a), nell'ottica di ponderare un migliore coordinamento tra le previsioni introdotte da tale disposizione nell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e le altre previsioni del citato comma 1.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2329, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare;
evidenziato che l'intervento normativo mira a sfruttare pienamente le potenzialità delle strutture situate in Albania – di cui al Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria – allo scopo di rafforzare il sistema dei rimpatri, nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dall'ordinamento dell'Unione europea;
precisato che le modifiche introdotte con il provvedimento in esame non incidono sulla legge di ratifica e non soggiacciono, pertanto, ai corrispondenti vincoli costituzionali, integrando, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Protocollo, disposizioni che spiegano i loro effetti esclusivamente sul piano dell'ordinamento interno,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2329, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare;
rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento modifica l'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, firmato a Roma il 6 novembre 2023, estendendo la possibilità di trasferire in strutture per il rimpatrio situate nel territorio albanese anche cittadini stranieri già destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
osservato che l'ipotesi di trattenimento in centri per il rimpatrio collocati fuori dal territorio nazionale non è vietata dalla vigente direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatri, che non la disciplina;
considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce che il trasferimento dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico all'analoga struttura realizzata in Albania non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo e già convalidato o prorogato dall'autorità giudiziaria, né produce effetti sulla procedura amministrativa – di espulsione o di respingimento – cui lo straniero è sottoposto;
rilevato che l'articolo 1, comma 2, lettera a), attribuisce alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, oltre al potere di assegnazione nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), anche quello di trasferimento dello straniero in altra struttura analoga, compresa quella situata in Albania;
rilevato altresì che l'articolo 1, comma 2, lettera b), specifica che il trasferimento in altra struttura non richiede una nuova convalida del trattenimento da parte dell'autorità giudiziaria e può essere disposto in qualsiasi momento, a condizione che permanga il titolo originario del trattenimento;
considerato che il provvedimento nel suo complesso si inserisce nel quadro della strategia dell'Unione europea delineata nel Nuovo Patto su migrazione e asilo, presentato dalla Commissione europea il 23 settembre 2020 e attuato attraverso un insieme organico di regolamenti adottati nel 2024, il quale mira a rafforzare la gestione integrata delle frontiere esterne, a promuovere una cooperazione strutturata con i Paesi terzi e a rendere più efficace la politica di rimpatrio, sulla base del principio della responsabilità condivisa tra Stati membri;
rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO
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TESTO
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Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. |
1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
2. Identico. |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera”;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento”;
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”;
b) all'articolo 6-bis, comma 1, le parole: “di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis” e le parole: “di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis”.
2-ter. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole: “Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui ai commi 1 e 2” e dopo le parole: “di cui al comma 4” sono inserite le seguenti: “, quando la domanda è stata ivi presentata,”;
b) all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole: “Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c),” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,”;
c) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: “Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c),” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,”».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri) – 1. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”».
Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025. | |
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione |
Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. | |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | |
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; | |
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; | |
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; | |
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»; | |
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»; | |
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»; | |
Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.»; | |
Visto il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n. 176, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno»; | |
Visto il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno; | |
Vista legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno»; | |
Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali»; | |
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale; | |
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025; | |
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; | |
emana | |
il seguente decreto-legge: | |
Articolo 1.
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Articolo 1.
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1. All'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 2, la parola «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; |
a) identica; |
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto.». |
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»; |
b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente: | |
«7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera». | |
2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico. |
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189» sono inserite le seguenti: «, che può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro»; | |
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.». | |
2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) all'articolo 6: | |
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: | |
«2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento»; | |
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; | |
b) all'articolo 6-bis, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis» e le parole: «di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis». | |
2-ter. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole: «Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2» e dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «, quando la domanda è stata ivi presentata,»; | |
b) all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,»; | |
c) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,». | |
Articolo 1-bis.
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1. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». | |
Articolo 2.
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Articolo 2.
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1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Identico. |
Articolo 3.
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. | |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | |
Dato a Roma, addì 28 marzo 2025 | |
MATTARELLA | |
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
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Visto, il Guardasigilli: Nordio |