DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Articolo 1
DECRETO-LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2281
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza
Presentato il 28 febbraio 2025
Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza, il cui contenuto è di seguito illustrato.
Articolo 1 (Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale).
L'articolo 1, al comma 1, prevede per l'anno 2025 la concessione, tramite deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica in favore dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro. Tale contributo si aggiunge al bonus elettricità e gas ordinario, previsto dalla legislazione vigente per nuclei familiari con valore dell'ISEE inferiore a 9.530 euro (o inferiore a 20.000 euro se vi sono almeno quattro figli a carico).
I commi 2 e 3 introducono previsioni volte a consentire l'attuazione della misura di cui al comma 1.
Articolo 2 (Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili).
L'articolo 2, comma 1, è volto a integrare la disciplina applicabile ai clienti domestici vulnerabili (secondo la definizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021, si tratta di soggetti che versano in condizioni economiche svantaggiate, che fruiscono dei benefìci riconosciuti dalla legge n. 104 del 1992, che hanno più di 75 anni di età o che appartengono ad altre categorie) nell'ambito del processo di liberalizzazione del segmento della vendita al dettaglio del mercato elettrico, con l'obiettivo di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica pagati da tali clienti.
La normativa vigente (articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2011) prevede che, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti domestici vulnerabili hanno il diritto di essere riforniti nell'ambito del servizio di vulnerabilità secondo le condizioni disciplinate dall'ARERA, a un prezzo che riflette il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso e costi efficienti del servizio di commercializzazione, determinati sulla base di criteri di mercato. Il servizio di vulnerabilità dovrà essere esercito da fornitori individuati mediante procedure competitive svolte, per aree territoriali, dalla società Acquirente unico Spa secondo i criteri specificati nella norma. La società Acquirente unico Spa esercita altresì la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica del servizio. Fino all'individuazione di tali fornitori, i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti nel servizio di maggior tutela (MT).
In tale contesto, il presente articolo stabilisce che la società Acquirente unico Spa svolge, secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso, per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipulazione di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla stessa società Acquirente unico Spa.
Si prevede altresì, con riguardo al servizio di vulnerabilità, che l'ARERA definisca, tra l'altro, la decorrenza del servizio medesimo da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
La disposizione si coordina con quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, secondo la quale i clienti vulnerabili possono richiedere, entro il 30 giugno 2025, di essere riforniti nel servizio a tutele graduali. Conseguentemente si prevede la soppressione del termine di sessanta giorni assegnato all'ARERA per la disciplina della gara per l'assegnazione del servizio di vulnerabilità.
Si è, infine, ritenuto di chiarire che, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, i clienti vulnerabili, che non abbiano scelto di entrare nel servizio a tutele graduali in forza della richiamata disposizione ovvero nel mercato libero, continuano ad essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela. In tale ambito, la società Acquirente unico Spa svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, sia ricorrendo alle modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ossia approvvigionandosi nei mercati regolamentati, ovvero mediante la stipulazione, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.
Il comma 2 definisce alcune priorità per l'utilizzo delle risorse europee del Fondo sociale per il clima, il cui Piano nazionale dovrà essere presentato entro il 30 giugno, conformemente al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.
In particolare, nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima, si prevedono specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali. Tali specifiche misure possono essere adottate nel limite massimo del 50 per cento delle risorse disponibili.
Il comma 3 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continueranno a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso (31 marzo 2027), ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero ovvero con l'esercente il servizio di maggior tutela competente per area territoriale.
Articolo 3 (Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese).
L'articolo 3, ai commi 1, 2 e 3, dispone per l'anno 2025 – anticipatamente rispetto al momento in cui si sarebbe pervenuti all'attuazione dell'articolata procedura di rango secondario prevista dalla legislazione vigente – la destinazione di risorse pari a 600 milioni di euro al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al fine di ridurre il costo dell'energia a carico delle imprese. Per il finanziamento del Fondo nella misura di cui al comma 1 si dispone il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica per l'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
Il comma 4 intende ampliare le finalità del trasferimento, previsto dall'articolo 51 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, aggiungendo tra tali finalità il finanziamento di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza superiore a 16,5 kW.
Il comma 5 rimette l'attuazione della previsione di cui al comma 4 alla medesima delibera dell'ARERA di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame. Con tale delibera si procederà all'azzeramento per sei mesi della parte della componente della spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (componente ASOS) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese, il comma 6 dispone il trasferimento dei dati relativi ai codici ATECO delle imprese al sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli esiti del monitoraggio.
Articolo 4 (Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili).
L'articolo 4, introducendo una disposizione di carattere speciale analoga a quella vigente per il settore dei carburanti (articolo 1, commi da 290 a 296, della legge n. 244 del 2007), prevede, al comma 1, che l'eventuale maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dall'aumento del prezzo del gas è destinato a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti. Le maggiori entrate relative all'IVA sono accertate, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate eventualmente accertate è iscritto in un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il comma 2 dispone che il suddetto decreto può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei mercati energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel punto di scambio virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, almeno del 20 per cento, rispetto al valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto aggiornamento del documento di programmazione.
Per quanto disposto dal comma 3, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili di cui al comma 1 sono individuate dall'ARERA con proprie deliberazioni.
Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 5 (Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas).
Il comma 1 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'ARERA definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas destinate ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire un'agevole leggibilità delle offerte e dei contratti, anche con la previsione di documenti-tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi, oltre che con la riduzione e la semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi.
Si prevede altresì che, con il medesimo provvedimento, l'ARERA stabilisca i termini e le modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in corso alla data di efficacia del provvedimento stesso.
Il comma 2 stabilisce che, in caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA eserciti i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Tale ultima disposizione consente all'ARERA di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; inoltre, per il caso di reiterazione delle violazioni, attribuisce alla medesima Autorità, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, la facoltà di sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.
Articolo 6 (Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore).
L'articolo 6 introduce alcune disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore.
In particolare, il comma 1 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (attualmente l'ARERA) può adottare misure cautelari, come previsto dall'articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 93 del 2011, anche avvalendosi, ove necessario, delle facoltà attribuitele per l'esercizio delle sue funzioni dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 48, affinché sia assicurato il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati.
Il comma 2 interviene sulla disciplina di tutela dei consumatori nell'ambito della vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione, disponendo che il mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro, comporta l'oscuramento del sito internet, sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per l'inutile decorso dei termini di impugnazione o per la formazione del giudicato.
Articolo 7 (Entrata in vigore).
L'articolo 7 regola l'entrata in vigore del decreto.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025.
Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;
Visto il regolamento (UE) n. 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 251, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas naturale e rafforzare i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale)
1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per la finalità di cui al comma 1, è disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.».
3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse già trasferite al Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione 113/2024/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in attuazione dei decreti del Ministro della Transizione ecologica del 22 giugno 2022, n. 253, e del 20 luglio 2022, n. 287, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalità di cui al comma 1.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabiliti dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima.»;
b) al comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
2) prima della lettera a), è inserita la seguente:
«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;»;
c) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007 e la società Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ovvero mediante la stipula, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.».
2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, nel rispetto delle finalità previste dal medesimo Regolamento, sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per area territoriale.
Articolo 3.
(Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese)
1. È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.
3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.
4. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole «individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,» sono inserite le seguenti: «di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW».
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima delibera di cui al predetto comma 1, è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica degli esiti del monitoraggio.
Articolo 4.
(Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili)
1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale. Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto aggiornamento del documento di programmazione.
3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con proprie delibere, individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1.
4. Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 5.
(Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.
2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Articolo 6.
(Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore)
1. All'articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole «di misure cautelari», sono inserite le seguenti: «che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio», sono inserite le seguenti «avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».
2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione comporta l'oscuramento del sito internet.».
Articolo 7.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio