FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2221

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TASSINARI, AMORESE, SASSO

Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale

Presentata il 31 gennaio 2025

  Onorevoli Colleghi! — La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione e in particolare l'articolo 117, ha espressamente attribuito la materia della «promozione e organizzazione di attività culturali» alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Successivamente la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 255 e n. 256 del 21 luglio 2004, ha avuto modo di specificare l'esatta portata del dettato costituzionale, evidenziando come nell'ambito della materia concernente la promozione e l'organizzazione di attività culturali siano senza dubbio comprese anche le azioni volte al sostegno dello spettacolo. L'attuale sistema di contribuzione al settore dello spettacolo dal vivo si fonda sulle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, il quale ha stabilito che le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono determinate annualmente con decreti del Ministro della cultura «non aventi natura regolamentare». La transitorietà di tale meccanismo è stata sottolineata, nell'articolo 1 dei decreti ministeriali successivamente adottati, attraverso l'espressa limitazione della loro validità «in attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo».
  Sul punto, v'è da dire che dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale non vi è stata, da parte delle regioni, una limitazione all'esercizio del proprio potere legislativo in materia di promozione e valorizzazione delle attività culturali. In molti casi sono stati istituiti appositi fondi regionali per il sostegno delle attività di spettacolo, così come molte regioni e province hanno provveduto, rispettivamente, all'istituzione e alla tenuta dell'albo delle istituzioni, associazioni e fondazioni che svolgono attività culturali di preminente interesse regionale e di quelle aventi un ambito di intervento più limitato, provvedendo a erogare i relativi finanziamenti e a svolgere le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulla loro corretta destinazione.
  Particolare attenzione, a livello regionale, è stata rivolta al sostegno delle attività musicali bandistica, corale, coreutica e folklorica.
  Ciò premesso, la presente proposta di legge vuole qualificarsi come norma di sistema volta, alla luce del mutato titolo V della parte seconda della Costituzione, a tutelare e valorizzare una realtà molto diffusa e radicata nel territorio nazionale, quella svolta dalle associazioni musicali amatoriali, ossia gli enti collettivi costituiti in forma associativa e senza scopo di lucro aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, quali bande, cori, mandolinistiche, gruppi folklorici e orchestre sinfoniche amatoriali.
  In Italia esistono circa 4.600 bande musicali, 3.500 gruppi corali, 2.500 cori scolastici, 3.000 cori parrocchiali e 750 gruppi folklorici: tenendo conto che i comuni italiani sono circa 7.896, si può affermare che queste associazioni sono presenti in tutto il territorio nazionale e superano di largo margine il numero dei comuni italiani.
  Le bande musicali, i gruppi corali e folklorici, le mandolinistiche e le orchestre sinfoniche amatoriali rivestono un ruolo fondamentale nella società in quanto depositari di cultura; ma soprattutto essi rappresentano un validissimo strumento d'aggregazione, di comunicazione e di socializzazione tra i giovani, i meno giovani, gli adulti e gli anziani.
  Le associazioni musicali amatoriali, inoltre, portando la musica in ogni angolo del Paese e fermando per un attimo la società distratta dalle incombenze della vita quotidiana, riescono a far vivere momenti inconsueti e inattesi di gioia, diventando esse stesse sinonimo di festa, e rappresentano il comune di provenienza durante le esibizioni tenute in altri comuni italiani e all'estero.
  Inoltre, queste realtà svolgono un'opera importante di ricerca e di elaborazione di linguaggi musicali e sono il vivaio importante per i conservatori di musica, soprattutto per le classi degli strumenti a fiato e a percussione, per le classi di canto, di fisarmonica e di chitarra nonché di altri diversi strumenti musicali. Queste realtà rappresentano un patrimonio profondamente radicato nei comuni italiani, come si è dimostrato durante le cerimonie di consegna degli attestati di interesse nazionale in occasione della celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, dove si sono incontrati circa duemila sindaci e diecimila presidenti e maestri dei gruppi di musica popolare amatoriale. I complessi bandistici, i cori, i gruppi folklorici e altri gruppi amatoriali fungono anche da mezzo fondamentale nell'opera di ricerca e di elaborazione di strumenti e linguaggi musicali che valicano le Alpi per raggiungere tutti i Paesi esteri, che oggi rischiano di essere dimenticati.
  La prima iniziativa legislativa per la disciplina della musica popolare amatoriale fu il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2008, su proposta dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali. Da allora si sono succeduti vari tentativi, ma senza esito, anche a causa delle questioni legate alla ripartizione delle competenze di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. Per la predisposizione della presente proposta di legge, anche in vista del dibattito parlamentare, è stata effettuata un'innovativa consultazione in via telematica con i soggetti interessati: il testo attuale tiene anche conto dei contributi che sono pervenuti.
  Dalla riforma del Terzo settore, contenuta nel codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ci si aspettava una semplificazione della legislazione esistente e, analogamente, una parificazione del trattamento delle associazioni musicali amatoriali a quello delle realtà già esistenti, quali le associazioni sportive dilettantistiche. Così non è stato. Le associazioni bandistiche, corali, folkloriche e altri gruppi popolari amatoriali devono quindi decidere se iscriversi al Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore e diventare associazioni di promozione sociale (APS), con l'attivazione di una serie di incombenze, sicuramente troppo numerose per chi svolge tale attività non come professione, bensì come passione da coltivare nel tempo libero e senza disporre delle risorse economiche necessarie per incaricare dei professionisti che le svolgano per loro conto.
  Inoltre, le associazioni musicali amatoriali, in mancanza di iscrizione al Registro medesimo, perderebbero il diritto a usufruire del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, che viene invece mantenuto per le associazioni sportive dilettantistiche. Alle stesse non sarebbero più applicabili le disposizioni dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'attività formativa (propedeutica musicale, scuola per banda, eccetera) e quindi i costi di gestione aumenterebbero almeno del 50 per cento. In ogni caso per queste associazioni sarebbe più opportuno identificarsi come associazioni di promozione culturale (APC) e non come APS. Il codice del Terzo settore non consente alle bande musicali, alle corali, ai gruppi folklorici e ai vari gruppi di musica popolare amatoriale attivi in Italia, compresi quelli riconosciuti dal Ministero della cultura, di accedere alle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nonostante la legge 22 novembre 2017, n. 175, specifichi, all'articolo 1, comma 3, lettera a), che la Repubblica riconosce altresì «il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale», creando un punto di contrasto con il citato codice. Pertanto è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della riforma del Terzo settore e senza implicare alcun aumento di spese da parte dello Stato, si consenta alle associazioni musicali amatoriali di continuare a beneficiare delle disposizioni della citata legge n. 398 del 1991 e del citato articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, trattandosi di realtà di prima formazione nella filiera della musica (consentendo un ricambio generazionale degli artisti) che operano in tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi).
  Obiettivo della presente proposta di legge è, dunque, quello di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell'intera comunità nazionale – conformemente ai princìpi delle Convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione – forme di espressione musicale nonché forme di creatività ancorate alle tradizioni culturali italiane, coltivate da gruppi costituiti in associazioni e fondazioni riconosciute.
  L'articolo 1 reca la finalità dell'intervento normativo, volto a riconoscere, tutelare e promuovere l'attività musicale popolare amatoriale.
  L'articolo 2 dispone che l'attività musicale popolare amatoriale, bandistica, corale, coreutica, mandolinistica e folklorica è libera, individuando tuttavia alcuni requisiti di natura strutturale e organizzativa delle associazioni musicali amatoriali, quali la costituzione in forma di associazione o fondazione, la finalità statutaria, la mancanza di scopo di lucro, l'iscrizione nell'elenco regionale, ai fini dell'accesso ai contributi pubblici. Attribuisce altresì alle regioni il compito di istituire l'elenco telematico delle associazioni musicali amatoriali, i cui dati sono comunicati al Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Sulla base del principio di sussidiarietà e della vicinanza al bacino d'utenza, l'articolo 3 della presente proposta di legge consente alle associazioni e alle fondazioni musicali amatoriali di essere destinatarie di contributi erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni. In particolare, lo Stato può contribuire all'organizzazione della «Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale», istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, della Festa europea della musica e di altre manifestazioni di interesse nazionale e internazionale (festival, gemellaggi, rassegne e concorsi) individuate annualmente dallo stesso Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 prevede che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovano la diffusione e l'insegnamento della musica popolare amatoriale. Inoltre, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono incaricati di promuovere scambi a livello nazionale e internazionale di associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali, anche al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare amatoriale.
  L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

  1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in conformità ai princìpi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, riconosce la funzione dell'attività musicale popolare amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.
  2. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale nonché di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le bande musicali, i cori, le mandolinistiche, i gruppi folklorici, le orchestre sinfoniche amatoriali e altri gruppi di musica popolare amatoriale.
  3. Fatta salva la disciplina prevista dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che continua ad applicarsi alle associazioni costituite ai sensi del medesimo codice, alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 2 del presente articolo non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.
(Associazioni e fondazioni musicali amatoriali)

  1. L'attività musicale popolare amatoriale, bandistica, corale, coreutica, mandolinistica e folklorica è libera.
  2. L'accesso ai benefìci previsti dalla presente legge è riservato alle associazioni musicali amatoriali legalmente costituite nella forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta ovvero di fondazione, anche attive presso enti ecclesiastici, comunque operanti senza scopo di lucro e iscritte negli elenchi di cui al comma 4.
  3. Lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indica come scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività culturale musicale popolare amatoriale.
  4. Le regioni istituiscono l'elenco telematico delle associazioni musicali amatoriali costituite nelle forme previste dai commi 2 e 3 e disciplinano gli ulteriori requisiti e le procedure per l'iscrizione. L'elenco è distinto in sezioni corrispondenti ai tipi di attività musicale indicati al comma 1. I dati relativi alle associazioni e fondazioni iscritte nell'elenco sono comunicati per via telematica al Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 3.
(Contributi, agevolazioni e regime fiscale)

  1. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore delle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con i contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.
  2. Lo Stato può contribuire, anche in collaborazione con le reti associative delle pro loco riconosciute ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'organizzazione della «Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale», istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, della Festa europea della musica e di altre manifestazioni di interesse nazionale e internazionale individuate annualmente dal Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Le regioni disciplinano le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi a carico dei rispettivi bilanci e le condizioni per l'accesso a eventuali ulteriori agevolazioni in favore delle associazioni e fondazioni amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2. I contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati dalle associazioni e fondazioni interessate.
  4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

   b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «, musicali amatoriali»;

   c) all'articolo 149, comma 4, le parole: «ed alle associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle associazioni musicali amatoriali».

  5. Alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 4.
(Promozione della musica popolare amatoriale)

  1. Lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare anche tramite forme di collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché mediante il sostegno delle pro loco.
  2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, promuovono la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza, alla diffusione, all'insegnamento nonché all'apprendimento della musica popolare amatoriale, in particolare per gli alunni e le alunne delle scuole primarie del sistema nazionale di istruzione.
  3. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nell'ambito delle loro competenze, promuovono programmi di scambi, anche a livello internazionale, tra le associazioni e le fondazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2, volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari amatoriali, anche attraverso progetti specifici con le pro loco operanti nei territori.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.