PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE
Articolo 1 | Articolo 1 |
DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE
Capo I | Capo I |
Articolo 1 | Articolo 1 |
Articolo 2 | Articolo 2 |
Articolo 2-bis | |
Articolo 3 | Articolo 3 |
Capo II | Capo II |
Articolo 4 | Articolo 4 |
Articolo 5 | Articolo 5 |
Articolo 6 | Articolo 6 |
Articolo 7 | Articolo 7 |
Capo III | Capo III |
Articolo 8 | Articolo 8 |
Articolo 8-bis | |
Articolo 9 | Articolo 9 |
Articolo 10 | Articolo 10 |
Articolo 11 | Articolo 11 |
Articolo 12 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2119-A
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)
dal ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)
dal ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Presentato il 28 ottobre 2024
(Relatori: CANGIANO, per la VII Commissione;
TENERINI, per la XI Commissione)
NOTA: Le Commissioni permanenti VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 10 dicembre 2024, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2119 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 12 articoli per un totale di 30 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a sette ben distinte finalità, che peraltro coinvolgono la competenza di quattro diversi ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze: 1) rafforzare l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto del lavoro sommerso; 2) prevedere disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda; 3) prevedere disposizioni urgenti per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; 4) prevedere disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy; 5) prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico; 6) provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024; 7) prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla «materia finanziaria», come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari»; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che «la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge»; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla sesta delle finalità sopra indicate («provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024»); si segnala, peraltro, che la settima finalità indicata («prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali») non trova corrispondenza in alcuna norma del decreto-legge;
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi, 3 prevedono provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e di due decreti ministeriali;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 1, in tema di misure di contrasto del lavoro sommerso, dispone, al comma 4, capoverso 8, che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella lista di conformità, fatte sempre salve, fra l'altro, «le eventuali richieste di intervento»; la formulazione di tale disposizione potrebbe dunque essere approfondita al fine di specificare meglio tale espressione;
l'articolo 4, al comma 1, prevede, nelle more della revisione del sistema complessivo dell'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge n. 240 del 2010, l'istituzione, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, di due ulteriori quadrimestri (IV e V) al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR nonché in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 13 del 2023; si ricorda che tale disposizione ha inserito il comma 4-ter all'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, il quale impone a ciascuna università – ad eccezione delle Scuole superiori a ordinamento speciale – di vincolare, nell'ambito della programmazione triennale sulla cui base ciascun ateneo effettua, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nonché per l'attribuzione dei contratti di ricerca, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare; ciò premesso, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita sostituendo il riferimento alla norma novellante recata dal richiamato decreto-legge con quello alla norma novellata (ossia l'articolo 18, comma 4-ter, della legge n. 240 del 2010), in coerenza con il paragrafo 3, lettera c), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4, capoverso comma 8, e dell'articolo 4, comma 1.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2119, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
rilevato che:
il decreto-legge, secondo quanto enunciato nel preambolo, è volto, tra le varie finalità, ad implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto del lavoro sommerso, a risolvere situazioni di crisi occupazionale per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda, a garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, a prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025;
il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in 3 capi, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di lavoro (articoli da 1 a 3), disposizioni in materia di sistema universitario (articoli da 4 a 7) e disposizioni in materia di istruzione (articoli da 8 a 12);
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni del capo I sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile» (articolo 1, commi da 1 a 4 e 11, e articolo 2), oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
con riferimento alle disposizioni del capo I, sono altresì investite le materie inerenti alla «previdenza sociale» e al «sistema tributario dello Stato», anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere o) ed e), della Costituzione, e sussistono altresì profili riconducibili alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
le disposizioni del capo II e del capo III risultano prevalentemente riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(3 dicembre 2024)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2119, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, modificato nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che:
in data 3 dicembre 2024, il Comitato ha espresso un parere favorevole sul testo originario del decreto-legge;
il decreto-legge – originariamente di 12 articoli – si compone, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, di 14 articoli, suddivisi in 3 capi, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di lavoro (articoli da 1 a 3), disposizioni in materia di sistema universitario (articoli da 4 a 7) e disposizioni in materia di istruzione (articoli da 8 a 12);
nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti l'articolo 2-bis – recante una norma di interpretazione autentica – e l'articolo 8-bis – recante disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy – e sono stati modificati, in particolare, l'articolo 2, con l'ampliamento dei settori e delle attività interessati dal relativo intervento di integrazione salariale, e l'articolo 6, con l'aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter, in materia di alloggi e residenze universitarie per il conseguimento degli obiettivi del PNRR;
ritenuto che:
le disposizioni introdotte in sede referente incidono sulle medesime materie del testo originario del decreto-legge e, in particolare, sulle materie «ordinamento civile», «previdenza sociale» e «sistema tributario dello Stato», oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), o) ed e), della Costituzione, nonché sulla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
per quanto attiene al rispetto di altri princìpi costituzionali:
con riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, la Corte costituzionale ha affermato che «il divieto di retroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'articolo 25 della Costituzione. Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario» (sentenza n. 78 del 2012),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(10 dicembre 2024)
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (C. 2119 Governo);
premesso che:
l'articolo 1, che reca misure di contrasto del lavoro sommerso, prevede, al comma 4, che il datore di lavoro sia considerato a basso rischio di irregolarità specifica, per i dodici mesi successivi alla sua iscrizione nella «Lista di conformità», che attesta non essere emerse violazioni o irregolarità all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale; la medesima disposizione specifica però che sono sempre fatte salve le attività di indagine disposte dalla procura della Repubblica;
il medesimo articolo 1, al comma 11, prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità del Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali;
l'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1), nel modificare il comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, in materia di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, introduce il riferimento (oltre ai beni immobili dello Stato) anche ai beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, i quali possono quindi essere destinati a residenze e alloggi universitari,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (C. 2119 Governo);
evidenziato che l'articolo 8 prevede che il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore finanzi la realizzazione dei percorsi negli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa anche per i percorsi attivati all'estero, nell'ambito della strategia delineata dal «Piano Mattei per l'Africa»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2119, di conversione in legge del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, prevista dall'articolo 1, commi da 5 a 8, del provvedimento in esame, è stata definita sulla base dei costi di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità contributiva ed è improntata a criteri di prudenzialità, al fine di tener conto anche di un eventuale incremento dei costi, fermo restando che durante il periodo di sviluppo potrebbe viceversa determinarsi una contrazione degli oneri per effetto di economie di scala e sinergie operative;
gli stanziamenti relativi all'Investimento 5 «Piani urbani integrati» della Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a valere sui quali si provvede ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9 dell'articolo 1, sono costituiti dalle risorse, di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinate al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, volte al conseguimento dell'obiettivo M5C2-16;
le predette risorse, rese disponibili anche a seguito delle rinunce di alcune amministrazioni comunali ai finanziamenti assegnati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, n. 55, sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 5 a 8, e il loro utilizzo è compatibile con le finalità alle quali le medesime risorse sono preordinate e non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli investimenti al cui conseguimento è subordinata l'erogazione delle risorse del PNRR, anche in considerazione del fatto che l'introduzione degli ISAC, finalizzata a promuovere il rispetto degli obblighi contributivi e l'emersione del lavoro irregolare, è stata concordata con la Commissione europea nell'ambito dell'assessment relativo all'obiettivo M5C1-9;
l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà assicurare l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di verifica di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto per assicurare tale accessibilità non si richiedono interventi sui sistemi informatici che comportino lo stanziamento di risorse aggiuntive;
l'integrazione al reddito riconosciuta dall'articolo 2 in favore di lavoratori dipendenti del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché del settore conciario, è riconosciuta in misura pari a quella prevista per il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018, potrà assicurare lo svolgimento di attività di supporto tecnico alle attività del Commissario straordinario incaricato di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse disponibili, trattandosi di attività riconducibili a quelle svolte a legislazione vigente dalla medesima Struttura;
l'incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, disposta dall'articolo 11 del provvedimento in esame, è stato determinato dall'esigenza di ampliare la platea dei beneficiari della misura, mentre l'adeguamento obbligatorio al tasso di inflazione programmata dei tetti di spesa libraria è stata già considerato dall'articolo 14-ter del decreto-legge n. 17 del 2024, che ha disposto, a decorrere dal 2025, un incremento della suddetta autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui;
la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 11, non è suscettibile di comportare pregiudizio alla realizzazione di interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo nell'anno 2024;
rilevata l'esigenza di:
modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di riferire la clausola di copertura finanziaria ivi prevista ai soli commi da 5 a 8 del medesimo articolo;
prevedere, all'articolo 8, comma 2, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge n. 123 del 2007, anziché dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge, posto che le risorse per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), del citato articolo 1 sono stanziate dal predetto comma 7-bis,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123,» con le seguenti: «delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007»;
e con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 10, sostituire le parole: «commi da 5 a 9» con le seguenti: «commi da 5 a 8».
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2119 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
valutate le disposizioni di cui all'articolo 6, volte a consentire la destinazione di beni confiscati alla criminalità organizzata ad alloggi e residenze universitarie, nel contempo estendendo a tali interventi l'applicazione della disciplina acceleratoria in materia urbanistico-edilizia, di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1-quater della legge n. 338 del 2000, e prevedendo che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici svolga il ruolo di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione dei medesimi interventi;
considerato che l'articolo 6 consente, inoltre, al Commissario straordinario di avvalersi della citata Struttura per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi, al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-30 del PNRR;
evidenziato che l'articolo 7 autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano per completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del «Campus Nord» nel quartiere della Bovisa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 2119 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
rilevato che l'articolo 2 del decreto-legge reca interventi per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese della moda nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario;
preso atto che l'articolo 8 del decreto-legge prevede misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS Academy, anche nell'ambito del «Piano Mattei»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2119 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
preso atto con favore che l'articolo 1: inserisce l'INAIL tra i soggetti che compongono la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l'INPS e il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura (commi 1 e 2); prevede che negli avvisi pubblicati dall'INAIL per l'accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti siano indicati criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità (comma 3),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato per i profili di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (C. 2119 Governo);
considerato che il provvedimento, suddiviso in tre capi e dodici articoli, introduce una serie di misure tese a rafforzare il contrasto del lavoro sommerso e dello sfruttamento lavorativo nonché a promuovere l'accesso alla formazione universitaria e tecnica e a sostenere la ricerca e l'innovazione;
valutata la coerenza delle disposizioni in esso contenute con le direttive e gli obiettivi dell'Unione europea in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento al rafforzamento della rete del lavoro agricolo di qualità e all'introduzione di criteri di premialità ambientale per l'accesso a fondi pubblici, in linea con il Green Deal europeo;
osservato che il provvedimento promuove l'inclusione sociale e la coesione, tramite interventi specifici nel settore dell'istruzione e della ricerca, come il sostegno all'housing universitario, anche attraverso l'uso di beni confiscati alla criminalità organizzata, e l'internazionalizzazione degli Istituti tecnici superiori;
ritenuto che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO
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TESTO
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Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. È convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. |
1. Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
2. Identico. |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»;
al comma 3, capoverso 863, primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito» è inserita la seguente: «internet»;
al comma 4, capoverso 8, le parole: «dalla Procura della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità giudiziaria»;
al comma 6, dopo le parole: «sono elaborati ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e»;
al comma 7, le parole: «, nonché sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «e sono stabiliti»;
al comma 10, le parole: «commi da 5 a 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 5 a 8» e le parole: «Misura 5» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 5»;
al comma 11, capoverso 1-ter, le parole: «l'accessibilità» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di accesso»;
alla rubrica, le parole: «di contrasto al lavoro sommerso» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto del lavoro sommerso».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «della prestazioni erogata» sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione erogata», le parole: «di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015», le parole: «tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario» sono sostituite dalle seguenti: «tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, dal codice ATECO 25.62.00» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 2, le parole: «a normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
al comma 3, quarto periodo, le parole: «art. 7, comma 5 bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5-bis»;
al comma 4, le parole: «64,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro»;
al comma 7, le parole: «64,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro» e dopo la parola: «2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla rubrica, le parole: «settore moda» sono sostituite dalle seguenti: «settore della moda».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136) – 1. Le disposizioni dell'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpretano nel senso che, per i trattamenti di integrazione salariale da esse previsti, non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 120.000 euro per l'anno 2023, in 820.000 euro per l'anno 2024 e in 950.000 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: «ivi incluso il rifinanziamento della misura» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il rifinanziamento degli interventi».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: «delle università», le parole: «dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e le parole: «legge 30 dicembre 2010, n. 240» sono sostituite dalle seguenti: «medesima legge n. 240 del 2010»;
al comma 2, dopo le parole: «organico dei docenti» è inserita la seguente: «universitari».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, le parole: «del target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo» e le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari”.
1-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato»;
alla rubrica, le parole: «del target M4C1-30» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «Campus del Politecnico» sono inserite le seguenti: «di Milano denominato» e le parole: «a Bovisa Milano» sono sostituite dalle seguenti: «, situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera a), le parole: «attivati all'estero,» sono sostituite dalle seguenti: «attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «ITS Academy» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,», le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate» e le parole: «della offerta formativa di cui al presente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo»;
al secondo periodo, le parole: «dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123,» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007» e dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy) – 1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: “; contestualmente” fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “legge 15 luglio 2011, n. 111,” sono inserite le seguenti: “nonché dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente,”».
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici) – 1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “su posto comune” sono inserite le seguenti: “e su posto di insegnante tecnico-pratico” e dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “del presente articolo, nonché i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo”;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “ultimo periodo,” sono inserite le seguenti: “nonché i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo,”».
All'articolo 10:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «a mediante corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente».
È aggiunta, in fine, la seguente tabella:
«Tabella A
(articolo 2, comma 1)
Codice ATECO 2007 |
Descrizione codice ATECO |
15.12.01 |
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
20.59.40 |
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo) |
22.29.09 |
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. |
24.41.00 |
Produzione di metalli preziosi e semilavorati |
25.61.00 |
Trattamento e rivestimento dei metalli |
25.73.20 |
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine |
25.99.99 |
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a. |
28.29.91 |
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico |
28.49.01 |
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia |
28.94.10 |
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) |
28.94.20 |
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) |
».
Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024. | |
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni |
Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. | |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | |
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; | |
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; | |
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19; | |
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; | |
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; | |
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; | |
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole»; | |
Vista la legge 4 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»; | |
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»; | |
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»; | |
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»; | |
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»; | |
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»; | |
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»; | |
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; | |
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; | |
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; | |
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 1, comma 863; | |
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»; | |
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; | |
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; | |
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»; | |
Visto l'articolo 1, commi 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; | |
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; | |
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure»; | |
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»; | |
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'articolo 3 che ha soppresso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); | |
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; | |
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; | |
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; | |
Considerato che è obiettivo prioritario del Governo il contrasto al lavoro sommerso che produce effetti distorsivi e negativi sulla qualità e sulla produttività del lavoro, nonché sulla coesione sociale e sul buon funzionamento del mercato unico europeo; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, anche in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti; | |
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al lavoro sommerso, anche attraverso la ridefinizione delle relative competenze; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy in concomitanza con l'avvio dell'anno formativo 2024-2025; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025 nonché in relazione allo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate, tra l'altro, ad assolvere agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali; | |
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024; | |
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze; | |
emana | |
il seguente decreto-legge: | |
Capo I
|
Capo I
|
Articolo 1.
|
Articolo 1.
|
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)». |
1. Identico. |
2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INAIL». |
2. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)». |
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 è sostituito dal seguente: |
3. Identico: |
«863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.». |
«863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.». |
4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente: |
4. Identico: |
«8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.». |
«8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall'autorità giudiziaria.». |
5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva. |
5. Identico. |
6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, nonché sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. |
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6 e sono stabiliti le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. |
8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026. |
8. Identico. |
9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5. |
9. Identico. |
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 – Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). |
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 8, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Missione 5 – Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). |
11. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: |
11. Identico: |
«1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.». |
«1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, la possibilità di accesso al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.». |
Articolo 2.
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Articolo 2.
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1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazioni erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024. |
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, dal codice ATECO 25.62.00, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024. |
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente. |
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente. |
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. |
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. |
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. |
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. |
5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
5. Identico. |
6. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. |
6. Identico. |
7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 73,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
Articolo 2-bis.
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1. Le disposizioni dell'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpretano nel senso che, per i trattamenti di integrazione salariale da esse previsti, non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. | |
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 120.000 euro per l'anno 2023, in 820.000 euro per l'anno 2024 e in 950.000 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. | |
Articolo 3.
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Articolo 3.
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1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi incluso il rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.». |
«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi compreso il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.». |
Capo II
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Capo II
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Articolo 4.
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Articolo 4.
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1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nelle more della revisione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026. |
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nelle more della revisione della medesima legge n. 240 del 2010, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026. |
2. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno». |
2. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti universitari anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno». |
Articolo 5.
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Articolo 5.
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1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività del Consiglio, il mandato degli attuali componenti è prorogato sino al termine di cui al presente comma. |
Identico. |
Articolo 6.
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Articolo 6.
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1. All'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 2-bis: |
a) identico: |
1) al primo periodo, dopo le parole: «beni immobili dello Stato» sono inserite le seguenti: «e i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata» e dopo le parole: «su richiesta», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,»; |
1) identico; |
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338.»; |
2) identico; |
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
b) identico: |
«4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.». |
«4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi compresi il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.». |
1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari». | |
1-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato. | |
Articolo 7.
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Articolo 7.
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1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano, anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. |
1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano denominato «Campus Nord», situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano, anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. |
Capo III
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Capo III
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Articolo 8.
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Articolo 8.
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1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche per i percorsi attivati all'estero,»; |
a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche per i percorsi attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni,»; |
b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le parole: «altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2». |
b) identica. |
2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della offerta formativa di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. |
2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, nell'ambito del Piano Mattei, sono autorizzate la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007 e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. |
Articolo 8-bis.
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1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) al primo periodo, le parole da: «; contestualmente» fino alla fine del periodo sono soppresse; | |
b) al secondo periodo, dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «nonché dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente,». | |
Articolo 9.
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Articolo 9.
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1. All'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2». |
1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «su posto comune» sono inserite le seguenti: «e su posto di insegnante tecnico-pratico» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo, nonché i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «ultimo periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo,». |
Articolo 10.
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Articolo 10.
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1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, a mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 6.300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. |
1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 6.300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. |
Articolo 11.
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Articolo 11.
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1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
Identico. |
«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. | |
Articolo 12.
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. | |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | |
Dato a Roma, addì 28 ottobre 2024 | |
MATTARELLA | |
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
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Visto, il Guardasigilli: Nordio |
Tabella A
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