FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2084

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 ottobre 2024 (v. stampato Senato n. 932)

d'iniziativa del senatore ZANETTIN

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 ottobre 2024

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».
  2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».