FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
        Titolo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
        Titolo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
        Titolo III
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
        Titolo IV
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
        Titolo V
                Capo I
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                Capo II
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2026

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

e dal ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

Disposizioni in materia di economia dello spazio

Presentato il 10 settembre 2024

  Onorevoli Deputati! – Il presente disegno di legge, già qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di bilancio dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-bis) e, per relationem, nel successivo Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2), reca disposizioni per la regolamentazione dell'attività spaziale e per lo sviluppo dell'economia dello spazio, ossia dell'intera gamma di attività e dell'uso di risorse che creano valore e benefìci per gli esseri umani nell'ambito dell'esplorazione, della ricerca, della comprensione, della gestione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, che costituiscono una delle principali traiettorie di sviluppo dell'economia mondiale.
  Nel giro di pochi anni il panorama globale delle attività spaziali si è evoluto grazie alla crescita degli interessi industriali con il supporto di flussi di capitali privati senza precedenti.
  La dinamicità dell'economia dello spazio si sta concretizzando attraverso nuove sfide e programmi inerenti alla fornitura e all'uso dei servizi satellitari, allo sviluppo di stazioni commerciali in orbita bassa terrestre, alle missioni dedicate alle attività lunari e marziane e, infine, alla produzione e alla messa in orbita di sistemi di logistica nello spazio.
  In questo contesto, si sta assistendo a un cambiamento di paradigma, in cui le autorità governative operano attraverso la creazione e lo sviluppo di diverse forme di collaborazione e interazione con operatori privati, mentre questi ultimi investono con l'obiettivo finale di condurre attività spaziali indipendentemente dai Governi.
  Il cambiamento di paradigma e il correlato ingresso dei privati nel settore delle attività spaziali segna un mutamento di passo anche nella regolazione, che dal diritto pubblico internazionale scende a permeare il diritto pubblico nazionale e il diritto privato.
  Gli Stati Uniti d'America hanno disciplinato il settore a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Attualmente, leggi spaziali che disciplinano i rapporti fra lo Stato e gli operatori privati sono state adottate da oltre 40 Paesi. Nell'Unione europea, 10 dei 24 Stati membri hanno adottato o recentemente modificato legislazioni spaziali nazionali.
  A titolo esemplificativo, la Francia si è dotata di una legge sulle operazioni spaziali fin dai primi anni Duemila (legge n. 2008-518 del 3 giugno 2008) definendo la nozione di «operatore spaziale» e regolamentando le attività spaziali mediante un regime autorizzatorio.
  L'Italia è invece ancora priva di una disciplina, sebbene sia parte di trattati internazionali che regolano l'accesso degli Stati allo spazio extra-atmosferico e alle risorse spaziali. Segnatamente l'Italia è parte del Trattato sui princìpi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra atmosferico, ivi compresi la luna e gli altri corpi celesti (Outer Space Treaty – OST), ratificata ai sensi della legge 28 gennaio 1970, n. 87; dell'Accordo per il salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 965; della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali (Liability Convention 1972); della Convenzione del 1975 sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
  La Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali è stata ratificata ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, mentre la legge 25 gennaio 1983, n. 23, ha dettato specifiche disposizioni di attuazione in materia di risarcimento dei danni a persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero. Successivamente, la legge 12 luglio 2005, n. 153, nell'autorizzare l'adesione dell'Italia, ha introdotto norme di esecuzione della Convenzione del 1975 sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, soprattutto con riguardo ai soggetti privati tenuti a notificare l'avvenuto lancio di tali oggetti, in assenza, peraltro, di una normativa generale regolatrice del rapporto fra detti privati e lo Stato italiano responsabile delle loro attività sul piano internazionale.
  Si tratta, quindi di un quadro normativo che, oltre ad essere scarno e lacunoso, è riferito a un contesto generale, giuridico ed economico, in cui l'attività spaziale era sostanzialmente appannaggio degli Stati e delle relative Agenzie governative.

Analisi comparativa.

  Al fine di meglio comprendere le scelte regolatorie compiute nel presente disegno di legge è utile un preliminare esame comparato della normativa adottata da altri Stati.
  In tutti gli ordinamenti esaminati è previsto un regime autorizzatorio. In particolare, nel Regno Unito, in Giappone, nel Belgio, negli Stati Uniti, nel Sud Africa, in Svezia, in Olanda e in Norvegia le autorizzazioni alle attività spaziali vengono rilasciate con riferimento alle singole operazioni.
  Si discostano da questo approccio la Francia, che prevede il rilascio di una licenza generale che certifica la capacità di operare per un periodo di dieci anni, l'Ucraina e l'Australia, il cui regime autorizzatorio può arrivare fino alla durata di venti anni.
  Gli Stati Uniti prevedono anche la possibilità di un permesso sperimentale con condizioni meno stringenti per determinati tipi di attività, al fine di consentire agli operatori di lanci suborbitali riutilizzabili di condurre esperimenti senza dover ottenere una normale licenza.
  Il potere autorizzativo, considerata la natura strategica dell'attività, spetta di regola ai Ministeri competenti (in genere, quelli che si occupano di affari economici, imprese e industria). In alcuni casi sono coinvolti più Ministeri, mentre la verifica dei requisiti di natura tecnica, finanziaria e ambientale è di solito demandata alle agenzie spaziali nazionali.
  Giova evidenziare che gli articoli VI e VII dell'OST prevedono che gli Stati siano responsabili anche per le «national activities», comprese quelle dei privati. Tali attività devono essere autorizzate e supervisionate da parte dello «Stato appropriato»: il Trattato non definisce né tale concetto, né quello di «attività nazionali», sulla cui ampiezza vi è sempre stato un acceso dibattito nella comunità internazionale che è, tuttavia, sostanzialmente concorde nel lasciare alle legislazioni interne il compito di definire tali ambiti di applicazione.
  In termini generali, tutte le leggi esaminate si applicano a tutte le operazioni di lancio e di rientro e alle manovre in orbita di oggetti spaziali (come razzi, navette e satelliti) nello spazio extra-atmosferico nonché alle attività di telerilevamento nello spazio (anche se alcuni Stati, come la Danimarca, comprendono nella propria giurisdizione anche attività non propriamente spaziali svolte al di sotto del limite di 100 chilometri di altitudine dal livello del mare).
  Le leggi della Cina, del Giappone e della Corea escludono dal sistema autorizzativo il lancio di veicoli spaziali suborbitali o razzi sonda e, quindi, il turismo spaziale nelle fasce sotto l'orbita terrestre, né menzionano in alcun modo la possibilità di lanci spaziali per privati, non ritenendo evidentemente ancora esistente una tecnologia sicura per tali attività o considerandole contrarie alle proprie politiche nazionali.
  Tutti gli ordinamenti contengono norme in materia di sicurezza e di sostenibilità ambientale.
  Gli accertamenti in materia di sicurezza sono in genere affidati alle agenzie spaziali nazionali e basati su una valutazione caso per caso, nella quale sono non di rado coinvolti anche gli enti governativi interessati dalle attività.
  Alcune normative (Austria) prevedono, tra l'altro, che venga fornita la dimostrazione di aver adottato tutti i più avanzati sistemi di sicurezza, in base alle conoscenze tecniche esistenti, e che la funzionalità e l'operatività delle strutture e dei metodi operativi siano già state sperimentate e dimostrate, con la previsione dei relativi piani di emergenza.
  Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni (di competenza dei Ministeri interessati, ma non necessariamente, come nel caso della Norvegia, del Sud Africa e dell'Ucraina) prevedono un controllo previo, di carattere prevalentemente discrezionale ancorché basato su accertamenti aventi sostanzialmente natura tecnica, in ordine alle capacità tecnologiche e finanziarie e in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale, in genere demandato alle agenzie spaziali nazionali.
  La normativa britannica si caratterizza invece per una certa flessibilità in materia di condizioni per l'autorizzazione, che non sono prestabilite ma determinate dall'Autorità per ogni specifica domanda, in tal modo creando anche i presupposti per un dialogo tra il richiedente e l'amministrazione.
  Tutte le legislazioni prevedono, inoltre, un controllo approfondito sui requisiti di natura morale dell'operatore. Tale verifica comprende anche l'assenza di precedenti condanne e, in taluni casi, può riguardare anche i soci e i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nella missione.
  Il controllo delle autorità preposte è particolarmente penetrante anche nel merito, prevedendo l'obbligo di fornire qualsiasi informazione rilevante ai fini della domanda, l'acquisizione di una valutazione dei rischi della missione e l'assoggettamento ad una procedura di revisione annuale. In Giappone, sono previste anche condizioni più dettagliate che richiedono il consenso del Primo Ministro sui livelli di sicurezza del velivolo, sulla prestazione di appropriate garanzie finanziarie e, soprattutto, sulle misure adottate per la mitigazione degli effetti dei detriti, estremamente stringenti rispetto ad ogni altra legge nazionale.
  Nel sistema francese, la legge di riferimento è costituita dalla Legge sulle operazioni spaziali del 3 giugno 2008, che disciplina il sistema autorizzativo da parte del Ministero competente, sulla base di una valutazione tecnica da parte dell'agenzia spaziale nazionale (il Centre national d'études spatiales – CNES). L'articolo 5 prevede che le autorizzazioni possano imporre specifiche obbligazioni a tutela di persone e beni, per la protezione della salute e dell'ambiente, in particolare, al fine di limitare i rischi derivanti da detriti spaziali.
  La legge è stata successivamente integrata con una normativa di natura tecnica (decreto del 31 marzo 2011) con la quale sono stati specificati i requisiti tecnici ai quali deve conformarsi ciascun operatore; in particolare, una prima parte è dedicata ai sistemi di lancio e una seconda ai sistemi orbitali, entrambe soggette a disposizioni comuni sul contenimento del fenomeno dei detriti.
  Con riferimento al trasferimento dell'autorizzazione, gli elementi comparativi di particolare interesse possono essere così riassunti.
  La cessione dell'autorizzazione è generalmente consentita (tranne che in taluni ordinamenti, come quelli dei Paesi Bassi e del Lussemburgo) ma è sempre soggetta a un'autorizzazione preventiva da parte dell'organo preposto al suo rilascio (Danimarca, Regno Unito, Belgio, Francia, Emirati Arabi Uniti, Giappone).
  In caso di cessione dell'autorizzazione o della proprietà dell'oggetto spaziale, devono essere altresì considerati criteri di ripartizione del rischio tra i Paesi di lancio. In altri casi, tale aspetto non è regolamentato a livello normativo (Austria); tale lacuna comporta la possibilità che l'eventualità venga affrontata caso per caso (Stati Uniti, Svezia, Norvegia, Sud Africa, Austria, Ucraina). In ogni caso, il soggetto cessionario deve essere dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare originario (Australia). In taluni casi (Austria), i dati e le informazioni richiesti sono estremamente minuziosi e comprendono anche qualsiasi variazione dell'operatore e i nuovi parametri, qualora vengano modificate la posizione orbitale e la funzione dell'oggetto spaziale.
  Un capitolo ad hoc deve dedicarsi alla registrazione degli oggetti spaziali. La registrazione è un fattore determinante per individuare quale Paese debba considerarsi «Stato di lancio», con le relative conseguenze in termini di responsabilità e danni. Inoltre, la registrazione è un aspetto rilevante anche in relazione alla giurisdizione dello Stato e al controllo dell'oggetto e del personale a bordo.
  Le modalità procedurali previste per la registrazione degli oggetti spaziali sono, quindi, in generale regolamentate nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione del 1975 sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. La registrazione è eseguita a cura dello Stato di lancio e non può essere effettuata presso due diversi Paesi. Nel caso in cui l'attività sia intrapresa congiuntamente da più Stati, viene quindi richiesto un accordo tra di essi, per determinare presso quale Paese verrà effettuata la registrazione ai fini dell'adempimento delle prescrizioni previste dalla Convenzione.
  Il regime della responsabilità costituisce uno degli aspetti più rilevanti di ogni normativa nel settore dello spazio, considerato che lo Stato della nazionalità dell'operatore ha una responsabilità di natura oggettiva rispetto alle attività poste in essere dai propri cittadini (persone fisiche o giuridiche) e ai danni che eventualmente ne conseguano. Tale responsabilità è l'effetto della disposizione contenuta all'articolo VI dell'OST e, soprattutto, della Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali.
  Quest'ultima Convenzione prevede un duplice regime di responsabilità a carico dello Stato di lancio qualora il danno cagionato sia avvenuto sulla terra o nello spazio aereo [articolo 2: responsabilità oggettiva, ove nessuna colpa (fault) è richiesta], o nello spazio extra-atmosferico ad altro oggetto spaziale (articolo 3, ove è richiesta la colpa dello Stato di lancio o di suoi cittadini). L'azione risarcitoria intrapresa in base alla Convenzione sulla responsabilità offre il vantaggio di una responsabilità illimitata, sia sotto il profilo temporale che sotto quello economico, nonché di carattere assoluto per i danni verificatisi sulla terra, con possibilità di agire contro uno Stato, soggetto per definizione solvibile. Le parti danneggiate, in base all'articolo 12 della Convenzione, hanno infatti diritto ad un risarcimento integrale, senza limiti di tempo, a conferma di un approccio a tutela delle vittime che caratterizza tali accordi.
  La questione della responsabilità civile è affrontata in modo diverso dalle varie legislazioni esaminate. Esse oscillano tra regimi normativi che non prevedono limiti di responsabilità a carico degli operatori (come nei casi del Belgio, della Svezia e della Norvegia) e altri che pongono un limite determinato con decreti attuativi (Francia e Regno Unito) ovvero coincidente con l'importo assicurato (Stati Uniti, Australia, Olanda) o determinato caso per caso (Sud Africa).
  Un aspetto centrale riguarda la garanzia dello Stato per danni eccedenti i limiti di responsabilità. Infatti, l'entità dei danni dei quali uno Stato potrebbe essere chiamato a rispondere, considerati i rischi intrinseci delle attività spaziali e le relative incertezze circa possibili incidenti e le conseguenze di natura risarcitoria, è di gran lunga superiore alle ordinarie capacità finanziarie di un operatore.
  Sotto tale profilo, il supporto finanziario dello Stato appare essenziale per le imprese che operano in tale settore, soprattutto con riferimento alla previsione di un limite al rischio massimo nel quale possono incorrere.
  Pertanto, una delle forme principali per sostenere le attività spaziali è costituita proprio dall'assunzione da parte dello Stato della garanzia sovrana oltre il limite stabilito dalla legge, come nel caso degli Stati Uniti (tramite il concetto di Maximum Probable Loss, con la garanzia dello Stato sino al limite di 1,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti, di 3 miliardi di dollari australiani in Australia, di 60 milioni di euro nel Regno Unito nel 2015 e tra 50 e 70 milioni di euro in Francia per i danni causati sulla terra e nello spazio aereo).
  Sotto tale profilo, la legislazione statunitense appare quella più flessibile, prevedendo la possibilità che il limite obbligatorio di responsabilità coincida con quello della copertura assicurativa disponibile a costi ragionevoli.
  La garanzia dello Stato è disciplinata in stretta correlazione con i limiti di responsabilità stabiliti per l'operatore privato: appare evidente che quanto minore è il limite di responsabilità di natura economica concesso a favore degli enti che hanno intrapreso attività spaziali, tanto maggiore dovrà essere la garanzia fornita da parte del Paese di riferimento.
  Diverse leggi nazionali (Ucraina, Olanda, Belgio, Svezia) non prevedono una garanzia dello Stato, mentre in alcuni Paesi può essere concordata con il Governo caso per caso (Giappone). È importante segnalare che nei casi – ad esempio negli Stati Uniti – ove è previsto un limite massimo anche per la garanzia governativa, oltre il limite posto a favore dell'operatore, il limite e la garanzia si applicano non solo quando sia la vittima a ricorrere alla Convenzione sulla responsabilità, ma anche nel caso in cui la parte danneggiata decida di agire davanti a un giudice interno.
  Infine, occorre considerare che i limiti di responsabilità, nella quasi totalità dei casi, vengono meno in caso di condotta dolosa o colpa grave dell'operatore (Stati Uniti); nel caso della Francia, sono distinte due fasi: la fase di lancio, ove la garanzia si estende ai danni sulla terra e in orbita, e la fase in orbita, nella quale sono garantiti solo i danni sulla superficie terrestre.
  Il sistema di ripartizione del rischio mediante l'introduzione di un limite di responsabilità per danni a terzi è, in generale, considerato il modo più efficiente per promuovere le attività spaziali senza pregiudicare gli interessi dei contribuenti e i diritti delle potenziali vittime.
  In generale, viene prevista un'azione diretta nei confronti di chi ha intrapreso l'attività o della parte responsabile. Occorre peraltro ricordare che la stessa Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali dispone che può essere esclusa la responsabilità dell'operatore (e, quindi, dello Stato di appartenenza) qualora il danno sia effetto di una condotta gravemente colposa (gross negligence) della vittima; tale norma viene spesso riprodotta nelle leggi nazionali in termini analoghi nei rapporti tra lo Stato e l'operatore.
  Sono tuttavia regolamentate anche azioni dirette nei confronti delle compagnie assicuratrici (Olanda, Francia, Belgio, Stati Uniti), tenuto anche conto che nella maggior parte degli schemi assicurativi previsti all'atto della concessione è inserito anche direttamente lo Stato quale parte beneficiaria.
  L'autorizzazione prevede in genere garanzie assicurative sulla copertura del rischio che possono essere predeterminate a livello normativo (ad esempio, il Regno Unito e la Slovenia prevedono una garanzia di 60 milioni di euro per missioni ordinarie, che può essere incrementata per operazioni più rischiose, sulla base di moduli predeterminati).
  Naturalmente, la garanzia assicurativa copre i danni verso terzi e deve essere valida per l'intera durata della missione. Essa non è necessaria quando l'attività sia condotta direttamente o per conto dello Stato.
  In Francia, il massimale dell'assicurazione obbligatoria è corrispondente a quello del limite di responsabilità (tra 50 e 70 milioni di euro), potendo, tuttavia, essere concessa l'esenzione da tale obbligo quando non sia possibile ottenere una garanzia assicurativa e per il periodo in cui i satelliti non mutino la loro posizione orbitale.
  L'Australia obbliga gli operatori spaziali ad assumere garanzie assicurative fino all'importo più basso tra la perdita massima probabile e 750 milioni di dollari australiani.
  Gli Stati Uniti hanno il regime più flessibile, prevedendo tre possibili opzioni: la somma più bassa tra la perdita massima probabile, l'importo massimo assicurabile in base al mercato mondiale a costi ragionevoli e 500 milioni di dollari.
  Con riferimento alle sanzioni l'introduzione di responsabilità di natura penale (Danimarca, Sud Africa, Svezia, Regno Unito, Belgio, Ucraina, Australia) costituisce, di solito, un'ipotesi meno frequente rispetto alla previsione di sole sanzioni civili di natura economica per i casi di mancato rispetto di disposizioni normative o delle condizioni stabilite in sede di autorizzazione.

Premesse di carattere economico.

  Come accennato in premessa, il presente disegno di legge contiene anche misure volte a favorire lo sviluppo dell'economia dello Spazio nel nostro Paese.
  Premesso che la valutazione quantitativa dell'economia dello spazio è resa difficile dalla mancanza di una tassonomia universalmente riconosciuta, specialmente in rapporto al settore dei servizi (cosiddetto «downstream»), si stima che nel 2022 il valore dell'economia dello spazio su scala globale abbia raggiunto la somma di circa 469 miliardi di dollari e che raggiungerà 1.000 miliardi di dollari entro il 2024. Storicamente, i governi hanno avuto una profonda influenza sulle dinamiche del settore spaziale, agendo come principali finanziatori di società private responsabili dello sviluppo di tecnologie strategiche. Nel 2022, i finanziamenti pubblici al settore spaziale sono stati pari a 103 miliardi di dollari, quasi il 60 per cento dei quali proveniente dagli Stati Uniti e circa il 15 per cento dall'Europa.
  Nell'ambito della Strategia spaziale per l'Europa (comunicazione della Commissione COM(2016) 705 final, del 26 ottobre 2016), l'Unione europea ha selezionato tre programmi spaziali faro [COPERNICUS, GALILEO e EGNOS, SSA (Sostegno alla sorveglianza dell'ambiente spaziale) e GOVSATCOM (la nuova iniziativa sulla comunicazione satellitare governativa)] e ha adottato un programma spaziale per gli anni dal 2021 al 2027 del valore di 14,88 miliardi di euro, con un forte incremento rispetto al precedente settennio (2014-2020).
  Recentemente, con il cambio di paradigma nel contesto di operatività dello spazio, le società spaziali sono state incoraggiate dai Governi a realizzare innovazioni incrementali di processo, prodotto e organizzative orientate alla riduzione dei costi, stimolando l'ingresso di capitali privati nel settore spaziale. Globalmente, l'afflusso cumulato di capitale di rischio in società del settore spaziale è stato pari a circa 272 miliardi di dollari tra il 2014 e il 2023 (Q1), il 46 per cento dei quali investito negli Stati Uniti e l'8,7 per cento in Europa.
  L'Italia vanta una lunga tradizione nelle attività spaziali: è stata il terzo paese al mondo, dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, a lanciare e gestire in orbita un satellite (San Marco 1) ed è anche tra i membri fondatori dell'Agenzia spaziale europea. Conseguenza tangibile di questa lunga avventura spaziale è la notevole dotazione nazionale di centri e infrastrutture, fortemente coinvolti nello sviluppo e nelle operazioni di importanti sistemi spaziali nazionali ed europei.
  Il settore spaziale italiano comprende una moltitudine di operatori diversi, tra cui un aggregato tecnologico nazionale, dieci distretti tecnologici, quasi 70 tra università, dipartimenti e centri di ricerca e un comparto industriale forte di una filiera completa. Risultano presenti circa 400 tra grandi aziende, piccole e medie imprese e microimprese, che impiegano oltre 7.000 persone e producono un volume di affari di oltre 2 miliardi di euro all'anno.

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  Nel 2022, l'Italia ha allocato 3,083 miliardi di euro alla riunione del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea a livello ministeriale, ponendosi al terzo posto, dopo la Germania e la Francia, per quanto concerne i programmi obbligatori e al primo posto per i programmi opzionali. In aggiunta, a livello nazionale, l'Italia ha stanziato oltre 2 miliardi di euro e, attraverso le convenzioni stipulate con l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia spaziale europea, si è anche avviato un processo di investimento per attuare i programmi spaziali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie agli investimenti, pari a circa 7,3 miliardi di euro, previsti dall'Italia per i programmi spaziali fino al 2026, l'intera industria spaziale italiana è destinata a registrare una crescita significativa.

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  L'ingente disponibilità di risorse, nell'ambito di iniziative sia nazionali che europee, apre dunque una stagione di eccezionali opportunità per il settore spaziale italiano.
  In questo nuovo contesto sta emergendo un approccio commerciale allo spazio, con schemi e modelli di attività d'impresa innovativi, in cui gli operatori privati possono svolgere un ruolo molto rilevante, perseguendo l'obiettivo finale di condurre attività spaziali in proprio. Il presente disegno di legge si propone, fra gli altri obiettivi, quello di sviluppare e consolidare tale approccio attraverso una serie di strumenti idonei a realizzare un disegno di politica industriale che estenda le ricadute e i benefìci all'intero sistema industriale e produttivo, in una nuova chiave di sostenibilità.
  Quello rappresentato è il contesto economico nazionale suddiviso per tipologia di impresa e per settori di attività. Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo, la crescita e l'innovazione tecnologica dell'industria spaziale italiana e della ricerca scientifica nonché il connesso rafforzamento della cooperazione internazionale, dello sviluppo di costellazioni di satelliti in orbita bassa e bassa latenza funzionali alla tutela degli interessi nazionali in materia di sicurezza, difesa e politica estera, utile all'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dai trattati internazionali.

Struttura e contenuti del disegno di legge.

  Considerato quanto esposto, il disegno di legge, sulla base dell'evoluzione globale del comparto – caratterizzata come anzi detto dal crescente ruolo degli operatori privati – reca un insieme organico di norme, in coerenza con gli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia, aventi a oggetto le attività spaziali condotte dai predetti operatori, di qualsiasi nazionalità, a partire dal territorio italiano, ovvero ovunque condotte da operatori privati di nazionalità italiana, dando piena esecuzione all'obbligo di autorizzazione e vigilanza continua delle attività spaziali private sancito dall'articolo VI dell'OST.
  In questa chiave è disciplinata una serie di aspetti rilevanti che concernono il regime autorizzatorio cui le attività spaziali private sono sottoposte, la definizione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la valutazione preventiva del rischio connesso all'attività autorizzata, l'introduzione di un regime di assicurazione obbligatorio e la materia della responsabilità per danni causati dalle attività spaziali.
  Il disegno di legge si compone di 31 articoli, suddivisi in cinque titoli, di seguito illustrati.
  Il titolo I, composto di due articoli, è dedicato all'enunciazione delle finalità dell'intervento normativo (articolo 1) e alle definizioni applicabili ai fini del presente disegno di legge (articolo 2).
  L'articolo 1, rubricato «Accesso allo spazio», individua nella regolamentazione dell'accesso allo spazio da parte degli operatori la finalità dell'intervento normativo.
  Lo scopo, infatti, è quello di coltivare e rafforzare nuove collaborazioni internazionali, migliorare il sistema imprenditoriale e diversificare le partecipazioni del Paese nonché valorizzare le nuove tecnologie correlate all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.
  L'articolo 2 introduce un elenco di definizioni utili ai fini dell'applicazione della legge, specificando i concetti fondamentali ai fini della chiara comprensibilità della stessa. In particolare, viene definita l'«attività spaziale», ossia il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali. Poiché l'autorizzazione alle attività spaziale è un atto di alta amministrazione, come tale destinato a valere nei rapporti internazionali, l'«Autorità responsabile» viene individuata nel Presidente del Consiglio dei ministri o nell'Autorità con delega alle politiche spaziali e aerospaziali. Differenti funzioni sono svolte dall'Agenzia spaziale italiana (di seguito denominata «Agenzia»). Le norme in materia di esercizio dell'attività spaziale si incentrano sul concetto di autorizzazione, ossia il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Agenzia al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attività spaziali. È definito «costellazione satellitare» un gruppo di satelliti adibiti ad una missione comune e gestito in modo coordinato. Alla lettera g) è inserita la definizione di «dati di origine spaziale», ossia i dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra, mentre alla lettera successiva è definito il concetto di «lancio» valevole ai fini del presente disegno di legge. L'attività di controllo effettivo dell'oggetto spaziale è definita «gestione in orbita», mentre per l'«oggetto spaziale» si riporta la definizione di cui all'articolo I, lettera d), della Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali e dall'articolo I, lettera b), della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico del 1975 («l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo»). Successivamente viene inserita la definizione di «operatore spaziale», ossia la persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità e in modo indipendente, l'attività spaziale. Dopo aver individuato la definizione di «rientro» (lettera n)), la lettera o) si concentra sul fondamentale concetto di «Stato di lancio», ossia lo Stato come definito dall'articolo I, lettera c), della Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali. Inoltre vengono fissate le definizioni di «terzi», escludendo da tale concetto i terzi contraenti e subcontraenti dell'operatore, e di «territorio italiano», costituito dalle aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranità dello Stato, comprese le acque interne e territoriali e lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalità italiana, le stazioni spaziali italiane nonché le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali. In conclusione, le lettere r) e s) contengono le definizioni di «previsione» e «prevenzione» dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
  Il titolo II contiene le norme in materia di esercizio delle attività spaziali da parte di operatori spaziali, sancendo innanzitutto, all'articolo 3, l'ambito di applicazione del titolo, individuato nelle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità, nel territorio italiano, e nelle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.
  L'articolo 4 prevede l'obbligo di autorizzazione espressa per l'esercizio di attività spaziali da parte di tali soggetti.
  Ne consegue che tutti gli operatori identificati dall'articolo precedente sono tenuti ad ottenere la detta autorizzazione, non trasferibile senza l'assenso dell'autorità responsabile, secondo quanto previsto dall'articolo 10. L'autorizzazione, a norma del comma 2, può riguardare una singola attività spaziale o una serie di attività dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse.
  Nel comma 3 si precisa che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rimborso dei costi di istruttoria nonché al versamento di un contributo da determinare avendo riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalità della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.
  Il comma 4 prevede che l'autorizzazione non sia richiesta se l'attività spaziale sia già stata autorizzata da altro Stato con il quale lo Stato italiano ha concluso un accordo internazionale relativo al riconoscimento dell'autorizzazione.
  Mentre il mutuo riconoscimento previsto da trattati non richiede alcuna attività amministrativa, il riconoscimento caso per caso dell'equivalenza dei criteri concretamente applicati da un'autorità estera richiede un'attività amministrativa complessa.
  L'attività di riconoscimento è tipizzata dal comma 5, il quale prevede che, qualora non sussista un accordo internazionale, il riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da altro Stato è disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorità responsabile ed è subordinato a un contributo, di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato per la concessione dell'autorizzazione, con la previsione di un termine ridotto per la conclusione del procedimento. Tale esame è volto a evitare responsabilità internazionali dell'Italia per autorizzazioni rilasciate da altri Stati.
  Il comma 6, infine, prevede che le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al Fondo per l'economia dello spazio di cui all'articolo 23.
  L'articolo 5 individua nei princìpi e nei criteri della sicurezza dell'attività spaziale, della resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto a determinate categorie di rischi nonché della sostenibilità ambientale della stessa i requisiti oggettivi di idoneità tecnica necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta.
  In particolare, l'Unione europea è già da tempo promotrice di un approccio multilaterale per garantire la salvaguardia della sicurezza e della sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio extra-atmosferico, con l'obiettivo di ridurre le minacce e i rischi per tutti i sistemi spaziali. L'Unione europea è impegnata da decenni nella salvaguardia di uno spazio extra-atmosferico sicuro, sostenibile e stabile, e mantiene il suo impegno a garantirne l'uso pacifico. Il presente disegno di legge persegue questo obiettivo, ponendolo come requisito necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
  La resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici si traduce nel rafforzamento delle difese cibernetiche, mirando ad aumentare la resilienza informatica dell'Italia, con particolare attenzione al settore della pubblica amministrazione, al fine di affrontare in modo più efficace l'evoluzione continua di questo tipo di minacce, di rilevare gli incidenti e di garantire il controllo dei diritti di accesso.
  Tra i requisiti oggettivi, quello della sostenibilità ambientale è conforme alle misure internazionali di riduzione dei detriti al fine di migliorare la sostenibilità a lungo termine dei voli spaziali.
  L'articolo 6 stabilisce i requisiti soggettivi, che devono sussistere unitamente ai requisiti oggettivi di cui all'articolo precedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Oltre al possesso dei requisiti generali di condotta e alle capacità professionali e tecniche, la cui mancanza è causa di esclusione automatica, è necessaria la dimostrazione di adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all'attività spaziale da condurre. Tale verifica risulta necessaria in quanto l'adeguata solidità finanziaria è strettamente legata alla previsione della risarcibilità dell'eventuale danno da parte dell'operatore anche oltre i limiti dei massimali assicurativi.
  L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alla stipulazione di un contratto assicurativo di copertura del rischio ovvero di altro idoneo strumento di garanzia, costituendo, dunque, al pari delle altre, condizione ineludibile per il rilascio dell'autorizzazione. Infine, è previsto che l'autorizzazione sia subordinata alla disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni provvisto da un fornitore abilitato.
  L'articolo 7 determina le fasi del procedimento autorizzativo prevedendo, al comma 1, che la richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità responsabile e che successivamente l'Agenzia spaziale italiana provvede agli accertamenti tecnici a essa delegati entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda. L'Agenzia può effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati, la sussistenza e l'idoneità degli apparati e dei sistemi di gestione e tutto quanto necessario al fine delle verifiche di propria competenza. In caso vengano disposti accertamenti tecnici, il termine è sospeso per un periodo complessivo non superiore a trenta giorni.
  Il comma 2 prevede che, in caso di esito negativo dell'accertamento tecnico da parte dell'Agenzia, l'istruttoria non possa proseguire e l'Agenzia formuli una proposta all'Autorità responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente.
  Il comma 3 specifica che, in caso di esito positivo dell'accertamento condotto dall'Agenzia, la stessa trasmetta gli atti all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa e alla Segreteria del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), integrato per l'esame delle richieste di autorizzazione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Il COMINT può inoltre sentire altre amministrazioni interessate all'attività spaziale oggetto di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del Comitato medesimo, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  Il comma 4 prevede che, nel caso in cui il COMINT ritenga che non sussistano le condizioni per negare l'autorizzazione, formuli la proposta di autorizzazione all'Autorità responsabile, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche a cui lo stesso debba adempiere.
  Il comma 5 prevede che, nell'ipotesi in cui il COMINT ritenga sussistenti le condizioni per negare l'autorizzazione ovvero nel caso in cui una o più delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il Comitato formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.
  Il comma 6 prevede che la decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla presentazione della domanda.
  Il comma 7 prevede che l'autorizzazione all'attività spaziale sia negata nei casi cui la stessa possa costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali o di particolare rilievo per la nazione o in presenza di motivi oggettivi che possano far ritenere possibile un qualche collegamento tra l'acquirente e Paesi che non riconoscano determinati princìpi del diritto internazionale o che abbiano collegamenti con organizzazioni criminali o terroristiche. Parimenti l'autorizzazione è negata se lo scopo dell'attività spaziale è in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.
  Il comma 8 precisa che il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e stabilisce, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, anche in relazione all'acquisizione dei nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, qualora necessari per l'esercizio dell'attività spaziale. Tale provvedimento stabilisce altresì la data entro cui l'operatore deve dare inizio all'attività e la durata dell'autorizzazione, che può essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
  Il comma 9, infine, integra la composizione del COMINT disponendo che dello stesso faccia parte anche l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  Il successivo articolo 8, rubricato «Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute», prevede che l'operatore, nel caso in cui venga a conoscenza che si è verificato o che si può verificare un mutamento delle circostanze esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, debba chiedere la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione, utilizzando la medesima procedura prevista per il rilascio, i cui termini sono dimezzati.
  Il comma 2 contiene una deroga alla legge sul procedimento amministrativo, poiché consente all'Autorità responsabile, di propria iniziativa o anche su segnalazione di altra amministrazione competente, di modificare in ogni tempo le condizioni dell'autorizzazione o di procedere alla sua revoca o annullamento in virtù esigenze di rango superiore quali la sicurezza nazionale o la necessità di evitare un rischio imminente. Anche in questa ipotesi l'Autorità ha la possibilità di imporre prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività spaziale in condizioni di sicurezza.
  L'articolo 9 si occupa della sospensione o della decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative, la quale può essere sempre decisa dall'Autorità nei casi indicati dalla norma. In particolare, tale decisione può essere adottata qualora vi sia violazione degli obblighi imposti dalla legge o dall'autorizzazione concessa, non sia stato rispettato il termine per l'avvio delle attività spaziali come stabilito dall'autorizzazione o vi siano state modifiche sostanziali all'attività stessa, sia venuta meno la garanzia adeguata per i rischi connessi all'attività, la documentazione o le informazioni risultino errate oppure vi sia l'esigenza di tutelare interessi di rango superiore, nonché in tutti i casi in cui l'operatore abbia perduto i requisiti necessari per il rilascio o nei casi di diniego del rilascio di abilitazioni di sicurezza necessarie per l'esercizio dell'attività spaziale.
  Il comma 2, differentemente da quanto previsto dall'articolo precedente, stabilisce che l'Autorità, prima di adottare la decisione, informa l'operatore, il quale può fornire chiarimenti o documentazione. Il contraddittorio tra le parti è tuttavia escluso nel caso in cui l'Autorità abbia deciso di sospendere o revocare l'autorizzazione per diniego del rilascio o revoca di abilitazioni di sicurezza, trattandosi di una condizione necessaria il cui diniego non può ritenersi superabile sulla base delle argomentazioni delle parti.
  Il comma 3 prevede che con la decisione di sospensione o revoca l'Autorità possa imporre tutto quanto necessario per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, trasferirne il controllo a un altro operatore o a un soggetto pubblico.
  Questo potere su beni privati, che trasforma lo Stato da controllore a gestore o addirittura conferisce a esso un potere di disposizione, se non della proprietà, dell'uso di beni economicamente significativi, comporta anche uno spostamento dell'onere finanziario e della connessa responsabilità, non solo civile. Per tale motivo, lo stesso risulta circoscritto a casi eccezionali, analogamente ai poteri dell'autorità di pubblica sicurezza previsti dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o ai poteri di ordinanza del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nel presente caso, il fondamento di questo tipo di misura contingibile si può trovare nell'obbligo internazionale – derivante dagli articoli VI e VIII dell'OST – di mantenere la giurisdizione e l'effettiva sorveglianza sulla condotta dell'operatore spaziale e sull'esito delle operazioni spaziali nazionali e nella connessa responsabilità internazionale per i danni, prevista dall'articolo VII del medesimo trattato. Non si può tuttavia intendere che l'esercizio di tale potere sia limitato ai soli casi in cui vengono in rilievo gli obblighi internazionali, perché potenziali danni in Italia sono solo marginalmente oggetto di tali obblighi.
  Il comma 4 pone a carico dell'operatore gli oneri derivanti dalla sospensione o dalla revoca.
  Il successivo articolo 10, relativo al trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale, prescrive che in ogni caso lo stesso sia autorizzato dall'Autorità responsabile.
  Alla medesima disciplina è assoggettata l'ipotesi in cui siano trasferiti la proprietà, la gestione o il controllo di un oggetto spaziale lanciato in orbita, specificando che l'autorizzazione è necessaria qualora lo stesso sia impiegato in attività spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi del presente disegno di legge.
  Il comma 2 prevede che in questo caso i tempi del procedimento autorizzatorio siano dimezzati, così come l'importo del contributo previsto per la richiesta di autorizzazione.
  Il comma 3 specifica che il procedimento previsto per il trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale si applica anche per le autorizzazioni estere, le quali, appunto, sono solo riconosciute e quindi formalmente non munite di un'autorizzazione italiana.
  L'ipotesi di trasferimento presa in considerazione dalla norma è di tipo volontario e si distingue dall'ipotesi di cui all'articolo precedente, in cui invece lo stesso è operato dallo Stato iure imperii.
  L'articolo 11 disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle autorizzazioni concesse individuando nell'Agenzia spaziale italiana l'autorità preposta.
  Nell'ambito di tale attività l'Agenzia, sentito il Ministero della difesa per aspetti di competenza, assicura la conformità alle disposizioni di legge, agli atti adottati in attuazione della stessa e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
  Il comma 2 prevede che nell'ambito della suddetta attività l'Agenzia abbia accesso ai documenti e alle informazioni, possa richiedere integrazioni ed effettuare ispezioni.
  Il comma 3 dispone che l'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso di previsione di rientro dei detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.
  Il comma 4 prescrive la necessaria cooperazione dell'operatore privato e del proprietario alle richieste avanzate dall'Agenzia nell'ambito dell'attività di vigilanza.
  Il successivo articolo 12 riguarda le sanzioni applicabili, prevedendo, al comma 1, in caso di mancata ottemperanza alle richieste istruttorie, una sanzione pecuniaria determinata, in proporzione alla gravità della condotta, tra il minimo di euro 150.000 e il massimo di euro 500.000. La sanzione può essere irrogata nei confronti sia dell'operatore sia del proprietario dell'oggetto spaziale.
  Il comma 2 prevede che, a seguito dell'accertamento da parte dell'organo addetto al controllo, spetti all'Agenzia la competenza a irrogare la sanzione. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative confluiscono nel Fondo per l'economia dello spazio nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  Il comma 3 si occupa dell'esercizio dell'attività spaziale in assenza di autorizzazione o successivamente alla sua scadenza. In tale caso, l'operatore è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro.
  L'articolo 13 contiene indicazioni circa le disposizioni attuative, demandando la definizione delle norme tecniche e del procedimento per l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e, ove nominata, l'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali.
  L'articolo 14, rubricato «Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali», attribuisce all'Agenzia spaziale italiana, nel rispetto dei poteri dell'Autorità responsabile, il potere di agire come unica autorità di settore per la regolazione tecnica. Alla determinazione delle specifiche tecniche provvede l'Agenzia secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 13, nel rispetto dei princìpi di partecipazione e trasparenza.
  Il titolo III riguarda l'immatricolazione degli oggetti spaziali. Esso si applica a tutti gli operatori spaziali nazionali, pubblici e privati.
  In particolare, l'articolo 15 prevede per tutti gli oggetti per i quali l'Italia risulta Stato di lancio l'obbligo di immatricolazione presso il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
  Dopo aver specificato, al comma 2, i codici identificativi e progressivi con i quali sono registrati gli oggetti spaziali, i commi successivi escludono la contemporanea iscrizione in più registri del medesimo oggetto lanciato nello spazio e assicurano la consultabilità del Registro nazionale, demandandone la cura, la custodia e le necessarie comunicazioni all'Agenzia spaziale italiana.
  Il successivo articolo 16 determina le informazioni che l'operatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ai fini dell'immatricolazione, tra le quali quelle del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale.
  Il titolo si chiude con l'articolo 17, che prevede l'istituzione di un Registro complementare per l'iscrizione di un oggetto spaziale non immatricolato in Italia di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà mentre esso si trova in orbita o su un corpo celeste.
  Il titolo IV contiene le disposizioni relative alla responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato.
  Al riguardo si rammentano i principali accordi e disposizioni rilevanti. In particolare, l'articolo VI dell'OST prevede che: «States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried out by governmental agency or by non-governmental entities [...]. The activities of non-governmental entities in outer space [...] shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty. [...]» («Gli Stati parte del Trattato sono responsabili sul piano internazionale per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, sia quando tali attività sono svolte da agenzie governative sia quando sono svolte da soggetti non governativi. [...] Le attività di soggetti non governativi nello spazio extra-atmosferico [...] sono sottoposte all'autorizzazione e al controllo continuo da parte del competente Stato parte del Trattato»). Pertanto:

   a) lo Stato ha la responsabilità internazionale delle attività nazionali condotte nello spazio sia da enti governativi sia da soggetti privati;

   b) le attività dei privati sono soggette a preventiva autorizzazione e continua vigilanza da parte dello Stato competente.

  L'autorizzazione e il controllo da parte dello Stato nei confronti dei privati sono generalmente esercitati mediante appositi strumenti legislativi che dettano le condizioni cui i privati devono attenersi per svolgere le attività spaziali, in conformità agli obblighi assunti dagli Stati a livello internazionale.
  Inoltre l'articolo VII dell'OST enuncia il principio per cui: «Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the Moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air space or in outer space, including the Moon and other celestial bodies» («Ciascuno Stato parte del Trattato che lancia o fa lanciare un oggetto nello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, e ogni Stato parte dal cui territorio o dalle cui infrastrutture è lanciato un oggetto, è responsabile sul piano internazionale per i danni arrecati da tale oggetto o da suoi componenti a un altro Stato parte del Trattato o a sue persone fisiche o giuridiche sulla Terra, nell'atmosfera o nello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti»).
  Quindi, lo Stato di lancio è responsabile internazionalmente (liable) di eventuali danni causati da un oggetto spaziale da esso lanciato. Lo Stato di lancio è definito come:

   a) lo Stato che lancia o fa procedere al lancio di un oggetto nello spazio oppure,

   b) lo Stato dal cui territorio o dalle cui infrastrutture un oggetto viene lanciato.

  Uno Stato di lancio si configura quando ricorra anche uno solo dei quattro criteri citati. Tale articolazione rende possibile che al lancio di un unico oggetto possa corrispondere una pluralità di Stati di lancio. Ad esempio, ogniqualvolta uno Stato commissiona il lancio di un oggetto nello spazio a soggetti che operano in territorio straniero (ad esempio il Governo italiano ad un operatore di lanci statunitense), per detto oggetto esisteranno due Stati di lancio, l'Italia, che ha commissionato il lancio, e gli Stati Uniti d'America, in quanto Stato del territorio da cui è effettuato il lancio).
  Per il combinato disposto con l'articolo VI dell'OST, la stessa situazione si può verificare anche nel caso in cui un soggetto privato si avvalga dei servizi di lancio di operatori di lancio stranieri. Da un punto di vista internazionale, sussisteranno due Stati di lancio responsabili internazionalmente.
  Il principio generale della responsabilità civile internazionale (international liability) per danni causati da oggetti spaziali viene ulteriormente specificato dalla Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, la quale all'articolo I conferma l'impostazione dell'articolo VII dell'OST, identificando lo Stato di lancio attraverso i quattro criteri menzionati sopra (lo Stato che lancia o fa lanciare un oggetto spaziale, il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale).
  In aggiunta, gli articoli II e III della medesima Convenzione del 1972 disciplinano due diverse forme di responsabilità a seconda della localizzazione del danno. In particolare:

   a) se il danno è cagionato sulla superficie terrestre o agli aeromobili in volo, lo Stato di lancio ha la responsabilità assoluta di risarcire il danno;

   b) se il danno è causato al di fuori della superficie terrestre, cioè nello spazio extra-atmosferico, a un oggetto spaziale o a persone o beni a bordo di tale oggetto, lo Stato è responsabile soltanto se il danno deriva da colpa.

  Inoltre, ai sensi dell'articolo V della stessa Convenzione del 1972, allorché sussistano due o più Stati di lancio per un oggetto spaziale, essi divengono responsabili in solido di qualunque danno ne derivi. Lo Stato di lancio che abbia risarcito il danno può esercitare il diritto di regresso e rivalersi verso gli altri Stati di lancio. Gli Stati di lancio possono concludere accordi concernenti la ripartizione dell'onere finanziario derivante dalla responsabilità solidale.
  Questo in quanto la normativa per la responsabilità internazionale delle attività spaziali è victim oriented, vale a dire è volta a consentire ad un'eventuale vittima innocente di individuare sempre e comunque almeno uno tra i diversi Stati di lancio che risultano coinvolti in una missione spaziale a cui poter richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.
  Occorre premettere che la Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali regola, infatti, le procedure per le richieste di risarcimento, le quali possono essere effettuate solo da uno Stato nei confronti di un altro Stato, rendendo quindi impossibile per singoli individui ed enti non governativi di chiedere direttamente un risarcimento nei confronti dei danneggianti.
  La regolamentazione contenuta nella Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali non riguarda che la responsabilità di uno o più Stati verso uno o più Stati. Restano fuori dalla sua sfera di disciplina, e sono pertanto rimesse alla varietà delle legislazioni nazionali, due problematiche fondamentali per la ricostruzione delle conseguenze giuridiche dell'errore che abbia cagionato un danno nel quadro di un lancio e delle operazioni spaziali conseguenti, ossia, da una parte, il ristoro della persona fisica o giuridica effettivamente danneggiata, deceduta o ferita o proprietaria di beni danneggiati nello spazio o sulla superficie terrestre, a tutela della quale le entità statuali, individuate in ordine di priorità, hanno, dal punto di vista del diritto internazionale, la facoltà ma non l'obbligo di attivarsi, dall'altra parte, la possibilità dello Stato che ha ristorato uno Stato terzo di rivalersi, del tutto o in parte, su una persona fisica o giuridica che ha cagionato il danno o a cui lo stesso è comunque eventualmente attribuibile sulla base di criteri di responsabilità oggettiva.
  L'insieme delle regole internazionali in materia di responsabilità per danni causati da oggetti spaziali è non del tutto soddisfacente, essendo stato concepito in una fase, nella storia dei lanci spaziali, piuttosto lontana da quella attuale, caratterizzata ormai anche da un crescente coinvolgimento di soggetti privati.
  In Italia si è proceduto all'autorizzazione della ratifica e all'esecuzione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati dagli oggetti spaziali con la legge 5 maggio 1976, n. 426; successivamente, con la legge 25 gennaio 1983, n. 23, sono state disposte più precise norme di attuazione della stessa, che si riferiscono, però, esclusivamente alle modalità di risarcimento di danni provocati da oggetti spaziali non riconducibili all'Italia stessa.
  Alla luce dell'evoluzione delle attività spaziali, il presente disegno di legge intende dettare una specifica normativa che, stante la perdurante applicazione delle disposizioni internazionali che individuano quale responsabile per i danni causati sulla superficie terrestre o nello spazio dalle operazioni spaziali lo Stato di lancio (definito all'articolo 1, lettera c), della menzionata Convenzione del 1972 come: «i. lo Stato che lancia o fa lanciare un oggetto spaziale; ii. lo Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni è lanciato un oggetto spaziale»), detti una specifica normativa che consenta allo Stato italiano, qualora sia stato chiamato a rispondere ai sensi delle norme internazionali, di esercitare un'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale che ha cagionato i danni, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.
  In altre parole, pur rimanendo lo Stato soggetto responsabile a livello internazionale dei danni causati da eventuali attività spaziali ad esso riconducibili in quanto Stato di lancio, il disegno di legge detta una disciplina, di carattere complementare e aggiuntivo rispetto alle precedenti, inerente ai criteri di ripartizione della responsabilità, secondo l'ordinamento interno, dei soggetti che hanno effettuato l'attività spaziale nei confronti dello Stato italiano.
  Attraverso le leggi spaziali si disciplina a livello interno la responsabilità finanziaria dell'operatore privato per i danni causati a terzi da oggetti spaziali (nell'ambito di attività autorizzate) in quanto, ai sensi dell'OST e della Convenzione del 1972 sulla responsabilità civile internazionale, la responsabilità ricade sempre sullo Stato di lancio (vi è quindi un'assimilazione delle attività spaziali nazionali di operatori pubblici e privati).
  Sul punto sia sufficiente ricordare l'esperienza della Francia, il cui territorio è stato maggiormente utilizzato per l'effettivo svolgimento di lanci, il che ha condotto il legislatore ad una maggiore attenzione sulle ipotesi e sulle problematiche di responsabilità dello Stato e di altri soggetti francesi impegnati in attività spaziali.
  Anche sull'esempio della legislazione francese è stata modulata la responsabilità dello Stato per i danni causati sulla superficie terrestre o nello spazio dalle operazioni spaziali da esso autorizzate, prevedendo che esso eserciti l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale che ha cagionato i danni, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie; il danno causato ha natura oggettiva e non ammette prova liberatoria. Gli operatori autorizzati sono tenuti a stipulare contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni.
  L'articolo 18, rubricato «Responsabilità civile», apre la serie di disposizioni dedicate ai danni che dovessero occorrere a seguito dell'attività spaziale.
  Il comma 1, con una disposizione di principio, stabilisce che l'operatore deve rispondere dei danni causati nell'esercizio dell'attività spaziale.
  Il comma 2, con riguardo ai terzi, stabilisce l'obbligo risarcitorio per i danni cagionati sulla superficie terrestre, agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità è di natura oggettiva, analogamente a quanto previsto dall'articolo II della Convenzione del 1972 sulla responsabilità dello Stato per attività spaziali, sull'esempio della legge francese, potendo andare l'operatore esente da responsabilità solo allorché provi che i danni sono stati causati in via esclusiva, con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, o allorché provi che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Qualora vi sia un concorso di colpa del danneggiato, si applica al riguardo la disciplina ordinaria, mediante il richiamo dell'articolo 1227 del codice civile.
  Il comma 3 dispone che, nei casi previsti dal comma 2, l'operatore risponda del danno fino al limite del massimale della copertura assicurativa, che l'articolo 21 vuole sia non inferiore a 100 milioni di euro per sinistro, ovvero nel limite inferiore che può essere stabilito per la copertura assicurativa stessa ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
  Il beneficio del limite appena espresso non si applica, a norma del comma 4, qualora l'operatore non sia munito di autorizzazione o abbia violato gli obblighi previsti dal provvedimento di autorizzazione o l'obbligo di copertura assicurativa, oltre che nei casi in cui abbia cagionato il danno con dolo o colpa grave.
  Il comma 5, riferendosi ai danni causati da oggetti spaziali a soggetti partecipanti, a qualsiasi titolo, all'attività spaziale autorizzata, esclude l'applicabilità agli stessi della disciplina dettata dal disegno di legge, rinviando al regime previsto dal codice civile.
  L'articolo 19, rubricato «Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali», prevede che, qualora lo Stato italiano sia chiamato da uno Stato straniero a rispondere dei danni causati da oggetti spaziali in virtù delle convenzioni internazionali, esso sia tenuto ad esercitare l'azione di rivalsa, nei limiti dei massimali di cui all'obbligo di garanzia dell'articolo 21, nei confronti dell'operatore che ha cagionato il danno, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento dell'obbligazione risarcitoria. La disposizione ha lo scopo di regolare i rapporti di diritto interno tra lo Stato – chiamato a rispondere nei confronti di altro Stato in virtù di obblighi internazionali, cioè di disposizioni che regolano, per loro natura, rapporti tra Stati – e il proprio cittadino, al fine di tenere indenne lo Stato dal pregiudizio arrecato dall'attività spaziale privata. Il comma 2 prevede che l'azione di rivalsa sia esercitabile entro i limiti dei massimali assicurativi, salvo che l'operatore sia sprovvisto di autorizzazione o abbia violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione o abbia cagionato il danno con dolo o colpa grave o abbia violato gli obblighi assicurativi.
  Il limite per l'azione di rivalsa opera nelle medesime situazioni in cui, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, opera il limite della responsabilità dell'operatore.
  L'articolo 20, rubricato «Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri», riprende, ampliandole e meglio specificandole, le disposizioni già contenute nella legge 25 gennaio 1983, n. 23, la quale è abrogata dalla presente legge e della quale non risultano applicazioni concrete.
  In particolare, il comma 1 prevede che le persone danneggiate in territorio italiano da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero possano presentare allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o dall'emersione dei suoi effetti, una denunzia di sinistro e un'istanza di risarcimento, allegandovi tutti gli elementi ritenuti utili. Tale adempimento è necessario per mettere lo Stato nelle condizioni di decidere se chiedere o meno alla controparte straniera il risarcimento dei danni; infatti lo Stato italiano non è obbligato ad agire, ma ne ha facoltà. Ai sensi del comma 2, nel caso in cui abbia richiesto ed ottenuto il risarcimento, lo Stato italiano è tenuto a riversarlo alle persone danneggiate che hanno presentato denunzia.
  Il comma 3, analogamente a quanto già previsto dalla legge n. 23 del 1983, della quale si propone l'abrogazione, prevede che, qualora lo Stato, tempestivamente attivato, non abbia richiesto allo Stato di lancio il risarcimento dovuto sulla base del diritto internazionale ovvero quando la sua richiesta non sia stata soddisfatta, in tutto o in parte, le persone giuridiche e fisiche italiane danneggiate possano agire contro lo Stato italiano nei cinque anni dalla scadenza del termine concesso allo Stato per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denunzia.
  Il comma 4 prevede, altresì, che possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio: a) le persone fisiche e giuridiche italiane per danni subiti al di fuori del territorio italiano; b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per i danni subiti nel territorio italiano.
  La lettera b) è una norma coerente con la Convenzione del 1972, che consente, in via sussidiaria rispetto allo Stato di cittadinanza, allo Stato del territorio ove si è verificato il danno o allo Stato di residenza di reclamare la riparazione del danno subìto a causa di operazioni spaziali di uno Stato straniero.
  La lettera a) è una norma necessaria per non lasciare privo di disciplina il caso dei danni subiti da soggetti italiani all'estero. Attualmente la legge n. 23 del 1983 non distingue, per gli italiani, il luogo in cui si sono prodotti i danni, perché la Convenzione del 1972 assegna in prima battuta allo Stato della nazionalità la facoltà di agire, sostanzialmente in via di protezione diplomatica, per reclamare i danni subiti a causa di un oggetto spaziale straniero. Nel 1983 la doppia cittadinanza era una circostanza relativamente rara, oggi è frequente ed è quindi ragionevole limitare il dovere di risarcimento dello Stato ai soli fatti accaduti nel territorio, pure latamente definito ai sensi dell'articolo 1, perché solo nel territorio lo Stato ha un dovere di protezione forte. Ciononostante, la Convenzione del 1972 continua ad essere ancorata al criterio della cittadinanza e quindi lo Stato italiano ha titolo ad agire anche per reclamare i danni subiti all'estero dalle persone fisiche e giuridiche italiane. Del resto, non sembra possibile, anche in ragione del mutato quadro economico e sociale, lasciare senza tutela le imprese e i cittadini italiani all'estero. Sembra quindi un equo compromesso stabilire per questi la limitazione del risarcimento a quanto effettivamente recuperato, lasciando quindi il rischio eccedente a carico dei danneggiati, in virtù del principio per cui lo Stato italiano non può controllare quello che accade in territorio estero né può approntare sistemi di difesa da cadute di oggetti spaziali in territori esteri su cui non ha la sovranità.
  Il comma 5 esclude l'applicabilità della disciplina appena delineata qualora il danneggiato si sia adoperato autonomamente, adendo i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato straniero per il risarcimento del danno.
  Il comma 6, infine, analogamente a quanto previsto per la responsabilità dell'operatore spaziale, esclude la responsabilità dello Stato quando risulta provato che i danni siano stati causati esclusivamente da colpa del danneggiato. L'articolo 1227 del codice civile si applica invece qualora il danneggiato abbia concorso nella causazione del danno.
  Il successivo articolo 21 impone la stipulazione di una garanzia assicurativa o finanziaria per la copertura dei danni causati da oggetti spaziali per un'attività spaziale autorizzata, stabilendone massimali e modalità di offerta.
  Il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano individuarsi tre fasce di rischio cui applicare massimali gradatamente inferiori.
  Dopo aver specificato, al comma 3, che le coperture assicurative possono essere offerte sia da un'unica impresa sia in coassicurazione, il comma 4, sul modello di quanto previsto dal codice della navigazione, prevede l'azione diretta del terzo danneggiato contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subìto, specificando, al comma 5, che l'assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto, dovendo dunque risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti o preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. Ciò posto, il comma 6 specifica che l'assicuratore può opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonché quelle che l'operatore medesimo può opporre al danneggiato. A norma del comma 7, nei casi di cui al comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.
  Sul punto è utile una precisazione. I lanci effettuati da Stati europei non hanno finora mai causato vittime né provocato danni a cose terze, ma la sola perdita del carico appartenente al soggetto pagante il lancio (si veda la figura seguente).

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  Il titolo V del disegno di legge è dedicato alle misure per l'economia dello spazio ed è diviso in due capi. Il capo I, in materia di programmazione e pianificazione, prevede l'adozione di un Piano nazionale l'economia dello spazio e l'istituzione di un fondo di carattere pluriennale, denominato «Fondo per l'economia dello spazio».
  L'Italia ha sempre fortemente investito nello spazio, assumendo un ruolo primario, non solo nel contesto di importanti progetti europei e internazionali, ma anche realizzando rilevanti infrastrutture spaziali nazionali. Tuttavia, il sistema industriale spaziale italiano, pur fortemente sostenuto dagli investimenti pubblici, ha bisogno di una rifocalizzazione dell'azione pubblica per potersi collocare nella posizione migliore all'interno del processo globale di commercializzazione dello spazio e delle attività ad esso collegate. Per questo il disegno di legge prevede l'istituzione di un fondo dia carattere pluriennale, denominato «Fondo per l'economia dello spazio», e l'adozione di un Piano nazionale per l'economia dello spazio, specificamente dedicati a rafforzare l'elemento di iniziativa commerciale nell'economia nazionale dello spazio.
  L'articolo 22, rubricato «Piano nazionale per l'economia dello spazio», prevede, al comma 1, l'adozione del Piano al fine di promuovere l'economia dello spazio in sede nazionale, individuando il COMINT, che opera in collaborazione con l'Agenzia spaziale e sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca, quale soggetto istituzionale responsabile della sua definizione e del suo aggiornamento.
  Il comma 3 prevede un orizzonte temporale almeno quinquennale per la programmazione del Piano, tenendo conto dei cicli di programmazione dell'Unione europea e dei tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.
  Il comma 4 individua le principali attività realizzate dal Piano, che comprendono l'analisi delle necessità d'innovazione e di incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo del settore e delle esigenze dei soggetti istituzionali, la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione alla conclusione di accordi innovativi di partenariato, analisi relative all'uso combinato dei diversi strumenti disponibili per l'erogazione delle risorse nonché attività di programmazione, controllo e monitoraggio delle iniziative finanziate con le risorse del Fondo e relative analisi di impatto preventive ed ex post.
  L'articolo 23, al comma 1, istituisce il Fondo per l'economia dello spazio. Tale fondo si differenzia da quello istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 ha, infatti, ripartito le risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese assegnandole, in parte, al capitolo 915 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri («Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'Agenzia Spaziale Europea e la realizzazione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale»). Infatti, mentre i fondi del capitolo 915 hanno la funzione di finanziare gli appalti per la realizzazione di programmi spaziali, il Fondo istituito con il presente disegno di legge si riferisce agli investimenti nello spazio in partenariato pubblico-privato.
  La dotazione iniziale del Fondo è di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo è altresì alimentato attraverso i proventi derivanti dalle contribuzioni connesse alle autorizzazioni rilasciate e dall'ammontare delle sanzioni.
  Al comma 2 la commercializzazione dello spazio e delle attività ad esso collegate viene indicata quale finalità distintiva del Fondo. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo del mercato dei prodotti e servizi basati sulle tecnologie spaziali, anche attraverso la domanda pubblica e l'utilizzo commerciale delle infrastrutture spaziali nazionali o realizzate dall'Italia nell'ambito di collaborazioni internazionali.
  Il comma 3 prevede che gli strumenti utilizzabili per la realizzazione degli obiettivi del Fondo – consistenti in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare del Fondo, e per il resto in operazioni finanziarie – siano determinati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'università e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti, specializzati nell'innovazione tecnologica, nella sperimentazione e nella ricerca, o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale, nel rispetto delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), di cui alla decisione dell'Eurostat dell'11 febbraio 2004, che fornisce indicazioni per il trattamento contabile di specifiche tipologie di partenariato pubblico-privato nei conti economici nazionali. Secondo questa decisione, i beni oggetto di tali operazioni non vengono registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.
  Il comma 4 conferisce al Ministero delle imprese e del made in Italy la facoltà di attivare iniziative di assistenza tecnica e supporto tecnico-operativo specialistico, nella misura massima del 3 per cento della dotazione annua del Fondo, al fine di rendere possibili le seguenti attività: supporto alla redazione del Piano di cui all'articolo 22, anche nelle consultazioni con il partenariato di settore e le istituzioni nazionali ed europee competenti; attuazione e monitoraggio del Piano; gestione, monitoraggio e controllo delle iniziative finanziate a valere sulle risorse del Fondo. La quota del 3 per cento è stata stabilita sulla base di provvedimenti analoghi in cui è stato determinato il medesimo valore.
  Il comma 5 indica la copertura finanziaria della disposizione.
  Il capo II, recante disposizioni in materia di infrastrutture spaziali e di appalti nel settore spaziale nonché norme finali, è dedicato alle infrastrutture spaziali, aspetto fondamentale su cui il disegno di legge interviene a livello nazionale, in particolare per i profili della gestione delle infrastrutture pubbliche spaziali e della gestione dei dati di origine spaziale.
  Si segnala a questo riguardo che è in corso di realizzazione, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la costellazione satellitare IRIDE. La costellazione assisterà le amministrazioni pubbliche nelle attività volte a contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell'aria e le condizioni meteorologiche. Fornirà, infine, dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di start-up, piccole e medie imprese e industrie di settore. Si tratta di un'infrastruttura di proprietà italiana per la quale si porrà, una volta realizzata, la necessità di individuare le modalità di gestione e di manutenzione. I dati registrati ed elaborati dalla costellazione IRIDE hanno caratteristiche di sensibilità e di pregio, anche economico. Risulta dunque necessario dettare una disciplina ad hoc che, nel consentire la generale fruibilità dei dati di interesse pubblico per la ricerca scientifica, al contempo individui una tariffa applicabile all'utilizzazione dei dati richiesti da operatori privati per finalità commerciali.
  L'esigenza di sicurezza delle comunicazioni governative nonché quelle di copertura di aree del paese non raggiungibili con la fibra ottica suggeriscono, anche in considerazione della sensibile riduzione dei costi di accesso allo spazio, di realizzare una costellazione di piccoli satelliti nazionali.
  L'articolo 24 contiene i princìpi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali, prevedendo che lo Stato promuova lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.
  Il comma 2 si occupa dell'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali, garantendo lo stesso in maniera equa e non discriminatoria, in quanto l'obiettivo è comunque quello di contribuire allo sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio, anche nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica. Il comma 3 favorisce, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei princìpi enunciati, soluzioni di partenariato pubblico-privato, ferma rimanendo l'applicazione delle regole dell'Eurostat.
  L'articolo 25 ha ad oggetto la riserva di connettività nazionale. Esso prevede, al comma 1, che il Ministero delle imprese e del made in Italy provveda alla costituzione di detta riserva utilizzando sia satelliti geostazionari sia costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica.
  Al comma 2 l'applicazione di natura governativa o di interesse nazionale viene indicata quale finalità distintiva della riserva.
  Il comma 3 descrive le diverse tipologie di attività promosse dal Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il COMINT, riferendosi in particolare a studi di fattibilità, definizione di requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura di servizi, così come la definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e per la definizione del valore complessivo della base di gara.
  Il comma 4 precisa che il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il successivo articolo 26 è dedicato alle iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite. Il comma 1, dopo avere richiamato la necessaria coerenza con i contenuti del Piano nazionale per l'economia dello spazio, specifica che il Ministero promuove iniziative, studi e ricerche finalizzati alla riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e terrestri.
  Il comma 2 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy definisca con uno o più decreti i criteri tecnici necessari per le iniziative di cui al comma 1.
  Il comma 3 determina gli oneri derivanti dall'articolo e ne indica la copertura finanziaria.
  L'articolo 27 detta norme speciali in materia di appalti e di sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. Allo scopo di favorire l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative, si prevedono deroghe espresse al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  In particolare, il comma 1, lettera a), stabilisce che, ove non sia possibile suddividere l'appalto in lotti, sia prevista una riserva di esecuzione, mediante subappalto obbligatorio, pari almeno al 10 per cento del valore del contratto in favore delle start-up e delle piccole e medie imprese, salvo il caso che l'appaltante dimostri che sul mercato non siano rinvenibili imprese di tale categoria o start-up in grado di svolgere le dette mansioni.
  La lettera b) prevede che la stazione appaltante tenga conto, nei criteri di aggiudicazione, della parte di esecuzione dell'appalto che l'aggiudicatario si impegna ad affidare alle start-up o alle piccole e medie imprese.
  La lettera c) contiene una deroga alla norma sul subappalto, sempre con l'intento di favorire la partecipazione dei soggetti interessati.
  Nella lettera d) è stato inserito l'aumento della percentuale delle cosiddette «anticipazioni» contrattuali in favore e a sostegno delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative, con l'elevazione del valore, che dal 20 per cento viene portato al 40 per cento.
  L'articolo 28 si occupa delle esclusioni espresse dall'ambito di applicazione, precisando che il presente disegno di legge non si applica alle attività spaziali e a quelle correlate direttamente condotte dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e approntamento delle capacità al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell'espletamento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare. Non si applica inoltre alle attività condotte dagli organismi di informazione per la sicurezza. Il comma 2, con una clausola generale di salvaguardia, specifica che è in ogni caso fatta salva l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
  Il comma 3 specifica che al procedimento disciplinato dagli articoli 7, 8 e 10 non si applica l'articolo 20 della legge n. 241 del 1990. Pertanto, i detti procedimenti potranno concludersi solo con un provvedimento espresso.
  L'articolo 29 dispone l'abrogazione della legge 25 gennaio 1984, n. 23, nonché dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153.
  L'articolo 30 conseguentemente prevede che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono da considerarsi territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. La situazione è analoga a quella della nave in alto mare o dell'aereo in volo, pertanto appare necessaria un'espressa equiparazione. Inoltre, e più in generale, l'articolo VI dell'OST del 1967 impone allo Stato di controllare le attività spaziali nazionali, sottoponendole ad autorizzazione e a sorveglianza. L'articolo VIII impone di conservare sotto la propria giurisdizione l'oggetto spaziale registrato.
  L'articolo 31 regola l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Accesso allo spazio extra-atmosferico)

  1. La presente legge regolamenta l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori. Promuove altresì gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitività nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlate all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

   a) «attività spaziale»: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonché la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge;

   b) «Autorità responsabile»: il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

   c) «autorizzazione»: il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Autorità responsabile al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attività spaziali;

   d) «Agenzia»: l'Agenzia spaziale italiana, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

   e) «COMINT»: il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

   f) «costellazione satellitare»: gruppo di satelliti adibito a una missione comune e gestito in modo coordinato;

   g) «dati di origine spaziale»: dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra;

   h) «lancio»: attività finalizzata a collocare oggetti o a consentire la permanenza di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico, ivi compreso il tentativo di lancio;

   i) «gestione in orbita»: attività di controllo effettivo sull'oggetto spaziale, destinato ad essere collocato in orbita, la quale inizia con la separazione dal lanciatore e ha termine con la conclusione dell'operatività dell'oggetto spaziale, con l'esecuzione delle manovre di deorbitazione e delle attività di passivazione dell'oggetto, con la perdita del controllo sull'oggetto o con il suo rientro nell'atmosfera;

   l) «oggetto spaziale»: l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo;

   m) «operatore spaziale» od «operatore»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività spaziali;

   n) «rientro»: attività finalizzata al rientro, compreso il tentativo di rientro, di un oggetto dallo spazio extra-atmosferico sulla Terra;

   o) «Stato di lancio»: lo Stato definito dall'articolo I, lettera c), della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426;

   p) «terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle che partecipano all'attività spaziale. Non sono terzi i contraenti e sub-contraenti dell'operatore;

   q) «territorio italiano»: le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranità dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalità italiana, le stazioni spaziali italiane nonché le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali;

   r) «previsione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti provvisti di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile e, ove possibile, di pianificazione di protezione civile;

   s) «prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica»: l'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione di cui alla lettera r).

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI DA PARTE DI OPERATORI SPAZIALI

Art. 3.
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità nel territorio italiano nonché alle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.

Art. 4.
(Obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività spaziali)

  1. Le attività spaziali di cui all'articolo 3 sono soggette ad autorizzazione.
  2. L'autorizzazione può avere ad oggetto una singola attività spaziale o più attività spaziali dello stesso tipo o più attività spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse. Nel caso di lancio di più satelliti facenti parte di una medesima costellazione è rilasciata un'autorizzazione unica.
  3. L'autorizzazione è subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), avuto riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalità della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano se l'attività spaziale è svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale.
  5. Fuori dei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Il riconoscimento è disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorità responsabile ed è subordinato al versamento di un contributo di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato ai sensi del comma 3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
  6. Le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 23.

Art. 5.
(Requisiti oggettivi per l'esercizio di attività spaziali)

  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneità tecnica definiti ai sensi dell'articolo 13, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:

   a) sicurezza delle attività spaziali in tutte le loro fasi e i loro aspetti, dalla progettazione dell'oggetto spaziale e delle sue componenti alla gestione delle attività spaziali, con previsione di una specifica analisi degli impatti sulla sicurezza nonché una valutazione relativa all'inquinamento luminoso e radioelettrico prodotto dagli oggetti spaziali e alla mitigazione degli effetti dei detriti spaziali, comprese le modalità per assicurarne l'eventuale rientro nell'atmosfera in modo sicuro e, ove possibile, controllato;

   b) resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza, con conseguente capacità di identificare e gestire gli oggetti spaziali, rilevare gli incidenti, garantire il controllo dei diritti di accesso e assicurare la protezione degli assetti, in particolare attraverso misure di crittografia, operazioni di back up e patch, prove tecniche e gestione degli incidenti;

   c) sostenibilità ambientale delle attività spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attività svolte durante l'intero ciclo di vita dell'oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione alle fasi operative e di fine vita.

Art. 6.
(Requisiti soggettivi generali)

  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

   a) requisiti generali di condotta previsti dall'articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   b) capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività per le quali si richiede l'autorizzazione;

   c) adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all'attività spaziale da condurre;

   d) stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21;

   e) disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni, provvisto da un fornitore abilitato sulla base dei requisiti definiti con i decreti di cui all'articolo 13.

Art. 7.
(Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali)

  1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività spaziali è presentata all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia. Ricevuta la richiesta, l'Agenzia provvede entro sessanta giorni agli accertamenti necessari ai sensi degli articoli 5 e 6, comunicando l'esito degli stessi, unitamente ai relativi atti, all'Autorità responsabile per il prosieguo dell'istruttoria. L'Agenzia può effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati nonché la sussistenza e l'idoneità degli apparati e dei sistemi di gestione, limitatamente a quanto strettamente strumentale all'attività spaziale da autorizzare. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino a un periodo massimo complessivo non superiore a trenta giorni.
  2. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, l'Agenzia non procede a ulteriori attività istruttorie e formula una proposta all'Autorità responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente.
  3. In caso di esito positivo degli accertamenti tecnici, l'Agenzia trasmette gli atti all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Il COMINT, integrato per l'esame delle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, svolge l'istruttoria anche in relazione agli aspetti di cui al comma 7 e può sentire altre amministrazioni interessate all'attività spaziale oggetto della richiesta di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del COMINT medesimo, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  4. Salvo quanto previsto al comma 5, nel caso in cui il COMINT ritenga non sussistenti le ipotesi di cui al comma 7, formula la proposta di autorizzazione, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche in relazione ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6, all'Autorità responsabile, che provvede nel termine di cui al comma 6.
  5. Nel caso in cui il COMINT ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 7 ovvero nel caso in cui una o più delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.
  6. La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
  7. L'autorizzazione è negata nei seguenti casi:

   a) se l'esercizio dell'attività spaziale è suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuità delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;

   b) se sussistono legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non si conformano ai princìpi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;

   c) se lo scopo dell'attività spaziale è in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.

  8. Il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e stabilisce, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, anche in relazione all'acquisizione dei nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, qualora necessari per l'esercizio dell'attività spaziale. Esso stabilisce altresì la data entro cui l'operatore deve dare inizio all'attività e la durata dell'autorizzazione, che può essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
  9. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, dopo le parole: «ove nominati,» sono inserite le seguenti: «dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124,».

Art. 8.
(Modifica dell'autorizzazione per ragioni
sopravvenute)

  1. L'operatore spaziale, se viene a conoscenza del fatto che si è verificato o che può verificarsi un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, chiede all'Autorità responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione stessa. In questo caso si applica la procedura di cui all'articolo 7, ma i termini sono dimezzati.
  2. Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorità responsabile, di propria iniziativa o anche su segnalazione di altra amministrazione competente, può modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione ovvero procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di evitare un pericolo imminente. In tal caso non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento. Si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, in ordine all'imposizione di prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività spaziale in condizioni di sicurezza.

Art. 9.
(Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'Autorità responsabile può sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali o dichiarare la decadenza dell'avente diritto in caso di:

   a) violazione da parte dell'operatore delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione;

   b) mancato rispetto del termine per l'avvio delle attività spaziali stabilito dall'autorizzazione;

   c) modifica sostanziale della finalità delle attività spaziali oggetto di autorizzazione;

   d) riduzione o cessazione, per qualsiasi causa, della garanzia assicurativa prestata, se non immediatamente ricostituita;

   e) presentazione di documentazione o informazioni errate;

   f) violazione delle prescrizioni e delle misure di cautela disposte per minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, anche nella fase di rientro dell'oggetto spaziale nell'atmosfera, nonché per proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi della sicurezza nazionale e la continuità delle relazioni internazionali;

   g) perdita dei prescritti requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 21;

   h) diniego del rilascio o revoca di abilitazioni di sicurezza, ove necessarie per l'esercizio dell'attività spaziale.

  2. Fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera h), l'Autorità responsabile, prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza, informa l'operatore, che, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, può fornire spiegazioni e produrre documentazione.
  3. Nella decisione di sospensione o decadenza, l'Autorità responsabile può imporre condizioni necessarie per la prosecuzione o l'interruzione delle attività spaziali in condizioni di sicurezza, anche ordinando all'operatore di adottare a sue spese misure appropriate per garantire l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1, lettera f). In casi eccezionali di necessità e urgenza, anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, l'Autorità responsabile può altresì trasferire il controllo delle attività spaziali a un altro operatore o a un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o la cessazione.
  4. Ogni onere derivante dalla sospensione, dalla revoca o dalla decadenza dell'autorizzazione è a carico dell'operatore.

Art. 10.
(Trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale)

  1. Il trasferimento di una o più attività spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprietà o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attività spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione dell'Autorità responsabile.
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione è rilasciata secondo la procedura prevista dall'articolo 7. I termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. È parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3.
  3. Il presente articolo si applica anche alle attività spaziali svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni.

Art. 11.
(Autorità di vigilanza)

  1. L'Agenzia, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti di competenza, vigila sulle attività condotte dall'operatore per assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge medesima e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
  2. L'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attività spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attività; può chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonché condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attività spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialità e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. L'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.
  4. L'operatore e il proprietario dell'oggetto spaziale cooperano con l'Agenzia. A tale fine forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2.

Art. 12.
(Sanzioni amministrative e penali)

  1. L'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l'attività di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all'articolo 23.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che esercita un'attività spaziale senza avere conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Art. 13.
(Disposizioni attuative)

  1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali, sono definiti:

   a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità dell'attività spaziale secondo quanto previsto dall'articolo 5;

   b) l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei relativi costi istruttori, nonché le modalità di corresponsione del contributo, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalità scientifiche dell'attività spaziale o della dimensione economica dell'operatore;

   c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 7;

   d) i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge;

   e) le eventuali ulteriori modalità relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla presente legge;

   f) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) ed e);

   g) l'individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi;

   h) le modalità in base alle quali possono essere esercitate nel territorio nazionale le attività di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;

   i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, può essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché le finalità di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

Art. 14.
(Regolamentazione tecnica, vigilanza
e controllo sulle attività spaziali)

  1. L'Agenzia, nel rispetto dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Autorità responsabile, agisce come unica autorità di settore per la regolazione tecnica. L'Agenzia provvede alla regolamentazione delle specifiche tecniche. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche è disciplinato dai decreti di cui all'articolo 13, nel rispetto dei princìpi di partecipazione e trasparenza.

TITOLO III
IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI

Art. 15.
(Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico)

  1. Gli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta Stato di lancio, in base alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153, o in base ad altre norme internazionali, sono immatricolati nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, istituito ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 153 del 2005, di seguito denominato «Registro nazionale».
  2. Ciascun oggetto spaziale è registrato mediante un codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall'identificativo nazionale «ITA».
  3. Un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non può essere iscritto nel Registro nazionale se è iscritto nel registro di un altro Stato.
  4. L'Agenzia cura la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale. Il Registro nazionale è pubblico e consultabile per via telematica.
  5. L'Agenzia comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione di cui al comma 1.

Art. 16.
(Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico)

  1. L'operatore comunica all'Agenzia le seguenti informazioni di cui all'articolo IV della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153:

   a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio;

   b) un'appropriata denominazione dell'oggetto spaziale;

   c) il numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale;

   d) la data, il territorio o il luogo del lancio;

   e) i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo;

   f) la funzione generale dell'oggetto spaziale.

  2. L'operatore, inoltre, comunica all'Agenzia le seguenti informazioni addizionali:

   a) il lanciatore e l'orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC);

   b) la longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriata;

   c) il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e l'indirizzo web per ottenere informazioni ufficiali;

   d) se l'oggetto è parte di una costellazione di satelliti;

   e) ogni altra informazione utile relativa al suo funzionamento o alla fine della missione, compresi l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale;

   f) l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprietà di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario;

   g) ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale.

  3. L'operatore indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale.

Art. 17.
(Registro complementare)

  1. L'Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà, in orbita o su un corpo celeste, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
  2. L'operatore di cui al comma 1 comunica all'Agenzia, entro trenta giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprietà dell'oggetto spaziale, secondo la procedura di cui all'articolo 10, le seguenti informazioni:

   a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o della proprietà dell'oggetto spaziale;

   b) l'identificazione del nuovo operatore o del proprietario;

   c) l'eventuale modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale;

   d) l'eventuale modifica nella funzione dell'oggetto spaziale;

   e) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione nel registro dello Stato appropriato.

TITOLO IV
RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO

Art. 18.
(Responsabilità civile)

  1. L'operatore è responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.
  2. L'operatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità è esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.
  3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.
  4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non è munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21.
  5. La responsabilità dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attività spaziale è disciplinata dal codice civile.

Art. 19.
(Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali)

  1. Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero, sulla base della responsabilità internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.
  2. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, l'azione di rivalsa di cui al comma 1 è esercitata fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.

Art. 20.
(Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri)

  1. Le persone danneggiate nel territorio italiano da attività spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, possono presentare denunzia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilità dello stesso a fatti derivanti da attività spaziali.
  2. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni di cui al comma 1, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denunzia.
  3. Se lo Stato italiano, cui è stato tempestivamente denunziato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subìto nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denunzia.
  4. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio:

   a) le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano;

   b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano.

  5. I commi 3 e 4 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adìto i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato estero per chiedere il risarcimento dei danni.
  6. Quando la domanda di risarcimento del danno subìto nel territorio italiano è presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 3, il risarcimento non è dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.

Art. 21.
(Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria)

  1. Gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.
  2. Con i decreti di cui all'articolo 13 possono essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono nonché della durata e della tipologia dell'attività spaziale. Il massimale non è comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro.
  3. Le imprese di assicurazione e i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire la copertura del danno sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In quest'ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne valuta la stabilità.
  4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subìto.
  5. L'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'assicuratore può opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonché quelle che l'operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato.
  7. Nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.

TITOLO V
MISURE PER L'ECONOMIA DELLO SPAZIO

Capo I
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 22.
(Piano nazionale per l'economia
dello spazio)

  1. Al fine di promuovere l'economia dello spazio al livello nazionale, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del COMINT elabora, in collaborazione con l'Agenzia e sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca, e successivamente aggiorna con cadenza biennale il Piano nazionale per l'economia dello spazio.
  2. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT.
  3. Il Piano ha durata non inferiore a cinque anni e, comunque, contiene disposizioni programmatiche riferite a un periodo temporale tale da garantire un'efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione previsti in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.
  4. Il Piano contiene:

   a) l'analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo dell'economia nazionale dello spazio;

   b) l'analisi del quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibili di valorizzazione commerciale, anche per il tramite della sistematizzazione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione al negoziato per la definizione dei partenariati pubblici da costituire e delle caratteristiche degli interventi di rispettivo interesse e competenza;

   c) i criteri per la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle iniziative di partenariato pubblico-privato comprese nel Piano;

   d) la definizione delle sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio, anche attraverso un'analisi preventiva di impatto che motivi analiticamente e quantitativamente l'efficacia di ognuno di essi;

   e) l'allocazione delle risorse disponibili, anche a valere su più fonti di finanziamento, tra le diverse iniziative previste dal Piano, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di partenariato pubblico-privato;

   f) l'identificazione delle possibili ulteriori risorse pubbliche, di provenienza nazionale ed europea, e private, da destinare alle iniziative previste dal Piano;

   g) i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale.

Art. 23.
(Fondo per l'economia dello spazio)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo di carattere pluriennale, denominato «Fondo per l'economia dello spazio», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo sono altresì destinati i proventi di cui agli articoli 4, comma 6, 8, comma 1, 10 e 12, comma 2.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, le attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, della commercializzazione dello spazio e delle attività ad esso collegate, per favorire la crescita del mercato di prodotti e servizi innovativi basati sull'uso di tecnologie spaziali e l'utilizzo commerciale delle infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle in corso di realizzazione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari, nonché di quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale.
  3. Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1, consistente in contributi a fondo perduto, nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del medesimo Fondo, e, per il resto, in operazioni finanziarie, anche in combinazione tra loro, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'università e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti, specializzati nell'innovazione tecnologica, nella sperimentazione e nella ricerca e nei connessi investimenti, o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
  4. Per le attività funzionali alla redazione e al monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale per l'economia dello spazio nonché alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy può attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo.
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, dell'importo di 55 milioni di euro per l'anno 2024 e di 110 milioni di euro per l'anno 2025.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SPAZIALI E DI APPALTI NEL SETTORE SPAZIALE NONCHÉ NORME FINALI

Art. 24.
(Princìpi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali)

  1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.
  2. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali è garantito in modo equo e non discriminatorio, anche al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio extra-atmosferico nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico, nella facilitazione delle telecomunicazioni e della gestione logistica e nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
  3. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat.

Art. 25.
(Riserva di capacità trasmissiva nazionale)

  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica.
  2. La riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari è finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalità e le comunicazioni del cloud nazionale.
  3. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il COMINT, promuove:

   a) studi di fattibilità per una capacità di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (geo disaster recovery);

   b) attività volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi.

  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26.
(Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite)

  1. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove:

   a) iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a ciò preposti, all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri;

   b) lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti;

   c) studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei gateways terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operatività di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l'interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri.

  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con uno o più decreti, definisce i criteri tecnici per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 27.
(Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali)

  1. Per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali:

   a) in caso di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riserva, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese. La stazione appaltante può derogare alla clausola di riserva di cui alla presente lettera solo quando non esistano nel settore di riferimento operatori economici, aventi la qualifica di start-up innovative o di piccole e medie imprese, idonei a soddisfare la predetta quota percentuale;

   b) tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere considerata dalla stazione appaltante la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a start-up innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. La stazione appaltante garantisce che il criterio di cui alla presente lettera sia applicato nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità;

   c) quando il subappalto è svolto da start-up innovative e da piccole e medie imprese, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

   d) sul valore dei contratti di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai programmi spaziali di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Art. 28.
(Esclusioni dall'ambito di applicazione
e relazioni con altri strumenti)

  1. La presente legge non si applica alle attività spaziali e a quelle correlate, condotte:

   a) dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e di approntamento delle capacità, al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare;

   b) dagli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

  2. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.
  3. Al procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29.
(Abrogazioni)

  1. La legge 25 gennaio 1983, n. 23, è abrogata.
  2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, sono abrogati.

Art. 30.
(Legge penale applicabile)

  1. Agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 31.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.