FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1950

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(NORDIO)

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento

Presentato il 5 luglio 2024

  Onorevoli Deputati! – Il presente disegno di legge è teso alla revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – quelli, cioè, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 – e regola compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opteranno per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di quelli che hanno optato oppure opteranno per un impegno più circoscritto e compatibile con il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative.
  L'articolo 1 interviene sulle norme del capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.
  Il comma 1 prevede modifiche all'articolo 29, l'inserimento degli articoli 29-bis e 29-ter, la sostituzione dell'articolo 30, l'inserimento degli articoli 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies, una modifica all'articolo 31 e, infine, l'inserimento, nel medesimo capo, degli articoli 31-bis, 31-ter e 31-quater.
  L'intervento sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 dispone la sostituzione della rubrica nonché dei commi 6, 7, 8 e 9. In particolare, la disciplina del compenso spettante ai magistrati onorari confermati è espunta dall'articolo 29 perché introdotta nei nuovi articoli 31-bis, 31-ter e 31-quater, i quali regolano altresì il regime contributivo e prevedono l'adeguamento del compenso agli incrementi del costo della vita. Il comma 6, come modificato, specifica che l'opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative. Il comma 7 riproduce la disposizione, già contenuta nel vigente comma 9, in base alla quale i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3, anticipando le disposizioni dettate dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente disegno di legge. Il comma 8 prevede che ai magistrati onorari confermati si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali relativo al personale dell'amministrazione giudiziaria, per quanto riguarda la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi; viene così colmata una rilevante lacuna normativa anche rispetto alla regolazione del periodo di comporto. Il comma 9 prevede che i magistrati onorari confermati, i quali non abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nei termini indicati nel comma 6, possono chiedere di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo.
  L'articolo 29-bis contiene norme in materia di impegno complessivo dei magistrati onorari confermati. Al comma 1 esso prevede che i magistrati onorari i quali hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, in modo tale che sia assicurato un impegno lavorativo non superiore a trentasei ore settimanali.
  La determinazione dell'orario di lavoro è condizione di compatibilità della disciplina con la direttiva 2003/88/CE, come evidenziato dalla Commissione europea nel parere motivato notificato il 21 luglio 2023 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente «Incompatibilità del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia di magistratura onoraria con le seguenti direttive: direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato; direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale; direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro; direttiva 92/85/CEE sulla maternità». L'orario, peraltro, è stato individuato su base settimanale, considerando la varietà dell'impegno giornaliero incombente al magistrato onorario, soprattutto nelle giornate in cui lo stesso è impegnato in udienza. In ogni caso, la norma prevede che l'impegno effettivo, anche giornaliero, sia definito tenendo conto delle indicazioni che dovrà adottare il Consiglio superiore della magistratura in relazione al carico complessivo di lavoro che può essere richiesto al magistrato onorario.
  Il comma 2, analogamente ma con riferimento ai magistrati onorari che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, prevede che essi assicurino la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, in modo tale che sia assicurato un impegno lavorativo non superiore a sedici ore settimanali.
  L'articolo 29-ter introduce talune cause di incompatibilità per i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività. La norma prevede che costoro non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Dispone altresì che non possano essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza, precisando altresì che la disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile. Tale norma si riferisce esclusivamente a coloro che hanno optato per il regime di esclusività, in quanto per i magistrati di cui al comma 9 dell'articolo 29 la disciplina delle incompatibilità è quella generale stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017, richiamata dall'articolo 30-septies.
  Il nuovo articolo 30 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati. Il comma 6 chiarisce che l'applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali.
  L'articolo 30-bis disciplina presupposti e modalità della destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati, che può essere disposta – nelle ipotesi di cui al comma 1 – entro i limiti definiti dalla norma e qualora sussistano eccezionali esigenze di servizio. Il comma 3 chiarisce che ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi del comma 2 non è dovuto alcun trattamento di missione, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.
  L'articolo 30-ter disciplina l'impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e il correlativo godimento del periodo di riposo, fissando un regime analogo a quello previsto per i magistrati onorari assunti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017.
  L'articolo 30-quater disciplina il trasferimento a domanda dei magistrati onorari confermati nell'ambito del distretto di corte di appello presso cui esercitano le funzioni. La procedura di trasferimento è stata altresì estesa, senza i limiti previsti per il caso di trasferimento a domanda, alle ipotesi in cui il trasferimento si renda necessario per eliminare le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-ter. Inoltre, il comma 5 dichiara applicabile al magistrato onorario confermato l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in base al quale il lavoratore che assiste il coniuge o un parente con disabilità in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
  L'articolo 30-quinquies disciplina la procedura di valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato, diretta esclusivamente a valutare la persistenza dell'idoneità professionale, prevedendo che l'onere di motivazione della valutazione da parte della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sussista solo nel caso in cui debba esprimere un giudizio di non idoneità e specificando che i giudizi positivi di idoneità non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.
  L'articolo 30-sexies riguarda i casi di violazione dei doveri inerenti alle funzioni dei magistrati onorari confermati.
  In particolare, il comma 2 prevede che, in ipotesi di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei doveri e divieti indicati al comma 1 da parte del magistrato onorario, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, rispettivamente per i giudici onorari e per i viceprocuratori onorari, investono del caso la sezione autonoma del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formulando proposta di decadenza. La sezione autonoma, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la trasmette, con parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento degli impegni o la grave violazione dei divieti indicati al comma 1.
  Il comma 3 stabilisce che, nei casi di minore gravità, con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno, con gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo, ossia la limitazione degli emolumenti alla sola corresponsione dell'assegno alimentare.
  Il comma 4 prevede che il Consiglio superiore respinga la proposta di decadenza quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3 oppure quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 è di scarsa rilevanza.
  Il comma 5 disciplina la procedura nei casi di particolare gravità, da cui derivi incompatibilità con l'esercizio delle funzioni, e quindi prevede che la sezione autonoma del consiglio giudiziario può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del Consiglio superiore non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade.
  Il comma 6 prevede che, quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura può sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione può sempre essere revocata. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31-bis.
  Il meccanismo che si è realizzato introduce una procedura che consente una verifica dei concreti comportamenti dei magistrati onorari, individuando anche l'ipotesi più radicale della rimozione dall'incarico nonché i casi nei quali può essere disposta la sospensione del magistrato onorario.
  L'articolo 30-septies prevede, al comma 1, che ai magistrati onorari confermati del ruolo a esaurimento si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017. Il comma 2 disciplina la sospensione del rapporto del magistrato onorario confermato, subordinando il provvedimento di sospensione ad una sua richiesta, non vincolata ad alcun presupposto, in tutti i casi nei quali l'esercizio di un'attività estranea risulti incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie. In conseguenza della richiesta, è possibile disporre la sospensione. Si tratta di un istituto di favore che, più ampiamente rispetto a quanto previsto per gli altri dipendenti pubblici, consente al magistrato onorario di poter sospendere il rapporto di lavoro per sue esigenze. Resta fermo ovviamente il potere di valutazione sull'accoglimento della richiesta da parte degli organi competenti.
  L'intervento sull'articolo 31 prevede che ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 si applichino le disposizioni dell'articolo 30 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio) nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021.
  Il nuovo articolo 31-bis disciplina, ai commi 1 e 2, il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva e prevede che sia corrisposto ad essi un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, oltre al trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.
  Il comma 3 prevede che i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:

   a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

   b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

   c) assicurazione contro le malattie;

   d) assicurazione di maternità.

  Il comma 4 prevede che i contributi previdenziali dovuti per le prestazioni previdenziali e assistenziali in favore dei magistrati di cui al comma 1 sono versati all'INPS secondo le modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi per la generalità dei lavoratori dipendenti.
  Al comma 5 è stabilito che il compenso corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo, mentre al comma 6 è regolata la spettanza del buono pasto, erogato in caso di permanenza del magistrato onorario protratta per più di sei ore presso l'ufficio giudiziario, attestata dal dirigente amministrativo dell'ufficio medesimo.
  Il comma 7 disciplina il computo delle giornate dedicate alle attività di formazione obbligatoria.
  Si evidenzia che, rispetto alle originarie disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo n. 116 del 2017, è stata espunta la previsione del divieto di cumulo del compenso con i redditi di pensione.
  L'articolo 31-ter, al comma 1, disciplina il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva e prevede che sia corrisposto loro un compenso annuo di euro 20.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.
  Il comma 2 dispone che i magistrati onorari di cui al comma 1 siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che si applichino ad essi per intero le aliquote contributive pensionistica e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive.
  Il comma 3 stabilisce la ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 nella misura di un terzo a carico del magistrato e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
  Al comma 4 è previsto che, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa, in relazione ai compensi percepiti per il concorrente esercizio della professione di avvocato, in applicazione del principio di universalità delle tutele previdenziali, in virtù del quale ogni reddito percepito deve generare un versamento contributivo a sua volta suscettibile di costituire una correlata prestazione previdenziale in favore del lavoratore autonomo. In forza del suddetto principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda, ex multis, la sentenza n. 5826/2021) e condiviso dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 104 e 238 del 2022), sussiste una relazione di complementarità tra la Gestione separata e le casse professionali.
  Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto disposto dal comma 2, i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e svolgono attività lavorative aggiuntive diverse da quelle indicate al comma 4, sono altresì soggetti all'applicazione del regime contributivo ad esse corrispondente e che, in caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità e paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.
  Il comma 6 prevede che anche per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 sia assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisca base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.
  Il comma 7 prevede che anche ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva è riconosciuto il buono pasto, nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, ove venga superata la soglia di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.
  Al comma 8 viene disciplinato il computo delle giornate dedicate alle attività di formazione obbligatoria.
  Anche per i magistrati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, come per gli esclusivisti, è riconosciuto il trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile.
  L'articolo 31-quater assicura l'adeguamento del compenso dei magistrati onorari del ruolo a esaurimento agli incrementi del costo della vita, nella misura dello 0,98 per cento, con cadenza triennale.
  Il comma 2 introduce autorizzazioni di spesa relativamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), riguardanti la disciplina del compenso dei magistrati onorari.
  L'articolo 2, in considerazione del fatto che con il presente disegno di legge si introducono modificazioni sostanziali al trattamento giuridico ed economico riservato ai magistrati onorari confermati, prevede la riapertura della procedura valutativa per chi non ha esercitato a suo tempo l'opzione per la conferma. Tuttavia, tale possibilità, in ragione degli stanziamenti già disposti, può essere attivata solo quando, all'esito delle procedure di conferma già concluse, residuino risorse disponibili, accertate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, per i magistrati onorari che non hanno presentato richiesta di conferma. All'esito della procedura, i magistrati che dovessero essere confermati hanno l'obbligo di restituire l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ove percepita.
  L'articolo 3 contiene le disposizioni transitorie ma non deroga alla disciplina della vacatio legis ordinariamente prevista, evidenziando con ciò che la novella opera pro futuro. Al comma 1 è previsto che i magistrati onorari confermati, i quali siano anche pubblici dipendenti, devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza.
  Il comma 2 dispone che i magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in deroga a quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 29, e che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede sulla domanda entro il trimestre successivo; in caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.
  L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie.
  Va evidenziato, infine, che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, è stata richiesta – e concessa in data 6 giugno 2024 dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri – l'esenzione dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione per le seguenti ragioni giustificative, congiuntamente considerate:

   a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;

   b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;

   c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

   d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)

  1. Al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 29:

    1) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

   «6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
   7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.
   8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi.
   9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale è esercitata l'opzione»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»;

   b) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 29-bis. – (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati) – 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.
   2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana.
   Art. 29-ter. – (Incompatibilità) – 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell'unione civile»;

   c) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

   «Art. 30. – (Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati) – 1. Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29 è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati.
   2. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace.
   3. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5.
   4. Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

   a) dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

   b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale;

   c) dei procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria;

   d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

   e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;

   f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.

   5. Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

   a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale;

   b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;

   c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

   d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio.

   6. Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario può essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.
   7. In ogni caso, del collegio non può far parte più di un giudice onorario.
   8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare»;

   d) dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 30-bis. – (Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati) – 1. Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4, lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se ciò è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.
   2. I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace.
   3. L'attività di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non può comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dall'articolo 29-bis.
   4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede di servizio il circondario del tribunale.
   Art. 30-ter. – (Attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale) – 1. I magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. Il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter del presente decreto è corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo.
   Art. 30-quater. – (Trasferimento dei magistrati onorari confermati) – 1. I magistrati che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché la sede richiesta presenti una scopertura e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. La domanda non può essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento. La domanda può essere riproposta solo decorsi quattro anni dal precedente decreto di nuova assegnazione.
   2. I magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o vice procuratore onorario possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito, rispettivamente, i presidenti dei tribunali o i procuratori della Repubblica nelle cui circoscrizioni sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.
   3. Quando sussista alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-ter, la domanda di nuova assegnazione può essere accolta anche in deroga ai presupposti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La domanda di nuova assegnazione non può essere accolta quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 29-ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.
   4. I giudici onorari di tribunale confermati possono, a domanda, essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico, nell'ambito del distretto di corte di appello presso cui esercitavano le funzioni di giudice onorario di tribunale. Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.
   5. Ai magistrati onorari confermati si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   Art. 30-quinquies. – (Valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato) – 1. I magistrati onorari confermati sono sottoposti con cadenza quadriennale a valutazione diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale.
   2. Per il fine di cui al comma 1 sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:

   a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4;

   b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformità ai criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura;

   c) l'autorelazione del magistrato onorario;

   d) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, e ogni altro documento ritenuto utile;

   e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3;

   f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

   3. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità o non idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.
   4. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneità del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato è sottoposto a nuova valutazione di idoneità professionale, che tiene conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, e, in caso di seconda valutazione di non idoneità, è dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.
   Art. 30-sexies. – (Violazione dei doveri inerenti alle funzioni) – 1. Il presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari, vigilano sul rispetto degli impegni assunti dal magistrato in conformità alle disposizioni degli articoli 20 e 29-bis, commi 1 e 2, del presente decreto. Per i magistrati onorari che hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-ter del presente decreto. Per i magistrati onorari che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 5 del presente decreto.
   2. In caso di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1, il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica presso il tribunale, rispettivamente per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari, investe del caso la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formulando proposta di decadenza. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la trasmette, con il proprio parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1.
   3. Nei casi di minore gravità, con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato onorario dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno, con gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo.
   4. Il Consiglio superiore della magistratura respinge la proposta quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3 oppure quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 è di scarsa rilevanza.
   5. Nei casi di particolare gravità, da cui derivi incompatibilità con l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del Consiglio superiore della magistratura non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade.
   6. In ogni caso, quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 2, il Consiglio superiore può sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione può sempre essere revocata. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31-bis.
   Art. 30-septies. – (Ulteriori disposizioni) – 1. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5.
   2. L'incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie»;

   e) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 29,» sono inserite le seguenti: «le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonché»;

   f) dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

   «Art. 31-bis. – (Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva) – 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via esclusiva è corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità.
   2. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.
   3. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto, e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:

   a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

   b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

   c) assicurazione contro le malattie;

   d) assicurazione di maternità.

   4. I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
   5. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.
   6. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.
   7. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.
   Art. 31-ter. – (Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva) – 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 20.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.
   2. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; si applicano per intero le aliquote contributive pensionistiche e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto.
   3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
   4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono altresì l'iscrizione alla medesima Cassa in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense.
   5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che svolgono attività lavorative aggiuntive, diverse da quelle indicate al comma 4, mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.
   6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.
   7. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.
   8. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.
   9. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.
   Art. 31-quater. – (Adeguamento del compenso) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli articoli 31-bis e 31-ter sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 75.021.208 per l'anno 2024, di euro 161.145.499 per l'anno 2025, di euro 160.333.814 per l'anno 2026, di euro 156.061.104 per l'anno 2027, di euro 158.468.594 per l'anno 2028, di euro 153.855.135 per l'anno 2029, di euro 152.981.804 per l'anno 2030, di euro 150.010.605 per l'anno 2031, di euro 148.793.916 per l'anno 2032 e di euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2.
(Rimessione in termini e disciplina della conferma)

  1. Quando, all'esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalità indicate dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresì i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati.
  2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative già concluse possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di età.
  3. All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennità di cui all'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 70.000 per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.
(Disposizioni transitorie)

  1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza.
  2. I magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo provvede sulla domanda. In caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

   a) quanto a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'anno 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   b) quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   c) quanto a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.