PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE
Articolo 1 | Articolo 1 |
DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE
Capo I | Capo I |
Articolo 1 | Articolo 1 |
Articolo 2 | Articolo 2 |
Articolo 3 | Articolo 3 |
Articolo 4 | Articolo 4 |
Articolo 5 | Articolo 5 |
Articolo 6 | Articolo 6 |
Articolo 6-bis | |
Articolo 7 | Articolo 7 |
Articolo 8 | Articolo 8 |
Articolo 9 | Articolo 9 |
Capo II | Capo II |
Articolo 10 | Articolo 10 |
Capo III | Capo III |
Articolo 11 | Articolo 11 |
Capo IV | Capo IV |
Articolo 12 | Articolo 12 |
Articolo 13 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1937-A
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)
dal ministro della giustizia
(NORDIO)
dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)
dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
e dal ministro per lo sport e i giovani
(ABODI)
di concerto con il ministro della cultura
(SANGIULIANO)
Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport
Presentato il 29 giugno 2024
(Relatore: PIZZIMENTI)
NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 25 luglio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1937 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 13 articoli per un totale di 51 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 6 ben distinte finalità che, invero, avrebbero potuto formare oggetto di diversi provvedimenti e che peraltro coinvolgono la competenza di tre diversi ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della giustizia e il Ministro per lo sport e i giovani: 1) garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. ed assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; 2) procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari; 3) consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia; 4) assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; 5) garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane; 6) introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla «materia finanziaria», come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari»; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che «la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge»; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla quarta delle finalità sopra indicate, nella parte in cui fa riferimento allo scopo di «assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali», e alla quinta finalità, nella parte in cui fa riferimento alla necessità di «garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici»;
con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che di 51 commi, 14 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente della Repubblica, 4 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 8 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 3 reca alcune disposizioni in tema di commissari straordinari; in particolare, il comma 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 nonché ai commissari individuati nell'allegato I, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge; sul punto, si ricorda che lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, allo stato, rappresenta ancora, nonostante il suo frequente utilizzo, una fonte atipica, in virtù dell'assenza di una fonte di rango primario che, in via generale, ne disciplini i presupposti sostanziali, il procedimento d'adozione, i requisiti, e gli effetti giuridici, in analogia con quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 in tema di regolamenti governativi e ministeriali; peraltro, il comma 5 del medesimo articolo demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare determinate opere, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, «che è disposta con i medesimi decreti»; la disposizione in esame potrebbe essere approfondita con riguardo al suo rapporto, di implicito rinvio ovvero di deroga, con l'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che nel disciplinare il procedimento di nomina di Commissari straordinari di Governo, al pari della disposizione in esame, prevede che la nomina avvenga con decreto del Presidente della Repubblica; diversamente da quest'ultima, tuttavia, tale norma prevede altresì la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la delibera del Consiglio dei ministri, l'immediata comunicazione al Parlamento della nomina disposta e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; infine, si segnala che il medesimo comma 5 prevede che ai commissari straordinari si applichino le disposizioni «di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»; tale articolo, al comma 3, prevede che per l'esecuzione degli interventi, «i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto»; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 giugno 2024 sul disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71);
l'articolo 7, al comma 1, prevede la nomina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un Commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione e la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani; si fa presente, in primo luogo, che essendo il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si tratta di una disposizione che opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dal richiamato articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; inoltre, il medesimo articolo, al comma 3, prevede che tale Commissario possa operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e fermo restando il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; anche in tal caso, si segnala l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari;
il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 7, commi 1 e 3;
il Comitato raccomanda infine:
abbia cura il legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1937, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;
rilevato che:
il decreto-legge in conversione, composto da 13 articoli e un allegato, presenta misure urgenti in materia edilizia e urbanistica;
in particolare, il capo I, composto dagli articoli da 1 a 9, è relativo alle infrastrutture di interesse strategico provvedendo: con l'articolo 1, all'aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi ad alcune società concessionarie autostradali; con l'articolo 2, a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023, sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cosiddetto «Ponte sullo Stretto»); con l'articolo 3 a dettare disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari; con l'articolo 4 a disciplinare le funzioni che può svolgere il Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia ed a riconoscere un contributo straordinario, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari; con l'articolo 5 ad autorizzare finanziamenti relativi alla realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, dell'intervento «Livorno – Caserma Tuscania – Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)» e all'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera; con l'articolo 6 a intervenire in materia di potenziamento delle ferrovie regionali e sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa; con l'articolo 7 a disporre in ordine alla bonifica nel Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani; con l'articolo 8 a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO2; con l'articolo 9 a finanziare interventi infrastrutturali in Liguria;
il capo II del decreto-legge, composto dall'articolo 10, detta misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
il capo III, composto dal solo articolo 11, introduce misure urgenti per l'efficienza del procedimento penale presso la Corte di cassazione;
il capo IV, infine, con l'articolo 12 differisce al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti, mentre l'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento interviene prevalentemente nei settori degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici;
in merito alle infrastrutture, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2010, ha affermato che il settore non appare riconducibile a una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono sia su materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato che su materie di competenza legislativa concorrente;
con riferimento all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, con la sentenza n. 401 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, essa si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza, segue un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione;
specifiche disposizioni del decreto-legge intervengono su altre materie di competenza esclusiva statale: si tratta della «tutela dell'ambiente» prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che è oggetto degli articoli 7 e 8 del decreto-legge; della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, incisa dall'articolo 4 del decreto-legge; della «tutela della concorrenza», prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sulla quale interviene l'articolo 10; della materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione sulla quale interviene l'articolo 11;
altre disposizioni del decreto-legge intervengono invece su materie che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Si tratta dell'ultimo comma dell'articolo 4, che interviene sulla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», dell'articolo 9, che interviene sulla materia «ricerca scientifica e tecnologica» e dell'articolo 12, che riguarda l'ordinamento sportivo;
a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: ad esempio, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso 1.1), è previsto che le regioni Sicilia e Calabria debbano essere sentite; all'articolo 3, comma 5, si richiama una disposizione che richiede, in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locali, che la nomina dei commissari straordinari sia effettuata previa intesa con il presidente della regione interessata; all'articolo 8, comma 1, lettera a), capoverso articolo 4, comma 2, si prevede che il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 sia composto, fra gli altri, da un membro designato dalla Conferenza unificata mentre al capoverso articolo 4, comma 5, lettera g), si prevede che la Segreteria tecnica del Comitato sia composta, fra gli altri, da un membro designato dalla Conferenza unificata;
l'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge, relativo all'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, non prevede invece forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali analoghe a quelle previste dal medesimo articolo al comma 5,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, anche in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 3, forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport,
premesso che:
l'articolo 7 – che prevede la nomina di un Commissario straordinario per la bonifica delle aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. sito nel comune di Cogoleto – al comma 3 consente al Commissario straordinario di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e fermo restando il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
l'articolo 11 reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in cassazione finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1937 Governo, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;
preso atto che l'articolo 10 prevede misure per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, volte a sostenerne, in particolare, la presenza nel continente africano, in coerenza con il «Piano Mattei»;
apprezzato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 10 istituisce – nell'ambito delle risorse del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981 («Fondo 394/81») – un fondo speciale, dotato di 200 milioni di euro, destinato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti nel continente africano e a quelle che sono stabilmente loro fornitrici, al fine di sostenere investimenti per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali;
apprezzato, altresì, che il comma 5 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere finanziamenti, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, sotto qualsiasi forma, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, in coerenza con le finalità del «Piano Mattei»;
preso atto che il comma 6, al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma precedente, prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti siano assistite dalla garanzia dello Stato, entro il limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, in misura pari al 80 per cento in relazione al singolo intervento;
valutato positivamente il comma 11, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare – anche in parte – a supporto delle finalità e degli obiettivi del «Piano Mattei»;
apprezzata la norma di cui al comma 12, che rifinanzia per 50 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo rotativo per operazioni di venture capital (FVC), il quale svolge un ruolo strategico di supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane;
rilevato che le norme in oggetto sono coerenti con le linee strategiche del «Piano Mattei» delineate nell'atto del Governo n. 179 tramesso alla Camera ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 161 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (C. 1937 Governo);
premesso che le disposizioni del decreto-legge in conversione sono volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione al fine di permettere la realizzazione di infrastrutture di interesse strategico in termini certi e, tra queste, la realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei carabinieri – I lotto – (PI) – D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022;
considerato, altresì, che il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, autorizza il Commissario straordinario (nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022, n. 1831, per sovrintendere alla realizzazione dell'opera) all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in secondo luogo, stanzia le necessarie risorse – in misura pari a 20 milioni euro per l'anno 2024 – oltre a prevedere la relativa copertura finanziaria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1937, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 89 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
per le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024, oggetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, è da escludersi l'esigenza di qualsiasi riconoscimento tariffario intermedio, trattandosi di concessionari che, a differenza di quanto stabilito con riguardo alle società concessionarie con periodi regolatori scaduti al 31 dicembre 2023, hanno aggiornato la tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2024 sulla base delle disposizioni convenzionali vigenti e potranno applicare l'adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2025 sulla base dei piani economico-finanziari che saranno da questi presentati entro il 31 luglio 2024 e successivamente perfezionati entro il 31 dicembre 2024;
agli oneri di gestione, stimati in un intervallo compreso tra 40.000 e 100.000 euro sulla base delle condizioni medie di mercato, connessi all'affidamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del servizio di valutazione documentale e contabile a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, da svolgersi ai fini della quantificazione del corrispettivo che l'ANAS Spa dovrà corrispondere alla società Autostrada tirrenica Spa per l'acquisto dei progetti da questa elaborati per la realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, l'ANAS Spa potrà provvedere nell'ambito del meccanismo degli oneri di investimento espressamente contemplati nel Contratto di programma dell'ANAS, il cui ammontare complessivo è sufficiente alla copertura di tale tipologia di spesa;
la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1.2), volta a ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso l'introduzione di un meccanismo di approvazione del progetto esecutivo per fasi costruttive, in luogo dell'approvazione del medesimo progetto per intero, non è suscettibile di determinare effetti negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sui primi anni di attuazione del progetto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica;
l'articolo 2 non ridetermina l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, stabilito dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023;
la relazione del progettista di completamento del progetto definitivo dell'opera, predisposta dalla società Stretto di Messina Spa, ha previsto, sulla base delle stime di dettaglio attualmente disponibili, un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera congruo rispetto ai finanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2024, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, mentre i finanziamenti delle opere di connessione al Ponte, la cui realizzazione è a carico delle società RFI Spa e ANAS Spa, sono regolati attraverso i rispettivi contratti di programma;
l'avvalimento, da parte della società Stretto di Messina Spa, del personale delle società RFI Spa e ANAS Spa, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), non pregiudica lo svolgimento delle funzioni attribuite a tali società;
le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali potranno provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista al quarto periodo del medesimo comma e analogamente a quanto previsto da precedenti disposizioni che hanno individuato specifiche figure commissariali per la realizzazione o il completamento di opere infrastrutturali;
l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 3, comma 6, potrà avvalersi di esperti e consulenti, nonché stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 7, la cui relativa copertura finanziaria è individuata dal comma 8, fermo restando che il medesimo Osservatorio potrà comunque avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 7, secondo periodo, delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente;
gli oneri derivanti dall'autorizzazione, prevista dall'articolo 4, comma 1, alla stipulazione, da parte del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, di un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, sono stati quantificati dalla relazione tecnica in misura pari a euro 320.000 tenendo conto del costo medio degli incarichi affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per analoghe attività nell'ambito delle materie di competenza del medesimo Dicastero;
dal conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e dalla stipulazione dei contratti di collaborazione di cui al medesimo articolo 4, comma 1, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo la copertura dei relativi oneri già assicurata a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di spesa 1264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che all'interno del piano gestionale n. 1, «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia – spese di personale», del piano gestionale n. 2 «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – spese di funzionamento» e del piano gestionale n. 4 «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – somme da destinare al funzionamento», presenta disponibilità sufficienti a garantire sia le spese per l'avvio delle attività della medesima Autorità, sia le spese successive per il suo funzionamento a regime, senza pregiudizio per le spese già programmate a valere sulle medesime risorse;
con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, l'importo del costo aggiornato per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 850 milioni di euro, rappresenta una stima cautelativa in attesa della progettazione esecutiva che definirà il costo effettivo dell'opera, il quale potrebbe risentire, in futuro, delle oscillazioni al ribasso dei prezzi delle materie prime attualmente in corso, nonché dei risparmi che potrebbero prodursi in conseguenza degli avanzamenti tecnologici nella realizzazione di tali infrastrutture e delle economie che potrebbero determinarsi in relazione alle procedure di espropri nel comune di Aprilia, le quali hanno dato luogo a spese per il pagamento delle relative indennità complessivamente inferiori rispetto a quanto previsto dal quadro tecnico-economico del progetto, approvato con delibera CIPE n. 88 del 2010;
l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
l'utilizzo integrale delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003, destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
con riferimento all'articolo 6, comma 1, le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986 e per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211 del 1992 sono disponibili presso la stessa Cassa depositi e prestiti Spa;
all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 5, che autorizzano il commissario straordinario incaricato dell'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid Spa, di altre società in house o di specifiche pubbliche amministrazioni, si potrà provvedere utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse destinate agli interventi da realizzare nel medesimo sito, tenendo conto che le citate disposizioni si pongono in linea di continuità con l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che recava una analoga autorizzazione, per i medesimi interventi, in favore del prefetto di Genova, al quale il commissario straordinario subentra ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto in esame;
in particolare, in attuazione del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019 è stata sottoscritta con la Sogesid Spa una apposita convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani;
le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 9, sono destinate ad assicurare la copertura finanziaria di interventi di mantenimento della barriera idraulica, comprensivi di interventi di trattamento delle acque, di attività di caratterizzazione delle matrici ambientali contaminate e di progettazione degli interventi di bonifica;
la contabilità speciale istituita dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019, utilizzata con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 10, al 17 luglio 2024 reca una disponibilità di 3.629.866,59 euro;
ai fini della definizione dei compensi dei componenti del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (CCS) e della relativa Segreteria tecnica, ai sensi della novella di cui all'articolo 8, comma 1, si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, in considerazione dell'analogia delle attività svolte dai predetti Comitati in termini di livello di competenze richieste e di complessità delle questioni affrontate;
ai costi di funzionamento del Comitato CCS e della relativa Segreteria tecnica, diversi dai compensi dei relativi componenti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo svolgimento delle proprie funzioni a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 162 del 2011, gli oneri derivanti dalle attività previste dal predetto decreto sono posti a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio;
con riferimento alla novella di cui al medesimo articolo 8, comma 1, l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, degli oneri derivanti dai compensi dei componenti del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, di quota dei proventi delle aste di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2000, è conforme a quanto già previsto dalla lettera h) del medesimo comma 7, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CCS, che ha la finalità di incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;
le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera a), risultano effettivamente disponibili;
le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera b), risultano effettivamente disponibili e il loro impiego non reca effetti pregiudizievoli alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse;
rilevata l'esigenza di:
modificare il comma 3 dell'articolo 4, al fine di precisare che la predetta disposizione non reca una norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, ma indica che all'attuazione delle predette disposizioni si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 2020 n. 104 del 2020;
modificare l'articolo 8, comma 2, al fine di specificare che il supporto istruttorio, tecnico e operativo allo svolgimento delle funzioni del Comitato CSS è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dall'Istituto superiore di sanità non solo con le risorse umane e strumentali, ma anche con quelle finanziarie, disponibili a legislazione vigente;
riformulare il secondo periodo dell'articolo 10, comma 10, al fine di specificare che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di garanzia, per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo 10, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che restano acquisite all'erario,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione con le seguenti: All'attuazione;
all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: risorse umane e strumentali con le seguenti: risorse umane, strumentali e finanziarie;
all'articolo 10, comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del periodo con le seguenti: si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 89 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (C. 1937 Governo);
considerato che:
l'articolo 3 del decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo, al comma 1, l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 nonché a quelli individuati nell'allegato I al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge;
sulla base del richiamato articolo 4, comma 1, sono stati nominati in tre distinte fasi (16 aprile 2021, 5 agosto 2021 e 9 maggio 2022), con il pieno coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari, i commissari straordinari (attualmente 43) per la realizzazione di 117 interventi infrastrutturali, tra cui 37 opere ferroviarie, 4 opere per il trasporto rapido di massa (TRM) e 5 opere portuali, cui si aggiungono i commissari richiamati dall'Allegato I del decreto-legge in esame;
il medesimo articolo 3, al comma 5, demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di individuare le opere relative ai progetti che rientrano nelle sezioni o nei corridoi della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti (Rete TEN-T) per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, disposta con i medesimi decreti; secondo la relazione illustrativa, tale intervento si pone in continuità con quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019;
sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, nel corso della XVIII legislatura, le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera e l'omologa Commissione del Senato hanno svolto un'ampia e proficua attività nell'ambito dei procedimenti di individuazione delle opere prioritarie e di nomina dei commissari straordinari, cui aveva fatto seguito, presso la Commissione Trasporti, un intenso ciclo di audizioni ai fini del monitoraggio sullo stato di realizzazione delle infrastrutture, in tal modo assicurando il pieno controllo parlamentare sulle procedure e sullo stato di avanzamento delle opere;
inoltre, la previsione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'individuazione delle nuove opere da realizzare e la nomina dei relativi commissari straordinari costituisce nell'ordinamento una fonte del tutto atipica, priva di precedenti; la procedura ordinaria di nomina dei commissari straordinari è stabilita dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; nell'ordinamento sono poi presenti numerose specifiche disposizioni per le nomine di commissari straordinari, che prevedono comunque un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, preceduto da una deliberazione del Consiglio dei ministri o dalla proposta del ministro competente;
rilevata altresì la necessità e l'urgenza di intervenire ai fini della tutela del trasporto ferroviario delle merci e del sostegno agli operatori dei servizi di manovra che svolgono la loro attività al servizio delle aree portuali, che risultano in questo momento particolarmente gravati dall'incremento dei costi operativi dovuti all'aumento del costo del gasolio utilizzato come carburante e dall'aumento del costo del lavoro,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
in linea di continuità con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, sia assicurato in futuri provvedimenti di nomina di commissari strategici il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti nei procedimenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 5;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere per l'individuazione delle nuove opere prioritarie e la nomina dei nuovi commissari straordinari, il ricorso ad una fonte già conosciuta dall'ordinamento, quale il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019;
b) in considerazione dell'ampio ventaglio di misure previste dal decreto-legge in esame in tema di infrastrutture strategiche e di sostegno agli investimenti nel settore, si valuti l'opportunità di ampliare il novero delle misure, attribuendo alle Autorità di sistema portuale la facoltà di riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria, da erogare sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità stessa.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1937, di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;
osservato che il provvedimento, all'articolo 4, consente al Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia di conferire incarichi di livello dirigenziale generale, stipulare contratti di collaborazione e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario, al fine di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la laguna di Venezia, consentendogli altresì di avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche;
rilevato che l'articolo 12 differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti – vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale – per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo), al fine di consentire la verifica dell'impatto derivante dal completamento dell'eliminazione del vincolo sportivo, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i vivai giovanili e gli investimenti, ad essi relativi, operati dalle associazioni e società sportive,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato per i profili di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (C. 1937 Governo);
condiviso l'obiettivo del presente provvedimento, volto a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture e degli investimenti di interesse strategico, nonché a garantire l'efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti delle associazioni e delle società sportive;
richiamato, in particolare, quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, che demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito d'individuare le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2021/1187, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari;
richiamate le previsioni dell'articolo 8, comma 1, istitutive di un nuovo Comitato, denominato Comitato CCS (Carbon Capture and Storage), operante presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, attuata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
evidenziato inoltre che, in forza di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, gli interventi afferenti al nuovo strumento finanziario a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a sostegno delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano in Africa, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, sono concessi o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore «de minimis» di cui al regolamento (UE) 2023/2831;
sottolineato altresì che, ai sensi del medesimo articolo 8, comma 6, i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti concessi prioritariamente a favore d'imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano siano assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni per l'anno 2024, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
valutato che complessivamente il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO
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TESTO
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Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. È convertito in legge il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. |
1. Il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
2. Identico. |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 2, lettera a), la parola: «quantificato» è sostituita dalla seguente: «, quantificato» e le parole: «a primaria» sono sostituite dalle seguenti: «a una primaria»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: “da concludere entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “da bandire entro il 31 dicembre 2024”.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma è determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima società. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto già versato dalla società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo.
2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-ter del presente articolo è effettuato dalla società Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, già versato dalla medesima società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter è effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualità successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società.
2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-ter del presente articolo nonché al deposito da parte della società Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a 2-quinquies, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la società concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
All'articolo 2, comma 1:
alla lettera a):
al numero 1.1), dopo le parole: «e dei trasporti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «le Regioni Sicilia e Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione siciliana e la regione Calabria»;
al numero 2), la parola: «sostituire» è soppressa e le parole: «con le seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti:»;
al numero 4), capoverso 8-sexies, le parole: «di uno» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da uno» e dopo la parola: «soggetti» è inserita la seguente: «forniti»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la società Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonché sulla conformità catastale oggettiva. La società Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro.
3-quater. Agli usufruttuari delle unità immobiliari di cui al comma 3-bis è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennità di ricollocazione abitativa.
3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, è determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della società Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024”»;
alla lettera c):
al numero 1), le parole: «Gruppo ferrovie dello stato» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo Ferrovie dello Stato»;
al numero 2), dopo le parole: «di direzione» è inserita la seguente: «dei».
All'articolo 3:
al comma 2, lettera c), le parole: «raggiunti, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «raggiunti nonché»;
al comma 3, dopo le parole: «al presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5:
al terzo periodo, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «delle società RFI» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;
al quinto periodo, la parola: «Commissario» è sostituita dalla seguente: «commissario» e la parola: «Commissari» è sostituita dalla seguente: «commissari»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma»;
al comma 7, secondo periodo, le parole: «può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonché delle risorse»;
al comma 8, dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: “può predisporre” sono inserite le seguenti: “e approvare” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede altresì al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attività per la realizzazione degli interventi del master plan, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attività di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «con l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo», dopo le parole: «il Presidente» sono inserite le seguenti: «della suddetta Autorità», le parole: «e a stipulare» sono sostituite dalle seguenti: «a stipulare» e dopo le parole: «del predetto decreto legislativo» è inserita la seguente: «n.»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione» e le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma si provvede»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuità con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, è concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»;
alla rubrica, le parole: «e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonché della Fondazione Teatri di Piacenza».
All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «euro ciascuno» sono sostituite dalle seguenti: «euro per ciascuno»;
al secondo periodo, le parole: «riversati sulla» sono sostituite dalle seguenti: «versati nella»;
al terzo periodo, le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto»;
al comma 2, le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, può avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al secondo periodo sono definiti dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della società Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti competenti trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 ai sensi del comma 2-bis, con l'indicazione delle relative spese»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «con le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure»;
al terzo periodo, le parole: «periodo, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «periodo si provvede»;
al quarto periodo, le parole: «riversati sulla» sono sostituite dalle seguenti: «versati nella»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, e le parole: “di ulteriori due anni”, ovunque ricorrono, sono soppresse, le parole: “3 agosto 2024” sono sostituite dalle seguenti: “3 agosto 2026” e le parole: “10 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “10 dicembre 2026”»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.
4-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma.
4-quater. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la società partecipata Port Authority di Pisa S.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-quinquies. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione “Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala” di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
4-sexies. Al comma 6-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: “di interesse collettivo” sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, è concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
4-septies. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento “regione Liguria – Begato” nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 3» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di massa e di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di massa di cui»;
al comma 2, alla parola: «Cassa» sono premesse le seguenti: «La società».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile) – 1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono, altresì, esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni”».
All'articolo 7:
al comma 5:
al secondo periodo, le parole: «ad avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvalersi di personale, fino al numero massimo di cinque unità, appartenente» e dopo le parole: «e della Polizia di Stato,» è inserita la seguente: «collocato»;
al terzo periodo, la parola: «reso» è sostituita dalla seguente: «prestate»;
al comma 6, le parole: «e urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «e di urgenza»;
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «la destinazione d'uso delle aree» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «per ciascuna delle annualità» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni»;
al secondo periodo, le parole: «del Fondo speciale in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale».
All'articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 4:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 – “Comitato CCS”»;
al comma 1, alinea, le parole: «il Comitato CCS, di seguito “Comitato”» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 – “Comitato CCS”, di seguito denominato “Comitato”»;
al comma 2, la parola: «compreso» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «che lo ha designato» sono sostituite dalle seguenti: «che ha designato il membro decaduto»;
al comma 4, le parole: «con la nomina di ciascuno dei propri» sono sostituite dalle seguenti: «con la nomina di tutti i suoi»;
al comma 5:
all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «di seguito» è inserita la seguente: «denominata»;
alla lettera a), dopo le parole: «di cui due» sono inserite le seguenti: «tra il personale»;
alla lettera c), le parole: «di sismica» sono sostituite dalla seguente: «sismica»;
al comma 8, le parole: «comma 7, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7 dell'articolo»;
alla lettera c):
al numero 1), la parola: «6,;» è sostituita dalla seguente: «6,»;
al numero 2), le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»;
al comma 2, le parole: «risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie»;
alla rubrica, le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «e dello stoccaggio».
All'articolo 9:
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «della legge 30 dicembre 2023 n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
alla lettera b), le parole: «sullo stato» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato» e dopo le parole: «comma 140» nonché dopo le parole: «27 giugno 2017» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 10:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «ecologici, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «ecologici nonché» e, al secondo periodo, le parole: «nella misura fino al» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del»;
al comma 2, dopo le parole: «della Commissione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, lettere a), numero 2), e b), alinea e numero 2), le parole: «con deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 del», la parola: «Cassa» è sostituita dalle seguenti: «la Cassa» e le parole: «n. 326,.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 326.»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «di Cassa» sono sostituite dalle seguenti: «della Cassa» e le parole: «al 80%» sono sostituite dalle seguenti: «all'80 per cento»;
al secondo periodo, le parole: «di Cassa depositi e prestiti s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «della Cassa depositi e prestiti Spa»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «comma 1, Cassa» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, la Cassa»;
al secondo periodo, la parola: «Cassa» è sostituita dalla seguente: «la Cassa» e la parola: «sottoponendo» è sostituita dalla seguente: «mediante»;
al terzo periodo, le parole: «da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e dopo le parole: «della Struttura di missione» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
al comma 10:
al primo periodo, le parole: «delle finanze, è» sono sostituite dalle seguenti: «delle finanze è»;
al secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario»;
al terzo periodo, le parole: «Depositi e Prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «depositi e prestiti»;
al comma 11, primo periodo, le parole: «orientamento strategico e priorità di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento strategico e le priorità di investimento», le parole: «all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021,» e le parole: «di cui all'articolo 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1 del»;
al comma 12, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società».
All'articolo 11:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a dieci giorni e» sono inserite le seguenti: «i termini».
All'allegato I:
al numero 2), le parole: «per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione di interventi per finalità portuali e ambientali nel Porto di Piombino» e le parole: «n. 43 del 2013» sono sostituite dalle seguenti: «26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71»;
al numero 3), le parole: «del dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 4), le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 6), dopo le parole: «Palermo-Catania» sono inserite le seguenti: «, ai sensi» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 7), dopo le parole: «comma 5-quater» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 8), dopo le parole: «n. 16» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 10), le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al numero 11), dopo le parole: «23 dicembre 2013» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:
«12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto».
Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024. | |
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione |
Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | |
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; | |
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; | |
Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»; | |
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane»; | |
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)», e, in particolare, l'articolo 2, comma 3; | |
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 250 del 24 ottobre 1988; | |
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore e dei sistemi di trasporto rapido di massa»; | |
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione»; | |
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; | |
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 5; | |
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'articolo 1, commi 343, 344, 345, 345-bis, 345-ter, 345-quater, 345-quinquies, 345-sexies, 345-septies, 345-octies, 345-novies, 345-decies, 345-terdecies e 345-quaterdecies; | |
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'articolo 1, comma 932; | |
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, l'articolo 1, comma 3; | |
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in particolare, l'articolo 15, comma 3; | |
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; | |
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante «Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»; | |
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»; | |
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»; | |
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», e, in particolare, l'articolo 1, comma 289; | |
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; | |
Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»; | |
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», e, in particolare, l'articolo 4, comma 11; | |
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; | |
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; | |
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»; | |
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; | |
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'articolo 1, comma 891; | |
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; | |
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; | |
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», e, in particolare, l'articolo 13; | |
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie», e, in particolare, l'articolo 3; | |
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; | |
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»; | |
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e, in particolare, l'articolo 95; | |
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», e, in particolare, l'articolo 31; | |
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», e, in particolare, l'articolo 1-septies; | |
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 2, comma 2-ter; | |
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; | |
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, commi 475, 519 e 632; | |
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e, in particolare, gli articoli 9 e 33, commi 5 e 5-quater; | |
Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»; | |
Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», e, in particolare, l'articolo 3, comma 7-bis; | |
Visto il decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)»; | |
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 1; | |
Visto il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, recante «Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano»; | |
Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo 1, comma 277; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili, nonché di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia, rafforzandone le capacità tecniche e amministrative; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale e a tutelare gli investimenti operati dalle associazioni e società sportive; | |
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2024; | |
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro della cultura; | |
emana | |
il seguente decreto-legge: | |
Capo I
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Capo I
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Articolo 1.
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Articolo 1.
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1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari, dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.». |
«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024.». |
2. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A»; |
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A»; |
b) al secondo periodo, le parole «, nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo» sono soppresse. |
b) identica. |
2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «da concludere entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro il 31 dicembre 2024». | |
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al comma 2-quater del presente articolo, una somma pari a 232.776.612 euro a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022 la somma di cui al primo periodo del presente comma è determinata nella misura percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio, regolarmente approvati, della medesima società. Alla somma di cui al primo periodo del presente comma concorre l'acconto già versato dalla società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo. | |
2-quater. Il versamento della somma di cui al primo periodo del comma 2-ter del presente articolo è effettuato dalla società Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e per la parte rimanente, al netto dell'acconto, pari a 70 milioni di euro, già versato dalla medesima società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella misura di 41.592.204 euro entro il 15 dicembre 2025 e nella misura di 51.184.408 euro entro il 15 dicembre 2026. Il versamento della somma di cui al secondo periodo del comma 2-ter è effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualità successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società. | |
2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è subordinata al pagamento della somma di cui al comma 2-ter del presente articolo nonché al deposito da parte della società Autobrennero Spa presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelari connessi e a eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e di ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo. | |
2-sexies. Fermo restando quanto previsto nei commi da 2-ter a 2-quinquies, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico-finanziario, una quota, anche prevalente, dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, e di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la società concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. | |
Articolo 2.
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Articolo 2.
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1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo 2: |
a) identico: |
1) al comma 8: |
1) identico: |
1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria»; |
1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Regione siciliana e la regione Calabria»; |
1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»; |
1.2.) identico; |
2) al comma 8-bis, sostituire le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» con le seguenti: «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»; |
2) al comma 8-bis, le parole: «dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023,»; |
3) al comma 8-quater, secondo periodo: |
3) identico; |
3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»; | |
3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» ; | |
4) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente: |
4) identico: |
«8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; |
«8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies rilasciata da uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; |
b) all'articolo 3, comma 8, la parola «adottata» è sostituita dalle seguenti: «da adottarsi entro il 31 dicembre 2024»; |
b) identica; |
b-bis) all'articolo 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: | |
«3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la società Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonché sulla conformità catastale oggettiva. La società Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. | |
3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro. | |
3-quater. Agli usufruttuari delle unità immobiliari di cui al comma 3-bis è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennità di ricollocazione abitativa. | |
3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, è determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento. | |
3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della società Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024»; | |
c) all'articolo 4, comma 8, primo periodo: |
c) identico: |
1) le parole: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società del Gruppo ferrovie dello stato italiane»; |
1) le parole: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane»; |
2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attività di direzione lavori dell'opera»; |
2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attività di direzione dei lavori dell'opera»; |
3) le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità». |
3) identico. |
Articolo 3.
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Articolo 3.
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge. |
1. Identico. |
2. Nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri: |
2. Identico: |
a) riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, tenuto conto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto; |
a) identica; |
b) individuazione, in relazione agli interventi di cui al comma 1, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti; |
b) identica; |
c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari. |
c) revoca dei commissari nominati, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari. |
3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1. |
3. Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di cui al comma 1, si procede, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 2 e con le medesime modalità di cui al presente articolo, anche oltre il termine di novanta giorni individuato dal comma 1. |
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
4. Identico. |
5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del Commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione. |
5. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo, in relazione alle opere di cui al medesimo periodo, possono essere trasferite le funzioni commissariali già affidate ad un Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale delle società RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi di spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma. |
6. Al fine di coordinare l'attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali. |
6. Identico. |
7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025. |
7. La composizione dell'Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Osservatorio può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025. |
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 250.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
8-bis. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «può predisporre» sono inserite le seguenti: «e approvare» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede altresì al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attività per la realizzazione degli interventi del master plan, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente provenienti da investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole dell'Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Per le attività di coordinamento di cui al secondo periodo, al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati». | |
Articolo 4.
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Articolo 4.
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con l'articolo 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente, in fase di prima applicazione, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. |
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita dall'articolo 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente della suddetta Autorità, in fase di prima applicazione, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. |
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | |
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. |
2. Identico. |
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126. |
3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. |
4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. |
4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. |
4-bis. Al fine di rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuità con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, è concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. | |
Articolo 5.
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Articolo 5.
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1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. |
1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Gli importi di cui al precedente periodo sono versati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. |
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. |
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, può avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al secondo periodo sono definiti dal Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della società Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. |
2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova strada statale 729 Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». | |
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti competenti trasmettono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 ai sensi del comma 2-bis, con l'indicazione delle relative spese. | |
3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla «Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri – I lotto – (PI) – D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022», è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono riversati sulla contabilità speciale di cui al primo periodo. |
3. Il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 per l'intervento relativo alla «Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri – I lotto – (PI) – D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022», è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Gli importi di cui al secondo periodo sono versati nella contabilità speciale di cui al primo periodo. |
3-bis. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: «di ulteriori due anni», ovunque ricorrono, sono soppresse, le parole: «3 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2026» e le parole: «10 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2026». | |
4. I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi. |
4. Identico. |
4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. | |
4-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma. | |
4-quater. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la società partecipata Port Authority di Pisa S.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. | |
4-quinquies. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica della fondazione «Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala» di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. | |
4-sexies. Al comma 6-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «di interesse collettivo» sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, è concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». | |
4-septies. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento «regione Liguria – Begato» nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero. | |
Articolo 6.
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Articolo 6.
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1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtù dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi. |
1. Le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui in virtù dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi. |
2. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1. |
2. La società Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 1. |
Articolo 6-bis.
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1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: | |
«2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono, altresì, esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni». | |
Articolo 7.
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Articolo 7.
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1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresì, i compiti e le attività del commissario straordinario, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. |
1. Identico. |
2. Il commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, nonché nella titolarità della contabilità speciale già intestata al prefetto di Genova ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 12. Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006. |
2. Identico. |
3. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al commissario sono, altresì, attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché le facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019. |
3. Identico. |
4. Per l'espletamento dei propri compiti e attività, il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario è corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario. |
4. Identico. |
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario è, altresì, autorizzato ad avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente reso. |
5. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario straordinario è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale, fino al numero massimo di cinque unità, appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, collocato in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente prestate. |
6. L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. |
6. L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. |
7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facoltà di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonché gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresì, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari. |
7. Al fine di completare gli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario ha la facoltà di promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree, anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonché gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui al primo periodo individua, altresì, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari. |
8. Nelle more della nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, le relative attività continuano a essere svolte dal prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019. |
8. Identico. |
9. Al fine di consentire le attività e i compiti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
9. Al fine di consentire le attività e i compiti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
10. Agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019. |
10. Identico. |
Articolo 8.
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Articolo 8.
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1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: |
a) identico: |
«Art. 4 – (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 – “Comitato CCS) – 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato CCS, di seguito «Comitato», avente i compiti seguenti: |
«Art. 4 – (Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 – “Comitato CCS”) – 1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 – “Comitato CCS”, di seguito denominato “Comitato”, avente i compiti seguenti: |
a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1; |
a) identica; |
b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1; |
b) identica; |
c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1; |
c) identica; |
d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5; |
d) identica; |
e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo; |
e) identica; |
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonché ogni attività utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonché ai fini delle relative verifiche di ottemperanza; |
f) identica; |
g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2; |
g) identica; |
h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2; |
h) identica; |
i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4; |
i) identica; |
l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2; |
l) identica; |
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio; |
m) identica; |
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33; |
n) identica; |
o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente. |
o) identica. |
2. Il Comitato è un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
2. Il Comitato è un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compresi il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che lo ha designato provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto che ha designato il membro decaduto provvede alla individuazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. |
4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di ciascuno dei propri membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta. |
4. Il Comitato inizia a operare con la nomina di tutti i suoi membri, che durano in carica cinque anni e il cui mandato può essere rinnovato una sola volta. |
5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito “Segreteria tecnica”. La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri: |
5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito denominata “Segreteria tecnica”. La Segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di undici membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Degli undici membri: |
a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG); |
a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due tra il personale in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG); |
b) due sono designati dall'ISPRA; |
b) identica; |
c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica; |
c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia sismica; |
d) uno è designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS); |
d) identica; |
e) uno è designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; |
e) identica; |
f) uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; |
f) identica; |
g) uno è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
g) identica. |
6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività. |
6. Identico. |
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica. |
7. Identico. |
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7, dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO2.»; |
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO2.»; |
b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4»; |
b) identica; |
c) all'articolo 27: |
c) identico: |
1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,;» sono sostituite dalle seguenti: «articoli: 6,»; |
1) al comma 1, le parole: «articoli: 4; 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli: 6,»; |
2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo». |
2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo». |
2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Articolo 9.
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Articolo 9.
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1. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate: |
1. Identico. |
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; | |
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria. | |
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede: |
2. Identico: |
a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli); |
a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli); |
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017. |
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017. |
Capo II
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Capo II
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Articolo 10.
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Articolo 10.
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1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. |
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonché produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite del 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. |
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. |
2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. |
3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente: |
3. Identico: |
a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che: |
a) identico: |
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure |
1) identico |
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2; |
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2; |
b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che: |
b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che: |
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure |
1) identico |
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione di cui al comma 2. |
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2. |
4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento. |
4. Identico. |
5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero. |
5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero. |
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari al 80% in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni di Cassa depositi e prestiti s.p.a. anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi. |
6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari all'80 per cento in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi. |
7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, sottoponendo apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 5, la Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, la Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, mediante apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi. |
8. Identico. |
9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi della presente disposizione, relativo all'esercizio precedente. |
9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi del presente articolo, relativo all'esercizio precedente. |
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa Depositi e Prestiti. |
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa depositi e prestiti. |
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati orientamento strategico e priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo, 1, commi 488 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7. |
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati l'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7. |
12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
Capo III
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Capo III
|
Articolo 11.
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Articolo 11.
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1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico. |
a) le parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»; | |
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.». | |
2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»; |
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni.»; |
b) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127.»; |
b) identica; |
c) il comma 1-quinquies è abrogato. |
c) identica. |
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024. |
3. Identico. |
Capo IV
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Capo IV
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Articolo 12.
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Articolo 12.
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1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. |
a) al comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»; | |
b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025». | |
Articolo 13.
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. | |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | |
Dato a Roma, addì 29 giugno 2024 | |
MATTARELLA | |
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
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Visto, il Guardasigilli: Nordio |
Allegato I
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Allegato I
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«Commissari straordinari nominati
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«Commissari straordinari nominati
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1) Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle autostrade A24 e A25; |
1) identico; |
2) commissario straordinario per realizzazione interventi per finalità portuali e ambientali Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013; |
2) commissario straordinario per la realizzazione di interventi per finalità portuali e ambientali nel Porto di Piombino ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; |
3) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi del dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55; |
3) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; |
4) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55; |
4) commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; |
5) commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4- Nodo di Tirano», ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; |
5) identico; |
6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania dell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 58; |
6) commissario straordinario per il coordinamento degli interventi inclusi nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, ai sensidell'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58; |
7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; |
7) commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana della città di Torino, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; |
8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66; |
8) commissario straordinario per assicurare lo svolgimento della progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2020, n. 66; |
9) commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136; |
9) identico; |
10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55; |
10) commissario straordinario per la realizzazione del progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo ferroviario di Genova, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; |
11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste – Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; |
11) commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Trieste – Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; |
12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. |
12) commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; |
12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto. |