PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE
Articolo 1 | Articolo 1 |
DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE
Capo I | Capo I |
Articolo 1 | Articolo 1 |
Articolo 2 | Articolo 2 |
Articolo 3 | Articolo 3 |
Articolo 4 | Articolo 4 |
Articolo 5 | Articolo 5 |
Articolo 6 | Articolo 6 |
Capo II | Capo II |
Articolo 7 | Articolo 7 |
Articolo 8 | Articolo 8 |
Articolo 9 | Articolo 9 |
Articolo 10 | Articolo 10 |
Articolo 11 | Articolo 11 |
Articolo 12 | Articolo 12 |
Capo III | Capo III |
Articolo 13 | Articolo 13 |
Articolo 14 | Articolo 14 |
Articolo 14-bis | |
Articolo 15 | Articolo 15 |
Articolo 16 | Articolo 16 |
Articolo 17 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1930-A
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
dal ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)
e dal ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(CALDEROLI)
Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico
Presentato il 25 giugno 2024
(Relatrice: COLOMBO)
NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 25 luglio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1930 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 17 articoli per un totale di 62 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 finalità: 1) garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie; 2) assicurare lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 62 commi, 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 4 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche; il comma 3 elenca una serie di attività che può compiere il Comitato tecnico ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico; in particolare, ai sensi della lettera e), propone al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata tenendo conto di una serie di elementi; ai sensi della successiva lettera f), inoltre, al Comitato tecnico è attribuito un potere di integrazione della lista medesima, da esercitarsi al ricorrere di una serie di circostanze eccezionali; ciò premesso, al fine di tracciare un più chiaro assetto di ripartizione delle competenze in materia e tenuto conto che, ai sensi della lettera e), è demandata al CITE l'elaborazione della lista nazionale delle materie prime critiche e strategiche, la formulazione della lettera f) potrebbe essere approfondita coordinando il potere di integrazione della lista di cui è titolare il Comitato tecnico permanente con la competenza, riservata al CITE, di elaborazione della lista medesima (attraverso, ad esempio, la previsione di un controllo del CITE sul corretto esercizio del potere di integrazione esercitato dal Comitato tecnico); inoltre, il comma 5 del medesimo articolo, prevede, all'ultimo periodo, che il Comitato tecnico, a bienni alterni, sia presieduto da uno dei membri del Comitato con qualifica di dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy; considerata la rilevanza dei compiti attribuiti al Comitato, la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di definire in modo più puntuale le modalità di funzionamento dello stesso anche indicando, tra l'altro, a quale soggetto spetti il primo biennio di presidenza;
l'articolo 7, al comma 2, prevede che il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti ivi previsti; la disposizione specifica inoltre che, nel caso di accertate irregolarità e inosservanza, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione del «relativo provvedimento»; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di precisare se all'esito della segnalazione in esame, si renda necessaria, da parte dei Ministri competenti, l'adozione di un formale provvedimento di decadenza definitiva dal permesso ovvero se «il relativo provvedimento» cui fa riferimento la disposizione sia quello dell'interruzione disposta dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza;
l'articolo 10, al comma 2, prevede che la convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base della quale è attribuito all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA – Servizio geologico d'Italia, il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione contenga l'indicazione di milestone e target il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e che, in caso di revoca, l'elaborazione del Programma è oggetto di gara; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di meglio specificare i tempi della procedura di gara in caso di revoca dell'affidamento, operando un coordinamento con il termine di approvazione del Programma, fissato dal successivo comma 6 al 24 marzo 2025;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 7, al comma 1, esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate nel medesimo comma; trattandosi di una modifica a regime, non avente carattere temporaneo, volta a restringere il perimetro di operatività degli atti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, ai fini di una migliore coerenza, unità e chiarezza dell'ordinamento, la formulazione di tale disposizione potrebbe essere riformulata quale novella alla disciplina della valutazione di impatto ambientale recata dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice dell'ambiente»);
l'articolo 10, al comma 1, attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Servizio geologico d'Italia il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; si rileva che il comma 1 fa genericamente riferimento al «Programma nazionale di esplorazione»; tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di identificare in modo più chiaro e univoco il Programma in questione, operando un rinvio all'articolo 19 del regolamento europeo sulle materie prime critiche (regolamento (UE) 2024/1252), il quale prevede l'adozione, a livello nazionale, entro il 24 maggio 2025, del «Programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche»;
il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 6, comma 3, lettera f), e comma 5; dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 10, comma 2;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 10, comma 1.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1930, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;
rilevato che:
il decreto-legge n. 84 del 2024 consta di 17 articoli attraverso i quali intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche considerate «strategiche», in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica;
in particolare, il capo I del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 6, è dedicato ai progetti strategici e al Comitato nazionale e, oltre a indicare gli obiettivi generali e l'ambito di applicazione del provvedimento, che introduce norme contenenti principi fondamentali di riforma economico-sociale, come tali applicabili anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (articolo 1), contiene norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie (articolo 2). Il decreto-legge, inoltre: istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche e di riciclaggio, stabilendo le modalità di presentazione delle relative istanze e i termini massimi di rilascio delle medesime autorizzazioni (articolo 3 e 4); individua il punto unico di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche (articolo 5); istituisce, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia (articolo 6);
il capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 7 a 12, detta disposizioni comuni sulle materie critiche, in particolare, introducendo misure volte ad accelerare e semplificare la ricerca di tali materie (articolo 7), istituendo aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari (articolo 8) e incrementando il recupero di risorse minerarie correlate ai rifiuti estrattivi (articolo 9). Il decreto-legge, inoltre: attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione (articolo 10); stabilisce che il Ministero delle imprese e del made in Italy è tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche e alla misurazione del fabbisogno nazionale, istituendo a tal fine il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche (articolo 11); detta disposizioni per accelerare i giudizi in materia di progetti strategici (articolo 12);
il capo III, composto dagli articoli da 13 a 17, è relativo alla promozione degli investimenti e detta disposizioni volte a stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche intervenendo sulla disciplina del Fondo nazionale del made in Italy (articolo 13), sulle disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le esportazioni delle materie prime critiche (articolo 14), introducendo alcune misure di coordinamento della normativa di settore (articoli 15 e 16) e disponendo sull'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 17);
le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono rinvenibili nell'esigenza di garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie, oltre che di assicurare lo sviluppo di progetti strategici, riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
l'articolo 1, comma 3, contiene una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali in base alla quale le disposizioni del decreto-legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione;
più in generale, il decreto-legge è prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, nonché alla materia «cave e torbiere», attribuita alla competenza residuale regionale dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;
quanto alla materia «tutela della concorrenza», la Corte costituzionale vi ha ricondotto tutti gli strumenti di politica economica relativi al sostegno delle imprese (cfr. sentenza n. 14 del 2004), precisando (cfr. sentenza n. 117 del 2022) che spetta allo Stato intervenire in via esclusiva sulle procedure di assegnazione delle concessioni (ad esempio in materia idroelettrica e del gas) che rientrano nella tutela della concorrenza;
quanto alla materia «cave e torbiere», la Corte costituzionale ha segnalato che, a seguito della riforma del titolo V, la mancata menzione della materia nel nuovo testo dell'articolo 117 (a differenza di quanto avveniva nel testo previgente) ha portato alla riconduzione della stessa alla competenza residuale delle regioni, salvo il necessario rispetto dei parametri ambientali fissati dalle leggi statali (si vedano ad esempio le sentenze n. 176 del 2018 e n. 31 del 2020), con la conseguenza che dal 2001 ad oggi si è assistito a un processo di regionalizzazione delle competenze in materia;
in merito, il decreto-legge intende fornire una nuova cornice legislativa unitaria alla materia; in questo quadro, si collocano sia l'articolo 3, comma 9, che l'articolo 7 del decreto-legge. Più nel dettaglio, se l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge fa salve le disposizioni in materia di estrazione, in quanto compatibili, del regio decreto n. 1443 del 1927 (cosiddetta «legge mineraria») e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994 (regolamento sui procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione dei giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale), la medesima specificazione non è invece presente all'articolo 7, con riferimento ai permessi di ricerca;
a fronte del descritto concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 2, relativo ai progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE deve essere adottata sentita la regione interessata; all'articolo 6, comma 5, si prevede che il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche sia composto, fra gli altri, da due rappresentanti della Conferenza unificata, di cui uno nominato dalle regioni; all'articolo 8, comma 2, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che definisce l'entità dell'aliquota di produzione sui giacimenti minerari; un analogo coinvolgimento delle autonomie territoriali non è invece previsto all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le imprese che operano sul territorio nazionale che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare, tra le altre cose, batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 84 del 2024, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;
premesso che:
l'articolo 12 stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa agli interventi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1930 Governo, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;
preso atto che il provvedimento intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252, che istituisce un quadro comune europeo atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche;
evidenziato che l'articolo 14 introduce l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo, qualificando come tali i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia; prevede, altresì, l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale,
richiamata la necessità di definire una più ampia strategia nazionale relativa alle materie prime critiche,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo);
premesso che le norme di competenza della IV Commissione hanno particolare rilevanza, in quanto riconoscono al Ministero della difesa un ruolo strategico in materia;
rilevato, in particolare, che:
l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge dispone che, quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea;
l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge, nell'istituire presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, dispone che il suddetto Comitato sottoponga, ogni tre anni, un Piano nazionale delle materie prime critiche al CITE nella sua composizione integrata anche dal Ministro della difesa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1930, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;
premesso che il provvedimento definisce misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche, anche in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione della transizione verde;
considerato che l'articolo 2 reca disposizioni per il riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, al fine di garantire lo sviluppo di tali progetti riconoscendone il rilevante interesse pubblico;
rilevato che gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione di punti unici nazionali di contatto per il rilascio, rispettivamente, dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche nonché delle autorizzazioni alla realizzazione di progetti di riciclaggio delle medesime materie prime critiche strategiche;
evidenziato che l'articolo 7 reca una disciplina volta ad accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche strategiche;
valutato che l'articolo 9 promuove il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi, anche attraverso la previsione di un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti estrattivi storici,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo);
condiviso l'obiettivo di tutelare l'interesse nazionale nell'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche in ragione del ruolo fondamentale che le stesse ricoprono nella realizzazione delle transizioni verde e digitale,
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PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1930, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico;
osservato che il provvedimento definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche», in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica;
preso atto, con particolare riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 6, istituendo il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, prevede che le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche, prevedendo, a tal fine, che il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
osservato poi che il medesimo articolo 6, nelle more della conclusione delle richiamate procedure concorsuali, prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche;
preso atto che l'articolo 9, recante norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi, modificando il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, indicando le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste, anche al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo);
sottolineato come questa Commissione si sia occupata approfonditamente del tema delle materie prime critiche d'interesse strategico approvando il 23 giugno 2023 un articolato documento, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (doc. XVIII-bis, n. 9) sulla proposta legislativa dell'Unione europea, divenuta oggi il regolamento (UE) 2024/1252;
evidenziato l'impatto critico che il ricorso al regolamento, anziché alla direttiva, produce a livello normativo nazionale, determinando l'adozione di un decreto-legge per adeguare tempestivamente l'ordinamento interno a normative unionali di particolare complessità;
rilevata, pertanto, la necessità di riaffermare nelle competenti sedi istituzionali dell'Unione europea l'esigenza di preferire il ricorso alla direttiva anziché al regolamento, in coerenza con i princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità;
condivisa la finalità generale del provvedimento, inteso a superare la frammentazione normativa in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria, oggi di competenza regionale, che, in quanto disorganica e disomogenea rischia di compromettere l'approvvigionamento delle materie prime critiche, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE);
considerato che l'intervento legislativo incentra in capo allo Stato il potere autorizzativo e concessorio in ordine ai progetti d'interesse «strategico», fortemente legati agli obiettivi imposti dal regolamento (UE) 2024/1252, tra cui quelli di promuovere la transizione verde e digitale e di garantire l'accesso a un approvvigionamento sicuro e resiliente delle materie prime critiche indispensabili per la crescita e rilancio del tessuto produttivo nazionale;
rilevato che il provvedimento è pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione europea e coerente con le valutazioni espresse nel richiamato documento approvato da questa Commissione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO
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TESTO
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Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. |
1. Il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
2. Identico. |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «regolamento (UE) 2024/1252, del» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1252 del».
All'articolo 3:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, secondo periodo»;
al comma 5, le parole: «un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «non più di»;
al comma 6, le parole: «programmi lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dei lavori» e dopo le parole: «previsti dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «la elaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento» e le parole: «della miniera, sono» sono sostituite dalle seguenti: «della miniera sono»;
al secondo periodo, la parola: «vincolo» è sostituita dalle seguenti: «il vincolo»;
al comma 9:
al primo periodo, dopo le parole: «ai sensi» sono inserite le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e»;
al secondo periodo, dopo le parole: «n. 1443, e al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».
All'articolo 4:
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, secondo periodo»;
al terzo periodo, le parole: «che non supera» sono sostituite dalle seguenti: «la cui durata massima non supera»;
al comma 6, la parola: «ricompresa» è sostituita dalla seguente: «compresa,»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonché la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
All'articolo 5:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «punto di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti: «punto unico di contatto»;
al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «e nulla osta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al sesto periodo, dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, secondo periodo, la parola: «interessata» è sostituita dalla seguente: «competente».
All'articolo 6:
al comma 2, la parola: «indicate» è sostituita dalla seguente: «indicati» e le parole: «disponibili, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili nonché»;
al comma 3:
alla lettera c), le parole: «di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di vulnerabilità e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1,»;
alla lettera e), le parole: «e di monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «e del monitoraggio»;
alla lettera f), le parole: «o l'aumento» sono sostituite dalle seguenti: «o all'aumento»;
al comma 4, la parola: «ossia,» è sostituita dalla seguente: «ossia»;
al comma 5, al primo periodo, la parola: «ciascuno» è sostituita dalle seguenti: «per ciascuno» e, al secondo periodo, le parole: «due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e tre rappresentanti della Conferenza unificata, di cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse»;
al comma 6, le parole: «di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «di spese»;
al comma 7, quarto periodo, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e una spesa di euro»;
al comma 8, dopo le parole: «dall'anno 2025» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: «tunnel o cave» sono sostituite dalle seguenti: «gallerie o aree minerarie»;
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «punto di contatto» sono sostituite dalle seguenti: «punto unico di contatto»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza»;
al quarto periodo, la parola: «inosservanza» è sostituita dalla seguente: «inosservanze» e le parole: «l'adozione del relativo provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «dell'Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente» e dopo la parola: «finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: «di intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e dopo le parole: «secondo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «al momento della data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti».
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, le parole: «regolamento (UE) 1252/2024» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1252» e la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «dopo le parole: “lettera d)” sono aggiunte le seguenti: “e d-bis)”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere d) e d-bis)”»;
alla lettera b), numero 1), lettera d-bis), le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
alla lettera c), capoverso Art. 5-bis, comma 4, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese».
All'articolo 10:
al comma 1, dopo le parole: «e la ricerca ambientale» è inserita la seguente: «(ISPRA)»;
al comma 2, le parole: «milestone e target» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi intermedi e finali»;
al comma 3, alinea, la parola: «include» è sostituita dalle seguenti: «comprende le seguenti attività»;
al comma 6, le parole da: «sul sito internet» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «è pubblicata sul sito internet di ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «, è pubblicata nel sito internet dell'ISPRA»;
al comma 8, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «, compresi» e dopo le parole: «vettori di materie prime critiche» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 11:
al comma 2:
al secondo periodo, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti» e le parole: «la tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi»;
al terzo periodo, le parole: «rottami ferrosi» sono sostituite dalle seguenti: «rottami metallici» e le parole: «le tempistiche indicate» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi indicati»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante».
All'articolo 13:
al comma 2, capoverso 8-septies, alinea, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «dopo le parole: “I rottami ferrosi” sono inserite le seguenti: “ricompresi nel codice 7204”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “I rottami ferrosi” sono sostituite dalle seguenti: “I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902”» e la parola: «comune,» è sostituita dalla seguente: «comune»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2”»;
alla lettera b), capoverso 3-ter, le parole: «a compensi» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione di compensi» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. – (Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime) – 1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo.
2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del made in Italy, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione.
3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.
4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente può darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12».
All'articolo 15:
al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo la parola: «CITE» sono inserite le seguenti: «, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate,» e le parole: «regolamento (UE) 1252/2024» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1252».
All'articolo 16:
al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: «è aggiunto» sono inserite le seguenti: «, in fine,».
Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2024. | |
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione |
Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. | |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | |
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; | |
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; | |
Vista la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; | |
Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020; | |
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»; | |
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; | |
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»; | |
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; | |
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; | |
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»; | |
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; | |
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; | |
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante «Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE»; | |
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»; | |
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; | |
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante «Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»; | |
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»; | |
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 289; | |
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; | |
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»; | |
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; | |
Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»; | |
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, recante «Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale»; | |
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024, recante «Istituzione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso»; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, l'estrazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico; | |
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici; | |
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024; | |
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; | |
emana | |
il seguente decreto-legge: | |
Capo I
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Capo I
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Articolo 1.
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Articolo 1.
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1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica. |
1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica. |
2. In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2. |
2. Identico. |
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. |
3. Identico. |
Articolo 2.
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Articolo 2.
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1. Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea. |
Identico. |
2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata. | |
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. | |
Articolo 3.
|
Articolo 3.
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1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
1. Identico. |
2. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. |
2. Identico. |
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi. |
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, secondo periodo, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i diciotto mesi. |
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi. |
4. Identico. |
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di sei mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. |
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per non più di sei mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. |
6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi. |
6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonché sulla domanda di variazione dei programmi dei lavori o del piano di coltivazione, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati e comunque non superano i dieci mesi. |
7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. |
7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e il trattamento dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, il vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. |
8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi. |
8. Identico. |
9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresì fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382. |
9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono altresì fatte salve, in materia di estrazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382. |
Articolo 4.
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Articolo 4.
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1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, delle materie prime critiche strategiche, è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
1. Identico. |
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. |
2. Identico. |
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i dieci mesi. |
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, secondo periodo, del regolamento (UE) 2024/1252, assegnando al medesimo un termine non superiore a quindici giorni. Dalla data di effettuazione delle verifiche di completezza prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, la cui durata massima non supera i dieci mesi. |
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi. |
4. Identico. |
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. |
5. Identico. |
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è ricompresa oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione. |
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è compresa, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione. |
7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. |
7. Identico. |
7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonché la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024. | |
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. | |
Articolo 5.
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Articolo 5.
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1. L'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione è presentata al punto di contatto unico, che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy. |
1. L'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è individuata quale punto unico di contatto per i progetti strategici di trasformazione delle materie prime critiche strategiche. L'istanza per l'autorizzazione è presentata al punto unico di contatto, che, ricevuta l'istanza del proponente per il rilascio di ogni titolo abilitativo, trasmette la stessa, entro dieci giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy. |
2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si applica l'articolo 13, comma 6 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. |
2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si applica l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. |
3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 è ridotto a otto mesi. |
3. Identico. |
4. Il termine massimo di cui al comma 2 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6. |
4. Identico. |
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Articolo 6.
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Articolo 6.
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1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di: |
1. Identico. |
a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche; | |
b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza. | |
2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3. |
2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicati, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3. |
3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico: |
3. Identico: |
a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità; |
a) identica; |
b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione europea; |
b) identica; |
c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea; |
c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1, delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea; |
d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche; |
d) identica; |
e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e di monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche; |
e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e del monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche; |
f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o l'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato. |
f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o all'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato. |
4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia, l'estrazione, la trasformazione e il riciclo. |
4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia l'estrazione, la trasformazione e il riciclo. |
5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del made in Italy che compongono il Comitato medesimo. |
5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti per ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, e tre rappresentanti della Conferenza unificata, di cui due nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle stesse. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del made in Italy che compongono il Comitato medesimo. |
6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. |
6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto. |
7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e una spesa di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto. |
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. |
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. |
Capo II
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Capo II
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Articolo 7.
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Articolo 7.
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1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed è effettuata con le seguenti modalità: |
1. Identico: |
a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti; |
a) identica; |
b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari; |
b) identica; |
c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti; |
c) identica; |
d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti; |
d) prelievo di campioni in gallerie o aree minerarie preesistenti; |
e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni; |
e) identica; |
f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi; |
f) identica; |
g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua; |
g) identica; |
h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni). |
h) identica; |
h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili. | |
2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione del relativo provvedimento. |
2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto unico di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanze relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1. |
3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Articolo 8.
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Articolo 8.
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1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate ai sensi dell'articolo 3, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento. Le somme di cui al primo periodo, assegnate allo Stato, ai sensi del comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione. |
1. Identico. |
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. |
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto. |
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto, né ai rinnovi di dette concessioni ove previsti dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del versamento dei relativi canoni per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
Articolo 9.
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Articolo 9.
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1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto. |
1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, comprese quelle abbandonate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica, in quanto compatibile, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi derivanti da una lavorazione di miniera nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del medesimo regio decreto. |
2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «e d-bis)»; |
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e d-bis)»; |
b) all'articolo 3, comma 1: |
b) identico: |
1) dopo la lettera d), è inserita la seguente: |
1) identico: |
«d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;»; |
«d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;»; |
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: |
2) identico; |
«f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla lettera d-bis); | |
f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»; | |
c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: |
c) identico: |
«Art. 5-bis. – (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici) – 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico “Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici”. Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione. |
«Art. 5-bis. – (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici) – 1. Identico. |
2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica. |
2. Identico. |
3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste. |
3. Identico. |
4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.». |
4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, comprese le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.». |
Articolo 10.
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Articolo 10.
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1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni. |
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni. |
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di milestone e target il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara. |
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di obiettivi intermedi e finali il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara. |
3. Il Programma include: |
3. Il Programma comprende le seguenti attività: |
a) mappatura dei minerali su scala idonea; |
a) identica; |
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce; |
b) identica; |
c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche; |
c) identica; |
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive. |
d) identica. |
4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia può avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9. |
4. Identico. |
5. Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca. |
5. Identico. |
6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate. |
7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul sito internet di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati. |
7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione, è pubblicata nel sito internet dell'ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati. |
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico. |
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti, compresi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche, e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico. |
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
9. Identico. |
Articolo 11.
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Articolo 11.
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1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress. |
1. Identico. |
2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché la tempistica e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami ferrosi, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto di cui al secondo periodo. |
2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonché i tempi e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami metallici, secondo le modalità e i tempi indicati nel decreto di cui al secondo periodo. |
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, componenti e apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, componenti e apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, componenti e apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o semiconduttori. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il decreto è aggiornato annualmente. |
3. Identico. |
4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. |
4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. |
Articolo 12.
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Articolo 12.
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1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108. |
Identico. |
Capo III
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Capo III
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Articolo 13.
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Articolo 13.
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1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico. |
a) al comma 1, dopo le parole: «attività di» sono inserite le seguenti: «estrazione, trasformazione,»; | |
b) al comma 2, le parole: «, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa,» sono soppresse e dopo le parole: «disponibilità complessive dello stesso» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo»; | |
c) al comma 6, le parole: «al gestore individuato» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole: «la spesa di 2.500.000 euro» sono inserite le seguenti: «complessivi». | |
2. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente: |
2. Identico: |
«8-septies. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente: |
«8-septies. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente: |
a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa; |
a) identica; |
b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali». |
b) identica». |
Articolo 14.
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Articolo 14.
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1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 1, dopo le parole: «I rottami ferrosi» sono inserite le seguenti: «ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune,»; |
a) al comma 1, le parole: «I rottami ferrosi» sono sostituite dalle seguenti: «I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune»; |
a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2»; | |
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: |
b) identico: |
«3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. |
«3-bis. Identico. |
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.». |
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo all'erogazione di compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.». |
Articolo 14-bis.
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1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare progetti minerari di interesse strategico nazionale per i quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo. | |
2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del made in Italy, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione. | |
3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2. | |
4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente può darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, assegna all'organo competente un termine massimo pari a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Comitato tecnico trasmette gli atti al punto unico di contatto, di cui agli articoli 3, 4 o 5 del presente decreto, competente per la categoria alla quale appartiene il progetto. Il punto unico di contatto competente provvede in sostituzione dell'organo inadempiente entro i successivi sessanta giorni. | |
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | |
6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12. | |
Articolo 15.
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Articolo 15.
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1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 1, dopo le parole: «e la relativa programmazione» sono inserite le seguenti: «e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»; |
a) identica; |
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: |
b) identico: |
«2-bis. Il CITE approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1252/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.». |
«2-bis. Il CITE, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.». |
Articolo 16.
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Articolo 16.
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1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 1, le parole «per l'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2024»; |
a) identica; |
b) è aggiunto il seguente comma: |
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
«1-bis. Alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.». |
«1-bis. Identico.». |
Articolo 17.
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. | |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | |
Dato a Roma, addì 25 giugno 2024 | |
MATTARELLA | |
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
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Visto, il Guardasigilli: Nordio |