FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1916

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

con il ministro della salute
(SCHILLACI)

e con il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
(ROCCELLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024

Presentato il 13 giugno 2024

  Onorevoli Deputati! — Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale fra l'Italia e l'Albania, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, dando piena e intera esecuzione nell'ordinamento italiano alle norme ivi contenute. Il disegno di legge reca, infine, le necessarie disposizioni organizzative e le occorrenti autorizzazioni di spesa.
  L'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea. L'Accordo regola le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati.
  Alla data del 1° gennaio 2023 i cittadini albanesi residenti in Italia risultano essere 416.829 mentre i connazionali residenti in Albania 2.602.
  L'articolo 1 (Definizioni) contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 2 (Campo di applicazione materiale) individua il campo di applicazione rationae materiae positivo e negativo, in Italia e in Albania, e include la clausola di salvaguardia europea.
  L'articolo 3 (Campo di applicazione personale) delimita l'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo. Esso si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. Si applica altresì ai rifugiati, ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio italiano o albanese, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
  L'articolo 4 (Parità di trattamento) garantisce che le persone alle quali si applica l'Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo stesso. Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento riguarda anche i cittadini dell'Unione europea.
  L'articolo 5 (Disposizioni generali) prevede che i lavoratori ai quali si applica l'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa.
  L'articolo 6 (Disposizioni particolari) contiene le eccezioni al precedente articolo 5, che riguardano:

   i lavoratori dipendenti di un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti: nel caso in cui siano inviati nel territorio dell'altro Stato, rimarranno soggetti alla legislazione del primo Stato a condizione che la loro occupazione nell'altro Stato non superi il periodo di ventiquattro mesi;

   i lavoratori autonomi che esercitano abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recano nel territorio dell'altro Stato per svolgere l'attività lavorativa per un limitato periodo di tempo: essi continuano a essere soggetti alla legislazione del primo Stato, purché la loro permanenza nell'altro Stato non superi i ventiquattro mesi;

   il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia: essi sono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa;

   i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera italiana o albanese sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera, mentre i lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o di sorveglianza nel periodo durante il quale la nave si trova in un porto dell'altro Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto;

   gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari: se inviati nel territorio dell'altro Stato contraente per esercitare le loro funzioni rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;

   i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di uno degli Stati contraenti: se inviati nel territorio dell'altro Stato contraente per esercitare le proprie funzioni, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

  L'articolo 7 (Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche) prevede che il personale assunto localmente con contratto al servizio delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari e il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari o di altri membri delle suddette Missioni diplomatiche e Uffici consolari può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio.
  L'articolo 8 (Eccezioni agli articoli 5 e 6) prevede la possibilità, per le parti contraenti, di prevedere, di comune accordo, eccezioni in deroga agli articoli 5 e 6, nell'interesse dei lavoratori.
  L'articolo 9 (Esportabilità delle prestazioni) garantisce l'esportabilità delle prestazioni ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.
  L'articolo 10 (Assicurazione volontaria) prevede la possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione e le condizioni per l'ammissibilità dell'iscrizione simultanea all'assicurazione di entrambi gli Stati.
  L'articolo 11 (Totalizzazione) prevede la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro.
  L'articolo 12 (Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente – in regime autonomo) detta disposizioni per i casi in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione.
  L'articolo 13 (Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti – totalizzazione internazionale e pro-rata) prevede disposizioni in materia di totalizzazione in casi specifici, ossia nel caso in cui il lavoratore non soddisfi le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione e nel caso di professioni soggette ad un regime speciale in uno solo o in entrambi gli Stati contraenti. La norma stabilisce inoltre i metodi di calcolo da applicare.
  L'articolo 14 (Periodi di assicurazione inferiori ad un anno) contiene disposizioni relative al computo di tali periodi di assicurazione.
  L'articolo 15 (Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti) dispone che il diritto alla pensione sia determinato sulla base di ciascuna legislazione quando non sono soddisfatte le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati.
  L'articolo 16 (Pensioni minime) prevede la possibilità di integrazione al trattamento minimo nel caso in cui la legislazione dello Stato in cui risiede il beneficiario preveda tale possibilità.
  L'articolo 17 (Disposizioni particolari) dispone che, nel caso in cui si verifichi un rischio, se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione è soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
  L'articolo 18 (Diritto alle prestazioni) prevede le norme in materia di prestazioni di disoccupazione e le condizioni che devono verificarsi per l'erogazione in uno o nell'altro Stato contraente.
  L'articolo 19 (Intesa amministrativa) prevede che le norme di attuazione dell'Accordo saranno concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e saranno formalizzate in un'intesa amministrativa che entrerà in vigore contestualmente all'Accordo.
  L'articolo 20 (Scambio di informazioni) prevede lo scambio di informazioni fra le Parti per quanto concerne i provvedimenti applicativi dell'Accordo, eventuali difficoltà tecniche in sede applicativa e in caso di modifiche e integrazioni normative in materia di sicurezza sociale.
  L'articolo 21 (Collaborazione amministrativa) stabilisce il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e della messa a disposizione della documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari fra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate.
  L'articolo 22 (Assistenza diplomatica e consolare) prevede la facoltà, per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato, di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato.
  L'articolo 23 (Esenzioni e riconoscimento degli attestati) sancisce il principio di reciprocità nei casi di esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione, l'esenzione dal visto di legalizzazione e il mutuo riconoscimento delle attestazioni di autenticità di un certificato o di un documento.
  L'articolo 24 (Organismi di collegamento) prevede la designazione di tali organismi da parte delle Autorità competenti di entrambi gli Stati.
  L'articolo 25 (Domande, dichiarazioni e ricorsi) prevede che tali atti, presentati alle Autorità, alle Istituzioni o agli Organismi di collegamento di uno Stato contraente, siano considerati come presentati all'omologo dell'altro Stato contraente. In caso di ricorsi, da presentare entro un determinato termine ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati nel termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente, che ha l'obbligo di trasmetterli senza ritardo all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.
  L'articolo 26 (Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento) disciplina le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti in applicazione del presente Accordo.
  L'articolo 27 (Pagamento delle prestazioni) definisce le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile.
  L'articolo 28 (Recuperi) disciplina i casi di prestazioni non dovute o somme indebitamente corrisposte.
  L'articolo 29 (Protezione dei dati personali) stabilisce il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all'allegato I, che è parte integrante dell'Accordo e contiene le disposizioni per lo scambio dei dati personali.
  L'articolo 30 (Decorrenza) prevede che le disposizioni dell'Accordo si applichino alle domande di prestazioni presentate a decorrere dal momento della sua entrata in vigore. Saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti anteriormente all'entrata in vigore, sebbene il diritto alle prestazioni non copra i periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto alle prestazioni è acquisito in virtù dell'Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
  L'articolo 31 (Entrata in vigore) dispone che esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli atti di ratifica, contestualmente all'acquisto di efficacia dell'intesa amministrativa. L'articolo contiene anche le disposizioni transitorie applicabili in caso di denuncia dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

.

.

.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'A.I.R.

.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:

   a) quanto a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  2. Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.