DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Articolo 1
DECRETO-LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Capo II
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1854
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
e dal ministro della difesa
(CROSETTO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate
Presentato il 9 maggio 2024
Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, il cui contenuto è di seguito illustrato.
Il provvedimento è volto ad adottare interventi urgenti per garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale e per assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate.
Si tratta di disposizioni che intervengono in vari settori dell'Amministrazione della difesa, per ciascuno dei quali si è ravvisata la necessità di adottare misure urgenti finalizzate a salvaguardarne la funzionalità, l'efficienza e la capacità operativa. In particolare, il provvedimento contiene disposizioni urgenti volte a garantire la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale alle procedure per il rinnovo del contratto del comparto difesa e sicurezza per il triennio 2022-2024, già avviate lo scorso 24 aprile.
Il provvedimento si compone di due capi e cinque articoli.
L'articolo 1 reca misure urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al fine di garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46 (poi integrata nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024). L'intervento risulta necessario e urgente poiché la citata legge n. 46 del 2022 (come integrata nel codice dell'ordinamento militare):
riconosce distacchi e permessi sindacali ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale;
prevede che il contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti sia stabilito in sede di contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate;
non prevede una disciplina transitoria, cosicché, in attesa della prima contrattazione, nell'ambito della quale per la prima volta sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi, il sistema dalla stessa legge delineato non può entrare in funzione senza una norma che consenta alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di partecipare alle procedure di contrattazione.
Al fine di porre rimedio a tale discrasia, la norma in esame determina un contingente di distacchi e permessi in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale. Tale formulazione tiene in considerazione quanto avvenuto in passato in occasione del primo riconoscimento delle prerogative sindacali in favore del personale della Polizia di Stato. Infatti, in sede di smilitarizzazione del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con conseguente riconoscimento dei diritti sindacali, effettuato con la legge 1° aprile 1981, n. 121, sono state finanziate aspettative sindacali retribuite e giornate di assenza retribuita. Tali disposizioni sono state poi ristrutturate e superate dal primo accordo sindacale (recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, articoli 27 e 28). Anche nel presente caso, l'intervento disposto, di carattere progressivo e riferito a un periodo transitorio, sarà rivalutato in sede di prima contrattazione, quando saranno stanziate le risorse strutturalmente destinate al finanziamento del contingente di personale destinato a fruirne. Poiché le procedure di contrattazione sono state appena avviate, le disposizioni in esame rivestono carattere di gradualità.
Il comma 2 stabilisce le modalità per la ripartizione dei distacchi e dei permessi per attività sindacali, che viene effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze), ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice dell'ordinamento militare. In particolare, la ripartizione avviene per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, in ragione dei criteri stabiliti al comma 1, vale a dire un distacco ogni quattromila unità di personale in forza organica e un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale in forza organica.
Il comma 3 precisa che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono usufruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 1480, comma 14, del codice dell'ordinamento militare, che consente l'utilizzo dei suddetti permessi come intera giornata lavorativa e nella misura massima di nove giornate lavorative al mese per ciascun rappresentante.
Il comma 4 reca disposizioni di carattere finanziario e la relativa copertura, prevedendo che ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alle rispettive amministrazioni. Gli oneri sono stati quantificati assumendo che il periodo di applicazione della disposizione in esame previsto dal comma 1 (dalla cessazione della rappresentanza militare fino all'adozione del decreto di ripartizione dei distacchi e dei permessi finanziati con il contratto) sia pari a otto mesi.
L'articolo 2 reca modifiche urgenti alla disciplina transitoria in materia di rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46 (rifuso nell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare), prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Il comma 5 del citato articolo 13 (trasfuso nell'articolo 2257-ter, comma 2, del codice dell'ordinamento militare) ha previsto che, in via transitoria, tali quote percentuali di iscritti sono ridotte:
di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022 (27 maggio 2022);
di 1 punto percentuale, per i quattro anni successivi alla fine del primo triennio dalla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022 (27 maggio 2022).
I periodi transitori previsti dal citato articolo 2257-ter, comma 2, del codice dell'ordinamento militare risultano disallineati rispetto ai periodi nei quali viene generalmente rilevata la rappresentatività delle organizzazioni sindacali del comparto difesa e sicurezza, ossia all'inizio del triennio contrattuale. L'articolo 2 del decreto-legge, pertanto, introduce modifiche urgenti alla disciplina transitoria in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, allo scopo di allineare il progressivo incremento delle soglie di rappresentatività previste dall'articolo 2257-ter comma 2 (2 per cento, 3 per cento, 4 per cento), a decorrere dal 27 maggio 2022, alle scadenze di verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali previste per la Polizia di Stato e per la Polizia penitenziaria (ogni tre anni, prima del contratto). La misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, infatti, è strettamente funzionale all'individuazione della delegazione di parte sindacale che partecipa al tavolo negoziale per il rinnovo del contratto, che ha durata triennale: pertanto appare assolutamente necessario che i periodi di accertamento della rappresentatività all'interno del comparto difesa e sicurezza risultino uniformati al triennio contrattuale.
L'articolo in esame, pertanto, prevede l'allineamento delle aliquote transitorie di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari all'inizio del triennio negoziale (si veda il prospetto riportato alla pagina seguente), stabilendo che la percentuale del 4 per cento a regime è ridotta:
di 2 punti percentuali per il triennio negoziale 2022-2024;
di 1 punto percentuale per il triennio negoziale 2025-2027.
La disposizione assume carattere di necessità e urgenza allo scopo di uniformare i termini per la verifica delle soglie di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari a quelli previsti per la contrattazione relativa al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria prima della fine del contratto 2022-2024 (anticipazione da maggio 2025 al 31 dicembre 2024).
Nota. APCSM = associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
L'articolo 3 reca disposizioni urgenti volte a incrementare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa. Con la modifica apportata all'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare dalla legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 590) è stata autorizzata – per il triennio 2018-2020 – la spesa di 21 milioni di euro annui a integrazione del fondo per la produttività del personale civile. Tale assegnazione è stata prorogata, solo per l'anno 2021, con l'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020). La legge di bilancio per il 2021, modificando l'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, ha disposto un incremento di 20 milioni di euro della dotazione del fondo, a regime, in ragione del meccanismo previsto dalla legge n. 244 del 2012 a compensazione dei risparmi derivanti dalle gravose riduzioni delle dotazioni organiche (ben 7.000 unità) con l'incremento del fondo per la produttività.
L'articolo 12 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha disposto la riduzione della dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa (fissata in n. 27.926 unità, giusta il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013) a 20.000 unità, obiettivo da conseguire entro il 31 dicembre 2024. Per effetto del numero di cessazioni dal servizio registrate negli ultimi anni (solo dal 2021 sono cessate dal servizio complessivamente più di 4.000 unità di personale civile di vari profili e qualifiche) e per le ulteriori cessazioni che si registreranno entro la fine del 2024, l'impegnativo obiettivo fissato dal legislatore non solo è stato raggiunto ben prima della scadenza, ma anche superato (in negativo). Attualmente, infatti, il numero dei dipendenti civili in servizio si attesta a 13.000 unità, consistenza che, pur aggiungendo le circa 4.000 unità di personale militare transitato nei ruoli civili per inidoneità, è già oggi ben al di sotto di quella prevista dal legislatore del 2012.
Dal 2020 non vi sono stati ulteriori interventi, a fronte di un incremento rilevante dei compiti e delle funzioni del personale civile, in particolare nei settori dell'approvvigionamento militare e civile e dell'area industriale del Dicastero, dovuto da una parte ad un periodo caratterizzato da un impiego progressivamente più importante dello strumento militare in Italia e all'estero e dall'altra a una contrazione notevole del numero dei dipendenti civili, ben al di sotto degli obiettivi fissati dalla legge n. 244 del 2012. Tale maggiore impegno, testimoniato dall'incremento degli organici del personale militare e da un parziale superamento, per tale tipologia di personale, delle logiche della legge n. 244 del 2012, non ha portato ad alcun riconoscimento per il maggiore supporto richiesto al personale civile.
Con la disposizione in esame viene, pertanto, introdotta un'integrazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, in deroga al limite previsto dalla normativa vigente (articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017), assicurata da una quota parte dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, iscritti nel fondo di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, rifinanziato in relazione ai risparmi di spesa di cui alla citata legge n. 244 del 2012. L'intervento normativo appare indispensabile e urgente, essendo riferito al solo anno 2024, per premiare la produttività del personale civile che garantisce il necessario supporto al buon funzionamento delle Forze armate nonché lo svolgimento di molteplici attività essenziali a cui è preordinata l'Amministrazione della difesa, nonostante l'attuale tendenza alla riduzione del personale civile di quel Ministero.
L'articolo 4 reca disposizioni urgenti in materia di investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti. L'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha autorizzato, ai fini della partecipazione dello Stato italiano, quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di capitale di rischio denominato «NATO Innovation Fund», una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e ha previsto che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il fondo sosterrà, con finanziamenti mirati, complessivamente pari a circa 1 miliardo di euro, in un orizzonte temporale di 15 anni, le start up in fase iniziale e altri fondi di capitale di rischio che sviluppano tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per l'Alleanza atlantica.
Il fondo è divenuto operativo con la firma del Limited Partnership Agreement, documento che definisce il perimetro legale e operativo del fondo stesso e che determina altresì le quote di contribuzione. Per l'Italia, terzo investitore dopo la Germania e il Regno Unito con 76,53 milioni di euro da investire nel corso di 15 anni (l'80 per cento nei primi otto anni), risulta finanziata la sola quota di contribuzione per il 2023, fissata in 8 milioni di euro (di cui 7,65 milioni versati). Si rende pertanto indispensabile provvedere, attraverso la modifica operata dal comma 1, alla copertura finanziaria delle successive annualità, con eguale importo, in considerazione del fatto che, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel Limited Partnership Agreement, l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 milioni di euro per i primi otto anni di operatività del fondo, allo scopo di coprire l'80 per cento della contribuzione totale. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, a incremento della disponibilità di 1 milione di euro recata dall'originaria formulazione del comma 388 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Le disposizioni illustrate risultano necessarie e urgenti per provvedere alla copertura finanziaria della quota di contribuzione per l'anno 2024 ai fini della partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo «NATO Innovation Fund».
L'articolo 5 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sia presentato alle Camere per la conversione in legge.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024.
Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 23, comma 2;
Ritenuta la necessità e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonché ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate;
Ravvisata in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI (APCSM)
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale)
1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.
2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 2.
(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)
1. Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;
b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE
Articolo 3.
(Incremento Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)
1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Articolo 4.
(Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti)
1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso le parole «1 milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio