XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1840
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato AMORESE
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli
Presentata il 24 aprile 2024
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende celebrare la ricorrenza, nell'anno 2027, del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli. In particolare, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze (quali, ad esempio, quella dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi o, ancora, dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri), si propone l'istituzione di un comitato promotore delle celebrazioni avente il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Niccolò Machiavelli.
La proposta di legge si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 prevede che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, celebra la figura di Niccolò Machiavelli nella ricorrenza del quinto centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027.
L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione, per le finalità di cui all'articolo 1, del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli, a cui è assegnato un contributo complessivo pari a 3 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2028.
Il comma 2 dell'articolo 2 indica le risorse autorizzate per ciascun anno, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 300.000 euro per l'anno 2025, a 500.000 euro per l'anno 2026, a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e a 200.000 euro per l'anno 2028.
Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal comma 2, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui al comma 2 dell'articolo 4.
Il comma 4 dell'articolo 2 dispone, infine, che al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.
L'articolo 3 definisce la composizione e il funzionamento del Comitato nazionale. In particolare, il comma 1 prevede che lo stesso è formato da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Segnatamente, secondo quanto previsto dal comma 2, il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura. Gli altri componenti sono designati: due dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e uno dal comune di Firenze.
Il comma 3 stabilisce che i membri del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Niccolò Machiavelli nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare.
Il comma 4 prevede che il decreto di cui al comma 1 determina, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.
Il comma 5, inoltre, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, entro il numero massimo di tre, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3. Tale previsione si fonda sull'eventualità che nel corso dei lavori del Comitato, tenendo conto della sua durata in carica per il periodo dal 2024 al 2028, possa emergere la necessità di coinvolgere, per ragioni sopravvenute e non valutabili al momento della designazione iniziale dei componenti, altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
Il comma 6 prevede che ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.
Secondo quanto previsto dal comma 7, il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. Tale vigilanza, secondo quanto esplicitato dal medesimo comma, concerne la rendicontazione delle attività. Si prevede, in particolare, che il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Dicastero medesimo.
Si prevede inoltre, al comma 8, che il medesimo Comitato opera presso il Ministero della cultura, assicurando l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e che resta in carica sino al 31 dicembre 2028.
Il comma 2 dell'articolo 4 individua i compiti del Comitato, prevedendo in particolare che lo stesso provvede a:
a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di Niccolò Machiavelli, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione, dell'università e della ricerca, tenendo conto dei riflessi della sua opera in ambito internazionale;
b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità;
c) elaborare i programmi volti a promuovere le attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;
d) predisporre i programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.
Secondo quanto previsto dal comma 3, i piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura.
L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di Niccolò Machiavelli nella ricorrenza del quinto centenario della morte, che cade nell'anno 2027.
Art. 2.
(Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo complessivo di 3 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2028.
2. Il contributo di cui al comma 1 è autorizzato nella misura di 200.000 euro per l'anno 2024, di 300.000 euro per l'anno 2025, di 500.000 euro per l'anno 2026, di 1.800.000 euro per l'anno 2027 e di 200.000 euro per l'anno 2028.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal comma 2, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.
4. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.
Art. 3.
(Composizione e funzionamento del Comitato nazionale)
1. Il Comitato nazionale è formato da dieci componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura. Gli altri componenti sono designati: due dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e uno dal comune di Firenze.
3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Niccolò Machiavelli nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, entro il numero massimo di tre, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3.
6. Ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.
7. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero.
8. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 4.
(Durata e compiti del Comitato nazionale)
1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino al 31 dicembre 2028.
2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita e all'opera di Niccolò Machiavelli, comprendente attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione culturale e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio. In particolare, il Comitato nazionale ha il compito di:
a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di Niccolò Machiavelli, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione, dell'università e della ricerca, tenendo conto dei riflessi della sua opera in ambito internazionale;
b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4;
c) elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;
d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nei territori legati alla figura di Niccolò Machiavelli nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.
3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 300.000 euro per l'anno 2025, a 500.000 euro per l'anno 2026, a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e a 200.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.