FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                      Articolo 4  
                      Articolo 5  
                    Articolo 4                       Articolo 6  
                    Articolo 5                       Articolo 7  
                    Articolo 6                       Articolo 8  
                    Articolo 7                       Articolo 9  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 8                       Articolo 10  
                    Articolo 9                       Articolo 11  
                      Articolo 12  
                    Articolo 10                       Articolo 13  
                    Articolo 11                       Articolo 14  
                    Articolo 12                       Articolo 15  
                    Articolo 13                       Articolo 16  
                      Articolo 17  
                      Articolo 18  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 14                       Articolo 19  
                    Articolo 15                       Articolo 20  
                      Articolo 21  
                      Articolo 22  
                      Articolo 23  
                    Articolo 16                       Articolo 24  
                    Articolo 17                       Articolo 25  
                    Articolo 18                       Articolo 26  
                    Articolo 19                       Articolo 27  
                    Articolo 20                       Articolo 28  
                    Articolo 21                       Articolo 29  
                    Articolo 22                       Articolo 30  
                    Articolo 23                       Articolo 31  
                      Articolo 32  
            Capo IV               Capo IV  
                    Articolo 24                       Articolo 33  
            Capo V               Capo V  
                    Articolo 25                       Articolo 34  
                    Articolo 26                       Articolo 35  
                    Articolo 27                       Articolo 36  
                    Articolo 28                       Articolo 37  
            Capo VI               Capo VI  
                    Articolo 29                       Articolo 38  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1660-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

dal ministro della giustizia
(NORDIO)

e dal ministro della difesa
(CROSETTO)

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

Presentato il 22 gennaio 2024

(Relatori per la maggioranza:
Alessandro COLUCCI e MONTARULI, per la I Commissione;
BISA e PITTALIS, per la II Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 6 agosto 2024, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il testo del disegno di legge n. 1660, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in quanto contiene una disposizione (articolo 20, comma 2) finalizzata ad operare una delegificazione «ai sensi dell'articolo 17, comma 2,» della legge n. 400 del 1988, in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

   la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 270-quinquies.3 che punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene, con finalità di terrorismo, materiale contenente istruzioni, oltre che sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, anche «su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali», fattispecie, quest'ultima, che appare suscettibile di ulteriore specificazione;

   l'articolo 7, comma 1, interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, stabilendo, alla lettera a), che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne «possa acquisire un'altra»; in proposito, alla luce delle finalità espresse nella relazione illustrativa di prevenire una situazione di apolidia, potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento la formulazione di tale articolo chiarendo, in particolare, se la revoca della cittadinanza possa verificarsi anche nei casi in cui la possibilità di acquisire un'altra cittadinanza poi in concreto non si realizzi;

   l'articolo 18, comma 1, lettera b), introduce il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario; il nuovo articolo 415-bis del codice penale, introdotto dalla norma in esame, prevede, al primo comma, che è punito con la reclusione da due a otto anni chi promuove, organizza o dirige una rivolta, mediante atti di violenza o minaccia, resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero, infine, tentativi di evasione; il secondo comma del medesimo articolo 415-bis specifica, attraverso la previsione di un'autonoma fattispecie incriminatrice, che invece la mera partecipazione è assoggettata ad un trattamento sanzionatorio inferiore (da uno a cinque anni); i commi successivi, infine, prevedono una serie di circostanze aggravanti ove il fatto sia stato commesso con l'uso di armi (pena da tre ai dieci anni), abbia procurato lesioni personali (pena aumentata fino a un terzo) ovvero, infine, abbia cagionato la morte di un soggetto (pena da dieci a venti anni); ciò premesso, la formulazione di tale norma potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento al fine di chiarire se la circostanza aggravante in cui sia contestato l'uso di armi e quella in cui sia derivata la morte di un soggetto – circostanze indipendenti e ad effetto speciale che prevedono un'autonoma cornice edittale – trovino omogena ed identica applicazione per entrambe le fattispecie base di reato e, quindi, sia per il caso del reato di mera partecipazione alla rivolta tanto per quello di promozione, organizzazione o direzione della rivolta stessa ovvero se, invece, anche tenuto conto del significativo iato sanzionatorio che caratterizza le ipotesi di reato base – iato che risulterebbe smarrito qualora entrambe fossero assoggettate alla medesima cornice edittale prevista da una delle due circostanze speciali menzionate – esse trovino applicazione per la sola fattispecie di promozione, organizzazione o direzione della rivolta, e non anche di partecipazione alla rivolta medesima; attesa la sostanziale identità di formulazione, considerazioni di analogo tenore possono essere formulate con riguardo all'articolo 19, comma 1, lettera a), che introduce reati finalizzati a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   l'articolo 12 modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM); la formulazione di tale norma potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento al fine di coordinare la nuova disciplina con quanto previsto dall'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) in materia di detenzione domiciliare per le detenute madri, chiarendo, in particolare, se, in attuazione della disposizione in commento, debba ritenersi in tal caso preclusa per il giudice la possibilità di disporre la misura della detenzione domiciliare;

   l'articolo 20 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio e, al comma 2, autorizza il Governo ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 635 del 1940) con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; in proposito si rileva che il regolamento di esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940 appare di carattere regolamentare; alcune sue disposizioni sono state in passato oggetto di diretta modifica legislativa (ad esempio, l'articolo 110, in materia di licenza per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, modificato in più punti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 222 del 2016) e quindi hanno assunto rango di fonte legislativa ma questo non risulta essere avvenuto per l'articolo 73; pertanto, potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento la scelta di fare ricorso ad un regolamento di delegificazione per apportare modifiche ad una norma di rango secondario;

   il provvedimento risulta corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN); l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la dichiarazione di esclusione dall'AIR relativamente agli articoli 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 e l'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 3 del citato disegno di legge sono state trasmesse dal Governo in data 21 febbraio 2024;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 7, comma 1, lettera a); dell'articolo 18, comma 1, lettera b), e dell'articolo 19, comma 1, lettera a);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 12 e dell'articolo 20, comma 2.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato per quanto di competenza il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C. 1660 Governo);

   considerato che:

    l'articolo 21, comma 1, prevede che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, siano applicabili anche quando le unità del naviglio della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente;

    risulta estesa anche a tale ulteriore fattispecie l'applicabilità delle sanzioni penali previste per il comandante della nave nazionale che non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza (articolo 1099 del codice della navigazione), nonché per il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza (articolo 1100 del codice della navigazione);

   rilevato che l'articolo 22 ha ad oggetto la tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali e, a tale scopo, integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, al fine di prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale;

   rilevato, altresì che, l'articolo 23, comma 2, lettera a), attribuisce, tra l'altro, anche al personale delle Forze armate, adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1660, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

   considerato che l'articolo 3 estende ai contratti di rete la normativa riguardante i soggetti a cui deve riferirsi la documentazione antimafia, al fine di consentire una maggiore integrazione con la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici;

   evidenziato che l'articolo 5 reca una serie di modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, al fine di razionalizzare tempistiche e costi di gestione degli immobili oggetto di sequestro e confisca;

   valutato che l'articolo 8 reca disposizioni finalizzate a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo, nel codice penale, il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e, nel codice di procedura penale, una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso dello stesso;

   rilevato che gli articoli 10 e 11 introducono una serie di modifiche rispettivamente volte ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane, nonché ad introdurre un illecito penale nel caso di impedimento della libera circolazione su strada;

   preso atto che l'articolo 16 reca talune modifiche al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui per esigenze di salvaguardia dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C. 1660 Governo);

   preso atto che l'articolo 3 reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia;

   considerato che l'articolo 5 reca una serie di modifiche al Codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1660 Governo, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

   segnalato, per quanto concerne i profili di competenza della XI Commissione, che l'articolo 25 reca modifiche all'ordinamento penitenziario volte, tra l'altro, ad istituire un termine di sessanta giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti;

   preso atto che l'articolo 26 estende i benefìci previsti dalla legge n. 193 del 2000 per le aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari, in particolare estendendo la riduzione delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale attualmente prevista per le persone detenute o internate impiegate all'interno degli istituti penitenziari;

   osservato che l'articolo 27 estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno;

   rilevato che l'articolo 28 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (norme sull'ordinamento penitenziario) in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base dei criteri esplicitamente indicati, tra cui quelli volti a riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati e a incentivare il loro reinserimento lavorativo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1660 Governo, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;

   evidenziate, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 9, che reca modifiche all'articolo 640 del codice penale, volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane, introducendo una specifica ipotesi di truffa aggravata nonché un corrispondente inasprimento del trattamento sanzionatorio;

   evidenziato altresì che l'articolo 13, concernente il reato di impiego di minori nell'accattonaggio, di cui all'articolo 600-octies del codice penale, prevede che sia punito l'impiego di minori fino ai sedici anni di età, in luogo dei quattordici anni attualmente previsti, innalzando la pena per tali condotte e introducendo l'induzione all'accattonaggio quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:

   «Art. 270-quinquies.3. – (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) – Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni»;

   b) all'articolo 435 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) al comma 1:

   a) identico:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «prevenzione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

    1) al primo periodo, dopo le parole: «prevenzione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» e dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio»;

    2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206»;

    2) identico;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità».

   b) identica.

Art. 3.
(Modifiche agli articoli 85 e 94 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 85, comma 2:

   a) identica;

    1) all'alinea, le parole: «consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete»;

    2) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

   «h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune»;

   b) all'articolo 94, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   b) dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

   «1-bis. I divieti di cui al comma 1 non si applicano, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 67, comma 5, anche nel caso in cui il prefetto, d'ufficio o su istanza di parte, accerti che per effetto dei predetti divieti verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. In tale caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 94-bis».

   «Art. 94.1. – (Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali) – 1. Ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67, comma 5, il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.

   2. La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90.

   3. Il prefetto, quando dispone l'esclusione dei divieti e delle decadenze di cui al comma 1 del presente articolo, può prescrivere all'interessato l'osservanza di una o più delle misure di cui all'articolo 94-bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso, si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94-bis.

   4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale)

  1. All'articolo 3, comma 6-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «il questore può proporre» sono inserite le seguenti: «al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o» e dopo le parole: «al tribunale per i minorenni,» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui al comma 3-bis».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata)

  1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, è sostituito dal seguente:

   «1. Ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefìci previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

   a) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;

   b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-nonies del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura riservata, per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo e per la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti»;

   b) al comma 11:

    1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 è data dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed è diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario»;

    2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato, attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario».

  2. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'alinea e per garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela».

Art. 5.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di amministrazione di beni sequestrati e confiscati)

Art. 7.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

   a) all'articolo 36:

   b) identica;

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nella relazione di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario illustra altresì in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonché i possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni. A tale scopo l'amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali, che la riscontrano entro quarantacinque giorni dalla richiesta dando comunicazione dell'eventuale sussistenza di abusi e della natura degli stessi. Qualora la verifica risulti di particolare complessità o si renda necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici comunali forniscono all'amministratore giudiziario, entro il predetto termine di quarantacinque giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in merito alle ulteriori attività avviate e, successivamente, sono tenuti a comunicare gli esiti del procedimento»;

    2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'amministratore giudiziario, proseguendo, se necessario, l'interlocuzione con i competenti uffici comunali sino al termine del procedimento di verifica di cui al comma 2-bis, assicura comunque il completamento delle verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della relazione, provvedendo a comunicare i relativi esiti»;

   b) all'articolo 38, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   c) identica;

   «3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia»;

   c) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   d) identica;

   «1-bis. Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, è accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non è acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici»;

   d) all'articolo 41:

   e) identica;

    1) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:

   «1-novies. Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies»;

    2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione»;

   e) all'articolo 44, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   f) identica;

   «2-ter. L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della corte di appello, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice delegato»;

   f) all'articolo 45-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   g) identica;

   «1-bis. Dopo la definitività del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca né coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto»;

   g) all'articolo 48, dopo il comma 15-quater è inserito il seguente:

   h) identica;

   «15-quater.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, del presente codice»;

   h) all'articolo 51-bis:

   i) identica;

    1) al comma 1, le parole: «al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «a quello della loro esecuzione»;

    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione»;

   i) all'articolo 54, comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «nel patrimonio aziendale».

   l) identica.

  2. Alla lettera c) del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)

Art. 8.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, la parola: «destinate» è sostituita dalla seguente: «destinato».

  Identico.

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)

  1. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;

   b) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 8.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui)

Art. 10.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui)

  1. Dopo l'articolo 634 del codice penale è inserito il seguente:

  1. Identico:

   «Art. 634-bis. – (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) – Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

   «Art. 634-bis. – (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) – Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

   Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

   Identico.

   Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

   Identico.

   Il delitto è punito a querela della persona offesa».

   Identico.

   Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

  2. All'articolo 639-bis del codice penale, dopo la parola: «633» è inserita la seguente: «, 634-bis».

  2. Identico.

  3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

  3. Identico:

   «Art. 321-bis. – (Reintegrazione nel possesso dell'immobile) – 1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

   «Art. 321-bis. – (Reintegrazione nel possesso dell'immobile) – 1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

   2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 55.

   2. Identico.

   3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.

   3. Identico.

   4. In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

   4. Identico.

   5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.

   5. Identico.

   6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

   6. Identico.

   7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell'ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all'occupante».

   7. Identico».

Art. 9.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di truffa)

Art. 11.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa)

  1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies è aggiunto il seguente:

   «11-decies) l'avere commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».

  1. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  2. Identico.

   a) al secondo comma, il numero 2-bis è abrogato;

   b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000»;

   c) al terzo comma, le parole: «dal capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal secondo e dal terzo comma».

  2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

  3. Identico.

   «f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)

  1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze, nonché all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1»;

   a) identica;

   b) il comma 5 è abrogato.

   b) identica;

   c) al comma 6-quater, dopo le parole: «l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,».

  2. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  2. Identico.

   «Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati».

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada)

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada)

  1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite».

Art. 12.
(Modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti)

Art. 15.
(Modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 146, i numeri 1) e 2) del primo comma e il secondo comma sono abrogati;

   b) all'articolo 147:

    1) al primo comma:

     1.1) il numero 3) è sostituito dal seguente:

    «3. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno»;

     1.2) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    «3-bis. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni»;

    2) al terzo comma:

     2.1) le parole: «Nel caso indicato nel numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis»;

     2.2) le parole: «ovvero affidato ad altri che alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore»;

    3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

   «Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis, l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3, l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio)

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio)

  1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».

Art. 17.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) dopo le parole: «dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascun ente»;

   b) al comma 6, le parole: «2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «5.200.000 per l'anno 2024 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2025».

Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

  1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» sono inserite le seguenti: «industriale»;

    2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;

    3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;

    4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 2, lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;

    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Capo III
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124

Capo III
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124

Art. 14.
(Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale)

Art. 19.
(Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 336 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   a) identica;

   «Nelle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata di un terzo.

   Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al terzo comma del presente articolo, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa»;

   b) all'articolo 337 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   b) identica;

   «Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata di un terzo.

   Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al secondo comma del presente articolo, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa».

   c) all'articolo 339 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica, la pena è aumentata».

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)

Art. 20.
(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)

  1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni»;

   b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo periodo»;

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali».

Art. 21.
(Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia)

  1. Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.

  2. Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.

  3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2024, di euro 7.929.754 per l'anno 2025 e di euro 10.602.656 per l'anno 2026, da destinare:

   a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2024, a euro 3.000.000 per l'anno 2025 e a euro 4.223.200 per l'anno 2026, alla Polizia di Stato;

   b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2024, a euro 3.000.000 per l'anno 2025 e a euro 4.449.702 per l'anno 2026 all'Arma dei carabinieri;

   c) quanto a euro 789.054 per l'anno 2024 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al Corpo della guardia di finanza;

   d) quanto a euro 167.750 per l'anno 2024, al Corpo di Polizia penitenziaria.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 4.956.804 per l'anno 2024, a euro 7.929.754 per l'anno 2025 e a euro 10.602.656 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

   a) quanto a euro 789.054 per l'anno 2024 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

   b) quanto a euro 167.750 per l'anno 2024, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   c) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2024, a euro 3.000.000 per l'anno 2025 e a euro 4.223.200 per l'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

   d) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2024, a euro 3.000.000 per l'anno 2025 e a euro 4.449.702 per l'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 22.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. A decorrere dall'anno 2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo.

  2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede:

   a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2024 e a euro 20.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

   c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 23.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate)

  1. A decorrere dall'anno 2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

  2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche)

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche)

  1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro»;

   b) al terzo comma, dopo le parole: «di cui al secondo comma» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro».

Art. 17.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)

Art. 25.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 192:

    1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400»;

    2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese»;

    3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno»;

   b) alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis, il capoverso Art. 192 è sostituito dal seguente:

«

Art. 192.

Comma 6

   3

Comma 6-bis,
primo periodo

   5

Comma 6-bis,
secondo periodo

   10

Comma 7

   10

».

Art. 18.
(Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari)

Art. 26.
(Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 415 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute»;

   b) dopo l'articolo 415 è inserito il seguente:

   «Art. 415-bis. – (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario) – Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni.

   Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

   Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

   Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da dieci a venti anni.

   Le pene di cui al quarto comma si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa».

Art. 19.
(Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti)

Art. 27.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione)

  1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico.

   a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da uno a sei anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto periodo si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa»;

   b) al comma 7-bis, le parole: «di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39» sono sostituite dalle seguenti: «indicate al primo periodo del comma 7.1».

  2. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata,» sono sostituite dalle seguenti: «La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati,».

Art. 20.
(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

Art. 28.
(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

  1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.

  Identico.

  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Art. 21.
(Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione)

Art. 29.
(Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione)

  1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, si applicano anche quando le unità del naviglio ivi indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.

  Identico.

  2. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1099 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo»;

   b) all'articolo 1100, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti».

Art. 22.
(Modifica all'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali)

Art. 30.
(Modifica all'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali)

  1. All'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: «della forza o di altro mezzo di coazione fisica,» sono inserite le seguenti: «ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale,».

  Identico.

Art. 23.
(Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza)

Art. 31.
(Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza)

  1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico.

   a) all'articolo 13:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al DIS, all'AISE e all'AISI la collaborazione e l'assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca, per la definizione delle modalità della collaborazione e dell'assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Collaborazione delle pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità»;

   b) all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, primo comma, limitatamente alle ipotesi di direzione e organizzazione dell'associazione, nonché secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.3, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, 416-bis, primo comma, e 435 del codice penale».

  2. All'articolo 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

  2. Identico.

   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza.

   1-ter. Le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.

   1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti al DIS, all'AISE e all'AISI, a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identità di copertura»;

   b) il comma 2 è abrogato.

  3. All'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

  3. Identico:

   a) al comma 2-bis, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024, il» sono sostituite dalla seguente: «Il»;

   a) al comma 2-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024, il» sono sostituite dalla seguente: «Il»;

   b) al comma 2-quater, le parole: «nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla conclusione del colloquio»;

   b) identica;

   c) al comma 2-quinquies, le parole: «di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4-bis del presente decreto».

   c) identica.

  4. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

  4. Identico.

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le finalità della prevenzione di ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale, i servizi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono chiedere alle autorità competenti di cui all'articolo 5 del presente decreto, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie connesse al terrorismo»;

   b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza».

Art. 32.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni)

  1. All'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

   «19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell'articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni».

  2. All'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve essere acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.

   1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA

Art. 24.
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura)

Art. 33.
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura)

  1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:

  1. Identico:

   «Art. 14-bis. – 1. Al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14, alle quali sono erogati i mutui previsti dal medesimo articolo, si avvalgono di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.

   «Art. 14-bis. – 1. Al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14, alle quali sono erogati i mutui previsti dal medesimo articolo, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.

   2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione nell'albo gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.

   2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione nell'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali nonché i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.

   3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, i soggetti devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La dichiarazione è sottoscritta con le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

   3. Identico.

   4. L'incarico di esperto di cui al comma 1 è conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.

   4. Identico.

   5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è comunicato alla società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.

   5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è comunicato tempestivamente alla società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.

   6. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 14, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del presente articolo, entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura, secondo le modalità di cui al predetto articolo 14.

   6. Identico.

   7. I provvedimenti di assegnazione dei benefìci di cui all'articolo 14 possono essere revocati, con recupero delle somme erogate, ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1 del presente articolo, emerga che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le finalità di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5.

   7. Identico.

   8. L'esperto di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 4, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, ed è tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:

   8. Identico.

   a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonché nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attività relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalità previste dalla presente legge;

   b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attività economica svolta o da svolgere;

   c) presentare il rendiconto dell'attività di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;

   d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonché all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;

   e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attività economica della vittima del delitto di usura.

   9. All'esperto di cui al comma 1 si applicano le cause di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

   9. Identico.

   10. L'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicità della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.

   10. Identico.

   11. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilità di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla società CONSAP Spa con preavviso di almeno quarantacinque giorni.

   11. Identico.

   12. In caso di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.

   12. Identico.

   13. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 è revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonché, con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto è cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 16.

   13. Identico.

   14. Qualora la società CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.

   14. Identico.

   15. All'esperto di cui al comma 1 spetta un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.

   15. Identico.

   16. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, il limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, le modalità di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le modalità per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonché le fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento è altresì determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni».

   16. Identico».

Capo V
NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Capo V
NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 25.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati)

Art. 34.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) all'articolo 4-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «415 e 415-bis,»;

   b) all'articolo 20, comma 8, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa».

Art. 26.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)

Art. 35.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: «all'interno degli istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «o all'esterno» e dopo le parole: «persone detenute o internate» sono inserite le seguenti: «anche ammesse al lavoro esterno».

  Identico.

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

Art. 27.
(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante)

Art. 36.
(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante)

  1. All'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

  Identico.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

Art. 28.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

Art. 37.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

  Identico.

   a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

   b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria;

   c) prevedere, in attuazione dei princìpi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici;

   d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;

   e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;

   f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 38.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.